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Opponibilità decreto ingiuntivo: la Cassazione decide

Un istituto di credito ha agito per far valere un’ipoteca nel fallimento di una società terza acquirente di un immobile. L’ipoteca era basata su un decreto ingiuntivo emesso contro il debitore originario. Il tribunale di merito aveva respinto la richiesta, ma la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo l’opponibilità del decreto ingiuntivo poiché questo era divenuto definitivo, a seguito di estinzione del giudizio di opposizione, prima della dichiarazione di fallimento del terzo acquirente.

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Opponibilità Decreto Ingiuntivo: La Cassazione Chiarisce i Limiti nel Fallimento del Terzo Acquirente

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 22125/2024 affronta un tema cruciale nell’intersezione tra diritto fallimentare e procedura civile: l’opponibilità del decreto ingiuntivo e dell’ipoteca giudiziale da esso derivante nel caso di fallimento del terzo acquirente dell’immobile. La pronuncia chiarisce quando un titolo esecutivo, divenuto definitivo dopo il fallimento del debitore principale ma prima di quello del terzo proprietario, possa essere fatto valere nei confronti della massa fallimentare di quest’ultimo.

I Fatti del Caso

La vicenda trae origine dalla richiesta di un istituto di credito di partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita di un immobile, compreso nell’attivo del fallimento di una società (la “Società Acquirente”). L’istituto vantava un’ipoteca giudiziale su tale bene, iscritta in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto contro un’altra società (la “Società Debitore”), che aveva venduto l’immobile alla Società Acquirente prima di essere a sua volta dichiarata fallita.

Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, interrotto per il fallimento della Società Debitore, non era stato riassunto dal curatore fallimentare e si era quindi estinto. Il decreto era stato poi dichiarato definitivamente esecutivo, ma ciò era avvenuto solo dopo la dichiarazione di fallimento sia della Società Debitore che della Società Acquirente. Il giudice delegato e il Tribunale avevano respinto la domanda della banca, ritenendo l’ipoteca non opponibile alla procedura fallimentare della Società Acquirente, poiché il titolo su cui si fondava era divenuto definitivo solo in un momento successivo.

L’Opponibilità del Decreto Ingiuntivo Secondo la Cassazione

La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione del Tribunale, accogliendo il ricorso dell’istituto di credito. I giudici di legittimità hanno distinto nettamente la situazione in esame da quella di un decreto ingiuntivo non opposto. La Corte ha stabilito che la fondatezza del motivo di ricorso risiedeva nel fatto che il decreto ingiuntivo era diventato definitivo nei confronti della Società Debitore principale nel 2014, a seguito della sentenza che dichiarava estinto il giudizio di opposizione. Questo momento era cruciale perché anteriore alla dichiarazione di fallimento della Società Acquirente.

Di conseguenza, al momento dell’apertura del fallimento del terzo proprietario del bene, il titolo esecutivo della banca era già consolidato e l’ipoteca pienamente opponibile.

Le Motivazioni della Sentenza

Il cuore del ragionamento della Cassazione si basa su un principio di diritto consolidato (richiamando l’ordinanza n. 9933/2018): un decreto ingiuntivo opposto dal debitore poi fallito è opponibile alla massa fallimentare se la sentenza di rigetto dell’opposizione o l’ordinanza di estinzione del giudizio diventano definitive prima della dichiarazione di fallimento.

La Corte chiarisce che, a differenza del decreto non opposto (che acquista efficacia di giudicato solo con il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.), nel caso di opposizione, l’estinzione del relativo giudizio conferisce al decreto ingiuntivo un’efficacia esecutiva stabile e lo rende idoneo a passare in giudicato. Una volta decorso il termine per impugnare il provvedimento che dichiara l’estinzione, il decreto diventa un titolo inoppugnabile.

Nel caso specifico, l’estinzione del giudizio di opposizione contro la Società Debitore si era perfezionata nel 2014, rendendo il decreto definitivo ben prima del fallimento della Società Acquirente. Pertanto, l’ipoteca iscritta sulla base di quel titolo era valida ed efficace e doveva essere riconosciuta nel riparto dell’attivo fallimentare di quest’ultima.

Conclusioni e Implicazioni Pratiche

Questa ordinanza offre un importante chiarimento per i creditori che agiscono sulla base di decreti ingiuntivi e ipoteche giudiziali in contesti fallimentari complessi. Le conclusioni principali sono due:

1. La tempistica è tutto: L’opponibilità di un decreto ingiuntivo (e della relativa ipoteca) al fallimento di un terzo acquirente dipende dal momento in cui il decreto diventa definitivo. Se ciò avviene prima della dichiarazione di fallimento del terzo, il diritto del creditore è salvo.
2. L’opposizione al decreto conta: La procedura per la formazione del giudicato su un decreto ingiuntivo cambia a seconda che sia stata proposta o meno opposizione. In caso di opposizione estinta, il titolo si consolida con il passaggio in giudicato del provvedimento di estinzione, un momento che può essere ben anteriore alla dichiarazione di esecutività ex art. 654 c.p.c.

Per gli operatori del diritto, la sentenza sottolinea la necessità di monitorare attentamente l’iter dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché la loro estinzione può avere effetti determinanti sulla stabilità dei diritti di credito e delle garanzie reali in successive procedure concorsuali.

Quando un decreto ingiuntivo, opposto dal debitore poi fallito, è opponibile al fallimento di un terzo acquirente dell’immobile ipotecato?
Il decreto ingiuntivo è opponibile se il provvedimento che definisce il giudizio di opposizione (ad esempio, una sentenza di rigetto o un’ordinanza di estinzione) è divenuto definitivo e inoppugnabile prima della data di dichiarazione di fallimento del terzo acquirente.

Qual è la differenza, ai fini dell’opponibilità al fallimento, tra un decreto ingiuntivo non opposto e uno opposto?
Un decreto ingiuntivo non opposto diventa definitivo e opponibile solo con l’emissione del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. prima del fallimento. Invece, un decreto ingiuntivo opposto acquista efficacia di giudicato e diventa opponibile quando il giudizio di opposizione si conclude con un provvedimento non più impugnabile (es. per estinzione), anche se ciò avviene prima dell’eventuale e successiva dichiarazione di esecutività ex art. 654 c.p.c.

Un creditore ipotecario, il cui debitore non è il fallito ma un terzo, può insinuarsi al passivo del fallimento?
No, secondo l’orientamento consolidato richiamato dalla Corte (incluse le Sezioni Unite), il titolare di un diritto di ipoteca su beni compresi nel fallimento, a garanzia di crediti verso debitori diversi dal fallito, non si avvale della procedura di verificazione del passivo. Può però intervenire nel procedimento fallimentare per chiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione del bene ipotecato.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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