Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14765/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
FALLIMENTO COGNOME RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, domicilio digitale: avvEMAIL
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di MONZA n. 33/2021 depositato il 13/04/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. -Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Monza ha rigettato l’opposizione ex art. 98 legge fall. proposta da Banco di Desio e della Brianza s.p.a. (di seguito Banca) contro il diniego di ammissione al passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE (di seguito Fallimento) del credito chirografario di € 101.247,98 oltre interessi, a titolo di saldo debitore del contratto di mutuo dell’11.5.2011 e del rapporto di conto corrente n. 1125300 del 29.1.2013, diniego motivato dal giudice delegato sulla mancata produzione degli estratti conto integrali, dall ‘ inizio del rapporto di conto corrente bancario (1998) sino al fallimento (2020), e sulla pendenza di un giudizio di ripetizione di indebito, riassunto in sede ordinaria dal curatore fallimentare, con ricalcolo del saldo del medesimo conto e dei conti correlati al netto delle condizioni contestate (tassi di interesse, commissioni e spese, interessi anatocistici), da cui era emerso un maggior credito della fallita rispetto al quale il credito insinuato al passivo fallimentare risultava «più che compensato».
1.1. -In particolare, il tribunale ha: i) rilevato preliminarmente che la ‘ gravissima lesione dei proprio diritti di difesa ‘ lamentata dall’opponente per l’omessa notificazione del progetto di stato passivo «è stata smentita dal Fallimento mediante la produzione della pec» con relative ricevute di consegna e ricezione; ii) escluso la sussistenza dei presupposti per l ‘invocata sospensione del giudizio di opposizione ex art. 295 c.p.c.; iii) affermato il mancato assolvimento dell’onere di allegazione dei «fatti costitutivi della pretesa azionata», non sanabile dalla produzione di documenti «irrilevanti ed inutilizzabili», per essersi l’opponente «limitato ad effettuare, in spregio ai più basilari principi di collaborazione processuale, la produzione irrituale di atti e documenti relativi alla diversa causa di ripetizione dell’indebito, già pendente innanzi al Tribunale di Monza, identificati con numerazione avulsa da quella adottata nell’atto introduttivo del presente giudizio, da 1-18, per un totale di più di mille pagine e tale da rendere impossibile alla controparte l’articolazione di difese e al giudice la ricostruzione del thema decidendum »; iv) aggiunto « ad abundantiam » che la Banca «non ha comunque fornito la prova del credito», stante la mancata produzione di «tutti gli
estratti conto del conto corrente n. 1125300 a partire dalla data della sua apertura, risalente all’8.1.1998, sino alla chiusura avvenuta il 25.1.2018 con il passaggio a sofferenza», senza che potesse soccorrere il criterio del cd. saldo ‘zero’, essendo il saldo negativo indicato dalla Banca alla chiusura del conto corrente ( € 87.068,35) quasi coincidente con il saldo negativo indicato al gennaio 2000 ( € 82.191,39), tanto più che il CTU nel giudizio ordinario aveva rideterminato un saldo a credito del correntista di € 81.909,55; v) precisato che «le stesse lacune probatorie travolgono altresì l’asserito credito derivante dal contratto di mutuo, di cui peraltro è stata tardivamente allegata la dazione della somma, in quanto ‘appoggiato’ sul medesimo conto corrente n. 1125300».
-Avverso detta decisione la Banca ha proposto ricorso per cassazione in tre mezzi, cui il Fallimento ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 98 e 99 legge fall., 101 c.p.c. e 24 Cost., per non avere i l tribunale accordato all’opponente un termine per replicare alle eccezioni sollevate dalla curatela fallimentare per la prima volta nella comparsa di costituzione ex art. 99 legge fall., con riguardo al contratto di mutuo chirografario (mancata prova dell’erogazione delle somme mutuate; nullità del contratto per violazione della forma scritta).
2.2. -Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 98 e 99 legge fall., 1243 c.c., per avere il tribunale, «pur senza esplicitare apertamente tale concetto di compensazione», «d i fatto dichiarato l’estinzione del credito » insinuato dalla Banca «per effetto della compensazione con l’asserito e contestato controcredito indicato dalla Curatela, benché non ne sussistessero affatto i presupposti».
2.3. -Il terzo mezzo prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., perché il tribunale, in difetto di produzione integrale degli estratti conto, e dunque a fronte del
parziale assolvimento dell’onere probatorio, avrebbe dovuto ammettere il credito nei limiti della prova offerta.
-Il ricorso è inammissibile poiché non censura tutte le rationes decidendi del decreto impugnato, delle quali sopra si è dato conto, né si confronta appieno con esse.
In particolare, non viene censurata con apposito mezzo la ratio decidendi afferente a l mancato assolvimento dell’onere di allegazione dei fatti costitutivi, rispetto alla quale l’ulteriore ratio del la mancanza di prova è dichiaratamente aggiuntiva (‘ ad abundantiam ‘) .
3.1. -A ciò si aggiunga, con riguardo al primo motivo, che dagli atti di causa non emerge che la Banca opponente avesse inutilmente chiesto un termine per replica, bensì che all’udienza di discussione dell’1.4.2021 ebbe a verbalizzare le proprie repliche alle difese svolte in comparsa dalla curatela opposta, le quali peraltro non integravano eccezioni nuove, ma costituivano solo lo sviluppo e l’integrazione di quelle originarie, e che comunque non sono entrate a far parte delle rationes decidendi .
Emerge poi che la richiesta di autorizzazione a produrre documenti ulteriori fu respinta dal tribunale, perché tardivamente svolta solo in sede di discussione, stanti le note preclusioni stabilite dall’art. 99, comma 2, n. 4) legge fall. in punto di produzioni documentali.
Emerge altresì che anche il credito da saldo debitore di mutuo condivideva le carenze probatorie riscontrate per il rapporto di conto corrente n. 1125300, in quanto su di esso ‘appoggiato’ .
3.2. -Quanto al secondo motivo può aggiungersi che la censura è fuori ratio , in quanto il tribunale non ha affatto applicato l’istituto della compensazione tra crediti contrapposti , ma si è limitato ad evocare gli esiti della CTU disposta nel giudizio di ripetizione di indebito, riassunto dalla curatela fallimentare in sede ordinaria, solo a conforto della decisione assunta per altra via.
3.3. -Con riguardo al terzo può infine aggiungersi che la censura è comunque generica ed impinge in valutazioni di merito.
-Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese della Banca ricorrente, liquidate in dispositivo.
-Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l’impugnazione proposta, se dovuto, a norma del comma 1-bis del l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 , co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, co . 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma del co. 1-bis, del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/11/2024.