Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 18896 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 18896 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 3581/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma presso l’AVV_NOTAIO nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati in Roma presso l’AVV_NOTAIO nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrente
nonché contro
NOTO COGNOME
intimato avverso la sentenza n. 2224/2021 della Corte d’appello di Catania depositata il 24-11-2021,
OGGETTO: appalto
R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
C.C. 26-6-2024
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26-62024 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso il 3-112016 con il quale il Tribunale di Ragusa l’ha condannata a pagare Euro 154.414,40 a favore di RAGIONE_SOCIALE in relazione alla fattura n. 9/2016 avente causale ‘saldo per i lavori ese guiti (a far data dal 16 agosto 2014) presso Vs. cantiere di INDIRIZZO , per la costruzione del RAGIONE_SOCIALE Giorgio Palace Hotel; l’opponente ha dichiarato che le opere elencate nella fattura non erano state eseguite da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ma in passato da altre ditte, che parte delle opere indicate in fattura non erano mai state realizzate, che quelle realizzate dal 20 agosto al 6 settembre 2014 erano già state pagate per l’importo di Euro 13.000,00, mentre le opere successive eseguite da RAGIONE_SOCIALE dal 7 settembre al 22 ottobre 2014 erano state svolte in veste di subappaltatrice e le erano state pagate dalla subcommittente RAGIONE_SOCIALE.
Si è costituita RAGIONE_SOCIALE, contestando la ricostruzione dei fatti eseguita dalla società opponente e dichiarando che RAGIONE_SOCIALE era stata contraente soltanto fittizio; si è costituito il terzo, chiamato in causa su istanza dell’opposta, NOME COGNOME quale titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE, dichiarando a sua volta di avere affidato a RAGIONE_SOCIALE in subappalto una prima parte dei lavori, che aveva pagato.
Con sentenza n. 42/2019 depositata in data 11-1-2019 il Tribunale di Ragusa ha accolto l’opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo.
2. RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello, che la Corte d’appello di Catania ha integralmente rigettato con sentenza n. 2224/2021 pubblicata il 24-112021, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado a favore di entrambi gli appellati.
Per quanto ancora interessa in relazione ai motivi di ricorso per cassazione proposti, la sentenza ha considerato che il primo giudice aveva rigettato la domanda di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE perché RAGIONE_SOCIALE non aveva dimostrato l’interposizione fittizia che aveva allegato; ha dichiarato che gli argomenti dell’appellante non provavano la simulazione, perché le fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE a carico di RAGIONE_SOCIALE trovavano fondamento nel contratto di noleggio a freddo di ponteggi concluso da queste due società; ha aggiunto che RAGIONE_SOCIALE , a prescindere dall’identificazione dell a parte che le aveva commissionato le opere, non aveva provato di essere creditrice di somme ulteriori rispetto a quelle già riscosse, perché non aveva chiesto di provare che le somme ricevute da RAGIONE_SOCIALE fossero da imputare, come aveva dedotto, al saldo prezzo per la costruzione della residenza personale di NOME COGNOMECOGNOME legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE e che quindi quelle somme non andassero imputate a titolo di corrispettivo per le opere da essa eseguite di ampliamento del San Giorgio Palace Hot el. Ha aggiunto che le prove orali reiterate dall’appellante erano superflue in quanto, essendo rimasta non avversata in via documentale la deduzione che RAGIONE_SOCIALE aveva prestato la propria opera per il periodo limitato dal 16-8-2014 al 22-10-2014 e con un numero modestissimo di addetti, le lavorazioni erano oggettivamente incompatibili con la tempistica e la dotazione organica di cui disponeva RAGIONE_SOCIALE, che dalla visura camerale era di tre addetti.
3.Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
NOME ha resistito con controricorso.
E’ rimasto intimato NOME COGNOME, titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE, al quale ricorso è stato ritualmente notificato a mezzo pec all’indirizzo del difensore EMAIL con consegna del messaggio il 24-1-2022.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 26-6-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo è rubricato ‘ violazione e falsa applicazione di legge, in riferimento all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., degli artt. 24 e 111 Cost., nonché dell’art. 2697 c.c.; mancata ammissione delle prove richieste’ e con esso la ricorrente evidenzia che aveva chiesto l’ammissione dell’interrogatorio formale di NOME COGNOME per dimostrare la sua interposizione fittizia, aveva chiesto l’ammissione di prove per testi e dell’interrogatorio formale del legale rappresenta nte di RAGIONE_SOCIALE per dimostrare l’effettiva realizzazione dei lavor i descritti analiticamente nella fattura azionata monitoriamente e aveva chiesto l’ammissione di c.t.u. per dimostrare la congruità dell’importo richiesto per i lavori eseguiti. In ordine alla mancata ammissione dell’interrogatorio formale di NOME COGNOME, la ricorrente evidenzia che l’interrogatorio formale mirava alla confessione del fatto controverso, relativo all’interposizione fittizia di DN , e lamenta che il mezzo non sia stato ammesso senza alcuna motivazione sul punto, nel contempo addebitando alla società il mancato assolvimento dell’onere probatorio. In ordine alla mancata ammissione delle prove orali, la ricorrente lamenta la totale assenza di motivazione della sentenza impugnata, che ha del tutto omesso di spiegare per quali ragioni le circostanze dedotte nei capitoli non avrebbero potuto dimostrare l’esecuzione dei lavori , con l’esito paradossale di affermare la cospicua mole dei lavori in rapporto al tempo e al numero di operai, in modo indimostrato e che avrebbe potuto essere smentito con l’ingresso delle prove orali . In ordine alla mancata ammissi one della consulenza d’ufficio, la ricorrente
evidenzia che la c.t.u. era stata richiesta non per ricercare quali lavori fossero stati eseguiti, ma per quantificarne il valore.
2.Il secondo motivo è rubricato ‘ violazione e falsa applicazione di legge, in riferimento all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c. degli artt. 2729 e 2697 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c.’ e con esso la ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha statuito che RAGIONE_SOCIALE non aveva chiesto di provare che le somme ricevute da RAGIONE_SOCIALE fossero da imputare al saldo prezzo per la costruzione della residenza personale di NOME COGNOME, legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE Evidenzia di avere dedotto che il ruolo di RAGIONE_SOCIALE, fino a che RAGIONE_SOCIALE aveva eseguito le opere commissionate da RAGIONE_SOCIALE, era stato meramente fittizio e di avere chiesto l’ammissione sul punto dell’interrogatorio formale, che avrebbe dimostrato anche che le somme corrisposte da RAGIONE_SOCIALE a favore di RAGIONE_SOCIALE dissimulavano il pagamento del saldo prezzo della residenza privata di NOME COGNOME. Dichiara che a ciò si aggiungono le presunzioni gravi, univoche e concordanti, non considerate dalla Corte d’appello, con riguardo alle incomplete presenze giornaliere in cantiere depositate da RAGIONE_SOCIALE, alla comunicazione di cambio impresa depositata da RAGIONE_SOCIALE, non indicante alcuna impresa affidataria subentrante, alla negazione dell’esecuzione di opere che invece erano state eseguite, al l’ingresso di RAGIONE_SOCIALE in cantiere solo nel febbraio 2015 e a una serie di altre circostanze specificamente indicate.
3.I motivi di ricorso, esaminati congiuntamente stante la stretta connessione, sono ammissibili e fondati nei termini di seguito esposti.
In ordine alla mancata ammissione dell’interrogatorio formale del terzo chiamato e alla mancata ammissione delle prove testimoniali, i motivi sono formulati in modo ammissibile, diversamente da quanto eccepito dalla controricorrente, in quanto la ricorrente, oltre a trascrivere nel ricorso il contenuto dei relativi capitoli di prova, lamenta
l ‘ assenza di motivazione in ordine alla mancata ammissione di tali capitoli. Il vizio in effetti sussiste e deve essere rilevato a prescindere dall ‘incompleta intitolazione del primo motivo di ricorso, che avrebbe più esattamente fatto riferimento al vizio di cui all’art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ., per violazione dell’art. 132 co.2 n. 4 cod. proc. civ. e 111 Cost., in relazione alla totale mancanza e irreparabile contraddittorietà della motivazione sul punto. Infatti l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 co.1 cod. proc. civ., né determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il vizio denunciato (Cass. Sez. 6-5 27-10-2017 n. 25557 Rv. 646414-01), come avviene nella fattispecie.
I motivi sono fondati in primo luogo per il fatto che la sentenza impugnata ha dichiarato (pag. 14) che le circostanze addotte dall’appellante RAGIONE_SOCIALE non dimostravano la dedotta simulazione del contratto di appalto, senza confrontarsi con il fatto che RAGIONE_SOCIALE aveva formulato i capitoli di prova per interrogatorio formale volti a provocare la confessione di NOME COGNOME. Seppure la confessione giudiziale eventualmente resa non avrebbe avuto valore di prova legale nei confronti di persona diversa dal confitente e avrebbe potuto assumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, valore di elemento indiziario di giudizio (Cass. Sez. 6-2 2-2-2022 n. 3118 Rv. 663932-01, per tutte), la sentenza ha violato il minimo costituzionale entro il quale si svolge il sindacato di legittimità (Cass. Sez. U 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629830-01) perché, non dimostrando di avere eseguito una qualche disami na su quell’istanza istruttoria, risulta totalmente mancante di motivazione sul punto.
In ordine alla mancata ammissione dei capitoli di prova per testi e per interrogatorio formale volti a dimostrare i lavori effettivamente
eseguiti da RAGIONE_SOCIALE, la motivazione è irrimediabilmente contraddittoria e per questo nulla (cfr. Cass. Sez. U 8053/2014). Infatti, la sentenza ha ritenuto di esprimere un giudizio sulla superfluità della prova orale articolata da RAGIONE_SOCIALE sulla base del periodo limitato di durata dei lavori, del numero esiguo degli addetti e della complessità delle lavorazioni; però in questo modo ha posto la parte nell’impossibilità di dimostrare anche una esecuzione di lavori parziale -rispetto a quella per la quale era chiesto il pagamento del corrispettivo-, che sarebbe stata in sé pienamente compatibile con gli elementi addotti dalla sentenza impugnata a giustificazione della mancata ammissione delle prove orali . E’ già stato posto il principio, che risulta perfettamente applicabile alla fattispecie, secondo il quale la motivazione è affetta da vizio di contraddittorietà insanabile e viola, quindi, il ‘minimo costituzionale’ quando il giudice rigetti la domanda ritenendola non provata dopo avere respinto una richiesta non inammissibile di prova (Cass. Sez. 3 1-2-2023 n. 2980 Rv. 666699-01, Cass. Sez. 6-3 9-11-2017 n. 26538 Rv. 646837-01). Neppure l’ affermazione, pure eseguita dalla sentenza, in ordine al fatto che l’appellante non aveva chiesto di provare che le somme ricevute si riferissero ai diversi lavori di costruzione della residenza della legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, poteva in sé giustificare il mancato ingresso alla prova orale; ciò in quanto tale affermazione è stata fondata sul presupposto che le somme ricevute fossero compenso esaustivo per i lavori eseguiti, senza porre in condizione RAGIONE_SOCIALE che lo richiedeva di dimostrare tutti i lavori effettivamente eseguiti.
Non devono essere esaminate, rimanendo assorbite, le deduzioni svolte nel motivo con riguardo alla mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio, in quanto la stessa ricorrente deduce di avere chiesto la consulenza tecnica d’ufficio per quantificar e il
compenso per i lavori eseguiti che la Corte d’appello non l’ ha posta in condizione di provare.
4.Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente al ricorso accolto, disponendo il rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, che deciderà facendo applicazione dei principi esposti e attenendosi a quanto sopra ritenuto, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione