Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34642 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34642 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6437/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE SIENA n. 650/2021 depositata il 19/08/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 25/02/2022 RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione della sentenza n. 650/2021 del Tribunale di Siena, pubblicata il 19/08/2021, attinente a una controversia avente ad oggetto la opposizione a decreto ingiuntivo emesso su istanza di RAGIONE_SOCIALE odierna intimata, sulla base di un credito verso quest’ultima di cui RAGIONE_SOCIALE ha acquistato un ramo di azienda. Nessuno è comparso per l’intimata.
Per quanto ancora di interesse, COGNOME opponendosi al pagamento del credito di RAGIONE_SOCIALE verso la società RAGIONE_SOCIALE, ha sostenuto di non avere contezza del debito verso RAGIONE_SOCIALE di cui ha acquisito il ramo di azienda, non risultando nelle scritture contabili, e di non avere mai intrattenuto rapporti commerciali con quest’ultima. Il Giudice di pace di Siena ha respinto l’opposizione sulla base dell’art. 2560 c.c..
Il tribunale di Siena veniva adito da RAGIONE_SOCIALE sull’assunto che RAGIONE_SOCIALE non avesse provato che il credito era effettivamente iscritto nelle scritture contabili della società ceduta. RAGIONE_SOCIALE si costituiva mancando di depositare il fascicolo di parte.
Il tribunale, dopo una premessa sugli oneri di allegazione spettanti all’appellante in sede di impugnazione, non adempiuti da RAGIONE_SOCIALE, rigettava l’impugnazione ritenendo, quanto al primo motivo, che sarebbe stato precipuo onere di RAGIONE_SOCIALE allegare la documentazione contabile del ramo di azienda della società ceduta al fine di dimostrare l’assenza della registrazione del credito per cui la società creditrice ha agito nei suoi confronti; quanto al secondo motivo, riteneva che la mancata produzione, a supporto dell’ appello, di copia dei documenti contenuti nel fascicolo della controparte in primo grado, non più depositato dall’appellato nel secondo grado di giudizio, determinasse una carenza probatoria per l’appellante.
Motivi della decisione
Il ricorrente denuncia la violazione degli articoli 2560 e 2697 c.c., ma anche il vizio di motivazione, sull’assunto che, dopo l’accertamento dell’esistenza del credito nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, il primo giudice abbia erroneamente esteso l’obbligazione della società ceduta alla società cessionaria appellante qui ricorrente senza alcuna prova, deduzione o motivazione in ordine all’iscrizione del credito ingiunto nei libri contabili della società RAGIONE_SOCIALE; lamenta che la negligenza processuale propria dell’ appellata RAGIONE_SOCIALE, inerente al mancato deposito del fascicolo di parte, sia erroneamente ricaduta sulla parte appellante, atteso che l’appello si fondava sul fatto che la controparte non avesse fornito documentalmente la prova dell’inclusione del credito nei libri contabili della società ceduta, e il Giudice di pace aveva respinto l’opposizione violando l’articolo 2560 c.c., che pone la iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori quale condizione dell’ accollo ex lege dei debiti aziendali in capo all’acquirente cessionario del ramo d’azienda.
Osserva il Collegio che, al di là della constatazione della presentazione di un ricorso redatto privo dei requisiti indicati nell’ art. 366 c.p.c. per la corretta formulazione di motivi ‘a critica vincolata’ (che caratterizzano il giudizio di legittimità), i motivi sottesi alla narrativa del ricorso non ineriscono alla primaria ratio decidendi della sentenza d’appello, costituente la premessa logica e fattuale delle impugnate successive argomentazioni svolte allo ‘stato degli atti’ dal Tribunale, là dove ha ritenuto essere precipuo onere della parte appellante, che assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio di appello, produrre i documenti su cui si fonda la decisione di
primo grado oggetto di impugnazione, anche se non più depositati in appello dalla controparte, estraendone copia ex art. 76 disp. Att. cod. proc. civ. (citando, in proposito, Cass. SU 3033/13, Cass. 11797/16 e Cass. 21557/18).
Le censure si dimostrano, pertanto, inammissibili sotto il profilo dell’articolo 366 numero 4 cod.proc.civ., poiché la lettura dei motivi, al lume della motivazione, evidenzia come la loro illustrazione non si correli alla motivazione enunciata dalla Corte territoriale. Sicché, non apparendo i motivi correlati ad essa impingono nella ragione di inammissibilità espressa dal principio di diritto recentemente rinverdito da Cass. SU n. 7074 del 2017 e da Cass. SU 23745 del 28/10/2020, in quanto, per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ..
Non si provvede sulle spese del giudizio di cassazione, stante la mancata partecipazione dell’intimata società al presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1 bis, dello stesso articolo 13 .
Così deciso in Roma, il 11/11/2024