Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32694 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32694 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/11/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 5376/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PERUGIA n. 515/2018, pubblicata il 4/07/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con delibera n. 19810 del 13.12.2016, la RAGIONE_SOCIALE (‘ Consob ‘) irrogava nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (‘TE’) la sanzione amministrativa pecuniaria di € 30.000,00 in ordine alla violazione degli obblighi di informativa al pubblico di cui al combinato disposto degli artt. 114, comma 5, D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58 (‘ T.U.F. ‘) e degli artt. 5, commi 1 e 3, e 6 del Regolamento sulle Operazioni con Parti Correlate (‘Reg. OPC’) , emanato con delibera Consob n. 17221 del 12.03.2010, attuativo dell’art. 2391bis cod. civ.
La predetta Autorità riteneva che TE avesse violato la procedura informativa contenuta nella disciplina posta a presidio delle operazioni di «maggiore rilevanza» con una «parte correlata». L’operazione di maggiore rilevanza alla quale TE avrebbe dovuto applicare la disciplina informativa sopracitata consisteva in un’operazione di disinvestimento diretta alla rimozione degli effetti di un precedente contratto di investimento concluso, in data 1.08.2014, da RAGIONE_SOCIALE (e RAGIONE_SOCIALE, azionista di maggioranza di RAGIONE_SOCIALE) attraverso un aumento di capitale riservato agli azionisti di RAGIONE_SOCIALE, da sottoscriversi senza esborso in denaro mediante il conferimento delle azioni di RAGIONE_SOCIALE a TE, e l ‘ assegnazione ai soci di RAGIONE_SOCIALE delle azioni di RAGIONE_SOCIALE, complessivamente pari al 15% del capitale sociale, a fronte del conferimento del 100% delle azioni di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE. Nel corso di detta operazione di investimento l’assemblea dei soci di RAGIONE_SOCIALE aveva nominato come Consigliere NOME COGNOME, ex socio e Presidente di RAGIONE_SOCIALE, che il Consiglio di Amministrazione di RAGIONE_SOCIALE a sua volta designava quale suo Vicepresidente.
1.1. Il disinvestimento di RAGIONE_SOCIALE, avvenuto su proposta presentata in data 31.07.2015 al CdA di RAGIONE_SOCIALE da tre ex soci di RAGIONE_SOCIALE, tra cui il COGNOME (parte asseritamente correlata), si sarebbe realizzato attraverso il conferimento delle azioni di quest’ultima ai suoi ex soci in cambio delle azioni di RAGIONE_SOCIALE in loro possesso, in funzione del loro successivo annullamento; operazione di disinvestimento perfezionatasi l’ 1.12.2015 con la reciproca cessione delle azioni.
1.1.1. La Consob riteneva violata la disciplina relativa alle operazioni con parti correlate perché era mancata l’acquisizione del parere del Comitato OPC, nonché la redazione del documento informativo e di un comunicato da mettere a disposizione del pubblico.
1.2. Con una seconda delibera, la n. 19809 del 13.12.2016, la Consob irrogava una sanzione amministrativa pecuniaria di € 40.000,00 a carico di ciascuno dei tre componenti del collegio sindacale di TE, per l’inosservanza del dovere di vigilanza sul rispetto della legge agli stessi imposto dall’art. 149, comma 1, lett. a) T.U.F., con particolare riferimento alla disciplina in materia di operazioni correlate su cui il collegio sindacale era tenuto a vigilare, anche in base a quanto previsto dagli artt. 2391bis , comma 2, cod. civ., e 4 Reg. OPC, in relazione alla
sopra citata operazione di disinvestimento. A TE veniva ingiunto il pagamento della sanzione complessiva pari ad € 120.000,00 a titolo di responsabile in solido ex art. 195, comma 9, T.U.F..
Avverso le due delibere proponevano, con due distinti ricorsi, opposizione innanzi alla Corte d’Appello di Perugia, ex art. 195 T.U.F., la TE nonché i tre sindaci, per chiederne l’annullamento. Riunite le due cause per la decisione, la Corte d’Appello di Perugia – in accoglimento delle opposizioni rigettava la pretesa sanzionatoria della Consob nei confronti di tutti gli opponenti.
A sostegno della sua decisione, la citata Corte osservava che:
l’operazione di disinvestimento voluta da NOME era, in astratto, da intendere come un’operazione di maggiore rilevanza con parte correlata, avendo come controparte un suo amministratore;
-tuttavia, non si era verificata né formalmente né sostanzialmente alcuna violazione alla richiamata disciplina delle operazioni con parti correlate, in quanto una violazione di questo tipo si perfeziona al momento dell’approvazione di una tale operazione senza la previa acquisizione del parere del Comitato OPC: l’approvazione, del resto, avrebbe dovuto essere intesa come l’atto amministrativo interno alla società, corrispondente – nel caso di specie – alla delibera del CdA del 2/10/2015, preceduta – secondo incontestata affermazione della difesa degli opponenti -dall’approfondimento della materia, anche attraverso l’acquisizione di pareri indipendenti;
delibera che determinava con precisione l’oggetto dello scambio di azioni;
né era possibile, prosegue la Corte territoriale, attribuire valenza di approvazione agli atti propedeutici o strumentali rispetto alla deliberazione, quali: la proposta dell’operazione avanzata da COGNOME in data 31.07.2015 (alla quale aveva fatto sé guito un’attività istruttoria rappresentata da acquisizioni di consulenze esterne), nonché la delibera del CdA del 07/08/2015, intervenuta quando COGNOME non era più parte correlata, per avere egli poco prima dato le sue dimissioni dinanzi al CdA; dimissioni da ritenere immediatamente efficaci ex art. 2385, comma 1, cod. civ. In occasione di tale delibera di massima, infatti, il CdA si era riservato di verificare se l’operazione fosse configurabile quale operazione con parti correlate, con ciò dovendosi ritenere che l’operazione non era considerata come già approvata dal CdA;
era, peraltro, difficile immaginare che il COGNOME avesse influito sulla decisione di TE come amministratore e autore della proposta che TE doveva esaminare, e comunque di un suo intervento nella formazione della volontà del CdA di RAGIONE_SOCIALE non vi era alcuna prova: la valutazione della proposta ricevuta del COGNOME, che avrebbe poi coinvolto professionalità esterne, non appariva a questi riferibile.
Avverso detta pronuncia della Corte perugina proponeva ricorso per cassazione la Consob, affidandolo a quattro motivi.
Si costituivano NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE depositando un congiunto controricorso.
In prossimità dell’adunanza entrambe le parti depositavano memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione della disciplina in materia di operazioni con parti correlate di cui all’art. 2391bis cod. civ., così come attuato dall’art. 7 del Regolamento Consob OPC e dall’art. 4 della Procedura interna di TE, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.
A giudizio della ricorrente, la Corte territoriale ha annullato le delibere del 13.12.2016 sulla base di un fraintendimento della disciplina introdotta in attuazione dell’art. 2391bis cod. civ. Le regole procedurali previste dalla disciplina in materia di operazioni con parte correlate sono chiare ed inequivocabili nel richiedere il tempestivo coinvolgimento del Comitato OPC fin dalla fase istruttoria, che evidentemente nel caso di specie si era aperta con la ricezione della proposta di disinvestimento avanzata dal COGNOME, garantendo così al Comitato OPC la disponibilità di informazioni complete ed adeguate ottenute con congruo anticipo. In altri termini, contrariamente a quanto affermato dalla Corte umbra, la procedura prevista per le operazioni con parti correlate desumibile delle citate norme deve trovare applicazione fin dalla fase propedeutica o strumentale rispetto alla deliberazione che ha preceduto il
raggiungimento dell’accordo di disinvestimento: grazie, infatti, all’adeguata informativa da rendersi al Comitato OPC nella fase preliminare alla realizzazione dell’operazione gli amministratori indipendenti (che costituiscono detto Comitato) sono messi nelle condizioni di rilasciare, dopo i necessari approfondimenti, il parere motivato sull’interesse della società al compimento dell’operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Dunque, nel caso in questione, la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti di applicazione della disciplina in materia di operazioni con parti correlate andava effettuata non già al momento dell’assunzione della deliberazione da parte del CdA, bensì nel periodo compreso tra il 31.07.2015, data di ricevimento della proposta irrevocabile del testo contrattuale avanzata dal COGNOME, e il 7.08.2015, data nella quale il CdA di TE aveva deliberato nel senso di accogliere detta proposta.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione della disciplina in materia di operazioni con parti correlate di cui all’art. 2391bis cod. civ., così come attuato dal Reg. OPC, con particolare riferimento al combinato disposto dei punti 1 e 3 dell’Allegato 1 del medesimo regolamento che fornisce la definizione di parte correlata, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. La Consob lamenta che la Corte distrettuale avrebbe violato il principio della «prevalenza della sostanza sulla forma» esplicitamente contemplato dall’Allegato 1, punto 3, del Reg. OPC, alla luce del quale deve essere interpretata la normativa in materia di operazioni con
parte correlate. La ricorrente precisa che quel che la disciplina menzionata intende contrastare attraverso l’imposizione di regole procedurali e di trasparenza è il compimento di operazioni non rispondenti al proprio interesse da parte della società quotata. Il richiamato criterio sostanzialistico è teso a scongiurare, quindi, elusioni della disciplina dando rilievo alla sostanza e, dunque, all’intenzione delle parti anziché ad aspetti meramente formali. Nel caso sottoposto all’esame della Corte d’appello di Perugia la particolare tempistica di approvazione dell’operazione configurava per l’appunto un’evidente ipotesi di elusione della disciplina. Infatti, il COGNOME -dopo aver presentato a TE la proposta in questione e, quindi, dopo aver contribuito ad operare gli approfondimenti avviati con il ricevimento della proposta -aveva, poi, rassegnato le proprie dimissioni giusto un attimo prima che si aprisse la discussione che ha condotto il CdA del 7/08/2015 ad accettare la predetta proposta. In questa prospettazione, si sarebbe dovuta ritenere errata la conclusione cui era giunta la Corte perugina nel ritenere ininfluente la condotta del COGNOME sulla decisione del RAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione della disciplina in materia di operazioni con parti correlate di cui all’art. 2391bis cod. civ., così come attuato dal Reg. OPC, nonché della disciplina sui contratti di cui agli artt. 1321 ss. cod. civ. , oltre all’o messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ.
A giudizio della ricorrente, erra la Corte d’Appello laddove afferma che – ai fini della tutela sostanziale degli interessi coinvolti nell’operazione di disinvestimento – non sarebbero ravvisabili profili di criticità, anche in ragione della data di definitiva approvazione della suddetta operazione, ricondotta dai giudici ad una riunione del CdA del 02.10.2015, epoca ormai lontana dalla data in cui il COGNOME si era dimesso dal ruolo di consigliere. Nella diversa prospettazione della ricorrente, assumevano rilevanza i vincoli assunti con la delibera del 07.08. 2015 con la quale all’unanimità il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sottoscriveva una scrittura privata impegnandosi (all’art. 6 ) alla stipula del successivo contratto di disinvestimento. Da tale decisione si sarebbe dovuto desumere che la proposta di investimento era già stata assunta in detta seduta.
Con il quarto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) , cod. proc. civ., sul presupposto che la sentenza impugnata presenta argomentazioni contrastanti tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi che sorregge il decisum adottato, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.
La ricorrente valuta come contraddittoria ed incomprensibile l’interpretazione restrittiva del principio sostanzialistico adottata dal giudice nel caso di specie. Da un lato, infatti, la Corte distrettuale ha affermato l’equivalenza tra il rapporto giuridico previsto dalla fattispecie normativa ad altri rapporti giuridici che conducono al medesimo risultato; dall’altro, ritiene tale interpretazione contrastante con il principio della certezza dei
rapporti giuridici, potendo valere il richiamo alla lesione sostanziale solamente in senso scriminante, ossia nel senso di escludere la violazione quando – ad onta del fatto che si sia formalmente perfezionata la fattispecie – non sia stato in concreto leso l’interesse tutelato.
5. Il Collegio osserva che la particolare rilevanza delle questioni sollevate, unitamente all’ assenza di precedenti di questa Corte sul tema specifico delle procedure inerenti operazioni con parti correlate, rendono opportuna la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte dispone la rimessione della causa in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda