Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9900 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9900 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18464/2022 R.G. proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME come da procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, INDIRIZZO (pec: EMAIL);
– ricorrente –
contro
Oggetto: Somministrazione Inadempimento del contratto business per la fornitura del servizio di telefonia fissa e ADSL -Doppia conforme di rigetto.
CC 6.12.2024
Ric. n. 18464/2022
Pres L.A. COGNOME
Est. I. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE (“RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME come da procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso il suo studio (pec: EMAIL;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 2061/2022 della Corte d’appello di Roma, pubblicata in data 25 marzo 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre
2024 dalla Consigliera Dott.ssa NOME COGNOME.
Ritenuto che
il Tribunale di Roma con sentenza n. 7790/2019 ha respinto le domande formulate da NOME volte ad accertare la responsabilità della Telecom s.p.a. per l’inadempimento del contratto business per la fornitura del servizio di telefonia fissa e ADSL presso il ristorante INDIRIZZO, con conseguente rigetto della domanda di risarcimento e condannato altresì l’attore a rifondere le spese del grado in favore della società convenuta;
la Corte d’appello di Roma con la sentenza qui impugnata ha respinto l’appello proposto NOME avverso la sentenza di prime cure e ha condannato l’appellante a rifondere all’appellata Telecom le spese del giudizio d’appello ;
avverso la sentenza d ella Corte d’ appello, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi d’impugnazione. Ha resistito con controricorso Telecom s.p.a.;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.;
ha depositato memoria il ricorrente.
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Ric. n. 18464/2022
Pres L.A. COGNOME
Est. I. COGNOME
Considerato che
1. con il primo motivo il ricorrente denuncia la ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1218 c.c. sulle regole di riparto dell’onere probatorio e della respon sabilità contrattuale in relazione all’art. 360, commi 1 n. 3, c.p.c. ‘ ; in particolare, contesta il fatto che la Corte d’a ppello avrebbe ‘arbitrariamente’ esonerato l’appellat a da qualsivoglia onere della prova circa l’assenza di una sua responsabilità relativamente ai disservizi subiti dal ricorrente affermando ‘illogicamente e contrariamente alle norme di diritto sull’onere probatorio imposto dall’art. 2697 comma 2 c.c.’ che «non solo il carattere informale dei contratti che riguardano le utenze telefoniche ma oramai notoriamente informatizzate delle relative procedure, esonerano Telecom dal pretendere una copia del contratto sottoscritto tra il cliente e nuovo gestore» (pag. 5 della sentenza impugnata); evidenzia che le Condizioni generali di contratto con Telecom all’art. 24 bis, rubricato Subentro per gli operatori alternativi, prevede che ‘le richieste di subentro sono condizionate al rispetto dell’operatore alternativo delle condizioni sottoindicate che l’operatore alternativo comunicherà a Telecom Italia’ e contesta la produzione delle ‘ schermate RAGIONE_SOCIALE ‘ prodotte da Telecom e richiama un precedente della stes sa Corte d’appello di Roma n. 8526/2921 che le ha considerate irrilevanti ai fini probatori;
1.1. il primo motivo è inammissibile;
come correttamente eccepito da parte controricorrente, il motivo in esame è incentrato su un nuovo documento non prodotto né allegato nei precedenti gradi di giudizio dall’odierno ricorrente ed in particolare, prodotto sub all. 4 del ricorso, ovvero il ‘contratto che Telecom stipula con tutti i suoi clienti Business e, nello specifico, stipulato anche con il Sig. NOMECOGNOME (cfr. pag. 4 del ricorso);
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nonostante la formale denuncia di violazione di legge ed in particolare dei criteri di riparto dell’onere della prova , il motivo si risolve in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, secondo una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità;
ebbene, la stessa prospettazione della doglianza proposta dal ricorrente, oltre che generica (pretesa violazione di tutta la normativa Agcom e irrilevanza del valore probatorio delle schermata Pitagora), è diretta non già a dimostrare che le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie, ma in realtà ad una rivalutazione dei fatti storici operata dai Giudici di merito, essendo final izzata ad un’inammissibile diversa ricostruzione dei fatti;
nonostante la formale intestazione, esse attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che t anto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento -ad esso funzionale -delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499);
con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 1321 ss . c.c. sulle regole relative alla forma e agli elementi essenziali dei contratti nonché degli artt. 50 ss. Codice del consumo circa i contratti a distanza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ‘ ; a parere del ricorrente , la Corte d’appello avrebbe violato le regole
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fondamentali di interpretazione in tema di conclusione dell’accordo e centralità della volontà delle parti, affermando il «carattere informale dei contratti», ignorando ‘tutta la normativa dettata dall’Agcom in materia di fornitura dei servizi d’accesso…’ ed in proposito, ancora una volta richiama la copia del contratto sub doc. n. 4 alleg. al ricorso;
2.1. Inammissibile il secondo motivo di ricorso;
è sufficiente richiamare il principio secondo cui in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. Sez. 3, 10/02/2015 n. 2465);
3. con il terzo motivo, lamenta l ‘ omesso esame circa un fatti decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c.’ in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso di prendere in considerazione la Delibera Agcom Lazio/D/192/2015 intercorsa tra le parti che riconosceva il diritto del ricorrente all’indennizzo per indebita interruzione da parte di Telecom dei servizi voce e ADSL dal 30 dicembre 2014 al 5 febbraio 2015;
3.1 Parimenti inammissibile il motivo terzo;
questa Corte ha da tempo chiarito come l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o
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è stato evidenziato che costituisce, pertanto, un “fatto”, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883);
che, viceversa, non costituiscono “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439);
con il quarto motivo, lamenta la ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., 2043 c.c., circa la valutazione delle prove come operata dal Giudice sulla responsabilità per il danno subito, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c .’ ; il ricorrente lamenta una valutazione ‘imprudente’ delle schermate Pitagora da parte della Corte territoriale –
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sostenendo in particolare un errore interpretativo o di lettura della c.d. ‘DAC data di attesa consegna’, riportata in tali schermate e che il Giudice di secondo grado vi abbia fondato il proprio convincimento;
4.1. infine, è inammissibile il quarto motivo di ricorso;
va sottolineato in primo luogo che il ricorrente non ha contestato nel merito le schermate RAGIONE_SOCIALE che documentavano la richiesta di acquisizione della linea da parte della Fastweb;
in secondo luogo, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione ( Sez. U – , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020.
5. il ricorso va dichiarato inammissibile;
il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente Telecom Italia s.p.a. secondo il principio di soccombenza, che si liquidano come da dispositivo.
Per questi motivi
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La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida che si liquidano in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della parte controricorrente.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass. Sez. U. 20/02/2020 n. 4315).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della