Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28224 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28224 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7117/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 487/2020 depositata il 04/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ravenna -sezione distaccata di Faenza -sull’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto ingiuntivo n. 238/14, con cui lo stesso Tribunale le aveva intimato il pagamento a favore della curatela fallimento RAGIONE_SOCIALE della somma di € 13.997,53, a titolo di corrispettivo di fornitura di merci prodotte dalla fallita quando era ancora in bonis, ha rigettato la stessa opposizione. Il Giudice di primo grado ha ritenuto che l’opponente non avesse dimostrato la tempestiva denuncia dei vizi delle merci alla stessa consegnata entro otto giorni dalla scoperta, né la consistenza stessa dei vizi, e neanche l’ammontare esatto d ei danni.
La Corte d’Appello di Bologna, in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza impugnata, ha accolto l’opposizione.
Il giudice di secondo grado ha, preliminarmente, ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE avesse tempestivamente provveduto alla denunzia dei vizi relativi ai prodotti forniti da RAGIONE_SOCIALE, e ciò avuto riguardo alla data delle comunicazioni intercorse tra le parti, tenuto conto delle date di consegna dei vari lotti di prodotto.
Inoltre, il giudice d’appello ha ritenuto che, a fronte di un’eccezione di inadempimento che non poteva ritenersi generica, sarebbe stato onere del produttore allegare il proprio esatto adempimento, e tale onere non poteva ritenersi soddisfatto con il deposito dei documenti di trasporto attestanti la consegna, dato che le doglianze di difformità riguardavano la colorazione ed il materiale di produzione delle merci.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il fallimento RAGIONE_SOCIALE affidandolo a cinque motivi.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito in giudizio con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ..
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1492, 1495, 2697, 2704 cod. civ. e 28 e 45 legge fall. in relazione agli artt. 112, 115, 116 e 132 n. 4 cod. proc. civ..
Lamenta la ricorrente che la Corte d’Appello ha r itenuto come provata la tempestività della denunzia dei vizi e dei difetti delle merci vendute, valutando erroneamente come sufficienti delle mere e-mail, pacificamente non sottoscritte dalla parte, né munite di data certa, violando così anche gli artt. 112, 155 e 116 cod. proc. civ., che impongono un rigoroso esame anche delle prove precostituite.
La ricorrente deduce, altresì, l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione delle parti ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., per non avere il gi udice d’appello valutato le formalità che gli artt. 45 legge fall. e 2704 cod. civ. impongono per rendere un documento opponibile ad una procedura fallimentare, non considerando che le e-mail del 21/22.3.2012, del 7.5.2012 e del 18.5.2012, erano del tutto prive di autenticazione e registrazione.
In sostanza, la ricorrente lamenta che i documenti valorizzati dalla Corte d’Appello siano privi di data certa, non considerando che il curatore, quando agisce nella sua veste istituzionale di organo preposto alla ricostruzione del patrimonio del fallito ex art. 28 legge fall, assume la posizione di terzo.
Con il secondo motivo è stato dedotto l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., per non avere la sentenza impugnata ritenuto assenti i vizi e difetti lamentati sulla scorta del fatto incontroverso della vendita di merci ai terzi, dei documenti di trasporti sottoscritti dal compratore senza riserve e delle prove orali assunte nel giudizio di primo grado.
Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1492, 1495, 1513, 2697, 2709, 2710 e 2733 cod. civ. in relazione agli artt. 112, 115, 116, 230 e 696 cod. proc. civ. nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sussistere l’inadempimento del venditore senza valutare correttamente il quadro probatorio di cui è causa.
In particolare, il fallimento lamenta che non essendovi agli atti del processo alcun documento opponibile al fallimento con data certa anteriore al fallimento, né avendo il compratore acquisito un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. o una perizia di parte, o anche solo delle fotografie della merce in contestazione, la sentenza risulta in parte qua errata.
Il fallimento lamenta, altresì, la violazione da parte della Corte d’Appello dell’art. 1513 cod. civ., norma che, a suo avviso, imporrebbe l’obbligo di promuovere l’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. in capo alla parte cui incombe l’onere della prova dei vizi e difetti.
I primi tre motivi, da esaminare unitariamente, avendo ad oggetto questioni strettamente connesse, presentano profili di infondatezza ed inammissibilità.
Va, in primo, luogo, rigettata la censura con cui la ricorrente rimp rovera alla Corte d’Appello la violazione dell’art. 2704 cod. civ., per aver valorizzato, ai fini della prova della tempestività dei vizi delle merci, documenti privi di data certa.
Sul punto, va affermato che il richiamo della ricorrente all’istituto della data certa ex art. 2704 cod. civ. è del tutto inconferente.
In particolare, nel caso in esame, non vi è dubbio che il curatore abbia esercitato un’azione già esistente nel patrimonio della società poi fallita.
Orbene, in una tale situazione, è orientamento consolidato di questa Corte che ‘il curatore fallimentare che proponga una domanda di adempimento dell’obbligazione contratta dal terzo nei confronti dell’imprenditore in epoca antecedente al fallimento esercita un’azione già esistente nel patrimonio del fallito, subentrando, conseguentemente, nella stessa posizione sostanziale e processuale di quest’ultimo, indipendentemente dal dissesto successivamente verificatosi; ne consegue che il terzo convenuto in giudizio dal curatore può opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all’imprenditore fallito, comprese le prove documentali da questi provenienti, senza i limiti di cui agli artt. 2704 ss. c.c. e senza che sia di ostacolo l’art. 2709 c.c.’. La circostanza quindi che il curatore è, nel caso di specie, subentrato nella posizione ‘attiva’ del fallito, rende del tutto irrilevanti tutte le problematiche relativa alla data certa, pertinenti, invece, nei giudizi di opposizione allo stato passivo, in cui il curatore è ‘terzo’, in quanto rappresentante della massa dei creditori.
Ciò premesso, non vi è dubbio che la ricorrente, nel contestare la tempestività della denunzia dei vizi, operata dalla società fallita quando era ancora in bonis , non abbia fatto altro che svolgere censure di merito, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti ed una differente valutazione del materiale probatorio rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello.
Del tutto inammissibile è, inoltre, la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.. In proposito, questa Corte ha più volte affermato che, in tema di ricorso per cassazione, una censura
relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. (vedi Cass. n. 1229/2019; conf. Cass. n. 6774/2022).
E’, altresì, inammis sibile il dedotto omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ..
Va osservato che costituisce ormai ius receptum di questa Corte, il principio secondo cui “l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la
sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass. SSUU n. 8053/2014).
Le ricorrenti hanno svolto censure completamente estranee alla fattispecie dell’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, come approfondita, nei termini sopra illustrati, nella citata sentenza n. 8053/2014 dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali, nell ‘elaborare la nozione di ‘fatto’, hanno inteso riferirsi ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni (vedi anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 13024 del 2022; Cass. n. 5494 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022).
Nel caso di specie, la ricorrente ha erroneamente ricondotto il mancato rilievo, ad opera della Corte d’Appello, della mancanza di data certa delle e-mail, e la dedotta mancata valutazione dell’insussistenza dei vizi denunciati, alla fattispecie dell’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., non considerando che la nozione di ‘fatto’ deve intendersi solo in senso storico-naturalistico.
Infine, la ricorrente lamenta, nel terzo motivo, che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto sussistente l’inadempimento del venditore, senza cogliere, tuttavia, la reale ratio decidendi , ovvero che il giudice d’appello non ha valutato in conc reto la sussistenza o meno dei denunciati vizi, ma ha ribaltato il verdetto del giudice di primo grado sul mero rilievo che, a fronte di un’eccezione non generica di inadempimento sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE, il venditore non aveva ottemperato all’oner e di allegare e provare il proprio esatto adempimento.
Infondata è, inoltre, la dedotta violazione dell’art. 1513 cod. civ., norma che non impone affatto l’obbligo di promuovere l’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 cod. proc. civ., tanto
è vero che la norma prevede espressamente che, in caso di divergenza sulla qualità o condizione della cosa, il venditore o il compratore ‘possono’ chi ederne la verifica nei modi stabiliti dall’art. 696 c.p.c..
Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1460, 1492, 1495, 1513, 2697, 2729 cod. civ., 28 legge fall. in relazione agli artt. 112,115, 116, 132 n. 4 cod. proc. civ.
Deduce la ricorrente che ha richiamato l’arresto di questa Corte a Sezioni Unite n. 11748/2019 che l’onere della prova della sussistenza dei vizi denunciati incombeva in capo al compratore, e ciò anche in ossequio al principio di vicinanza della prova, nel caso di specie, particolarmente calzante, in quanto la merce era stata consegnata allo stesso compratore e poi da questi venduta a terzi.
6. Il motivo è fondato.
Va osservato che non vi è dubbio che la Corte d’Appello, nell’affermare che di fronte all’eccezione di inadempimento sollevata dal compratore che deduca l’esistenza di vizi della cosa compravendita, sia onere del venditore provare il proprio esatto adempimento, abbia verosimilmente inteso fare applicazione del principio enunciato da questa Corte nella sentenza a Sezioni Unite n. 13533/2001 – ispirato al principio della vicinanza della prova secondo cui, nel caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., lo stesso debitore eccipiente può limitarsi ad allegare l’altrui inadempimento, dovendo, a questo punto, il creditore agente dimostrare il proprio adempimento.
Va, tuttavia, osservato, che questa Corte, nella sentenza n. 11748/2019 a Sezioni Unite -in una fattispecie identica a quella di cui è causa in cui un compratore aveva opposto un decreto ingiuntivo ottenuto da una curatela (per il pagamento delle merci a
suo tempo fornite dalla società poi fallita quando era ancora in bonis ) eccependo la sussistenza di vizi delle merci vendute -ha ritenuto (vedi pag. 15, punto 26) che la disciplina del riparto dell’onere della prova tra venditore e compratore, nelle azioni edilizie, non può ritenersi compresa nell’ambito applicativo dei principi fissati dalla sentenza SSUU n. 13533/01 in materia di prova dell’inesatto adempimento delle obbligazioni nelle ordinarie azioni contrattuali di adempimento, di risoluzione e di risarcimento del danno.
In particolare, le Sezioni Unite del 2019 hanno, preliminarmente, affermato che, è pur vero che il principio di vicinanza della prova ha trovato la sua prima compiuta enunciazione proprio nella sentenza SSUU n. 13533/01, dove viene declinato nel senso che l’onere della prova deve essere «ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l’uno o per l’altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione»; che, inoltre, il principio della vicinanza della prova viene ritenuto «coerente alla regola dettata dall’art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi» e il criterio della vicinanza/distanza della prova viene in sostanza utilizzato per distinguere i fatti costitutivi della pretesa (identificati con quelli che sono nella disponibilità dell’attore, che il medesimo ha l’onere di provare) dai fatti estintivi o modificativi o impeditivi, identificati con quelli che l’attore non è in grado di provare e che, pertanto, devono essere provati dalla controparte (vedi pag. 17 punto 31). Tuttavia, ‘… ai fini della soluzione della questione qui all’esame delle Sezioni Unite non vi è necessità di affrontare il tema del rapporto tra il principio della vicinanza della prova e la regola di giudizio dettata dall’articolo 2697 c.c., giacché tanto l’applicazione di tale principio, quanto l’applicazione di detta regola di giudizio conducono alla stessa conclusione, ossia che il compratore che esercita le azioni edilizie è gravato dell’onere di provare il vizio della cosa venduta.
L’esistenza del vizio, infatti, è il fatto costitutivo del diritto alla risoluzione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di compravendita, e, allo stesso tempo, è il fatto la cui prova è più vicina al compratore; è proprio il compratore, infatti, dopo che la cosa venduta gli è stata consegnata dal venditore, ad averne la disponibilità, necessaria per lo svolgimento degli esami funzionali all’accertamento del vizio lamentato…’.
Infine, le Sezioni hanno concluso il proprio articolato iter logicoargomentativo affermando che ‘… ove venga in questione la esistenza di vizi di una cosa consegnata da una parte ad un’altra in base ad un titolo contrattuale, il principio di vicinanza della prova induce a porre l’onere della prova dei vizi stessi a carico della parte che, avendo accettato la consegna della cosa, ne abbia la materiale disponibilità…’ (pag. 20, punto 38), evidenziando ‘…che la soluzione che addossa al compratore l’onere di provare i vizi della cosa, ai fini dell’esperimento delle azioni edilizie, risulta armonica rispetto all’analogo meccanismo di riparto dell’onere probatorio previsto, con riferimento alla difformità della cosa venduta, dalla disciplina dei contratti del consumatore dettata dall’Unione Europea…’ (pag. 20, punto 39).
In conclusione, le Sezioni Unite n. 11748/2019 hanno ritenuto non applicabile alla garanzia per vizi il criterio di ripartizione dell’onere della prova sancito dalle S.U. n. 13533/2001, sia perché il tema della garanzia per i vizi della cosa venduta esula, in ragione della sua specificità, dall’area dell’inadempimento delle obbligazioni, sia perché, in ogni caso, l’esistenza del vizio, che costituisce il fatto costitutivo del diritto fatto valere dal compratore, è un fatto la cui prova è più vicina al compratore.
La Corte d’Appello non ha fatto buon governo di tale principio, ritenendo erroneamente che il compratore che eccepisca l’esistenza di vizi della cosa compravenduta, non sia gravato dell’onere di
dimostrare gli stessi vizi, e che sia, invece, il venditore onerato della prova di aver consegnato un bene immune da vizi.
Il quinto motivo con cui è stato dedotto l’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., per non essersi la sentenza impugnata intrattenuta su circostanze incontroverse dimostranti l’assenza di inadempimento del venditore -è assorbito.
La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il quarto motivo del ricorso, infondati i primi tre, assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
Roma, così deciso il 27.6.2023