Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22960 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22960 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6357/2018 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE PERUGIA n. 2586/2017 depositata il 24/01/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha proposto domanda di ammissione allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione al chirografo per l’importo di € 6.226.204,56, in virtù di due contratti di factoring, stipulati rispettivamente in data 2001 con RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE e in data 2003 con RAGIONE_SOCIALE.p.ARAGIONE_SOCIALE aventi a oggetto la cessione di crediti anche futuri nei confronti di Autostrade per l’Italia S.p.A. e RFI S.p.A. In forza di tali contratti, erano state erogate a RAGIONE_SOCIALE.p.ARAGIONE_SOCIALE anticipazioni a corrispettivo della cessione dei crediti, parte dei quali non oggetto di integrale pagamento (rispettivamente per € 3.714.663,47 e per € 2.450.000,00, chieste in restituzione) e per i quali il factor dichiarava avere maturato altre competenze rispettivamente per € 35.444,27 e per € 25.705,80.
Il credito è stato escluso dallo stato passivo, con decreto confermato dal Tribunale di Perugia in sede di opposizione. Ha ritenuto il giudice dell’opposizione per quanto rileva – che, pur essendo dotati di data certa sia il contratto di factoring, sia le singole cessioni, non vi è prova della data certa « dei pagamenti quale requisito di opponibilità della cessione al fallimento del cedente », non essendo la prova surrogabile dalla produzione di estratti conto, né dall’estratto notarile, né dalle copie contabili di pagamento dei bonifici, né potendo costituire prova nei confronti della massa l’omessa contestazione degli estratti conto, in quanto attività inopponibile alla curatela del fallimento.
Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a due motivi, cui resiste con ricorso il fallimento. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6357/2018 R.G. 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione dell’art. 12, comma 3,
del d.l. n. /2013, conv. con l. n. 9/2014 e dell’art. 4 l. n. 52/1991, nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto carenti di data certa i pagamenti effettuati dal factor alla società debitrice, costituiti dalle disposizioni di bonifico e dagli estratti conto prodotti. Osserva parte ricorrente che per l’opponibilità della cessione è suffici ente l’opponibilità del pagamento con data certa; osserva, sotto questo profilo, che la disciplina invocata nel parametro normativo ha novellato la l. n. 52/1991, prevedendo che la data certa del pagamento sarebbe ricavabile dalla annotazione del contante sul conto di pertinenza del cedente, come risultante dagli estratti conto prodotti in sede di opposizione, nonché dalle disposizioni di bonifico risultanti dagli estratti notarili prodotti.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, commi 1, 1bis e 2 l. n. 52/1991, degli artt. 2697, 2704, 2729, 1382, 2709, 2710 cod. civ., dell’art. 116 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione, nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto inopponibile al fallimento la cessione nelle forme ordinarie, benché contratto e cessioni avessero data certa. Deduce il ricorrente che la certezza della data del contratto quadro e delle cessioni rende opponibile la cessione dei crediti nelle forme ordinarie a termini dell’art. 5, comma 2 l. n. 52/1991.
Va affrontato preliminarmente il secondo motivo, che è fondato. Il Tribunale, con il decreto impugnato, ha accertato l’opponibilità del contratto e delle cessioni, per poi disconoscere l’opponibilità dei singoli pagamenti. L’art. 5, comma 2, l. n. 52/1001 prevede che « è fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile». Nel qual caso opera il principio secondo cui ai fini dell’opponibilità ai terzi della cessione in massa dei crediti operata mediante contratto di factoring, il criterio del pagamento, con data
certa, del corrispettivo della cessione indicato al comma 1 della l. n. 52/1991 è previsto in alternativa agli ordinari criteri di diritto comune fatti salvi dall’art. 5, comma 2, l. ult. cit. (Cass., n. 29532/2023; Cass., n. 4927/2023).
Tale tradizionale criterio di opponibilità del contratto di factoring coesiste, secondo la giurisprudenza di questa Corte, con il «nuovo criterio di opponibilità» di cui al comma 1 dell’art. 5 l. ult. cit. (Cass., n. 32782/2024, richiamata dal ricorrente in memoria; conf. Cass., n. 3784/2021), idoneo ad attribuire data certa al contratto di factoring e alle singole cessioni. Nel qual caso, l’opponibilità del contratto di factoring discende dalla data certa del contratto-quadro e dalla opponibilità delle singole cessioni, come accertato dal Tribunale.
Stante l’opponibilità del contratto di factoring e delle singole cessioni nelle forme ordinarie, non può essere esclusa, in base agli estratti conto, la certezza della data dei pagamenti. Il ricorso va pertanto accolto, con assorbimento del primo motivo, cassandosi il decreto impugnato con rinvio per nuovo esame, nonché per esame delle questioni assorbite. Al giudice del rinvio è rimessa anche la decisione sulle spese processuali del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, dichiara assorbito il primo, cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25/06/2025.