Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28863 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 28863 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 27351/2021 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO
INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al controricorso,
-controricorrente-
avverso l ‘ ORDINANZA della CORTE D’APPELLO VENEZIA n.1800/2020 depositata il 16.4.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.10.2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Su impulso del RAGIONE_SOCIALE, che nell’ambito di un’ispezione sugli atti ricevuti dal AVV_NOTAIO di Thiene (VI) AVV_NOTAIO negli anni 2016 e 2017, aveva acquisito dal suddetto AVV_NOTAIO le fatture dallo stesso emesse per gli atti costitutivi da lui rogati di RAGIONE_SOCIALE nel 2016 e 2017, per i quali l’art. 3 comma 3 del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni nella L. 24.3.2012 n.27, prevedeva la gratuità del ministero notarile, veniva aperto a carico del AVV_NOTAIO un procedimento disciplinare per violazione dell’art. 147 lettera a) della L. n. 89/1913 (legge notarile), per avere leso il decoro ed il prestigio della professione ingenerando nei clienti la falsa convinzione che una previsione di legge a loro favore, quale quella citata sulla gratuità, potesse essere violata. In particolare dalle indicate fatture il RAGIONE_SOCIALE desumeva che il AVV_NOTAIO aveva percepito per sei atti costitutivi di RAGIONE_SOCIALE su dieci ricevuti nel 2016 compensi variabili da €80,00 ad € 350,00, e per tredici atti costitutivi di RAGIONE_SOCIALE su 13 ricevuti nel 2017 compensi variabili tra €120,00 ed € 220,00, oltre alla tassa di archivio, pari al 10% dell’onorario di repertorio, anch’essa non dovuta, e data la reiterazione della condotta e
l’napplicabilità di attenuanti, chiedeva l’applicazione nei confronti del professionista della sanzione disciplinare della sospensione per un mese.
Si costituiva nel procedimento disciplinare il AVV_NOTAIO, che chiedeva l’archiviazione, sostenendo che non aveva ingenerato nei clienti alcuna convinzione sulla facoltà del AVV_NOTAIO di violare a proprio piacimento l’art. 3 comma 3 del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni nella L. 24.3.2012 n.27, in quanto in ogni atto costitutivo era riportato l’avvertimento che ” il presente atto, per espressa disposizione di legge, é esente da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili “; che le somme percepite erano così esigue che non erano state neppure sufficienti a coprire le spese degli atti notarili rogati, o il compenso per l’attività di consulenza prestata nei singoli casi, tanto che nessun cliente aveva chiesto delucidazioni, o si era lamentato per avere corrisposto somme non dovute a titolo di onorario; che le somme percepite, riferite a spese, diritti e competenze, o al rimborso delle spese di studio, o all’attività di consulenza prestata, non erano soggette all’esenzione ex art. 3 comma 3 del D.L. n. 1/2012, in quanto si trattava di atti costitutivi di RAGIONE_SOCIALE per imprenditori di età superiore ai 35 anni; che in subordine andava applicata in luogo dell’art. 147 lettera a) della L. n.89/1913, la norma speciale dell’art. 80 della stessa legge, che sanzionava i notai che avessero percepito onorari, diritti, accessori e spese maggiori di quelli dovuti con una sanzione pecuniaria pari da uno a tre volte la maggior somma percepita; che in ulteriore subordine andava applicata la sanzione disciplinare dell’avvertimento ex art. 136 della legge notarile difettando il requisito della significativa gravità; che comunque, avendo sempre agito in buona fede, ed essendosi adoperato per eliminare le conseguenze dannose delle violazioni ascrittegli, restituendo le somme che avrebbe indebitamente
percepito, gli andavano concesse le attenuanti di cui all’art. 144 della legge notarile.
Con la decisione del 14.1.2020 la Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina del Trentino Alto Adige -Friuli Venezia Giulia e Veneto riteneva sussistente la ripetuta riscossione di somme non dovute da parte del AVV_NOTAIO in relazione all’attività svolta per avere rogato gli atti costitutivi di RAGIONE_SOCIALE nel 2016 e 2017, accertando che tale condotta era risultata lesiva del decoro e del prestigio della professione di AVV_NOTAIO, inquadrando l’illecito disciplinare nella previsione dell’art. 147 lettera a) della legge notarile, e concesse le attenuanti generiche ex art. 144 della legge notarile per essersi il AVV_NOTAIO attivato per riparare le conseguenze dannose della sua condotta, lo condannava alla sanzione pecuniaria di € 7.200,00.
Proposto ricorso in via principale ex art. 26 del D. Lgs. n. 150/2011 dal AVV_NOTAIO, ed in via incidentale dal RAGIONE_SOCIALE, che reiterava la richiesta di sospensione del AVV_NOTAIO, la Corte d’Appello di Venezia, previa comunicazione alla Procura Generale, con l’ordinanza n.1407/2021 del 18.3/16.4.2021, rigettava entrambi i reclami e compensava le spese processuali.
La Corte d’Appello confermava la sussistenza dell’illecito disciplinare ex art. 147 lettera a) della legge notarile, in quanto dalle stesse fatture emesse nel 2016 e 2017 dal AVV_NOTAIO per gli atti di costituzione delle RAGIONE_SOCIALE risultava che il professionista aveva percepito somme imputate a ‘ costituzione di RAGIONE_SOCIALE e consulenza ‘ e a ‘ onorari ‘, per le quali i clienti avrebbero dovuto fruire dell’esenzione a norma dell’art. 3 comma 3 del D.L. n.1/2012 (secondo il quale ” L’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili “), posto che la limitazione dell’esenzione agli imprenditori infratrentacinquenni, inizialmente
prevista, era stata soppressa a beneficio di tutti gli imprenditori dall’art. 9 comma 13° del D.L. 28.6.2013 n. 76, convertito nella L.9.8.2013 n. 99.
La Corte d’Appello riteneva manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 comma 3 del D.L. n. 1/2012 in relazione agli articoli 3, 4 e 36 della Costituzione, in quanto pur dopo l’estensione dell’esenzione anche agli imprenditori ultratrentacinquenni, la norma aveva una finalità di promozione dell’occupazione e della coesione sociale ed era giustificata dal fatto che l’attività richiesta al AVV_NOTAIO per la costituzione di RAGIONE_SOCIALE si svolgeva su modelli standardizzati predisposti dall’amministrazione, che il AVV_NOTAIO doveva compilare, ed aggiungeva che l’attività di AVV_NOTAIO era riservata a soggetti che avevano superato il relativo concorso a numero chiuso con garanzia retributiva legata al numero limitato delle sedi.
L’impugnata ordinanza escludeva che nel caso in esame dovesse trovare applicazione, in base al principio di specialità l’art. 80 della legge notarile anziché l’art. 147 lettera a) della stessa legge, ritenendo che l’art. 80 sanzionasse solo le ipotesi in cui il compenso fosse dovuto al professionista e l’errore riguardasse il suo ammontare, mentre nella fattispecie la prestazione del AVV_NOTAIO, quanto all’onorario, doveva essere completamente gratuita.
Quanto alla richiesta subordinata di applicazione dell’ipotesi lieve prevista dall’art. 136 della legge notarile, sanzionata col mero avvertimento, la Corte d’Appello la disattendeva, ritenendo ricorrere l’ipotesi più grave dell’art. 147 lettera a) della legge notarile, in quanto a prescindere dal numero delle condotte tenute, un AVV_NOTAIO che richiedeva onorari non dovuti, o lo faceva per ignoranza, o per volontà di disattendere la legge, con comportamenti che erano comunque incompatibili col decoro che doveva ispirare la condotta del AVV_NOTAIO, e che erano tanto più gravi in quanto avevano privato di un beneficio soggetti che il legislatore
aveva inteso tutelare, nell’ambito di un progetto più ampio di promozione del lavoro imprenditoriale.
La Corte d’Appello riteneva poi che al AVV_NOTAIO dovessero essere concesse le attenuanti generiche ex art. 144 della legge notarile, sia per l’esiguità del vantaggio tratto dalle condotte sanzionate, sia in quanto almeno parte dei compensi indebitamente percepiti era stata restituita riducendo il danno d’immagine provocato alla classe notarile, per cui in base all’art. 183 bis della legge notarile, la sanzione disciplinare della sospensione per un mese andava sostituita con la sanzione pecuniaria.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il AVV_NOTAIO con quattro motivi, e resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
La Procura Generale, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, ha concluso per il rigetto del ricorso, ed entrambe le parti, in vista dell’udienza camerale partecipata, hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Col primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione del procedimento inferenziale proprio della prova presuntiva degli articoli 2727 e 2729 cod. civ., per avere la Corte d’Appello determinato il titolo delle somme richieste e percepite dal AVV_NOTAIO, in relazione agli atti costitutivi di RAGIONE_SOCIALE, come onorari di repertorio non percepibili per la gratuità della prestazione imposta dall’art. 3 comma 3 del D.L. n. 1/2012, anziché a titolo di rimborso spese e di compenso per attività consulenziale e quindi estranei a quel divieto, sulla base di una lettura atomistica ed insufficiente del panorama indiziario, fondata solo sul fatto che, in parte delle fatture emesse per quegli atti costitutivi dal AVV_NOTAIO nel 2016
e 2017, era riportata l’imputazione delle somme percepite dal professionista a ” costituzione di RAGIONE_SOCIALE e consulenza ” e ad ” onorari “, e ritenendo irrilevante indagare sull’esistenza di un accordo del AVV_NOTAIO coi clienti per il pagamento di compensi non esenti, anziché procedere ad una valutazione analitica e poi complessiva di tutti gli elementi indiziari. In particolare la Corte d’Appello avrebbe trascurato il dato che in ogni atto costitutivo di RAGIONE_SOCIALE era riportato l’avvertimento che ” il presente atto, per espressa disposizione di legge, é esente da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili “, dimostrativo del fatto che i clienti erano stati edotti dell’esenzione prevista dall’art. 3 comma 3 del D.L. n. 1/2012, e che pertanto avevano versato somme dirette a compensare le spese di studio e l’ulteriore attività di consulenza svolta dal AVV_NOTAIO che era stata loro offerta, e che non rientravano nell’esenzione, come dimostrato anche dalla diversità degli importi ricevuti nei singoli casi, comunque inidonei per la loro eseguità a coprire le spese di studio. Sottolineava, infatti, il ricorrente, che il compenso per consulenza era un onorario aggiuntivo a quello repertoriale quando si riferiva ad attività che non si compenetravano con la pubblica funzione esercitata dal AVV_NOTAIO nel rogare l’atto (in tal senso Cass. 10.10.2005 n. 19673), come nella specie le attività ulteriori ed autonome rispetto alla redazione dell’atto costitutivo delle RAGIONE_SOCIALE ed alla compilazione del modello standardizzato predisposto dall’amministrazione.
Nel controricorso é stata eccepita la novità della tematica del compenso consulenziale, e la mancata allegazione nel giudizio di merito della finalità ulteriore dell’attività consulenziale svolta dal AVV_NOTAIO, rispetto a quella necessaria per assicurare gli effetti degli atti costitutivi di RAGIONE_SOCIALE redatti.
Va premesso che la tematica del compenso consulenziale non può considerarsi nuova ed inammissibile in questa sede, in quanto il ricorrente già in sede disciplinare e poi nel giudizio di reclamo
aveva sostenuto che le somme percepite in relazione agli atti costituitivi di RAGIONE_SOCIALE da lui redatti nel 2016 e 2017, oggetto di contestazione, fossero riferibili a rimborso spese e compensi per attività di consulenza estranei al dovere di esenzione scaturente dall’art. 3 comma 3 del D.L. n. 1/2012, oltre ad invocare infondatamente l’originaria limitazione dell’esenzione agli imprenditori infratrentacinquenni, ed in quanto la Corte d’Appello ha fondato la propria decisione in sede di reclamo, proprio sul fatto che nelle fatture emesse dal AVV_NOTAIO si faceva espresso riferimento alle voci ” costituzione di RAGIONE_SOCIALE e consulenza ” ed ” onorari “, mentre effettivamente il ricorrente non ha allegato tempestivamente nel procedimento disciplinare e poi nel giudizio di reclamo le finalità delle attività consulenziali svolte ulteriori rispetto a quelle normalmente necessarie a garantire gli effetti degli atti costitutivi delle RAGIONE_SOCIALE, le quali ultime dovevano ritenersi rientrare, al pari degli onorari di repertorio, nella previsione di esenzione dell’art. 3 comma 3 del D.L. n. 1/2012.
Tale circostanza ha rilievo determinante, in quanto la Corte d’Appello, sia pure implicitamente, nel ritenere che le somme percepite dal AVV_NOTAIO per onorari relativi alla costituzione delle RAGIONE_SOCIALE ed a consulenza erano tutte riferite ad onorari che il professionista non poteva percepire per l’esenzione imposta dall’art. 3 comma 3 del D.L. n. 1/2012, ha tenuto conto che non era stato neppure allegato dal AVV_NOTAIO che le attività di consulenza da lui svolte fossero volte ad una finalità diversa ed ulteriore rispetto a quella della redazione degli atti costitutivi delle RAGIONE_SOCIALE e dell’assicurazione della validità e degli effetti di quegli atti, che potesse giustificare un’autonoma compensabilità rispetto agli onorari di repertorio relativi alla redazione degli atti costitutivi delle RAGIONE_SOCIALE.
La giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, é nel senso che in tema di compensi dei notai, lo svolgimento di prestazioni
professionali non strettemente connesse con l’esercizio della funzione pubblica notarile legittima, ex artt. 34 del D.M. 30.11.1980 e 2233 cod. civ., un autonomo e separato compenso rispetto a quello già ricevuto per la propria prestazione professionale, e che invece non possono essere automaticamente considerate diverse dalla materiale redazione dell’atto notarile quelle attività che siano comunque indispensabili per la formazione e la validità del rogito, quali l’attività di studio e di consulenza finalizzata alla stipulazione di atti, che rientrano nel concetto di normalità e non danno diritto ad un compenso supplementare, potendo essere autonomamente compensate, rispetto all’onorario di repertorio, solo quelle attività di consulenza che, pur trovando occasione nella stesura dell’atto notarile, non siano necessarie ad assicurarne gli effetti e perseguano un fine ulteriore e diverso (vedi in tal senso Cass. 20.7.2011 n. 15963; Cass. 21.5.2007 n. 11778; Cass. 18.1.2002 n. 541).
Il primo motivo é comunque infondato, in quanto la Corte d’Appello non ha fatto ricorso al procedimento inferenziale del ragionamento presuntivo regolato dagli articoli 2727 e 2729 cod. civ., avendo semplicemente ritenuto direttamente provato dalle fatture emesse dallo stesso AVV_NOTAIO, per gli atti costitutivi di RAGIONE_SOCIALE in contestazione da lui redatti, costituenti dichiarazioni di scienza, che il medesimo abbia ricevuto somme da parte dei clienti a titolo di onorario per la redazione degli atti costitutivi e per le funzionali attività di consulenza da lui svolte per essi, in ripetuto contrasto con l’esenzione prevista per quel tipo di atti costitutivi dall’art. 3 comma 3 del D.L. n. 1/2012, giudicando conseguentemente superfluo qualsivoglia approfondimento istruttorio sugli accordi caso per caso intercorsi tra il professionista ed i clienti.
Si noti, peraltro, che l’elemento indiziario al quale il ricorrente vorrebbe attribuire rilievo determinante, quello dell’esistenza nei moduli degli atti costitutivi delle RAGIONE_SOCIALE predisposti
dall’amministrazione dell’avvertimento che ” il presente atto, per espressa disposizione di legge, é esente da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili “, non aveva comunque alcuna decisività, trattandosi di indicazione non proveniente dal AVV_NOTAIO e comunque superata nei fatti dalla percezione da parte del professionista di onorari non dovuti, provata dalle dichiarazioni di scienza contenute nelle fatture da lui emesse.
2) Col secondo motivo il ricorrente, per l’ipotesi in cui questa Corte ritenga che l’artt. 3 comma 3 del D.L. n. 1/2012 preveda per gli atti costitutivi di RAGIONE_SOCIALE la gratuità non solo degli onorari repertoriali che retribuiscono l’attività prestata dal AVV_NOTAIO quale pubblico ufficiale, ma anche dei compensi per l’attività consulenziale che allo stesso competono quale lavoratore autonomo, solleva per tale ultimo aspetto questione di legittimità costituzionale per violazione degli articoli 35 comma 1°, 36 comma 1° e 3 della Costituzione.
La questione suddetta é irrilevante ai fini del decidere, in quanto nella specie non sono state ritenute coperte dalla gratuità imposta dall’art. 3 comma 3° del D.L. n. 1/2012, attività di consulenza che siano state svolte dal AVV_NOTAIO come autonomo professionista per una finalità ulteriore e diversa rispetto alla redazione degli atti costitutivi delle RAGIONE_SOCIALE e rispetto alle attività di consulenza funzionali a garantire la validità e l’efficacia degli atti rogati, posto che l’espletamento di siffatte autonome attività non é mai stato tempestivamente allegato dal ricorrente.
3) Col terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione ed erronea interpretazione del significato e della ratio dell’art. 3 del D.L. n.1/2012, nonché dell’art. 9 comma 13 del D.L. n. 76/2013, per avere la Corte d’Appello escluso la sussistenza di ragioni per sollevare davanti alla Consulta questione di legittimità costituzionale incidentale, per violazione degli articoli 3, 4 e 36 della Costituzione, nei confronti dell’art. 3 comma 3 del D.L. n.1/2012.
Il terzo motivo é inammissibile, in quanto non può essere impugnata una sentenza per vizio di motivazione per gli argomenti utilizzati per respingere una questione di legittimità costituzionale prospettata, in quanto tale questione é deducibile e rilevabile nei successivi stati e gradi del giudizio validamente instaurato, se rilevante (vedi in tal senso ex multis Cass. 19.11.2018 n. 1311), e già si é visto, nell’esaminare il precedente motivo, per quale ragione la questione di legittimità costituzionale riproposta in questa sede sia irrilevante.
4) Col quarto motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 80 della legge notarile e del principio di specialità, per avere la Corte d’Appello ritenuto applicabile l’art. 147 lettera a) della legge notarile, anziché la norma relativa all’ipotesi più lieve dell’art. 80 della stessa legge, con la motivazione che tale ultima norma sarebbe stata applicabile solo se un compenso fosse effettivamente dovuto al AVV_NOTAIO ancorché poi pagato in misura eccessiva, e quindi non nel caso in esame, nel quale l’applicazione dell’art. 3 comma 3 comma 3 del D.L. n. 1/2012 e successive modificazioni comportava l’esenzione dai diritti di bollo e di segreteria e dall’obbligo di pagamento degli onorari notarili, escludendo quindi che fosse dovuto qualsivoglia compenso.
Il quarto motivo é infondato, anche se la motivazione addotta dalla Corte d’Appello dev’essere corretta ex art. 384 ultimo comma cod. civ..
In effetti, come osservato nella memoria depositata dal ricorrente, questa Corte, pronunciandosi su una fattispecie analoga di percezione di compensi per attività professionale che doveva ritenersi svolta a titolo gratuito in base alla previsione dell’art. 3 comma 3 del D.L. n. 1/2012, convertito nella L.n.27/2012, alla luce dell’abrogazione anche per i notai del sistema delle tariffe obbligatorie, ha ritenuto che il riferimento dell’art. 80 della legge
notarile alla percezione ” di una somma maggiore di quella dovuta ” non presuppone necessariamente lo svolgimento dell’attività professionale a titolo oneroso, e non esclude che la sanzione possa essere applicata al caso in cui il AVV_NOTAIO abbia incamerato importi totalmente indebiti allorquando -per la specifica prestazione professionale considerata -non sia consentito percepire alcun corrispettivo, senza che ciò implichi il ricorso ad una non consentita interpretazione analogica della norma sanzionatoria (vedi Cass. 9.2.2022 n.4215; Cass. 12.3.2019 n. 7016), e da tale orientamento questa Corte non intende discostarsi, risultando quindi inadeguata la motivazione addotta dalla Corte d’Appello per giustificare la mancata applicazione dell’art. 80 della legge notarile. In realtà correttamente é stata esclusa l’applicazione dell’ipotesi lieve dell’art. 80 della legge notarile, ma la ragione va ricercata nel fatto che la Corte d’Appello ha positivamente accertato, che la ripetuta percezione da parte del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO di onorari per atti di costituzione di RAGIONE_SOCIALE non dovuti in base all’art. 3 comma 3° del D.L.n. 1/2012 ha determinato la lesione del decoro e del prestigio della classe notarile, e non solo la lesione dell’interesse dei clienti che avevano al medesimo pagato somme non dovute.
In particolare a pagina 8 capoverso del provvedimento impugnato si é ritenuto che ” il AVV_NOTAIO, a prescindere dal numero di condotte tenute (anche solo una sarebbe bastata), abbia compromesso il decoro e prestigio della classe notarile, perché l’avere richiesto gli onorari non dovuti per legge é comunque sintomo o di ignoranza di legge o di volontà di disattenderla, situazioni in entrambi i casi incompatibili con il decoro cui si deve ispirare la condotta del AVV_NOTAIO. La condotta é ancor più stigmatizzabile se si considera che ha privato di un beneficio soggetti che il legislatore aveva inteso tutelare, nell’ambito di un progetto più ampio di promozione del lavoro imprenditoriale. Pertanto correttamente la Commissione Amministrativa ha ascritto la condotta del AVV_NOTAIO alle previsioni di
cui all’art. 147 L.N., astrattamente parametrandola alla sospensione”, ed a pagina 9 ha ritenuto accertato un danno all’immagine della classe notarile.
L’art. 147 lettera a) della legge notarile stabilisce che ” E’ punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il AVV_NOTAIO che pone in essere una delle seguenti condotte: a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità o reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile;”, mentre l’art. 80 della stessa legge stabilisce che ” Salvo il caso di errore scusabile, il AVV_NOTAIO che ha percepito, per onorari, diritti, accessori e spese una somma maggiore di quella dovuta, é punito con una sanzione pecuniaria pari da uno a tre volte la maggior somma percepita, salvo il diritto della parte di ripetere l’indebito”. Risulta evidente, pertanto, che poiché nella fattispecie dell’art. 147 lettera a) della legge notarile contestata é espressamente richiesta la compromissione del decoro e del prestigio della classe notarile, interesse tutelato che invece non compare nell’illecito disciplinare dell’art. 80 della stessa legge, previsto a tutela dell’interesse dei clienti, non é configurabile un rapporto di specialità tra tale ultimo articolo e l’art. 147 lettera a) della legge notarile.
Alla reiezione del ricorso segue la condanna di COGNOME NOME al pagamento in favore del controricorrente delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, respinge il ricorso di NOME e lo condanna al pagamento in favore del controricorrente delle spese
del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed €3.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio partecipata del 3.10.2024