Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 4  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14765/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in  INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato  COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato  COGNOME  (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE,  domicilio digitale: EMAIL
-controricorrente- avverso  il    DECRETO  del  TRIBUNALE  di  MONZA  n.  33/2021 depositato il 13/04/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del  27/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Monza ha rigettato l’opposizione ex art. 98 legge fall. proposta da RAGIONE_SOCIALE (di seguito Banca) contro il diniego di ammissione al passivo del RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) del credito chirografario di € 101.247,98 oltre interessi, a titolo di saldo debitore del contratto di mutuo dell’11.5.2011 e del rapporto di conto corrente n. 1125300 del 29.1.2013, diniego motivato dal giudice delegato sulla mancata produzione degli estratti conto integrali, dall ‘ inizio del rapporto di conto corrente bancario (1998) sino al fallimento (2020), e sulla pendenza di un giudizio di ripetizione di indebito, riassunto in sede ordinaria dal curatore fallimentare, con ricalcolo del saldo del medesimo conto e dei conti correlati al netto delle condizioni contestate (tassi di interesse, commissioni e spese, interessi anatocistici), da cui era emerso un maggior credito RAGIONE_SOCIALE fallita rispetto al quale il credito insinuato al passivo fallimentare risultava «più che compensato».
1.1. -In particolare, il tribunale ha: i) rilevato preliminarmente che la ‘ gravissima lesione dei proprio diritti di difesa ‘ lamentata dall’opponente per l’omessa notificazione del progetto di stato passivo «è stata smentita dal RAGIONE_SOCIALE mediante la produzione RAGIONE_SOCIALE pec» con relative ricevute di consegna e ricezione; ii) escluso la sussistenza dei presupposti per l ‘invocata sospensione del giudizio di opposizione ex art. 295 c.p.c.; iii) affermato il mancato assolvimento dell’onere di allegazione dei «fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALE pretesa azionata», non sanabile dalla produzione di documenti «irrilevanti ed inutilizzabili», per essersi l’opponente «limitato ad effettuare, in spregio ai più basilari principi di collaborazione processuale, la produzione irrituale di atti e documenti relativi alla diversa causa di ripetizione dell’indebito, già pendente innanzi al Tribunale di Monza, identificati con numerazione avulsa da quella adottata nell’atto introduttivo del presente giudizio, da 1-18, per un totale di più di mille pagine e tale da rendere impossibile alla controparte l’articolazione di difese e al giudice la ricostruzione del thema decidendum »; iv) aggiunto « ad abundantiam » che la Banca «non ha comunque fornito la prova del credito», stante la mancata produzione di «tutti gli
estratti conto del conto corrente n. 1125300 a partire dalla data RAGIONE_SOCIALE sua apertura, risalente all’8.1.1998, sino alla chiusura avvenuta il 25.1.2018 con il passaggio a sofferenza», senza che potesse soccorrere il criterio del cd. saldo ‘zero’, essendo il saldo negativo indicato dalla Banca alla chiusura del conto corrente ( € 87.068,35) quasi coincidente con il saldo negativo indicato al gennaio 2000 ( € 82.191,39), tanto più che il CTU nel giudizio ordinario aveva rideterminato un saldo a credito del correntista di € 81.909,55; v) precisato che «le stesse lacune probatorie travolgono altresì l’asserito credito derivante dal contratto di mutuo, di cui peraltro è stata tardivamente allegata la dazione RAGIONE_SOCIALE somma, in quanto ‘appoggiato’ sul medesimo conto corrente n. 1125300».
-Avverso detta decisione la Banca ha proposto ricorso per cassazione in tre mezzi, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
2.1. -Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 98 e 99 legge fall., 101 c.p.c. e 24 Cost., per non avere i l tribunale accordato all’opponente un termine per replicare alle eccezioni sollevate dalla curatela fallimentare per la prima volta nella comparsa di costituzione ex art. 99 legge fall., con riguardo al contratto di mutuo chirografario (mancata prova dell’erogazione delle somme mutuate; nullità del contratto per violazione RAGIONE_SOCIALE forma scritta).
2.2. -Con  il  secondo  motivo  si  denuncia  violazione  e  falsa applicazione degli artt. 98 e 99 legge fall., 1243 c.c., per avere il tribunale,  «pur  senza  esplicitare  apertamente  tale  concetto  di compensazione»,  «d i fatto dichiarato l’estinzione del credito » insinuato dalla Banca «per effetto RAGIONE_SOCIALE compensazione con l’asserito e contestato controcredito indicato dalla Curatela, benché non ne sussistessero affatto i presupposti».
2.3. -Il terzo mezzo prospetta la violazione e falsa applicazione  dell’art. 2697  c.c.,  perché  il  tribunale,  in  difetto  di produzione  integrale  degli  estratti  conto,  e  dunque  a  fronte  del
parziale assolvimento dell’onere probatorio, avrebbe dovuto ammettere il credito nei limiti RAGIONE_SOCIALE prova offerta.
-Il  ricorso  è  inammissibile  poiché  non  censura  tutte  le rationes  decidendi del  decreto  impugnato,  delle  quali  sopra  si  è dato conto, né si confronta appieno con esse.
In  particolare,  non  viene  censurata  con  apposito  mezzo  la ratio decidendi afferente a l mancato assolvimento dell’onere di allegazione  dei  fatti  costitutivi, rispetto  alla  quale  l’ulteriore ratio del la mancanza di prova è dichiaratamente aggiuntiva (‘ ad abundantiam ‘) .
3.1. -A ciò si aggiunga, con riguardo al primo motivo, che dagli atti di causa non emerge che la Banca opponente avesse inutilmente chiesto un termine per replica, bensì che all’udienza di discussione dell’1.4.2021 ebbe a verbalizzare le proprie repliche alle difese svolte in comparsa dalla curatela opposta, le quali peraltro non integravano eccezioni nuove, ma costituivano solo lo sviluppo e l’integrazione di quelle originarie, e che comunque non sono entrate a far parte delle rationes decidendi .
Emerge poi che la richiesta di autorizzazione a produrre documenti ulteriori fu respinta dal tribunale, perché tardivamente svolta solo in  sede  di  discussione,  stanti  le  note  preclusioni  stabilite dall’art. 99, comma 2, n. 4) legge fall. in punto di produzioni documentali.
Emerge  altresì  che  anche  il  credito  da  saldo  debitore  di  mutuo condivideva  le  carenze  probatorie  riscontrate  per  il  rapporto  di conto corrente n. 1125300, in quanto su di esso ‘appoggiato’ .
3.2. -Quanto  al  secondo  motivo  può  aggiungersi  che  la censura è fuori ratio , in quanto il tribunale non ha affatto applicato l’istituto  RAGIONE_SOCIALE  compensazione  tra  crediti  contrapposti ,  ma  si  è limitato  ad  evocare  gli  esiti  RAGIONE_SOCIALE  CTU  disposta  nel  giudizio  di ripetizione di indebito, riassunto dalla curatela fallimentare in sede ordinaria, solo a conforto RAGIONE_SOCIALE decisione assunta per altra via.
3.3. -Con  riguardo  al  terzo  può  infine  aggiungersi  che  la censura è comunque generica ed impinge in valutazioni di merito.
-Alla  declaratoria  di  inammissibilità  del  ricorso  segue  la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALE Banca ricorrente, liquidate in dispositivo.
-Sussistono  i  presupposti  processuali  per  il  versamento dell’ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo  unificato  pari  a  quello per l’impugnazione proposta, se dovuto, a norma del comma 1-bis del l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per  compensi,  oltre  alle  spese  forfettarie  nella  misura  del  15  per cento,  agli  esborsi  liquidati  in  Euro  200,00  ed  agli  accessori  di legge.
Ai sensi dell’art. 13 , co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, co . 17, RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma del co. 1-bis, del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/11/2024.