Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28216 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28216 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 04/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 8441-2021 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F./PP_IVA), in persona del l.r.p.t.., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, pec EMAIL, elettivamente, domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO .
-ricorrente –
contro
Fallimento della supersocietà di fatto fra RAGIONE_SOCIALE (P.IVA P_IVA), RAGIONE_SOCIALE (P. IVA P_IVA), COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), RAGIONE_SOCIALE NOMERAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del curatore, AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO, giusta delega il calce al controricorso.
-controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Cosenza, pubblicato il 22.02.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Cosenza ha rigettato l’opposizione allo stato passivo presentata da RAGIONE_SOCIALE, nei confronti del predetto Fallimento della supersocietà di fatto, in relazione alla contestata mancata ammissione al passivo di crediti nascenti da un mutuo fondiario.
RAGIONE_SOCIALE, infatti, nella qualità di cessionaria del credito vantato nei confronti della RAGIONE_SOCIALE dal Banco di Napoli ed in virtù del contratto di mutuo fondiario n. 51370901, aveva richiesto, con ricorso ex art. 93 l.f., di essere ammessa al passivo fallimentare per complessivi € 276.212,50 ( di cui € 275.639,00 in via privilegiata ed € 573,50 in chirografo ).
In sede di verifica del passivo, il giudice delegato, tuttavia, ritenendo che non vi fossero sufficienti elementi per ammettere il credito come da richiesta del creditore, decideva di ammettere in privilegio con riserva la somma di € 15.256,63, mentre il residuo veniva ammesso in chirografo, condizionando tale ammissione alla produzione di una analitica indicazione della modalità di rimborso delle somme indicate, nonché alla distinzione fra sorte capitale, interessi ed interessi ante triennio.
RAGIONE_SOCIALE, con ricorso ex art. 98 l.f., chiedeva pertanto al Tribunale di Cosenza di voler riformare il decreto di esecutività dello stato passivo e, dunque , chiedeva di voler ammettere in via privilegiata l’importo di € 275.639,00 e in via chirografaria l’importo di € 573,50.
Il Tribunale di Cosenza – per quanto qui ancora di interesse – ha rilevato che: (i) ‘in punt o di fatto’ risultava dimostrato che l’istituto bancario, cessionario del credito oggetto di causa, aveva erogato in tre tranches la somma di complessivi euro 600.000, a titolo di mutuo; (ii) dalle successive integrazioni documentali effettuate dall’opponente era emerso che i pagamenti del mutuatario ammontavano ad euro 564.963,33; (iii) in seguito ad ulteriori integrazioni documentali ed in conseguenza delle notevoli
discrasie nei conteggi effettuati dal creditore istante, il curatore era giunto a ricostruire contabilmente che l’istituto di credito aveva complessivamente incassato la somma di euro 446.338,64, avendo altresì riscontrato che tale somma solo in parte era transitata sul conto corrente di riferimento; (iv) a fronte di tali indicazioni meramente numeriche, la società istante non aveva prodotto alcun piano di ammortamento, rendendo di fatto impossibile ricostruire se le somme incassate fossero state imputate a capitale ovvero ad interessi; (v) per costante affermazione della giurisprudenza di legittimità, la produzione del piano di ammortamento costituisce ‘elemento essenziale dell’istanza di ammissione al passivo del creditore che voglia insinuare un credito c on privilegio fondiario’; (vi) né sarebbe risultato dirimente, in senso contrario, la circostanza che il mutuo si fosse arrestato alla fase di ‘preammortamento’, posto che , per un verso, dalla documentazione versata in atti non era dato comprendere quanta parte del mutuo fosse stata rimborsata in preammortamento e che, peraltro, al momento del passaggio in sofferenza della posizione della società fallita, la banca avrebbe dovuto comunque redigere e consegnare alla RAGIONE_SOCIALE il piano di ammortamento; (vii) ad ogni modo, gli atti di quietanza delle erogazioni parziali nulla avevano indicato in ordine all’eventuale preammortamento e dunque la circostanza che tale fase fosse stata effettivamente svolta non risultava provata.
2.Il decreto, pubblicato il 22.2.2021, è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui il Fallimento della supersocietà di fatto ha resistito con controricorso.
Il fallimento controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo ed unico motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 191, 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c., sul rilievo che il Tribunale sarebbe incorso in error in procedendo in ordine al profilo dell’affermato mancato assolvimento del p roprio onere probatorio,
nonostante avesse versato in atti il contratto di mutuo con le quietanze attestanti il versamento delle somme mutuate.
1.1 Sostiene inoltre la ricorrente che il Tribunale di Cosenza sarebbe di nuovo incorso in error in procedendo , ritenendo sempre di non aver assolto al suo onere probatorio per il mancato deposito del piano di ammortamento, posto che la produzione d i quest’ultimo non avrebbe costituito, invece, elemento indefettibile per la prova del residuo capitale, e ciò a maggior ragione ove i fatti costitutivi delle reciproche obbligazioni (ed in particolare di quella restitutoria) fossero emersi dalla chiara previsione contrattuale e dalla natura delle rate, dalla prevedibilità del loro importo per quota di interessi separata rispetto al capitale. Osserva ancora la società ricorrente che, nel caso di specie, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, non si sarebbe limitata a produrre in giudizio il contratto di mutuo, ma avrebbe depositato una serie di documenti integrativi e che, inoltre, non era stato allegato il piano di ammortamento sol perché il rapporto contrattuale si sarebbe svolto tra le parti esclusivamente nella fase di preammortamento.
1.1 Secondo la ricorrente sarebbe stata anche immotivata la decisione di non ammettere Ctu contabile, nonostante l ‘ espressa richiesta in tal senso avanzata nel giudizio di opposizione allo stato passivo.
1.1.1 Il motivo, così articolato, è inammissibile.
Le censure si risolvono, infatti, nella riproposizione delle stesse doglianze già sottoposte al Tribunale, e cioè quelle relative alla questione della mancata allegazione del piano di ammortamento perché il mutuo era rimasto nello stadio di preammortamento.
Tuttavia, le doglianze si compongono di censure in fatto, perché si assume da parte della ricorrente che il Tribunale avrebbe comunque dovuto reputare idonea la documentazione prodotta, a fronte della mancata produzione del piano ammortamento. Sul punto va evidenziato che vi è stato già un accertamento in fatto da parte del Tribunale, fondato su un apprezzamento complessivo della documentazione allegata sulla cui base i giudici del merito non sono riusciti a determinare il quantum restitutorio, nascente dal contratto di mutuo, e l ‘ addebitabilità di quanto già restituito a capitale ovvero ad interessi.
Si tratta, cioè, di una valutazione di merito riguardante la valutazione della valenza probatoria della documentazione versata nel giudizio di opposizione allo stato passivo, che non può essere qui rimessa in discussione, tanto meno sotto l’egida applicativa del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. (v.: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017;Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14 /01/2019).
A ciò va anche aggiunto in riferimento all’ulteriore censura sollevata dalla ricorrente – che la nomina del c.t.u. è decisione riservata al giudice del merito e le ragioni della mancata sua nomina possono -come nel caso di specie -risultare dal complesso della motivazione (Cass. n. 326/2020).
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 17.10.2024