Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3210 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2   Num. 3210  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
R.G.N. 32175/19
C.C. 18/1/2024
Appalto di servizi -Pagamento del residuo compenso -Difetto di prova dell’attività espletata
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.NUMERO_DOCUMENTO) proposto da: RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA),  in  persona  del  suo  curatore pro -tempore , rappresentata  e  difesa,  in  forza  di  autorizzazione  del  Giudice delegato  dell’11  settembre  2019,  giusta  procura  in  calce  al ricorso,  dall’AVV_NOTAIO,  elettivamente  domiciliata  presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE REGIONE SICILIANA (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del suo assessore pro -tempore ,  rappresentato  e  difeso  dall’Avvocatura  generale  dello Stato, presso i cui uffici, siti in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato ex lege ;
-controricorrente –
avverso la  sentenza  RAGIONE_SOCIALE  Corte  d’appello  di  Palermo  n. 1865/2018, pubblicata il 21 settembre 2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera  di consiglio  del  18  gennaio  2024  dal  Consigliere  relatore  NOME COGNOME;
letta la  memoria  illustrativa  depositata  nell’interesse  RAGIONE_SOCIALE ricorrente, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. -Con ricorso depositato il 3 giugno 1996, il curatore del fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE chiedeva al Tribunale di Palermo che fosse ingiunto, verso l’RAGIONE_SOCIALE, il pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di vecchie lire 88.766.205 (di cui lire 45.605.500 per le spese sostenute e lire 43.160.705 per il ristoro forfettario dei costi generali affrontati, secondo la percentuale prevista dell’8,50%), a titolo di conguaglio dei corrispettivi previsti per le attività di progettazione esecutiva e organizzazione delle manifestazioni ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e ‘RAGIONE_SOCIALE‘, in forza RAGIONE_SOCIALE convenzione conclusa il 12 maggio 1989 per l’elaborazione di progetti esecutivi riguardanti iniziative promozionali incluse nel programma adottato annualmente dall’RAGIONE_SOCIALE allo scopo di commercializzare i prodotti siciliani e curare le iniziative promozionali nel mercato interno italiano, di cui aveva ricevuto il pagamento nella misura del 90% all’esito dell’invio dei rendiconti.
All’esito,  era  emesso  il  decreto  ingiuntivo  n.  651/1996  del  4 giugno 1996 per la somma richiesta.
2. -Proponeva  opposizione  l’RAGIONE_SOCIALE  intimato,  il  quale eccepiva  il  difetto  di  giurisdizione  dell’A.G.O.,  l’improponibilità
RAGIONE_SOCIALE domanda ai sensi dell’art. 1453, secondo comma, c.c., alla stregua  dell’azione  di  risoluzione  spiegata  in  altro  precedente giudizio  dalla  RAGIONE_SOCIALE,  e  –  nel  merito  l’infondatezza  RAGIONE_SOCIALE pretesa per carenza di prova. Per l’effetto, conveniva, davanti al Tribunale  di  Palermo,  la  curatela  del  fallimento  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  e  chiedeva  che  il  provvedimento  monitorio  opposto  fosse dichiarato nullo ovvero revocato.
Si costituiva in giudizio la curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE,  la  quale  contestava  le  eccezioni  avverse  e concludeva per la conferma del decreto  ingiuntivo  opposto o,  in subordine,  per  l’accoglimento  RAGIONE_SOCIALE  domanda  riconvenzionale  di arricchimento senza giusta causa.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 332/1999, depositata  il  4  febbraio  1999,  accoglieva  l’opposizione  e,  per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo infondata la domanda per le carenze riscontrate nella documentazione  prodotta  a  supporto  dei  rendiconti  relativi  RAGIONE_SOCIALE manifestazioni  svolte.  In  ordine  alla  domanda  di  arricchimento senza  causa,  ne  dichiarava  l’inammissibilità,  in  quanto  nuova rispetto all’azione contrattuale proposta.
3. -Proponeva appello avverso la sentenza di primo grado la curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la quale lamentava:  la  violazione  del  principio  di  distribuzione  dell’onere probatorio, l’omesso esame di documenti decisivi, l’illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione adottata, la mancata valutazione dell’inottemperanza dell’RAGIONE_SOCIALE  all’ordine  di  esibizione  documentale,  l’erroneo mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda di arricchimento ingiustificato.
Si  costituiva  nel  giudizio  di  impugnazione  l’RAGIONE_SOCIALE, il quale contestava le ragioni addotte a fondamento del gravame e ne chiedeva il rigetto.
Decidendo  sul  gravame  interposto,  la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1159/2005, depositata il 29 settembre 2005,  rigettava  l’appello,  seppure  alla  stregua  di  una  diversa motivazione,  ossia  sostenendo  che  le  domande  RAGIONE_SOCIALE  curatela fossero  improponibili  in ragione  dell’efficacia retroattiva RAGIONE_SOCIALE risoluzione RAGIONE_SOCIALE convenzione conclusa tra le parti.
4. -La curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso in cassazione, attraverso cui deduceva: 1) la formazione del giudicato esterno sulla proponibilità RAGIONE_SOCIALE domanda di adempimento; 2) l’irretroattività RAGIONE_SOCIALE risoluzione, a fronte RAGIONE_SOCIALE conclusione tra le parti di un contratto con prestazioni corrispettive ad esecuzione periodica, che prevedeva l’esecuzione di programmi di promozione annuali (in sostanza di servizi parapubblicitari) formulati dall’RAGIONE_SOCIALE e aveva durata pattuita di sei anni.
Il ricorso era definito con sentenza di questa Corte n. 5751/2013, pubblicata il 7 marzo 2013, la quale accoglieva il secondo motivo avverso la delibata improponibilità RAGIONE_SOCIALE domanda, sostenendo che, ai sensi dell’art. 1458, primo comma, c.c., nel caso di specie, trattandosi di contratto di appalto di servizi, dovesse applicarsi il regime dei contratti ad esecuzione continuata o periodica, con la conseguenza che gli effetti RAGIONE_SOCIALE risoluzione non si sarebbero estesi RAGIONE_SOCIALE prestazioni già eseguite.
Segnatamente, il valore abdicativo RAGIONE_SOCIALE domanda di risoluzione del contratto rispetto alla domanda di adempimento, ai
sensi dell’art. 1453, secondo comma, c.c., avrebbe riguardato la sola parte del rapporto per la quale fosse logicamente configurabile una scelta su un piano di alternatività tra risoluzione e adempimento, essendo i contraenti ancora su una posizione di parità,  a  fronte  di  prestazioni  e  controprestazioni  ineseguite, mentre non avrebbe avuto attinenza a quella parte del rapporto rimasta insensibile alla vicenda risolutiva, a fronte di un adempimento, sia pure da parte di uno dei contraenti.
Sicché questa Corte ha concluso nel senso che, nel caso in esame -in cui, per sua natura, secondo la prospettazione ipotizzata in atti, non è possibile la restituzione RAGIONE_SOCIALE prestazione erogata (relativa all’appalto di servizi pubblicitari e, in genere, promozionali) -, il soggetto adempiente avrebbe avuto il diritto di conseguire l’adempimento RAGIONE_SOCIALE controprestazione, quale modo più diretto per ripristinare l’equilibrio negoziale, salvo l’effetto risolutorio per la parte di rapporto ancora ineseguita, con la correlata divisibilità dell’effetto contrattuale ed esclusione RAGIONE_SOCIALE retroattività RAGIONE_SOCIALE risoluzione, quando fosse compromessa la possibilità di ricostituire il suddetto equilibrio mediante le restituzioni.
5. -La curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riassumeva il giudizio chiedendo che, in accoglimento del gravame e in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale, facendo applicazione del principio dettato in sede  nomofilattica, l’opposizione  avverso l’emesso  decreto  ingiuntivo  fosse  respinta  e,  per  l’effetto,  il provvedimento monitorio fosse confermato.
La Corte d’appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che, ai sensi dell’art. 3 RAGIONE_SOCIALE convenzione conclusa tra le parti, in ordine alla presentazione dei singoli rendiconti, la RAGIONE_SOCIALE era tenuta a rispettare dettagliate disposizioni, tra cui la produzione dell’elenco analitico delle spese sostenute per l’esecuzione del progetto autorizzato e delle fatture debitamente quietanzate, corredate con i necessari elementi di riscontro di pagamento ed in regola con i regimi fiscali del Paese nel quale le spese erano state effettuate; b ) che l’impugnante non aveva affatto dimostrato o chiesto di dimostrare di avere prodotto i rendiconti, tutte le fatture quietanzate e gli altri documenti giustificativi di spesa relativi RAGIONE_SOCIALE prestazioni delle quali si era preteso e, in larga parte incontestatamente già ottenuto, il pagamento; c ) che già il Tribunale aveva evidenziato che non vi era prova che i relativi rendiconti fossero stati poi effettivamente trasmessi all’opponente, adeguatamente corredati dalla documentazione citata, e che tale documentazione fosse pienamente probante e idonea a dissipare i rilievi mossi alla società, sicché non era possibile procedere all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 2, ultimo comma, RAGIONE_SOCIALE convenzione, necessaria per il conseguimento del saldo e RAGIONE_SOCIALE percentuale dovuta per spese generali; d ) che, mediante tale espressione -la quale non atteneva alla concreta possibilità giudiziale di procedere all’approvazione del rendiconto in luogo RAGIONE_SOCIALE PRAGIONE_SOCIALE , si intendeva, nella sostanza, precisare che nessuna responsabilità in merito alla mancata approvazione del rendiconto poteva ascriversi alla committente, che pertanto non poteva essere condannata al
pagamento del saldo richiesto; e ) che, a tal fine, non potevano soccorrere le richieste istruttorie formulate di esibizione documentale, le quali non concernevano le fatture e i documenti giustificativi delle spese, che -ove effettivamente esistenti e trasmessi -diligentemente l’appaltatrice avrebbe dovuto comunque conservare in copia; f ) che, al contempo, la dedotta prova testimoniale, avente ad oggetto la circostanza dell’avvenuto invio del rendiconto con i documenti giustificativi delle spese, non avrebbe consentito di operare i previsti controlli e avrebbe costituito, al più, un non dirimente elemento indiziario ovvero un mero principio di prova; g ) che, dunque, permaneva incertezza in ordine alla corretta esecuzione delle prestazioni e ai correlativi pagamenti delle stesse, demandate a terzi, difettando in atti -e non essendo stata richiesta prova conducente al riguardo -la documentazione reputata dalla P.A. indispensabile ai fini dell’approvazione del rendiconto, per intuitive ineludibili ragioni connesse alla gestione delle risorse pubbliche.
6. -Avverso la sentenza emessa in sede di rinvio ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, la curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Ha  resistito,  con  controricorso,  l’ intimato  RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
7. -La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con l’unico motivo svolto la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.  360,  primo  comma,  n.  3,  c.p.c.,  la  violazione  e/o  falsa applicazione  degli  artt.  112,  115,  116  c.p.c.  nonché  degli  artt.
2697, primo e secondo comma, e 1665 c.c., per avere la Corte di merito  ritenuto  che  la  curatela  fallimentare  non  avesse  dato prova RAGIONE_SOCIALE sussistenza del proprio diritto di credito, avendo, per contro, dimostrato di aver trasmesso i rendiconti finali all’Amministrazione committente (adempimento, questo, necessario  per  il  pagamento  del  saldo  e  del  rimborso  pattuito), senza ricevere alcuna contestazione o richiesta integrativa dall’Amministrazione.
Osserva,  al  riguardo,  l’istante  che  sarebbe  stato  posto  a carico dell’appaltatrice di servizi l’onere di provare non soltanto la trasmissione  dei  rendiconti,  ma  anche  di  dimostrare  in  giudizio l’idoneità RAGIONE_SOCIALE documentazione RAGIONE_SOCIALEgata a supporto dei rendiconti, non valutata ( rectius : smarrita) dall’Amministrazione, pur in assenza di qualsiasi eccezione.
Obietta, inoltre, che -sotto il profilo probatorio -la Corte distrettuale non avrebbe preso in considerazione neanche la consulenza tecnica d’ufficio espletata in altro giudizio vertente tra le stesse parti e prodotta dalla curatela, la quale avrebbe ricostruito i rapporti tra le parti, tenendo conto di tutta la contabilità delle manifestazioni realizzate dalla RAGIONE_SOCIALE e quantificando il credito residuo, in favore dell’appaltatore, nella misura di vecchie lire 32.990.700 per la fiera ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e di vecchie lire 54.753.911 per la fiera ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
1.1. -Il motivo è infondato.
Ora, la Corte distrettuale, dopo aver dato atto che, a fronte delle prestazioni eseguite, attinenti alla promozione pubblicitaria volta alla commercializzazione dei prodotti siciliani, l’RAGIONE_SOCIALE competente aveva liquidato il 90% del compenso spettante, sulla
scorta  RAGIONE_SOCIALE  documentazione  trasmessa  relativa  all’attività  di progettazione esecutiva e di organizzazione delle due manifestazioni  indicate  (‘RAGIONE_SOCIALE‘  e  ‘RAGIONE_SOCIALE‘), residuando il pagamento del dovuto nella misura del 10%, oltre i costi generali affrontati, ha respinto l’ulteriore richiesta di pagamento del corrispettivo non liquidato.
In  proposito,  ha  sostenuto,  per  un  verso,  che  l’appaltatrice non avesse adempiuto all’onere di dimostrare la produzione dei rendiconti, delle fatture  quietanzate e degli altri  documenti giustificativi  di  spesa  richiesti  dalla  convenzione  e,  per  altro verso, che le richieste istruttorie formulate non avrebbero potuto sanare tale lacuna.
E tanto perché l’invocata esibizione documentale non avrebbe riguardato le necessarie fatture e i documenti giustificativi delle spese, che -ove effettivamente esistenti e trasmessi diligentemente -l’appaltatrice avrebbe dovuto comunque conservare in copia, mentre la prova testimoniale dedotta, avente ad oggetto la circostanza dell’avvenuto invio del rendiconto con i documenti giustificativi delle spese, non avrebbe potuto consentire di effettuare i relativi controlli, ma avrebbe, al più, potuto rappresentare un non dirimente elemento indiziario o un mero principio di prova, sicché sarebbe rimasta l’incertezza in ordine alla corretta esecuzione delle prestazioni e ai correlativi pagamenti delle stesse, come demandati a terzi, difettando in atti la documentazione indispensabile ai fini dell’approvazione del rendiconto.
Al riguardo, questa Corte ha rilevato che la motivazione deve ritenersi  affetta  dal  vizio  di  contraddittorietà  insanabile  e  viola,
quindi,  il  ‘minimo  costituzionale’,  qualora  il  giudice  di  merito rigetti  la  domanda, ritenendola non provata, dopo aver respinto una richiesta non inammissibile di prova (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.  2980  del  01/02/2023;  Sez.  6-3,  Ordinanza  n.  26538  del 09/11/2017; Sez. 3, Sentenza n. 9952 del 20/04/2017; Sez. 3, Sentenza n. 2631 del 20/10/1964).
Ed ancora è stato precisato che la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio RAGIONE_SOCIALE sentenza se il giudice pone a fondamento RAGIONE_SOCIALE propria decisione l’inosservanza dell’onere  probatorio  ex  art.  2697  c.c.,  benché  la  parte  abbia offerto  di  adempierlo  (Cass.  Sez.  3,  Ordinanza  n.  18285  del 25/06/2021; Sez. 3, Sentenza n. 8357 del 21/04/2005; Sez. L, Sentenza n. 11491 del 21/10/1992; Sez. 2, Sentenza n. 4817 del 30/05/1987; Sez. 1, Sentenza n. 4469 del 04/07/1983).
Nella  fattispecie,  invece,  sono  state  chiarite  le  ragioni  del diniego,  essendo  state  specificate,  con  argomentazioni  congrue non sindacabili in questa sede, le specifiche cause dell’irrilevanza dell’esibizione  documentale  e  RAGIONE_SOCIALE  prova  testimoniale,  come richieste.
Senonché l’apprezzamento con cui il giudice di merito abbia disatteso  la  richiesta  di  ammissione  di  mezzi  istruttori  perché irrilevanti,  se  sorretta  da  adeguata  motivazione,  è  sottratto  al sindacato RAGIONE_SOCIALE  cassazione  (Cass.  Sez. 2,  Sentenza n.  1336  del 22/05/1963).
Né  la  ricorrente  ha  confutato  le  argomentazioni  poste  a fondamento RAGIONE_SOCIALE delibata irrilevanza delle prove richieste, illustrando la decisività del mezzo di prova di cui si è lamentata la mancata  ammissione  (Cass.  Sez.  3,  Ordinanza  n.  30810  del
06/11/2023; Sez. 6-1, Ordinanza n. 16214 del 17/06/2019; Sez. 6-1,  Ordinanza  n.  5654  del  07/03/2017;  Sez.  3,  Sentenza  n. 11457 del 17/05/2007).
Al  contempo,  il  fatto  che  sia  stato  corrisposto  il  90%  RAGIONE_SOCIALE somma  richiesta  per  le prestazioni promozionali svolte  non costituisce ragione giustificativa in sé del pagamento del residuo 10%  e  dei  costi generali affrontati, in  mancanza  di  alcun elemento  di  supporto  circa  la  reale  esecuzione  delle  attività programmate, secondo il riscontro documentale prescritto dall’art. 2 RAGIONE_SOCIALE convenzione conclusa tra le parti.
A fortiori la mancata  utilizzazione delle risultanze RAGIONE_SOCIALE consulenza tecnica d’ufficio espletata in altro giudizio, ai fini RAGIONE_SOCIALE mera dimostrazione del quantum dovuto, non può essere censurata  in  difetto  RAGIONE_SOCIALE  prova  a  monte  dell’ an RAGIONE_SOCIALE  pretesa, ossia RAGIONE_SOCIALE spettanza dell’ulteriore somma dovuta.
2. -In  conseguenza  delle  considerazioni  esposte,  il  ricorso deve essere respinto.
Le  spese  e  i  compensi  di  lite  seguono  la  soccombenza  e  si liquidano come da dispositivo.
Sussistono  i  presupposti  processuali  per  il  versamento  –  ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater ,  del  d.P.R.  30  maggio 2002, n. 115 -, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.  Q.  M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta  il  ricorso  e  condanna  la  ricorrente  alla  refusione,  in favore  del  controricorrente,  delle  spese  di  lite,  che  liquida  in complessivi euro 4.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai  sensi  dell’art.  13,  comma  1 -quater ,  del  d.P.R.  n.  115  del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  RAGIONE_SOCIALE  Seconda