Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29311 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29311 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18561/2017 R.G. proposto da: BANCO DI NAPOLI SPA, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMAINDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di NAPOLI NORD n. 2395/2017 depositata il 28/06/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALEi Nord, con decreto depositato il 28 giugno 2017, ha rigettato l’opposizione proposta dal RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto del 22.11.2016 con cui il G.D. del fallimento RAGIONE_SOCIALE ha rigettato, per carenza di documentazione, la domanda di insinuazione al passivo, in via chirografaria, del credito complessivo di € 163.974,39, di cui € 7. 441,11 per saldo debitorio del conto corrente n. 1000/3394, € 21.010,33 per esposizione del conto anticipi fatture, € 135.623,05 per credito residuo del finanziamento chirografario n. 51631611.
Il giudice di primo grado, con riferimento al credito derivante dal saldo debitore del conto corrente n. 1000/3394 ha, in primo luogo, ritenuto inopponibili alla curatela fallimentare gli estratti conto prodotti dalla banca, rivestendo il curatore la qualità di terzo, non subentrante nella posizione giuridica del fallito.
In ogni caso, il Tribunale ha ritenuto che la Banca non avesse neppure provato l’approvazione tacita degli estratti conto da parte dell’imprenditore fallito, non avendone neppure dimostra to la trasmissione al correntista.
Quanto al rapporto anticipi fatture, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALEi Nord ha ritenuto la documentazione prodotta dall’opponente priva di data certa e, in ogni caso, trattandosi di contratto di sconto bancario, non aveva fornito la prova della escussione del patrimonio del debitore ceduto e comunque non era stata fornita la prova dell’inadempimento dello stesso ceduto.
Infine, con riferimento al contratto di finanziamento chirografario, il giudice di primo grado ha, parimenti, rilevato la mancanza di data certa, per essere il contratto privo del timbro postale, non essendovi altro fatto riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 2704 cod. civ. idoneo a renderlo opponibile ai terzi.
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE affidandolo a tre motivi.
Il fallimento RAGIONE_SOCIALE ha resistito in giudizio con controricorso ed ha, altresì, depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod.proc. civ..
CONSIDERATO CHE
Va preliminarmente esaminata l’eccezione sollevata dalla curatela di inammissibilità del ricorso per avere la parte ricorrente, con la tecnica informatica del “copia e incolla”, provveduto ad un vero e proprio assemblaggio di atti processuali, che ha comportato un enorme appesantimento dell’atto processuale in dispregio del principio di sommarietà dell’esposizione dei fatti di causa previsto dall’art.366 n.3 c.p.c..
Tale eccezione va disattesa.
Se è pur vero che l’istituto ricorr ente ha inserito nel proprio ricorso, in misura sovrabbondante, gli atti processuali delle precedenti fasi, tuttavia, questo lo ha fatto per ottemperare al principio di autosufficienza, non difettando comunque nel ricorso un’autonoma, sia pur succinta, esposizione della vicenda processuale (evincibile alle pagg. 3,4,5,6, 16, 17).
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1832 comma 1° e 1823 comma 1° cod. civ.. La ricorrente ha censurato, in primo luogo, la motivazione del decreto impugnato nella parte in cui ha affermato che il rapporto di conto corrente rappresenterebbe una fattispecie complessa
costituita da due dichiarazioni di natura confessoria idonee a perfezionare le singole partite del conto.
Rileva, altresì, la ricorrente che la curatela, nel parere ex art 95 legge fall., non ha contestato le annotazioni delle singole poste nel conto corrente, limitandosi ad eccepire l’illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale e delle c.m.s. e la mancata pattuizione per iscritto dei tassi interesse. D’altra parte, il curatore, nel giudizio, ex art. 98 legge fall., non avrebbe potuto sollevare eccezioni di merito, a ciò ostando il principio di non contestazione.
3. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.
Va, in primo luogo, osservato che l’istituto ricorrente, nello svolgere critiche alla configurazione giuridica data dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALEi Nord al rapporto di conto corrente bancario, non ha colto che la ratio decidendi del giudice di primo grado, relativamente a tale rapporto, era data dall’inopponibilità degli estratti conto corrente al curatore fallimentare in quanto soggetto terzo e, in ogni caso, dalla mancata approvazione tacita degli estratti conto da parte della società poi fallita, difettando la prova della trasmissione alla stessa dei documenti contabili, ratio decidendi questa non specificamente censurata.
Destituita di fondamento è, inoltre, l’assunto di parte ricorrente secondo cui il curatore non avrebbe potuto nel giudizio ex art. 98 legge fall. sollevare nuove eccezioni di merito, a ciò ostando il principio di non contestazione, applicabile anche ai procedimenti di opposizione allo stato passivo.
In primo luogo, anche recentemente, questa Corte (vedi Cass. n. 27902/2020) ha enunciato il principio di diritto secondo cui, nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera, nonostante la sua natura impugnatoria, la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c. in materia di “ius novorum”, con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore, in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica,
demandato al giudice dell’opposizione, se esclude l’immutazione del ” thema disputandum ” e non ammette l’introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime, tuttavia, il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all’esame del giudice delegato.
In ogni caso, nel caso di specie, la contestazione del curatore nel giudizio di opposizione allo stato passivo vi è stata. Né rileva che, nella fase di verifica dello stato passivo, il curatore non avesse eventualmente contestato le singole annotazioni nel conto corrente (ma è pacifico in causa che aveva comunque eccepito l’illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale e delle c.m.s. e la mancata pattuizione per iscritto dei tassi interesse).
Questa Corte (vedi Cass. n. 16554/2015, vedi anche Cass. n. 19734/2017 e Cass. n. 12973/2018) ha più volte affermato che, se è ormai assodato che nel nuovo diritto fallimentare il curatore è principalmente una parte, come emerge anche dall’esame della L. Fall., artt. 95 e ss, e che nel contraddittorio con il creditore istante egli s’imbatte -come tutte le parti – nell’operatività del principio di non contestazione, con riguardo alla formazione della prova delle pretese creditorie, tuttavia, non per questo il giudice delegato è tenuto, in forza di quel principio, ad ammettere il credito come richiesto dal suo titolare sol perché il curatore abbia mantenuto un comportamento non attivo, sia nella fase sommaria che in quella contenziosa, e ciò sia sulla base della possibilità – data al giudice di far valere eccezioni ufficiose in considerazione dei principi in materia di verificazione dei fatti e delle prove, da parte dello stesso.
Il principio di non contestazione -che comunque, nel caso di specie, non potrebbe operare, avendo il curatore contestato le annotazioni indebite operate sul conto corrente -costituisce solo una tecnica di semplificazione di formazione della prova dei fatti allegati dalle parti e non può prevalere rispetto ai risultati
dell’istruzione probatoria, positivamente esperiti od acquisiti, specie quando questi abbiano valenza contraria alle risultanze virtuali ipotizzabili in base al primo.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 comma 1° punto a) del Decreto della Presidenza del Consiglio d ei Ministri del 14.12.2010 e dell’art. 2704 cod. civ.. in relazione all’art. 360 comma 1° n. 3 cod. proc. civ..
Espone la ricorrente che le convenzioni di apertura di credito per anticipi fatture del 23.11.2010, 28.7.2011, 27.9.2011 e 31 ottobre 2012 sono tutte munite di Marca Postale Elettronica, conferente a tali documenti data certa anteriore al fallimento.
Stesso discorso può svolgersi per il contratto di finanziamento del 27.9.2011 e per la relativa contabile di erogazione, i quali sono entrambi muniti di Marca Postale Elettronica.
5. Il motivo è inammissibile.
Va osservato che il Tribunale di RAGIONE_SOCIALEi Nord, nell’affermare l’inopponibilità alla curatela delle convenzioni di apertura di credito per anticipo fattura e del contratto di finanziamento per difetto di data certa, ha evidenziato l’assenza dell’apposizione del timbro postale, registrazione o altro fatto tipizzato all’art. 2704 cod. civ.. Alcun cenno è stato fatto nel decreto alla eventuale circostanza dell’avvenuta apposizione sui contratti della Marca Postale Elettronica ed alla questione giuridica della sua rilevanza ai fini del conferimento della data certa ad un documento.
E’ evidente che, anche prescindere dal suo valore giuridico, costituendo elemento decisivo nella fattispecie in esame l’ac certamento se fosse stata o meno apposta sui contratti in questione la Marca Postale Elettronica, l’istituto ricorrente si è inammissibilmente limitato a dedurre la violazione di legge ex art. 360 comma 1° n. 3 cod. proc. civ. (in relazione al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14.12.2010 e all’art. 2704
cod. civ.), sulla base della mera propria asserzione -non risultante dalla ricostruzione fattuale del decreto impugnato -che la predetta marca fosse stata apposta sui predetti contratti, quando avrebbe dovuto, invece, semmai dedurre l’omesso esame di fatto decisivo del giudizio ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. Né tale accertamento di fatto può essere compiuto da questa Corte (che è giudice del fatto solo per le questioni processuali), a maggior ragione in una fattispecie in cui è stato dedotto un error in iudicando .
Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 1842,1844, 1362 e 2697 cod. civ..
Espone la ricorrente che il Tribunale ha violato l’art. 1362 c od. civ. per non aver correttamente inquadrato il rapporto negoziale tra le parti nel novero dei contratti di affidamento bancari contro cessione di crediti a garanzia ex artt. 1842, 1858 e 1858 cod. civ..
In particolare, il giudice di primo grado sarebbe incorso nella violazione e falsa applicazione, oltre che dell’art. 1362 cod. civ., in tema di interpretazione del contratto, anche degli artt. 1842 e 1844 in tema di apertura di credito e di prestazioni garanzia per la restituzione degli importi anticipati.
7. Il motivo è inammissibile.
In primo luogo, inammissibile è la dedotta violazione dell’art. 1362 cod. civ..
Va preliminarmente osservato che l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., o di motivazione inadeguata, ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell'”iter” logico seguito per giungere alla decisione. Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale
riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l’ulteriore conseguenza dell’ inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa. (vedi Cass. n. 9461/2021, vedi anche Cass. n. 16987/2018,Cass. n. 10554 del 30/04/2010, n. 22102 del 19/10/2009).
Altrettanto inammissibile è la dedotta violazione degli artt 1842 e 1844 cod. civ..
La banca ricorrente deduce l’erroneo inquadramento giuridic o della fattispecie negoziale da parte del giudice di primo grado, senza neppure aver trascritto il contenuto delle clausole dei contratti di cui contesta la qualificazione giuridica, limitandosi, in astratto, ad illustrare le caratteristiche delle diverse fattispecie negoziali, senza alcun riferimento agli elementi di fatto esistenti nel caso concreto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la banca ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, che liquida in € 7.400,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Roma, così deciso il 11.10.2023