Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 55 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 55 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21011-2020 proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
CURATORE DEL FALLIMENTO DELLA DITTA COGNOME
– intimato –
avverso il decreto n. cronologico 4717/2020 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 10/07/2020 R.G.N. 1567/2020;
Oggetto
Fallimento -opposizione stato passivo -prova credito TFR
R.G.N. 21011/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 06/12/2023
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
con decreto del 10 luglio 2020, il Tribunale di Ancona ha rigettato l’opposizione di NOME COGNOME allo stato passivo del Fallimento NOME COGNOME limitatamente all’esclusione del credito insinuato a titolo di T.f.r. (pari a € 2.509,64);
esso ne ha ritenuto, infatti, il documentato pagamento dal CUD depositato dallo stesso lavoratore, in assenza di sue contestazioni alle relative risultanze e nella ritenuta inammissibilità, per inidoneità e inattendibilità dei soggetti indicati come testi, dei capi di prova orale dedotti;
con atto notificato il 23 (27) luglio 2020, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; il Fallimento, ritualmente intimato, non ha svolto difese;
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
il ricorrente ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul disconoscimento della veridicità del CUD ai sensi dell’art. 214, primo comma c.p.c., esplicitamente compiuto nel ricorso in opposizione ed ignorato dal Tribunale (primo motivo); 2. esso è infondato;
3. in via di premessa, deve essere segnalata l’inconferenza del riferimento al disconoscimento di scrittura privata, non configurandosene gli elementi costitutivi di fattispecie, che postulano la diretta provenienza della scrittura privata o della sua sottoscrizione dal soggetto che intenda a ciò procedere, per el iderne l’efficacia probatoria in proprio danno: con la conseguente necessità del suo compimento in modo formale ed inequivoco, essendo a tal fine inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti (Cass. 19 luglio 2012, n. 12448; Cass. 17 giugno 2021, n. 17313); 3.1. nel caso in esame, si tratta invece della contestazione da parte del lavoratore del valore probatorio di un documento di unilaterale provenienza dalla controparte datrice, poi fallita, siccome inveritiero e sul quale il Tribunale, valutati anche i capitoli di prova dedotti siccome ‘inidonei a contrastare gli elementi presuntivi addotti dal curatore’ , ha comunque reso una pronuncia (argomentata dal quarto al sesto capoverso di pg. 2 del decreto) in merito al fatto avente effetto impeditivo, modificativo o estintivo, allegato dal convenuto in funzione di eccezione ai sensi dell’art. 2697, secondo comma c.c.: così dovendo essere esclusa l’integrazione della violazione dell’art. 112 c.p.c. (Cass. 30 gennaio 2020, n. 2153; Cass. 13 gennaio 2021, n. 459);
il ricorrente ha poi dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per il difetto di prova, erroneamente
ritenuto, di inesistenza di fatti estintivi del credito del lavoratore, nell’onere probatorio della curatela fallimentare, non assolto, per giunta a fronte della contestazione del CUD prodotto dallo stesso lavoratore (secondo motivo);
5. anch’esso è infondato;
6. occorre ribadire come, anche nel procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimento -in quanto vero e proprio giudizio ordinario di cognizione soggetto alle regole generali in tema di onere della prova, comportante quindi l’obbligo dell’opponente di fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito e, per converso, l’onere della curatela di dimostrare l’esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell’obbligazione (Cass. 3 marzo 2021, n. 5847) -viga il generale principio per il quale, in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca (per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero) per l’adempimento debba soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto sia gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (Cass. s.u. 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 3 luglio 2009, n. 15677; Cass. 20 gennaio 2015, n. 826);
6.1. nel caso di specie, il Tribunale ha rispettato (alla luce del ragionamento probatorio dal quarto al sesto capoverso di pg. 2 del decreto) la corretta ripartizione dell’onere probatorio; sicché, la doglianza si risolve nella sostanziale contestazione della valutazione probatoria, non integrante violazione dell’art. 2697 c.c. (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395);
7. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con esenzione da provvedimenti sulle spese, non avendo la parte vittoriosa svolto difese e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 6 dicembre 2023