Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15928 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15928 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 7032-2021 proposto da:
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall ‘ avvocato AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO N. 684/2021 DEL TRIBUNALE DI TRENTO, depositato l ‘ 8/2/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’ 11/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il Tribunale di Trento, con decreto dell’8/2/2021 , in accoglimento dell’ opposizione ex art. 98 l. fall. proposta dalla Banca Popolare dell ‘ Alto Adige (di seguito BPAARAGIONE_SOCIALE.p.a. avverso
lo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE, ha riconosciuto collocazione ipotecaria al credi to di €. 444.264,54 dell’opponente , ammesso dal G.D. solo al chirografo perché dal libro fondiario sugli immobili della fallita non risultava alcuna iscrizione ipotecaria a tale titolo .
1.2. Il tribunale ha rilevato: i) che, come documentato da BPAA, il giudice tavolare, con decreto G.N. 4659/2020, aveva ordinato la reintavolazione ‘ con il grado originario ‘ dell ‘ ipoteca ottenuta dalla banca sui beni della società fallita, che era stata cancellata nel 2018 per mero errore materiale; ii) che il reclamo proposto dal RAGIONE_SOCIALE contro il decreto era stato respinto con decreto collegiale di rigetto non appellabile, ex art. 130 bis l. Tav.; iii) che esulava dall’ambito del giudizio di opposizione qualsivoglia riesame dei richiamati provvedimenti, che dovevano pertanto essere posti alla base della decisione; iv) che l ‘ ipoteca, ancorché non risultasse intavolata alla data di dichiarazione del fallimento di RAGIONE_SOCIALE (5/2/2020), era opponibile alla massa, ai sensi dell’art. 45 l. fall., poiché, in forza dell ‘ indicato decreto del giudice tavolare, era stata reintavolata con il grado originario e doveva, pertanto, essere considerata esistente ‘sin dall’ epoca della prima intavolazione ‘, eseguita il 29/9/2011.
1.3. Il RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato il 10/3/2021, illustrato da memoria, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto.
1.4. La Banca ha resistito con controricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo il RAGIONE_SOCIALE eccepisce la nullità del decreto impugnato per violazione degli artt. 111 Cost., 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.. Sostiene che si tratta di provvedimento sorretto da motivazione apparente, in quanto il
il tribunale ha ritenuto che l ‘ ipoteca fosse opponibile alla massa senza esaminare le questioni giuridiche da esso dedotte a supporto della tesi contraria, fondata sul c.d. principio di cristallizzazione della massa attiva.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando la violazione e/o la falsa applicazione dell ‘ art. 45 l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., lamenta che il tribunale, nel ritenere opponibile l’ipoteca, abbia dato rilevanza, anziché alla data dell ‘ eseguita formalità, pacificamente successiva alla pubblicazione della sentenza di fallimento, all ‘ efficacia retroattiva attribuita al decreto di reintavolazione del giudice tavolare, senza considerare che l ‘ art. 45 l.fall., facendo esplicito riferimento alle formalità idonee a rendere opponibili gli atti ai terzi e quindi, nel caso dell’ipoteca, alla sua iscrizione , non autorizza una simile interpretazione.
2.3. Con il terzo motivo il RAGIONE_SOCIALE, prospettando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 737 ss c.p.c. e 52, comma 2°, l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., contesta che fosse precluso al tribunale di riesaminare la legittimità dei provvedimenti tavolari (così rifiutando di decidere in ordine alla questione, dibattuta in giudizio, dell’esistenza o meno dell’ipoteca ) posto che detti provvedimenti sono inidonei al giudicato e sono sempre modificabili e revocabili a norma dell ‘ art. 742 c.p.c..
3.1. Il terzo motivo è fondato, con assorbimento degli altri.
3.2. Il decreto con il quale il tribunale o la corte d ‘ appello, secondo la previsione degli artt. 126 ss. del r.d. n. 499/1929, sui libri fondiari, definiscono, in sede di reclamo, il procedimento promosso davanti al giudice tavolare con domanda di iscrizione nei suddetti libri, costituisce un provvedimento privo di carattere
decisorio, che si ricollega al semplice accertamento (inserito in un procedimento di carattere amministrativo al cui oggetto è del tutto estranea la risoluzione di controversie concernenti i diritti soggettivi delle parti) della sussistenza, o meno, di ostacoli di carattere formale all ‘ iscrizione ed è inidoneo ad incidere su posizioni di diritto soggettivo.
3.3. Secondo l ‘ art. 94 del citato r.d., invero, l ‘ indagine rilevante ai fini dell ‘ iscrizione è soltanto quella volta ad accertare l ‘ insussistenza di ostacoli di carattere formale (assenza di ragioni ostative risultanti dal libro fondiario o connesse alla capacità delle parti di disporre dell ‘ oggetto cui si riferisce; connessione della domanda con i documenti prodotti; presenza in essi dei requisiti di legge), mentre rimane salva l ‘ impugnativa in via contenziosa di una intavolazione a norma dell’art. 61 del citato r.d., da parte di chi ritenga leso il suo diritto (Cass. n. 10379 del 1997; Cass. n. 9598 del 1991).
3.4. Nel sistema tavolare, la definitivit à̀ del decreto tavolare non preclude, pertanto, la possibilità di dimostrare, innanzi al giudice ordinario, l ‘ insussistenza del diritto intavolato, in quanto la conformit à̀ delle iscrizioni ed annotazioni agli atti in forza dei quali sono state effettuate non acquista efficacia di cosa giudicata sostanziale, che possa pregiudicare definitivamente il diritto reale (cfr. Cass. n. 24151 del 2006): il controllo giudiziale che precede l’intavolazione fa sì che quest’ultima sia assistita da una presunzione di legittimit à̀ del titolo che ne è a fondamento, cui si ricollega la pubblica fede nella validit à̀ ed efficacia dell’atto e, conseguentemente, nell’esistenza del diritto intavolato, la quale, tuttavia, a prescindere da eventuali reclami contro il decreto di intavolazione, può essere vinta mediante prova contraria, da parte di chi assuma la lesione del proprio diritto,
con azione da proporsi innanzi al giudice ordinario (Cass. SU n. 6332 del 1980; conf. Cass. n. 338 del 2001).
3.5. Né , d’altra parte, può rilevare l ‘efficacia costitutiva dell’intavolazione , che dev’essere, piuttosto, intesa nel senso che il diritto di propriet à̀ e gli altri diritti reali sui beni immobili si acquistano, modificano o estinguono solo con l’iscrizione e la cancellazione del diritto nel libro fondiario; dette formalit à̀ , tuttavia, non possiedono un’autonoma efficacia costitutiva o estintiva dei diritti che ne formano oggetto ed è possibile, pertanto, che i diritti tavolati, bench é́ iscritti in modo formalmente corretto, siano sostanzialmente inesistenti, diversi o meno ampi da quanto risulti dalla pubblicit à̀ dei titoli (Cass. n. 12382 del 2005; Cass. n. 25491 del 2008).
3.6. L’efficacia costitutiva dell’intavolazione , inoltre, non afferisce alla quantit à̀ o all’ estensione materiale del diritto, che pu ò̀ essere accertata con gli opportuni mezzi di prova: a detta iscrizione non si ricollega alcun effetto probatorio vincolante, n é la stessa osta ad una diversa ricostruzione del contenuto oggettivo del diritto reale (Cass. n. 23958 del 2013).
3.7. Il tribunale, lì dove ha ritenuto che l ‘ ipoteca, pur non risultando intavolata alla data della sentenza dichiarativa, fosse opponibile al RAGIONE_SOCIALE solo perché reintavolata, con il grado originario, in forza di provvedimento del giudice tavolare censurabile solo ‘ nella sede preposta ‘ e non più riesaminabile, non si è attenuto ai predetti principi: non avendo, in particolare, proceduto, come avrebbe dovuto fare, ad accertare se, al di là di quanto disposto dal decreto del giudice tavolare , l’ipoteca fosse effettivamente esistente (e quindi correttamente reintavolata) prima della dichiarazione di fallimento della debitrice o se, al contrario, la stessa dovesse considerarsi
giuridicamente estinta in forza dei rilievi, quali emergono dal ricorso (p. 3), sollevati sul punto curatore.
Il decreto impugnato dev’essere quindi cassato , con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Trento che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Trento in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima