Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12951 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12951 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/05/2024
sul ricorso 20068/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t.; COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; elett.te domic. in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO , rappres. e difesa dall’AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., nella qualità di mandataria della RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE), elett.te domic. in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO , dal quale è rappres. e difesa unitamente all’AVV_NOTAIO , per procura speciale in atti;
– controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres.
p.t.;
– intimata – avverso la sentenza n. 427/2020 de lla Corte d’appello di Ancona , pubblicata in data 11.05.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Cons. rel., dottAVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME quest’ultimi quali fideiussori -proponevano appello avverso la sentenza, emessa il 23.2.15, con cui il Tribunale di Ancona aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo dagli stessi proposta, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE
C on sentenza dell’11.5.20, la Corte territoriale rigettava l’appello, osservando che: era infondata l’eccezione di nullità della clausola contrattuale di capitalizzazione trimestrale degli interessi sul conto corrente ; al riguardo, il riferimento all’art. 120 TUB, nella versione successiva alla modifica del 2014, non era pertinente poiché la norma non sarebbe stata comunque applicabile nella fattispecie; le critiche concernenti l’effetto peggiorativo della suddetta capitalizzazione, in conseguenza dell’entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000, sui rapporti contrattuali preesistenti, erano del pari infondate, in quanto il conto corrente era stato stipulato successivamente, nel 2007, prevedendo legittimamente la reciproca capitalizzazione trimestrale dei tassi d’interesse; la banca aveva provato il credito fatto valere, sia producendo l’estratto di saldaconto, ex art. 50 TUB, attestato conforme alla legge, che una parte degli estratti-conto, nonché una parte della stampa delle integrali movimentazioni del conto stesso; gli appellanti
non avevano formulato specifiche contestazioni riguardo alle movimentazioni del conto corrente, bensì vaghe contestazioni, precisate solo con riferimento al mancato rispetto delle formalità di cui all’art. 50 suddetto; era altresì infondato il motivo relativo all’usurarietà dei tassi d’interesse applicati, formulato senza indicare in quali periodi di durata del rapporto si sarebbe verificato lo sforamento del tassosoglia usurario , salva l’indicazione del tasso passivo (13,65 %), valevole anche per le commissioni di massimo scoperto; al riguardo, non era stata specificato neppure l’effettivo sforamento degli interessi rispetto al tasso-soglia, anche considerando la mancata applicazione dei vari decreti ministeriali in materia; non erano fondati i motivi sulla nullità della clausola contrattuale in tema di c.m.s., e sulle spese e competenze del conto.
RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono in cassazione, con tre motivi. RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria della RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, illustrato da memoria.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 2697 c.c. ed omesso esame di fatti decisivi, per aver la Corte d’appello ritenuto che la banca abbia provato il proprio credito -producendo adeguata documentazione – assumendo erroneamente che gli opponenti al decreto ingiuntivo non avevano sollevato specifiche contestazioni, mentre quest’ultimi avevano eccepito l’inidoneità della predetta documentazione e la mancata produzione di parte degli estratti-conto. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art . 120 TUB, lamentando che la Corte d’appello abbia ritenuto legittima la clausola del contratto di conto corrente sull’anatocismo trimestrale, senza evidenziare la necessità di approvazione scritta della nuova clausola in conformità
della delibera CICR 9.2.2000, a causa del carattere peggiorativo rispetto alla situazione precedente.
Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 2697 c .c., per aver la Corte d’appello affermato che i ricorrenti non avevano specificato l’usurarietà dei tassi, per la mancata precisa indicazione dei periodi di durata del rapporto in cui si sarebbe verificato lo sforamento del tasso-soglia, omettendo di produrre i vari decreti ministeriali, avendo invece i ricorrenti indicato il tasso debitore sullo scoperto del conto corrente. Il primo motivo è inammissibile.
La Corte territoriale ha affermato che la banca aveva provato il credito fatto valere, seppure producendo solo una parte degli estratti-conto, oltre alle schede contabili, sulla base della non contestazione da parte dei ricorrenti, i quali avevano espresso la sola doglianza afferente all’efficacia probatoria dell’estratto di saldaconto ex art. 50 TUB.
Il motivo tende in sostanza al riesame dei fatti, prospettandone una diversa allegazione.
Inoltre, il motivo appare anche carente di autosufficienza, in quanto non allega quando e come i ricorrenti avrebbero contestato specificamente i documenti prodotti dalla banca.
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi sull’infondatezza della domanda di nullità della clausol a sull’anatocismo, avendo la Corte territoriale rilevato che il contratto di conto corrente era stato stipulato nel 2007, dopo le modifiche apportate dalla delibera CICR del 2000.
Invero, la Corte ha chiarito che il contratto era stato stipulato nel 2007, successivamente alla predetta delibera CICR; pertanto, va osservato previamente in diritto che, da un lato, era da escludere che la capitalizzazione periodica prevista dal contratto avesse introdotto una modifica peggiorativa rispetto ad un’inesistente situazione precedente
e, dall’altro, che il contratto prevedeva la paritetica periodicità del conteggio degli interessi – creditori e debitori – senza la necessità di uno stesso tasso per le parti.
Il motivo tende, dunque, anche al riesame dei fatti circa la corretta ricostruzione cronologica delle vicende che hanno riguardato l’operatività del conto corrente in questione.
Il terzo motivo è del pari inammissibile, in quanto tende a riesaminare i fatti e a ribal tare l’interpretazione della Corte d’appello in ordine alla generica critica sull’usurarietà dei tassi debiti applicati, riproponend o, in sostanza, le medesime doglianze contenute nell’atto d’appello.
Le spese seguono la soccombenza, con condanna dei ricorrenti in solido, attesa la piena comunanza degli interessi sottesi al ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna, in solido, i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 7.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 marzo 2024.