Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30694 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30694 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18908/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 2906/2018 depositata il 12/12/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 2906/2018, depositata il 12.12.2018, ha rigettato l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 157/2017 con cui il Tribunale di Siena ha rigettato la sua domanda volta a far accertare e dichiarare la nullità, l’illegittimità ed inefficacia delle condizioni economiche applicate ai conti correnti di corrispondenza (interessi debitori e creditori, spese, cms e valute) e ad accertare l’illegittimità delle somme contabilizzate dall’istituto di credito in seguito all’applicazione dell’anatocismo, con conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
Il giudice d’appello ha ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE non avesse assolto sufficientemente l’onere di allegazione specifica, che impone di indicare analiticamente le voci di indebita appostazione in conto, né avesse assolto al proprio onere probatorio, avendo prodotto estratti conto parziali dal 2001 al 2013.
Inoltre, il giudice d’appello ha ritenuto che la reiterazione in secondo grado della richiesta di un ordine di esibizione nei confronti della Banca si profilava comunque inammissibile perché esplorativa, così come la richiesta di CTU contabile, in quanto finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze, o elementi che non erano stati nemmeno idoneamente allegati.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, affidandolo a cinque motivi.
La Banca Monte dei Paschi di Siena ha resistito in giudizio con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 n. 4 cod. proc. cv. in relazione agli artt. 345, 112, 115, 161, 163 comma 3° n. 3 e 4 cod. proc..
Lamenta la ricorrente che, mentre il giudice di primo grado aveva ritenuto assolto l’onere di allegazione deduttiva, non ritenendo, invece, assolto l’onere probatorio, in relazione all’omessa produzione della serie completa di estratti conto nonché dei contratti di conto corrente e di concessione del fido, la Corte di Appello, ha, erroneamente, ritenuto di rigettare il gravame, sul presupposto del non assolvimento dell’onere di allegazione deduttiva che, invece, il giudice di primo grado aveva ritenuto congruamente assolto.
La Corte territoriale, nel pronunciarsi primariamente sull’onere di allegazione deduttiva, era andata oltre il devolutum dell’appello, incorrendo nel relativo vizio.
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
Va osservato che, anche recentemente, questa Corte (vedi Cass. n. 23834 del 25/09/2019, vedi anche Cass. n. 7499/2020) ha affermato che, in tema di ricorso per cassazione, l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito -riconosciuto alla Suprema Corte ove sia denunciato un “error in procedendo” – presuppone l’ammissibilità del motivo, ossia che la
parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'”iter” processuale senza compiere generali verifiche degli atti. Nel caso di specie, la ricorrente ha invocato assertivamente il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il giudice d’appello sul rilievo dell’assenza di qualsiasi impugnazione della Banca in punto allegazione deduttiva – ma senza avere avuto cura neppure di indicare, neanche sommariamente, il contenuto dell’atto di impugnazione, limitandosi a riportare qualche passaggio della sentenza di primo grado.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 comma 1° n. 4 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 112, 163, 183 comma 6° n. 1 cod. proc. civ. nonché la violazione dell’art. 360 comma 1° n. 5 in relazione all’omessa lettura degli atti processuali.
Lamenta la società ricorrente di aver assolto l’onere di allegazione nella I memoria ex art. 183 comma 6° cod. proc. civ., prodotta in primo grado, avendo dedotto, in ordine al contenuto dei contratti prodotti in giudizio dalla banca, che quello datato 8.5.2000 non conteneva l’indicazione di alcuna condizione economica regolante il rapporto di c/c, che il contratto di apertura di fido si poneva in contrasto con le disposizioni di cui alla delibera CICR del 9.2.2000, che, in ordine alla CMS, era stata indicata solo l’aliquota, ma non il rigoroso criterio di calcolo, che non risultavano pattuizioni riguardanti le spese, le valute, gli interessi creditori e sulla capitalizzazione degli interessi.
In ordine all’affermazione della Corte d’Appello, che ha ritenuto non assolto l’onere di contestazione specifica, per non essere state allegate analiticamente le voci di indebita annotazione in conto, la ricorrente rileva che l’indicazione di ‘tutte le appostazioni indebite’ è oggettivamente estraneo all’onere deduttivo dei fatti e causali, in
quanto, stante la costanza e ripetitività di tali addebiti, avvenuti per l’intera durata del rapporto, dimostrati dagli estratti conto versati in atti, la deduzione delle causali di illegale o illegittima applicazione costituisce l’allegazione del tema probatorio, essendo ripetuto e continuativo l’addebito illegittimo. Nel caso di specie, in ogni caso, la odierna ricorrente nell’atto di citazione in primo grado, aveva fatto riferimento anche agli estratti conto e ai riassunti scalari.
4. Il motivo è fondato.
La Corte d’Appello di Firenze ha ritenuto che la società appellante non avesse assolto all’onere di allegazione, non considerando, in primo luogo, che la stessa -come allegato e documentato, in ossequio al principio di autosufficienza alle pagg. 11 e 12 del ricorso -a fronte della produzione da parte della banca dei contratti relativi ai rapporti in contestazione, aveva, nella memoria ex art. 183 comma 6° cod. proc. civ., svolto una serie di allegazioni specifiche in ordine al contenuto dei contratti prodotti in giudizio dalla banca con la comparsa di risposta, osservando, in particolare, che quello datato 8.5.2000 non conteneva l’indicazione di alcuna condizione economica regolante il rapporto di c/c, che il contratto di apertura di fido si poneva in contrasto con le disposizioni di cui alla delibera CICR del 9.2.2000, che, in ordine alla CMS, era stata indicata solo l’aliquota, ma non il rigoroso criterio di calcolo, che non risultavano pattuizioni riguardanti le spese, le valute, gli interessi creditori e sulla capitalizzazione degli interessi.
Inoltre, è giuridicamente erronea l’affermazione della Corte d’Appello nella parte in cui ha ritenuto non assolto l’onere di contestazione specifica, per non essere state allegate analiticamente le voci di indebita annotazione in conto.
Sul punto, deve richiamarsi, in primo luogo, la consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass. S. U. n. 15895/2019; vedi anche Cass. nn. 28819/2017, 18581/2017, 4273/2018,
18144/2018) sul tema della validità della domanda di restituzione dell’indebito, secondo cui l’attore, oltre all’indicazione del conto corrente, dell’eventuale apertura di credito, della durata del relativo rapporto, delle causali indebite, non è tenuto ad indicare partitamente i versamenti effettuati, e specificarne la natura, essendo, invece, sufficiente l’allegazione di versamenti indebiti, con la richiesta di restituzione somma.
Va, osservato, peraltro, che le Sezioni Unite, nella predetta hanno affermato a è sufficiente l’allegazione da parte del correntista dell’esistenza di versamenti, da intendersi come pagamenti, indebiti e la richiesta di restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato (come, in modo simmetrico, ai fini dell’ammissibilità dell’eccezione di prescrizione, la Banca, dal canto suo, può limitarsi ad allegare l’inerzia dell’attore in ripetizione, e dichiarare di volerne profittare: vedi parr. 7 e 3 S.U. citata). Né l’onere di allegazione specifica può imporsi ai fini probatori, ove siano indicate le causali delle indebite annotazioni e siano stati allegati gli estratti conto o altri documenti idonei a dimostrare l’addebito di voci illegittime o non pattuite.
Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 comma 1° n. 4 cod. proc. civ. per violazione dell’art. 2697 cod. civ., 61 e ss. cod. proc. civ., 119 TUV, 183 comma 6° e 116 cod. proc. civ..
Si duole la ricorrente che la Corte fiorentina, nell’errare sull’onere di allegazione deduttiva, ha parimenti errato nel non dare ingresso alla richiesta CTU anche per l’asserito mancato assolvimento dell’onere di allegazione probatoria, violando anche la regola dell’acquisizione processuale. Sul punto, espone la ricorrente che la Corte d’Appello non ha tenuto conto del complessivo compendio istruttorio, ivi compreso quello prodotto dalla Banca (contratto di conto corrente bancario, contratto di fido, contratto anticipi fatture, etc.), non considerando le complessive risultanze documentali
acquisite agli atti e venendo meno al proprio obbligo di valutare tutti gli elementi.
In conclusione, tenuto conto dei documenti depositati dalla banca e, considerati gli estratti conto relativi al periodo 2001/2013, la Corte d’Appello avrebbe errato nell’affermare che l’appellante non avesse assolto l’onere probatorio.
Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 comma 1° n. 4 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2697 cod. civ. , 119 TUB, 88, 183 comma 6°, 115, 116, 118 comma 2° e 210 cod. proc. civ..
Lamenta la ricorrente che la Corte d’Appello, pur condividendo la sua impostazione in ordine alla non necessità di inoltrare l’istanza ex art. 119 T.U.B. ante giudizio, al fine di ottenere l’accoglimento di un’istanza di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ., non ne ha tratto le corrette conseguenze, rigettando la richiesta di esibizione in quanto ritenuto inammissibilmente esplorativa. Tale istanza, invece, non poteva essere considerata esplorativa, in quanto vi era la prova dell’attivazione della società.
Infine, era stata proprio la Banca ad impedire la prova piena, con la conseguenza che il comportamento non collaborativo della Banca avrebbe dovuto costituire argomento di prova ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ..
Il quarto motivo, da esaminare prima del terzo per una questione di priorità logica, è fondato nei limiti di cui in motivazione .
La Corte d’Appello ha rigettato la richiesta di esibizione, evidenziandone la natura esplorativa, sul rilievo che era ‘ finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi che in realtà non sono stati nemmeno idoneamente allegati’.
In realtà, la ricorrente aveva pienamente assolto all’onere di allegazione, come già ritenuto sopra, nell’accogliere il secondo motivo.
In ordine alla doglianza relativa alla mancata valutazione, da parte della Corte di Appello, dell’asserito comportamento non collaborativo della Banca, a norma dell’art. 116 cod. proc. civ., tale censura è inammissibile, non avendo la ricorrente neppure dedotto di aver fatto valere tale profilo nei motivi di gravame, a norma dell’art. 342 cod. proc. civ., e di aver quindi sottoposto tale questione all’esame del giudice d’appello.
Il terzo motivo è assorbito per effetto dell’accoglimento del quarto motivo.
Con il quinto motivo è stata dedotta la nullità della sentenza ex art. 240 comma 1° n. 4 cod. proc. civ. per violazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ..
Espone la ricorrente di aver assolto l’onere probatorio sullo stesso incombente, avendo fornito la ‘prova del fatto negativo’ in ordine al credito vantato dalla Banca sulla base dei seguenti elementi:
omessa consegna dei contratti da parte della banca al momento dell’accensione dei rapporti;
mancata contestazione di tale circostanza da parte della banca;
omessa consegna dei contratti a seguito di richiesta ex art. 119 TUB.
Il motivo è inammissibile.
In primo luogo, questa Corte ha sempre enunciato il principio di diritto secondo cui la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate
sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove, come nella specie, oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n.13395/2018; conf. Cass. n. 18092/2020). In ogni caso, il motivo è inammissibile in quanto non ha colto la ratio decidendi, incentrata sulla inottemperanza all’onere di allegazione, nonché all’onere della prova ma sotto un diverso profilo, quello cioè della parzialità della produzione degli estratti conti, che coprivano il solo periodo dal 2001 al 2013.
Il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il secondo ed il quarto motivo nei limiti di cui in motivazione, assorbito il terzo, inammissibili il primo ed il quinto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
Roma, così deciso il 10.10.23