Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32782 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32782 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27322/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE -ricorrente- contro
Fallimento NOME titolare di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Lecco INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende,
–
contro
ricorrente- avverso sentenza della Corte d’Appello Milano n. 2276/2021 depositata il 19/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 La Corte d’Appello di Milano rigettava il gravame proposto da Banca Ifis RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Lecco, che, in accoglimento della domanda proposta, ai sensi dell’art. 7 comma 1 L.52/1991, dal Fallimento NOME NOME titolare di RAGIONE_SOCIALE e, in estensione, di RAGIONE_SOCIALE (di seguito denominata per brevità ‘Fallimento’), aveva dichiarato l’inopponibilità al Fallimento della cessione a Banca Ifis RAGIONE_SOCIALE di crediti di impresa vantati da RAGIONE_SOCIALE verso la sua debitrice RAGIONE_SOCIALE System, e, per l’effetto, aveva condannato la società convenuta a corrispondere all’attrice l’importo di € 183.985,50, oltre interessi nella misura legale dalle date dei singoli pagamenti.
1.1.La Corte d’Appello, per quanto di interesse in questa sede, osservava che: i) era pacifico in causa che i pagamenti dei corrispettivi delle cessioni dei crediti a RAGIONE_SOCIALE furono effettuati da Banca Ifis spa alla cedente dal marzo 2014 all’agosto 2014 e, quindi, nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento di RAGIONE_SOCIALE (27 gennaio 2015), cioè nel periodo sospetto e, comunque, prima della scadenza dei crediti; ii) in conseguenza dell’inopponibilità al Fallimento delle cessioni di crediti aventi le caratteristiche previste dall’art. 7 comma 1 l . 52/1991, il Fallimento della cedente aveva diritto alla ‘restituzione’ di tutto quanto corrisposto alla banca cessionaria dalla debitrice ceduta; iii) il contratto di factoring non era riconducibile ‘a pagamenti nei termini d’uso’ ; iv) ‘ la norma di riferimento ‘ dell’art. 5 comma 2 l. cit. era l’art. 1265 cc (‘Efficacia della cessione riguardo ai terzi’), che prevede un meccanismo per stabilire quale cessione prevalga, nel caso in cui il medesimo credito abbia formato oggetto di più cessioni a persone diverse, mentre nel caso di specie era incontestato che i crediti erano stati ceduti dalla cedente MC2 ad un unico cessionario (IFIS) e che le cessioni dei crediti erano state
regolarmente notificate all’unico debitore ceduto; v) il Fallimento aveva fornito sufficienti elementi di prova circa la conoscenza del factor, al momento dei pagamenti, dello stato di insolvenza della cedente MC2.
2 Banca Ifis spa ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo, il Fallimento ha svolto difese mediante controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art 380 bis.1. c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 5, commi 2 e 7, L. 52/91; 1265, comma 1, c.c. 2914, n. 2 c.c. e 2697 c.c.: la ricorrente imputa alla Corte distrettuale di aver immotivatamente ed irragionevolmente ristretto l’opponibilità della cessione, prevista dal secondo comma dell’art. 5 l.52/1991, ai soli ‘terzi’ aventi causa del cedente peraltro già contemplati al punto a) del secondo comma della stessa disposizione; sostiene, quindi, che la cessione, resa opponibile a terzi nei modi previsti dal codice civile non poteva essere dichiarata inefficace, nei confronti del fallimento del cedente, ex art. 7, comma 1 della richiamata legge, ma unicamente revocabile ex art. 67, comma 2, L.F., poiché l’art. 7 comma 1 della L. 52/91 è chiaro nel riferirsi alla sola ‘efficacia della cessione verso i terzi prevista dall’art. 5 comma 1’, e cioè al solo caso in cui l’opponibilità delle cessioni derivi dalla data certa del pagamento del corrispettivo, ogni altra ipotesi di opponibilità restando esclusa. U lteriori elementi circa l’opponibilità al fallimento della cessione notificata o accettata dal debitore ceduto si sarebbero dovuti trarre, a giudizio della ricorrente, dall’interpretazione, a contrario, dell’art. 2914 comma 2 c.c . che sancisce l’inopponibilità al pignoramento (e, pertanto, al fallimento, cui la costante giurisprudenza di codesta Suprema Corte attribuisce
l’effetto di pignoramento generale dei beni del debitore) delle cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento.
La ricorrente, infine, lamenta che la Corte ha fondato la decisione sull’art. 7, 1° comma della L. 52/91, norma che pone a carico del Curatore l’onere della prova circa la conoscenza dello stato di insolvenza, non su elementi di conoscenza effettiva, né sulla base di elementi indiziari, che sarebbero dovuti essere gravi, precisi e concordanti.
2 Il motivo è fondato per quanto di ragione.
2.1 È opportuno riassumere i fatti accertati dal Corte: a) il 3 marzo 2014 RAGIONE_SOCIALE (cedente) ha stipulato un contratto di cessione dei crediti, da essa vantati nell’ambito dell’esercizio di impresa nei confronti della sua debitrice RAGIONE_SOCIALE (debitrice ceduta), con Banca IFIS spa; b) le cessioni dei crediti sono state regolarmente notificate, con data certa, all’unico debitore ceduto prima della dichiarazione di fallimento (la Corte, a pagina 6 della sentenza, dà espressamente atto che tale circostanza non è stata oggetto di contestazione nei giudizi di merito); c) RAGIONE_SOCIALE ha ricevuto da IFIS, in relazione a tale contratto, pagamenti per complessivi € 183.985,50, conteggiati dall’11 aprile 2014 al 28 luglio 2014; d) con sentenza del 27 gennaio 2015 il Tribunale di Lecco ha dichiarato il fallimento di RAGIONE_SOCIALE, in estensione a quello -già dichiarato il 18 agosto 2014- di RAGIONE_SOCIALE, impresa individuale di Campanella Rodolfo.
2.2 La disciplina positiva della vicenda trova regolamentazione nella l. n. 52 del 1991, art. 5 il quale, per quanto di rilievo, prevede, al comma primo, che: « qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile: a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento; b) al
creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento; c) al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dall’articolo 7, comma 1 ».
2.3 La disposizione che più interessa la presente controversia è il comma secondo del medesimo articolo a tenore del quale « è fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile ».
2.4 Orbene, la norma di riferimento del codice civile non è solo, come erroneamente opinato dalla Corte di merito, l’art. 1265 c .c. (‘Efficacia della cessione riguardo ai terzi’), che disciplina il meccanismo per stabilire quale cessione prevalga, nel caso in cui il medesimo credito abbia formato oggetto di più cessioni a persone diverse, ma anche l’art. 2914 comma 1 nr. 2 c.c. ove stabilisce « non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento …..le cessioni dei crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento ».
Tale disposizione, che rappresenta il completamento dell’art. 1265 c.c. nell’equiparare la posizione del creditore concorrente a quella del terzo avente causa, è stata ritenuta, per costante giurisprudenza, applicabile anche alla procedura fallimentare, con la precisazione che, ai fini dell’opponibilità, la cessione dovrà godere di data certa anteriore alla data del fallimento (cfr. Cass. 5516/06 e 9818/03).
2.5 Ciò premesso, in tema di rapporti tra la speciale forma di opponibilità delle cessioni dei crediti prevista dal comma 1 dell’art. 5 l. 53/1991 e quella generale di cui agli artt. 1265 c.c. e 2914 comma 1 nr. 2 c.c., disposizioni implicitamente richiamate dall’art. 5 comma 2 l.cit., va segnalato il recente orientamento giurisprudenziale, compendiato nella sentenza nr. 3784/2021, secondo il quale la l. n. 52 del 1991 «ha introdotto nel nostro
ordinamento, quale nuovo criterio oggettivo di opponibilità della cessione dei crediti d’impresa, il pagamento del corrispettivo avente data certa anteriore (…): il nuovo criterio di opponibilità non ha modificato o integrato quello previsto dagli artt. 1265 e 2914 c.c. – che a suo tempo adottò lo strumento della notificazione al debitore in alternativa all’accettazione del debitore con atto di data certa – ma si è soltanto aggiunto ad esso, senza sostituirlo. Con ciò ampliando, anziché restringere, la sfera dei diritti del cedente, il quale oggi può rendere opponibile la cessione dei suoi crediti a terzi qualificati sia con la notificazione e l’accettazione di data certa, ai sensi degli artt. 1265 e 2914 c.c., che attraverso il pagamento di data certa del corrispettivo. (…) Il nuovo criterio, difatti, si distingue da quello di diritto comune non solo per l’adozione di un differente strumento di opponibilità, rappresentato dal pagamento di data certa del “corrispettivo della cessione”, ma soprattutto per la sua maggiore idoneità a facilitare l’opponibilità delle cessioni di crediti d’impresa verso corrispettivo aventi per oggetto grandi masse di crediti presenti e futuri». La ratio giustificante l’istituto è stata ravvisata nella «intenzione del legislatore di favorire gli interessi del cessionario, sia agevolandogli l’esercizio dell’attività di finanziamento del cedente mediante la previsione della cedibilità di crediti anche futuri in massa, prima molto discussa; sia accordandogli la possibilità di ricollegare l’opponibilità delle cessioni al pagamento del corrispettivo di data certa, ossia ad un fatto interno alla fattispecie della cessione coincidente con la monetizzazione dei crediti ceduti; sia, infine, consentendogli di ottenere l’opponibilità della cessione per l’intero importo dei crediti ceduti, pagando soltanto una parte del corrispettivo».
La conclusione argomentativa è riassunta dall’epilogo per cui «la legge sul factoring indica in maniera del tutto distinta due modalità alternative di perfezionamento della cessione ai fini della sua
opponibilità ai terzi, che possono esprimersi o, ex art. 5, comma 1, con la dimostrazione del pagamento, anche solo parziale, del trasferimento di un credito esistente o futuro o, ex art. 5, comma 2, con la dimostrazione della notifica o accettazione del trasferimento alla parte debitrice, secondo la disciplina generale ex artt. 1264-1265 c.c. (vedi anche Cass 4927/23, 5616/2020 e 17054/2014) ».
2.6 Deve, quindi ritenersi, sulla scorta dei suesposti principi, che l’opponibilità al fallimento della cessione possa anche derivare, secondo le regole di diritto comune espressamente fatte salve dalla l. n. 52 del 1991, art. 5, comma 2, dalla notifica dell’atto di cessione al debitore o dalla sua accettazione in epoca anteriore, modalità che, nella fattispecie, sono state pacificamente osservate dal cessionario.
2.7 Ciò chiarito, va rilevato che secondo l’art. 7 comma 1 l 52/1991: « L’efficacia della cessione verso i terzi prevista dall’articolo 5, comma 1, non è opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell’anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto ».
2.8 Si tratta di una norma che introduce una speciale ipotesi di inopponibilità al Fallimento della cessione con pagamento avente data certa (altrimenti opponibile ai sensi del citato comma 5 comma 1), i cui requisiti (elemento oggettivo, costituito dall’atto a titolo oneroso compiuto nel periodo sospetto ed elemento soggettivo, la scientia decotionis il cui onere probatorio è a carico del curatore) sono modellati secondo lo schema disciplinato dall’art. 67, comma 2, l.fall. che colpisce le disposizioni patrimoniali compiute, nel periodo sospetto attualmente dimezzato rispetto a quello previsto dall’art. 7 l. citata, dall’imprenditore dichiarato
fallito, le quali, sebbene non inique o squilibrate, vanno a turbare la consistenza della massa attiva, destinata, in sede concorsuale, a soddisfare le ragioni dei creditori del fallito.
2.9 Ha, quindi, errato la Corte distrettuale, muovendo da una ricognizione riduttiva dell’art . 5 comma 2 l. 52 /1991, così da estendere lo speciale regime di inopponibilità della cessione dei crediti al fallimento, limitato dall’art. 7 comma 1 l . 52/1991 alle sole ipotesi di inopponibilità del pagamento con data certa del corrispettivo della cessione del credito, anche agli atti traslativi del credito notificati al debitore ceduto secondo le modalità previste dalla normativa codicistica: essi, concorrendo tutti i requisiti di cui all’art . 67 comma 2 l.fall., potranno essere aggrediti dal curatore con il rimedio della revocatoria fallimentare ma non attraverso il descritto strumento, previsto dall’art . 7 comma 1 l. citata e come qui interpretato.
2.10 L’ulteriore articolazione della censura che investe l’elemento soggettivo resta assorbita.
3 In accoglimento del ricorso, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del presente giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio del 16 ottobre 2024.