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Opponibilità del trust: la legge italiana prevale

L’amministratore di un trust ha richiesto la restituzione di beni dal fallimento del disponente. La Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che l’opponibilità del trust ai creditori nel fallimento è disciplinata dalle norme imperative italiane (come la trascrizione o la data certa anteriore al fallimento) e non dalla legge straniera scelta per regolare il trust. La tutela dei creditori prevista dalla legge fallimentare prevale sulla volontà delle parti.

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Opponibilità del trust al fallimento: la Cassazione mette un punto fermo

L’istituto del trust, di origine anglosassone, è sempre più utilizzato anche in Italia come strumento di pianificazione e protezione patrimoniale. Tuttavia, sorgono complesse questioni giuridiche quando i beni conferiti in trust devono confrontarsi con le procedure concorsuali, come il fallimento del disponente. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti decisivi sul tema dell’opponibilità del trust, stabilendo un principio fondamentale: la legge italiana e le sue norme imperative a tutela dei creditori prevalgono sempre sulla legge straniera scelta per regolare il trust.

I fatti di causa

Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un imprenditore che, prima di essere dichiarato fallito, aveva istituito un living trust ai sensi della legge dello Stato della Florida, conferendovi tutti i suoi beni immobiliari e mobili. Successivamente alla dichiarazione di fallimento, lo stesso imprenditore, nella sua qualità di amministratore fiduciario del trust, ha agito in giudizio per chiedere la restituzione di tali beni dalla massa fallimentare, sostenendo che essi appartenessero al trust e non più al suo patrimonio personale.

Il Tribunale di Brescia aveva respinto la richiesta, ritenendo che l’atto istitutivo del trust non fosse opponibile alla procedura fallimentare. La ragione principale era la mancanza di prova, tramite un atto con data certa anteriore al fallimento, dell’effettiva costituzione del trust e del trasferimento dei beni, come richiesto dalla legge italiana per rendere un atto valido nei confronti dei terzi, inclusi i creditori del fallimento.

La questione giuridica e l’opponibilità del trust

Il cuore della controversia risiedeva nel conflitto tra due ordinamenti giuridici. Da un lato, il ricorrente sosteneva che dovesse applicarsi la legge scelta per il trust (in questo caso, la legge di Jersey, indicata nell’atto istitutivo), la quale non prevede requisiti stringenti come la data certa per l’efficacia dell’atto. Dall’altro, il Fallimento difendeva l’applicazione della legge italiana, in particolare le norme della legge fallimentare che subordinano l’opponibilità del trust e degli atti di trasferimento dei beni al rispetto di precise formalità pubblicitarie (trascrizione per gli immobili) o di certezza temporale (data certa per gli altri atti).

La domanda fondamentale era quindi: quando un soggetto italiano trasferisce beni situati in Italia a un trust regolato da una legge straniera e poi fallisce, quale legge determina se quel trasferimento è valido contro i creditori? La risposta della Cassazione è stata netta e di grande importanza pratica.

Le motivazioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del Tribunale e articolando un ragionamento giuridico chiaro e lineare.

Il punto di partenza è la Convenzione de L’Aja del 1985, ratificata dall’Italia, che riconosce gli effetti dei trust. Tuttavia, la stessa Convenzione, all’articolo 15, fa espressamente salve le norme imperative del foro (cioè dello Stato in cui si svolge il giudizio) che non possono essere derogate dalla volontà privata. Tra queste norme imperative rientrano quelle relative alla “protezione dei creditori in casi di insolvibilità”.

Di conseguenza, l’opponibilità del trust ai creditori del disponente fallito non può essere disciplinata dalla legge straniera scelta dalle parti, ma deve sottostare alle regole inderogabili dell’ordinamento italiano. Queste regole sono state individuate negli articoli 45 e seguenti della Legge Fallimentare e nell’articolo 2704 del Codice Civile.

Secondo la Corte, queste norme hanno lo scopo di tutelare la massa dei creditori e il principio della par condicio creditorum, garantendo che il patrimonio del debitore fallito sia integralmente destinato al soddisfacimento dei suoi debiti. Per questo motivo, qualsiasi atto di disposizione compiuto dal debitore prima del fallimento è efficace nei confronti dei creditori solo se sono state rispettate le formalità necessarie a renderlo pubblico e certo:

1. Per i beni immobili: la trascrizione dell’atto di trasferimento nei registri immobiliari in data anteriore alla dichiarazione di fallimento.
2. Per i beni mobili e i diritti: l’esistenza di un atto con data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Poiché nel caso di specie il ricorrente non era riuscito a fornire tale prova e i beni risultavano ancora formalmente intestati al soggetto fallito, la Corte ha concluso che essi sono stati correttamente acquisiti alla massa fallimentare.

Le conclusioni

La sentenza stabilisce un principio di diritto cruciale: l’istituzione di un trust, anche se regolato da una legge straniera, non può essere utilizzata per eludere le norme imperative italiane poste a tutela dei creditori in caso di fallimento. L’efficacia segregativa del patrimonio conferito in trust, ovvero la sua separazione dal patrimonio del disponente, vale nei confronti dei creditori concorsuali solo se gli atti di trasferimento dei beni rispettano i requisiti di pubblicità e certezza previsti dalla legge italiana e sono stati completati prima della dichiarazione di fallimento. Questa decisione rafforza la certezza giuridica e offre una chiara guida per l’utilizzo corretto dello strumento del trust nel contesto nazionale.

In caso di fallimento del disponente (settlor), quale legge regola l’opponibilità del trust ai creditori?
La legge che regola l’opponibilità del trust ai creditori è la legge italiana, non quella straniera scelta dalle parti per regolare il trust. Le norme imperative italiane in materia di insolvenza e tutela dei creditori prevalgono.

Quali sono i requisiti che la legge italiana impone per rendere un trust opponibile alla procedura fallimentare?
Per essere opponibile al fallimento, il trasferimento dei beni al trust deve essere avvenuto nel rispetto delle formalità previste dalla legge italiana prima della data della dichiarazione di fallimento. Ciò significa che per i beni immobili è necessaria la trascrizione dell’atto nei pubblici registri, mentre per gli altri beni è richiesto un atto con data certa.

La Convenzione de L’Aja sul riconoscimento dei trust consente di ignorare le norme italiane a tutela dei creditori?
No. L’articolo 15 della Convenzione de L’Aja stabilisce espressamente che la Convenzione non pregiudica l’applicazione delle norme imperative del foro, tra cui quelle che disciplinano ‘la protezione di creditori in casi di insolvibilità’. Pertanto, le regole italiane sulla tutela dei creditori non possono essere derogate.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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