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Opponibilità cessione crediti: la Cassazione decide

Una società di factoring si è vista negare l’ammissione al passivo di un fallimento perché i pagamenti effettuati non avevano data certa. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che l’opponibilità cessione crediti, garantita dalla data certa del contratto quadro di factoring e delle singole cessioni, si estende anche ai pagamenti. Di conseguenza, la prova dei pagamenti può essere fornita anche tramite estratti conto, rendendo il credito esigibile nei confronti della massa fallimentare.

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Opponibilità Cessione Crediti: La Data Certa del Contratto di Factoring Salva i Pagamenti

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale in materia di opponibilità cessione crediti nell’ambito dei contratti di factoring, specialmente quando una delle parti è soggetta a una procedura fallimentare. La Corte ha stabilito che se il contratto quadro e le singole cessioni hanno data certa, anche i pagamenti effettuati dal factor sono opponibili alla massa dei creditori, superando l’eccezione sulla mancanza di data certa dei singoli versamenti.

I Fatti di Causa

Una società di factoring aveva richiesto l’ammissione al passivo del fallimento di una S.p.A. per un importo superiore ai 6 milioni di euro. Tale credito derivava da anticipazioni erogate in virtù di due contratti di factoring, attraverso i quali la società fallita aveva ceduto i suoi crediti futuri.

Tuttavia, il Tribunale aveva respinto la domanda, sostenendo che, sebbene i contratti di factoring e le cessioni dei crediti avessero data certa, non vi era prova altrettanto certa della data dei pagamenti effettuati dalla società di factoring all’impresa poi fallita. Secondo il giudice di merito, gli estratti conto e le copie dei bonifici non erano sufficienti a fornire la ‘data certa’ richiesta per l’opponibilità al fallimento.

L’Opponibilità della Cessione Crediti secondo la Cassazione

La società creditrice ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando l’errata interpretazione delle norme sull’opponibilità della cessione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la decisione del Tribunale.

Il punto centrale della decisione è l’interpretazione dell’art. 5, comma 2, della legge n. 52/1991 sul factoring. Questa norma fa salva la facoltà del cessionario (il factor) di rendere la cessione opponibile ai terzi secondo le modalità previste dal codice civile. Il Tribunale aveva errato nel separare l’opponibilità del contratto dall’opponibilità dei singoli pagamenti.

La Cassazione ha chiarito che l’accertata opponibilità del contratto di factoring e delle singole cessioni, dotati di data certa, costituisce il presupposto fondamentale. Una volta stabilita la validità e l’opponibilità dell’intera operazione contrattuale, non si può escludere la prova dei pagamenti basandosi su documentazione come gli estratti conto. L’efficacia del contratto si estende agli atti esecutivi dello stesso, come i pagamenti delle anticipazioni.

Le Motivazioni della Decisione

La Corte ha specificato che coesistono due criteri di opponibilità. Il primo, tradizionale, si basa sulle norme del codice civile e richiede la data certa del contratto e delle cessioni. Il secondo, introdotto dalla normativa speciale sul factoring, si lega al pagamento del corrispettivo della cessione.

Nel caso di specie, il Tribunale aveva già riconosciuto la data certa del contratto quadro e delle singole cessioni. Questo, secondo la Cassazione, è sufficiente per attivare il criterio tradizionale di opponibilità. Di conseguenza, l’onere probatorio relativo ai pagamenti può essere assolto con mezzi ordinari, quali gli estratti conto, senza che sia richiesta una ‘data certa’ autonoma per ogni singola transazione finanziaria. Escludere a priori tale prova significherebbe vanificare la funzione stessa del contratto di factoring regolarmente stipulato.

La Corte ha quindi affermato che ‘Stante l’opponibilità del contratto di factoring e delle singole cessioni nelle forme ordinarie, non può essere esclusa, in base agli estratti conto, la certezza della data dei pagamenti’. La decisione del Tribunale è stata annullata con rinvio per un nuovo esame che tenga conto di questo principio.

Conclusioni e Implicazioni Pratiche

Questa ordinanza rappresenta una vittoria importante per gli operatori del factoring e per la certezza dei rapporti commerciali. Stabilisce un principio di coerenza giuridica: l’efficacia di un contratto non può essere frammentata e indebolita richiedendo formalismi eccessivi per ogni sua fase esecutiva. Per le società di factoring, significa che la corretta formalizzazione del contratto quadro con data certa fornisce una solida base per tutelare i propri crediti in caso di fallimento del cedente, potendo provare i pagamenti effettuati con la normale documentazione contabile e bancaria. Questo riduce l’incertezza legale e rafforza la validità dello strumento del factoring nel sistema economico.

In un contratto di factoring, la data certa del contratto è sufficiente a rendere i pagamenti opponibili al fallimento del cedente?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che, una volta accertata l’opponibilità del contratto quadro e delle singole cessioni tramite data certa, questa efficacia si estende anche ai pagamenti effettuati in esecuzione del contratto stesso.

Quali documenti possono essere usati per provare la data dei pagamenti nei confronti di un fallimento?
Secondo l’ordinanza, una volta che il contratto è opponibile, la certezza della data dei pagamenti può essere provata anche attraverso gli estratti conto, senza che sia necessaria una ‘data certa’ autonoma per ogni singolo versamento.

Cosa succede se un Tribunale respinge una domanda di ammissione al passivo per mancanza di data certa dei pagamenti, pur riconoscendo la validità del contratto di factoring?
Una tale decisione è soggetta a impugnazione. Come dimostra questo caso, la Corte di Cassazione può annullare (cassare) la decisione e rinviare la causa a un nuovo giudice, imponendo di valutare la prova dei pagamenti alla luce della già accertata opponibilità del contratto.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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