Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10646 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10646 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16894-2021 proposto da:
COGNOME in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al ricorso e per procura del 25/1/2024;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
– intimati – avverso la SENTENZA N. 1594/2021 DELLA CORTE D ‘ APPELLO DI MILANO, depositata il 19/5/2021;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 25/3/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. La corte d ‘ appello, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME nelle qualità sopra indicate, avverso la sentenza con la quale il tribunale di Milano, in data 31/7/2020, aveva dichiarato, su ricorso di
NOME COGNOME il fallimento della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
1.2. NOME COGNOME in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, con ricorso notificato il 18.24/6/2021 ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.
1.3. Il Fallimento e NOME COGNOME sono rimasti intimati.
1.4. Il Presidente, con decreto del 22/12/2023, ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell ‘ art. 380bis c.p.c..
1.5. NOME COGNOME in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, con atto del 28/1/2024, ha chiesto la decisione del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con l ‘ unico motivo articolato, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1, comma 2°, 15, comma 4°, 18 e 86 l.fall., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha rigettato il reclamo proposto dalla società fallita sul rilievo che, in ragione della ritenuta inattendibilità dei bilanci relativi agli esercizi 2017, 2018 e 2019 prodotti in giudizio dalla reclamante, quest ‘ ultima non aveva fornito la prova del mancato superamento delle soglie di fallibilità previste dall ‘ art. 1, comma 2°, l.fall., omettendo, tuttavia, di considerare che: – i bilanci prodotti in giudizio erano, come attestato da perizia giurata, tutt ‘ altro che inattendibili; – gli stessi, regolarmente depositati presso il registro delle imprese, dimostravano la sussistenza congiunta dei requisiti di non fallibilità previsti dalla norma citata, a partire dall ‘ esposizione debitoria, che, al momento del fallimento, come confermato dallo stato passivo, non superava l ‘ ammontare di €. 450.504,00 ; – nessun rilievo poteva, dunque,
avere il mancato deposito in giudizio delle scritture contabili della società, trattandosi, in realtà, di un obbligo che l ‘ art. 86 l.fall. pone a carico del fallito e non ha nulla a che vedere con l ‘ accertamento in concreto dei presupposti che escludono la fallibilità del debitore; – la corte d ‘ appello, del resto, a fronte della ritenuta inattendibilità di bilanci, poteva avvalersi dei suoi poteri istruttori ufficiosi, come l ‘ esibizione delle scritture contabili o una consulenza tecnica d ‘ ufficio sulle stesse, come richiesto della reclamante.
2.2. Il ricorso è inammissibile. I ricorrenti, invero, pur invocando il vizio di violazione di norme di legge, hanno, in sostanza, lamentato, come già rilevato nel decreto contenente la proposta di definizione di cui all ‘ art. 380bis c.p.c., ‘ la valutazione del materiale probatorio effettuata dai giudici di merito di entrambi i gradi di giudizio ‘, che, però, non è sindacabile in sede di legittimità.
2.3. La sentenza impugnata, infatti, ha, in fatto, escluso tanto la possibilità di apprezzare a fini probatori i ‘ bilanci versati in atti, ancorché postumi e non confezionati né depositati nelle forme (e nei termini) di legge ‘, quanto la possibilità che la prova dei fatti impeditivi della fallibilità fosse ‘ raggiungibile sulla scorta di elementi probatori alternativi o integrativi ‘, affermando, come già ritenuto dal tribunale, che le risultanze dei bilanci non erano attendibili non tanto per il loro confezionamento postumo rispetto alla declaratoria di fallimento, quanto perché la debitrice , senza depositare in giudizio ‘ alcun ‘ altra documentazione che consentisse di effettuare un qualche riscontro e controllo, ai fini della verifica della loro attendibilità ‘, si era, in sostanza, limitata a produrre in giudizio solo ‘ generici documenti (sostanzialmente prospetti e fogli excel, oltre ad estratti informali dei bilanci) che assolutamente niente
aggiungono ai bilanci stessi di cui avrebbero dovuto costituire il riscontro ‘.
2.4. Si tratta, com ‘ è evidente, di un apprezzamento in fatto che, come tale, è suscettibile di essere sindacato in cassazione esclusivamente per il vizio consistito, come stabilito dall ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., nell ‘ avere il giudice di merito, in sede di accertamento della fattispecie concreta: – a) omesso del tutto l ‘ esame (e cioè la ‘ percezione ‘) di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti per contro dal testo della sentenza o (più probabilmente) dagli atti processuali, che siano stati oggetto di discussione (e cioè controversi) tra le parti ed abbiano carattere decisivo (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014), nel senso che, ove percepiti, avrebbero senz ‘ altro imposto al giudice di merito di ritenere sussistenti i fatti dedotti dalla parte poi ricorrente a fondamento della domanda o, come nella specie, dell ‘ eccezione dalla stessa proposta nel giudizio di merito (vale a dire la sussistenza congiunta di tutti i fatti che, a norma dell ‘ art. 1, comma 2°, l.fall., ne escludono l ‘ assoggettabilità al fallimento); – b) supposto l ‘ esistenza di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui verità risulti per contro incontrastabilmente esclusa dal testo della stessa sentenza o dagli atti processuali, sempre che siano stati controversi tra le parti ed abbiano avuto, nei termini esposti, carattere decisivo (Cass. SU n. 5792 del 2024, in motiv., punto 10.14), nel senso che, ove esclusi, avrebbero senz ‘ altro imposto al giudice di merito di ritenere sussistenti, nei termini sopra esposti, i fatti dedotti dalla parte ricorrente a fondamento della domanda o dell ‘ eccezione dalla stessa proposta.
2.5. Resta, pertanto, fermo che: – l ‘ omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa (e
cioè, nel caso in esame, l ‘ effettiva sussistenza dei fatti impeditivi della fallibilità previsti dall ‘ art. 1, comma 2°, l.fall.), sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; – è denunciabile in cassazione solo l ‘ anomalia motivazionale che (come nei casi nella ‘ mancanza assoluta di motivi sotto l ‘ aspetto materiale e grafico ‘, nella ” motivazione apparente ‘, nel ‘ contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ‘ e nella ‘ motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile ‘) si sia tramutata in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘ sufficienza ‘ della motivazione ( cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014).
2.6. Il giudice di legittimità ha, per contro, soltanto la facoltà del controllare, sotto il profilo della coerenza logicoformale, le argomentazioni svolte in ordine alla ricognizione della fattispecie concreta dal giudice di merito, così come esposte nella pronuncia impugnata, cui spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l ‘ attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all ‘ uno o all ‘ altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis , Cass. n. 40872 del 2021, in motiv.; Cass. n. 21098 del 2016; Cass. n. 27197 del 2011).
2.7. Il compito di questa Corte, in effetti, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del
2008), anche se il ricorrente prospetta (con le prove ammesse ovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall ‘ art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato in ordine all ‘ accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione, si sia mantenuto, com ‘ è accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).
2.8. La corte d ‘ appello, infatti, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha ritenuto, fornendo di tale accertamento una motivazione non apparente, né perplessa né contraddittoria, che la società debitrice, stante l ‘ inattendibilità dei bilanci prodotti e la mancanza di ulteriore documentazione idonea, non aveva dimostrato la sussistenza congiunta dei fatti impeditivi previsti dall ‘ art. 1, comma 2°, l.fall..
2.9. Tale statuizione, non utilmente censurata per ciò che riguarda gli accertamenti in fatto sui quali è fondata, è, in diritto, giuridicamente corretta.
2.10. Nel giudizio per la dichiarazione di fallimento, infatti, il debitore ha l ‘ onere di dimostrare, a norma dell ‘ art. 1, comma 2°, l.fall., la sussistenza dei fatti impeditivi della fallibilità (cfr. Cass. n. 19351 del 2023; Cass. n. 21188 del 2021), avvalendosi o dei bilanci degli ultimi tre esercizi previsti dall ‘ art. 15, comma 4°, l.fall., che però non assurgono a prova legale (Cass. n. 9045
del 2021; Cass. n. 25025 del 2020; Cass. n. 10509 del 2019), ovvero con strumenti probatori alternativi ai bilanci medesimi (Cass. n. 24138 del 2019), come le scritture contabili dell ‘ impresa e qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, che sia idoneo a fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell ‘ impresa (Cass. n. 35381 del 2022; Cass. n. 21188 del 2021; Cass. n. 30541 del 2018; più di recente, Cass. n. 7642 del 2025, in motiv., che ha ribadito il principio per cui, ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di non fallibilità, ciò che conta è ‘ la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell’impresa medesima, comunque questa sia raggiungibile ‘, ‘ con la conseguente possibilità di avvalersi dell’intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla medesima impresa del cui fallimento si discute (ivi compresa pure la c.d. corrispondenza d ‘ impresa di cui all ‘ art. 2220 cod. civ.), come pure di qualunque altra documentazione, formata da terzi o dalla parte stessa, che possa nel concreto risultate utile’ ).
2.11. Questa Corte, invero, ha ripetutamente affermato che: – i bilanci degli ultimi tre esercizi ex art. 15, comma 4°, l.fall., pur costituendo la base documentale essenziale, non assurgono a prova legale (Cass. n. 25025 del 2020; Cass. n. 10509 del 2019); -ove essi manchino o siano ritenuti inattendibili (Cass. n. 14819 del 2022), l ‘ onere della prova circa i requisiti di non fallibilità di cui all ‘ art. 1, comma 2°, l.fall. continua a gravare sul debitore (Cass. n. 5047 del 2023; Cass. n. 30516 del 2018; Cass. n. 24548 del 2016), il quale è tenuto a fornirla con strumenti probatori alternativi (Cass. n. 24138 del 2019), avvalendosi non solo delle scritture contabili dell ‘ impresa, ma anche di qualunque altro documento, formato
da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell ‘ impresa (Cass. n. 29809 del 2023; Cass. n. 35381 del 2022; Cass. n. 21188 del 2021); – le scritture contabili del debitore sono soggette al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. n. 30516 del 2018), il quale, all ‘ esito della disamina del materiale istruttorio, può ritenere, con apprezzamento in fatto a lui riservato, non assolto l ‘ onere probatorio in questione quando i bilanci siano inattendibili e manchi ulteriore documentazione idonea a dimostrare la non assoggettabilità del debitore a fallimento (Cass. n. 19351 del 2023; Cass. n. 21188 del 2021).
Il ricorso, per l ‘ inammissibilità dell ‘ unico motivo articolato, è, a sua volta, inammissibile: e come tale dev ‘ essere dichiarato.
Nulla per le spese del giudizio, in mancanza di attività difensiva da parte degli intimati.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta di definizione del ricorso ai sensi dell ‘ art. 380bis c.p.c. comporta le conseguenze previste dal terzo comma di tale disposizione, e, dunque, in difetto di costituzione delle parti intimate, la (sola) condanna dei ricorrenti al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di €. 2.500,00.
La Corte, infine, dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l ‘ inammissibilità del ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento della somma di €. 2.500,00 in favore della cassa delle ammende; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima