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Opponibilità cessione crediti: la Cassazione chiarisce

Una banca aveva acquistato crediti tramite factoring, notificando l’operazione al debitore. Successivamente, la società cedente è fallita. I tribunali di merito hanno dichiarato l’inefficacia della cessione. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 32782/2024, ha ribaltato la decisione, chiarendo che l’opponibilità della cessione dei crediti può essere ottenuta alternativamente tramite pagamento con data certa (secondo la legge sul factoring) o tramite notifica al debitore (secondo il codice civile). La speciale azione di inefficacia prevista dalla legge sul factoring si applica solo al primo caso. Nel secondo, il curatore deve esperire l’azione revocatoria ordinaria.

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Opponibilità della Cessione dei Crediti nel Fallimento: La Cassazione Fa Chiarezza

L’opponibilità della cessione dei crediti rappresenta un tema cruciale nei rapporti tra diritto commerciale e procedure concorsuali. Stabilire se e quando una cessione di crediti, tipica delle operazioni di factoring, sia valida ed efficace nei confronti del fallimento del cedente è fondamentale per la certezza dei traffici giuridici e per la tutela degli operatori finanziari. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è intervenuta per dirimere un contrasto interpretativo, chiarendo le due vie alternative per rendere la cessione opponibile e i diversi strumenti a disposizione del curatore fallimentare per contestarla.

I Fatti di Causa

Una società finanziaria, specializzata in factoring, aveva stipulato un contratto di cessione di crediti d’impresa con una società commerciale. I crediti, vantati verso un’unica azienda debitrice, erano stati regolarmente notificati a quest’ultima. La società finanziaria aveva corrisposto il prezzo della cessione alla società cedente.

Successivamente, la società cedente veniva dichiarata fallita. Il curatore del fallimento agiva in giudizio contro la società finanziaria, chiedendo che la cessione venisse dichiarata inefficace nei confronti della massa dei creditori. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello accoglievano la domanda del curatore, applicando la disciplina speciale prevista dalla Legge n. 52/1991 sul factoring. In particolare, ritenevano applicabile l’art. 7 di tale legge, che sancisce l’inefficacia della cessione se il cessionario (la società finanziaria) era a conoscenza dello stato di insolvenza del cedente al momento del pagamento del corrispettivo, avvenuto nell’anno antecedente al fallimento. La società finanziaria ha quindi proposto ricorso per Cassazione.

La Decisione della Cassazione sull’Opponibilità della Cessione Crediti

La Suprema Corte ha accolto il ricorso della società finanziaria, cassando la sentenza d’appello e rinviando la causa a un’altra sezione della Corte d’Appello per una nuova valutazione. Il cuore della decisione risiede nella corretta interpretazione dell’articolo 5 della Legge n. 52/1991, che disciplina le modalità per garantire l’opponibilità della cessione dei crediti ai terzi, incluso il fallimento.

Le Motivazioni della Sentenza

La Cassazione ha chiarito che la legge sul factoring non ha sostituito, ma ha affiancato le regole generali del codice civile. Esistono, pertanto, due modalità alternative e distinte per rendere una cessione di crediti opponibile:

1. La via speciale della Legge sul Factoring (art. 5, comma 1): L’opponibilità si ottiene con il pagamento del corrispettivo della cessione da parte del factor, a condizione che tale pagamento abbia data certa. Questa è una via agevolata, pensata per le cessioni massive di crediti, che evita la necessità di notificare ogni singola cessione.

2. La via ordinaria del Codice Civile (art. 5, comma 2, che richiama gli artt. 1265 e 2914 c.c.): L’opponibilità si ottiene, come per qualsiasi cessione di credito, tramite la notifica della cessione al debitore ceduto o tramite la sua accettazione con atto di data certa. Questa è la regola generale dell’ordinamento.

Il punto cruciale, evidenziato dalla Corte, è che a queste due diverse modalità di opponibilità corrispondono due diversi regimi di tutela per il fallimento.

– Lo strumento specifico dell’inefficacia previsto dall’art. 7 della L. 52/1991 (che richiede la prova della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del cessionario) si applica esclusivamente quando l’opponibilità della cessione si fonda sulla via speciale del pagamento con data certa (punto 1).
– Quando, invece, l’opponibilità si fonda sulla via ordinaria della notifica o accettazione da parte del debitore ceduto (punto 2), come nel caso di specie, l’art. 7 non è applicabile. Il curatore fallimentare che intende contestare la cessione deve utilizzare lo strumento generale dell’azione revocatoria fallimentare (art. 67 Legge Fallimentare), che ha presupposti e oneri probatori differenti.

La Corte d’Appello aveva quindi errato nell’applicare il regime speciale dell’art. 7 a una fattispecie in cui l’opponibilità derivava pacificamente dalla notifica al debitore, estendendo indebitamente una norma eccezionale.

Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche

Questa ordinanza riafferma un principio di fondamentale importanza: la legge sul factoring ha introdotto un’alternativa, non un’esclusiva. Gli operatori di factoring possono scegliere se rendere le loro cessioni opponibili tramite il pagamento con data certa o tramite la più tradizionale notifica al debitore. La scelta ha conseguenze dirette sul tipo di azione che il curatore del fallimento del cedente potrà intentare. Per le società finanziarie, rendere la cessione opponibile tramite notifica al debitore, pur essendo potenzialmente più onerosa per cessioni di massa, offre una maggiore protezione rispetto all’azione speciale di inefficacia dell’art. 7, costringendo il curatore a percorrere la strada, processualmente più complessa, della revocatoria ordinaria. La sentenza restituisce così coerenza al sistema, distinguendo chiaramente tra regimi speciali e generali e garantendo una maggiore certezza giuridica agli operatori del settore.

Come si rende opponibile al fallimento una cessione di crediti d’impresa?
Esistono due vie alternative: 1) tramite il pagamento del corrispettivo con data certa, secondo la disciplina speciale della L. 52/1991; 2) tramite la notifica della cessione al debitore ceduto o la sua accettazione con data certa, secondo le regole generali del codice civile.

La regola speciale di inefficacia dell’art. 7 della legge sul factoring (L. 52/1991) si applica sempre?
No. Secondo la Corte di Cassazione, tale regola si applica solo quando l’opponibilità della cessione deriva dal pagamento del corrispettivo con data certa. Non si applica se l’opponibilità è stata ottenuta tramite notifica o accettazione da parte del debitore.

Se una cessione di crediti è stata notificata al debitore, quale strumento ha il curatore fallimentare per contestarla?
Il curatore non può utilizzare l’azione speciale di inefficacia prevista dall’art. 7 della legge sul factoring. Deve invece esperire l’azione revocatoria fallimentare ordinaria, prevista dall’art. 67 della Legge Fallimentare, che ha presupposti e oneri probatori differenti.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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