Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16713 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16713 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23828/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE e per essa, quale sua mandataria, RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’ Avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE giusta procura speciale a margine del ricorso introduttivo
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO di NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE giusta procura speciale in calce al controricorso
– controricorrente e ricorrente incidentale -nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimato
–
avverso il decreto del Tribunale di Siracusa n. 181/2021 depositato il 13/8/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/4/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il giudice delegato al fallimento di NOME COGNOME non ammetteva al passivo della procedura il credito di € 373.479,83 vantato, con privilegio ipotecario, da doBank s.p.a. quale procuratore di Unicredit s.p.a.
Il Tribunale di Siracusa, a seguito dell’opposizione presentata da RAGIONE_SOCIALE (giudizio nel corso del quale RAGIONE_SOCIALE si costituiva in qualità di procuratore di RAGIONE_SOCIALE società cessionaria del credito), confermava l’esclusione del credito per carenza di prova.
RAGIONE_SOCIALE quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di NOME COGNOME; la procedura concorsuale, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale condizionato, affidato a un unico motivo di ricorso, al quale RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
L’intimata Unicredit RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 2697, 1218 e 1321 cod. civ. nonché dei principi giurisprudenziali sul riparto dell’onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale: a fronte di una domanda di insinuazione al passivo avvalorata dal contratto di mutuo fondiario con allegato il piano di ammortamento la curatela aveva contestato l’indeterminatezza d el credito vantato; il tribunale, nel ritenere che l’opponente non avesse provato che fosse i ntervenuta una modifica delle condizioni contrattuali ed economiche, ha violato -in tesi di parte ricorrente – le regole che presidiano la distribuzione dell’onere probatorio, ponendo a carico della banca creditrice l’onere di dimostrare fatti che invece costituivano, ai sensi dell’art. 2697,
comma 2, cod. civ., il contenuto tipico dell’eccezione sollevata dalla curatela in ordine all’esistenza di circostanze modificative e/o estintive del diritto di credito.
Il tribunale, peraltro, ha posto alla base della propria decisione non certezze probatorie, ma ipotesi non suffragate da alcun elemento dimostrativo.
4.2 Il secondo motivo di ricorso prospetta la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 1988, 2697, 2702, 2712, 2719 e 2720 cod. civ. e 215 cod. proc. civ., in quanto il tribunale ha omesso di valutare e porre a fondamento della propria decisione la prova legale costituita dall’accordo di sospensione parziale di mutuo con nuovo piano di ammortamento del marzo 2013, malgrado lo stesso avesse valore di ricognizione di debito.
4.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1284, 1346, 1419, 1339 e 1813 cod. civ. e 117, comma 4, T.U.B.: il tribunale, tenuto conto del generale corollario per cui nella domanda di condanna al pagamento di una determinata somma di denaro deve ritenersi sempre implicita la richiesta di condanna al pagamento di una somma minore, ove avesse valutato la domanda di insinuazione indeterminata o indeterminabile avrebbe dovuto non escludere integralmente il credito della società opponente, ma rideterminare l’importo, eventualmente in diminuzione, tenendo conto del contenuto del contratto di mutuo.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano fondati sotto il profilo e nei termini che si vanno ad illustrare.
5.1 Risulta dal provvedimento che a fronte di una domanda di insinuazione al passivo avvalorata dal contratto di mutuo fondiario con allegato il piano di ammortamento il giudice delegato aveva rigettato la richiesta in ragione dell’indeterminatezza del credito vantato.
Il tribunale ha confermato l’esclusione del credito già disposta dal G.D., ‘ non avendo la ricorrente fornito elementi sufficienti a dimostrare la correttezza degli importi richiesti, apparendo impossibile, sulla base della documentazione fornita, verificare la decorrenza e la base di calcolo delle singole voci di credito comprensive di interessi di ammortamento, di mora e legali, apparendo evidente che il titolo contrattuale giustificativo del credito non può rinvenirsi nel contratto di un mutuo allegato ‘.
La ricorrente lamenta in questa sede che il tribunale, nel ritenere che l’opponente non avesse provato l’ammontare effettivo del credito e il come a esso si fosse pervenuti, anche ipotizzando rinegoziazioni, avrebbe violato le regole di riparto dell’onere probatorio e omesso di valutare prove legali.
Il tribunale, però, ha deciso non in base alla regola di riparto prevista dall’art. 2697 cod. civ., bensì come rende evidente il passaggio motivazionale appena riportato – esaminando la documentazione prodotta e ritenendo la stessa inidonea alla prova del credito così come insinuato.
Le doglianze in esame risultano perciò inammissibili sotto il profilo della violazione di legge dedotta, tale essendo la sorte da assegnare al ricorso per cassazione che sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge miri, in realtà, a una rivalutazione dei fatti storici e della congerie istruttoria operata dal giudice di merito (cfr., per tutte, Cass., Sez. U., 34476/2019).
5.2 Ciò nondimeno, occorre rilevare come all’interno dei mezzi in esame sia stato dedotto, attraverso la specifica articolazione di un distinto profilo di censura e non in maniera promiscua, anche un vizio di motivazione, laddove la ricorrente da una parte ha evidenziato che il tribunale ha giustificato la propria decisione non in forza di certezze probatorie, ma di ipotesi (pag. 30 del ricorso), non consentendo così di cogliere appieno il fondamento della decisione, dall’altra ha lamentato che alla ritenuta indeterminatezza della somma da
ammettere sotto il profilo degli interessi fosse conseguita, senza alcuna spiegazione, la totale esclusione della somma di cui si domandava l’insinuazione piuttosto che la sua quantificazione in misura inferiore (pag. 39).
Il vizio di motivazione così denunciato ricorre in maniera più che evidente, dato che il tribunale, pur avendo indirizzato i propri rilievi critici non rispetto all’originario contratto di mutuo, ma sulla rivisitazione dello stesso in termini rimasti asseritamente indimostrati (risultando così ‘ impossibile, sulla base della documentazione fornita, verificare la decorrenza e la base di calcolo delle singole voci di credito comprensive di interessi di ammortamento, di mora e legali’) , ha escluso l’ammissione dell’intero credito insinuato, senza spiegare in alcun modo per quale motivo la mancata dimostrazione dell’ipotizzato nuovo accordo si riverberasse anche sull’ammissione del capitale dovuto, la cui erogazione (almeno apparentemente) non era stata in alcun modo negata, e sugli interessi in origine pattuiti.
Sussiste, perciò, all’interno della decisione impugnata una manifesta incongruenza fra l’affermazione in fatto, concernente la mancata dimostrazione della più recente disciplina che ‘ sembrava ‘ essere intercorsa fra le parti in ordine a un nuovo assetto dell’ammortamento , e la negazione in diritto dell’ammissione dell’intero credito vantato, per capitale e interessi nella misura in origine pattuita, della quale il tribunale non ha offerto alcuna giustificazione.
Una simile anomalia argomentativa comporta una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza di una motivazione, nel suo contenuto minimo e indispensabile, capace di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fonda.
Il ricorso incidentale è inammissibile.
Si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 e 5, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., perché il
tribunale, malgrado la curatela avesse eccepito il difetto di legittimazione, sostanziale e processuale, della cessionaria RAGIONE_SOCIALE, non avrebbe esplicitamente reso alcuna pronuncia a questo proposito, in violazione del dovere del giudice di esaminare le condizioni dell’azione in via preliminare rispetto al merito.
Ma il ricorso incidentale (anche se qualificato come condizionato) deve essere giustificato dalla soccombenza, cosicché è inammissibile ove proposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di impugnazione al solo scopo di risollevare questioni che non sono state decise dal giudice di merito perché assorbite dall’accoglimento di altra tesi avente carattere preliminare. Tali questioni sono difatti riproponibili dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza (cfr. Cass. 29662/2023, Cass. 1691/2006, Cass. 12174/2004, Cass. 3984/2004, Cass. 12680/2003).
In conclusione e per tutto quanto sopra esposto, il provvedimento impugnato deve essere cassato in accoglimento del ricorso principale, mentre il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile.
Ne consegue il rinvio al Tribunale di Siracusa, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, avrà cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale nei termini di cui in motivazione, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa al Tribunale di Siracusa in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma in data 30 aprile 2025.