Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3210 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3210 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
R.G.N. 32175/19
C.C. 18/1/2024
Appalto di servizi -Pagamento del residuo compenso -Difetto di prova dell’attività espletata
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.NUMERO_DOCUMENTO) proposto da: RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del suo curatore pro -tempore , rappresentata e difesa, in forza di autorizzazione del Giudice delegato dell’11 settembre 2019, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE REGIONE SICILIANA (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del suo assessore pro -tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato ex lege ;
-controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Palermo n. 1865/2018, pubblicata il 21 settembre 2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse RAGIONE_SOCIALE ricorrente, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. -Con ricorso depositato il 3 giugno 1996, il curatore del fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE chiedeva al Tribunale di Palermo che fosse ingiunto, verso l’RAGIONE_SOCIALE, il pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di vecchie lire 88.766.205 (di cui lire 45.605.500 per le spese sostenute e lire 43.160.705 per il ristoro forfettario dei costi generali affrontati, secondo la percentuale prevista dell’8,50%), a titolo di conguaglio dei corrispettivi previsti per le attività di progettazione esecutiva e organizzazione delle manifestazioni ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e ‘RAGIONE_SOCIALE‘, in forza RAGIONE_SOCIALE convenzione conclusa il 12 maggio 1989 per l’elaborazione di progetti esecutivi riguardanti iniziative promozionali incluse nel programma adottato annualmente dall’RAGIONE_SOCIALE allo scopo di commercializzare i prodotti siciliani e curare le iniziative promozionali nel mercato interno italiano, di cui aveva ricevuto il pagamento nella misura del 90% all’esito dell’invio dei rendiconti.
All’esito, era emesso il decreto ingiuntivo n. 651/1996 del 4 giugno 1996 per la somma richiesta.
2. -Proponeva opposizione l’RAGIONE_SOCIALE intimato, il quale eccepiva il difetto di giurisdizione dell’A.G.O., l’improponibilità
RAGIONE_SOCIALE domanda ai sensi dell’art. 1453, secondo comma, c.c., alla stregua dell’azione di risoluzione spiegata in altro precedente giudizio dalla RAGIONE_SOCIALE, e – nel merito l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE pretesa per carenza di prova. Per l’effetto, conveniva, davanti al Tribunale di Palermo, la curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e chiedeva che il provvedimento monitorio opposto fosse dichiarato nullo ovvero revocato.
Si costituiva in giudizio la curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la quale contestava le eccezioni avverse e concludeva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda riconvenzionale di arricchimento senza giusta causa.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 332/1999, depositata il 4 febbraio 1999, accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo infondata la domanda per le carenze riscontrate nella documentazione prodotta a supporto dei rendiconti relativi RAGIONE_SOCIALE manifestazioni svolte. In ordine alla domanda di arricchimento senza causa, ne dichiarava l’inammissibilità, in quanto nuova rispetto all’azione contrattuale proposta.
3. -Proponeva appello avverso la sentenza di primo grado la curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la quale lamentava: la violazione del principio di distribuzione dell’onere probatorio, l’omesso esame di documenti decisivi, l’illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione adottata, la mancata valutazione dell’inottemperanza dell’RAGIONE_SOCIALE all’ordine di esibizione documentale, l’erroneo mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda di arricchimento ingiustificato.
Si costituiva nel giudizio di impugnazione l’RAGIONE_SOCIALE, il quale contestava le ragioni addotte a fondamento del gravame e ne chiedeva il rigetto.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1159/2005, depositata il 29 settembre 2005, rigettava l’appello, seppure alla stregua di una diversa motivazione, ossia sostenendo che le domande RAGIONE_SOCIALE curatela fossero improponibili in ragione dell’efficacia retroattiva RAGIONE_SOCIALE risoluzione RAGIONE_SOCIALE convenzione conclusa tra le parti.
4. -La curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso in cassazione, attraverso cui deduceva: 1) la formazione del giudicato esterno sulla proponibilità RAGIONE_SOCIALE domanda di adempimento; 2) l’irretroattività RAGIONE_SOCIALE risoluzione, a fronte RAGIONE_SOCIALE conclusione tra le parti di un contratto con prestazioni corrispettive ad esecuzione periodica, che prevedeva l’esecuzione di programmi di promozione annuali (in sostanza di servizi parapubblicitari) formulati dall’RAGIONE_SOCIALE e aveva durata pattuita di sei anni.
Il ricorso era definito con sentenza di questa Corte n. 5751/2013, pubblicata il 7 marzo 2013, la quale accoglieva il secondo motivo avverso la delibata improponibilità RAGIONE_SOCIALE domanda, sostenendo che, ai sensi dell’art. 1458, primo comma, c.c., nel caso di specie, trattandosi di contratto di appalto di servizi, dovesse applicarsi il regime dei contratti ad esecuzione continuata o periodica, con la conseguenza che gli effetti RAGIONE_SOCIALE risoluzione non si sarebbero estesi RAGIONE_SOCIALE prestazioni già eseguite.
Segnatamente, il valore abdicativo RAGIONE_SOCIALE domanda di risoluzione del contratto rispetto alla domanda di adempimento, ai
sensi dell’art. 1453, secondo comma, c.c., avrebbe riguardato la sola parte del rapporto per la quale fosse logicamente configurabile una scelta su un piano di alternatività tra risoluzione e adempimento, essendo i contraenti ancora su una posizione di parità, a fronte di prestazioni e controprestazioni ineseguite, mentre non avrebbe avuto attinenza a quella parte del rapporto rimasta insensibile alla vicenda risolutiva, a fronte di un adempimento, sia pure da parte di uno dei contraenti.
Sicché questa Corte ha concluso nel senso che, nel caso in esame -in cui, per sua natura, secondo la prospettazione ipotizzata in atti, non è possibile la restituzione RAGIONE_SOCIALE prestazione erogata (relativa all’appalto di servizi pubblicitari e, in genere, promozionali) -, il soggetto adempiente avrebbe avuto il diritto di conseguire l’adempimento RAGIONE_SOCIALE controprestazione, quale modo più diretto per ripristinare l’equilibrio negoziale, salvo l’effetto risolutorio per la parte di rapporto ancora ineseguita, con la correlata divisibilità dell’effetto contrattuale ed esclusione RAGIONE_SOCIALE retroattività RAGIONE_SOCIALE risoluzione, quando fosse compromessa la possibilità di ricostituire il suddetto equilibrio mediante le restituzioni.
5. -La curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riassumeva il giudizio chiedendo che, in accoglimento del gravame e in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale, facendo applicazione del principio dettato in sede nomofilattica, l’opposizione avverso l’emesso decreto ingiuntivo fosse respinta e, per l’effetto, il provvedimento monitorio fosse confermato.
La Corte d’appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che, ai sensi dell’art. 3 RAGIONE_SOCIALE convenzione conclusa tra le parti, in ordine alla presentazione dei singoli rendiconti, la RAGIONE_SOCIALE era tenuta a rispettare dettagliate disposizioni, tra cui la produzione dell’elenco analitico delle spese sostenute per l’esecuzione del progetto autorizzato e delle fatture debitamente quietanzate, corredate con i necessari elementi di riscontro di pagamento ed in regola con i regimi fiscali del Paese nel quale le spese erano state effettuate; b ) che l’impugnante non aveva affatto dimostrato o chiesto di dimostrare di avere prodotto i rendiconti, tutte le fatture quietanzate e gli altri documenti giustificativi di spesa relativi RAGIONE_SOCIALE prestazioni delle quali si era preteso e, in larga parte incontestatamente già ottenuto, il pagamento; c ) che già il Tribunale aveva evidenziato che non vi era prova che i relativi rendiconti fossero stati poi effettivamente trasmessi all’opponente, adeguatamente corredati dalla documentazione citata, e che tale documentazione fosse pienamente probante e idonea a dissipare i rilievi mossi alla società, sicché non era possibile procedere all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 2, ultimo comma, RAGIONE_SOCIALE convenzione, necessaria per il conseguimento del saldo e RAGIONE_SOCIALE percentuale dovuta per spese generali; d ) che, mediante tale espressione -la quale non atteneva alla concreta possibilità giudiziale di procedere all’approvazione del rendiconto in luogo RAGIONE_SOCIALE PRAGIONE_SOCIALE , si intendeva, nella sostanza, precisare che nessuna responsabilità in merito alla mancata approvazione del rendiconto poteva ascriversi alla committente, che pertanto non poteva essere condannata al
pagamento del saldo richiesto; e ) che, a tal fine, non potevano soccorrere le richieste istruttorie formulate di esibizione documentale, le quali non concernevano le fatture e i documenti giustificativi delle spese, che -ove effettivamente esistenti e trasmessi -diligentemente l’appaltatrice avrebbe dovuto comunque conservare in copia; f ) che, al contempo, la dedotta prova testimoniale, avente ad oggetto la circostanza dell’avvenuto invio del rendiconto con i documenti giustificativi delle spese, non avrebbe consentito di operare i previsti controlli e avrebbe costituito, al più, un non dirimente elemento indiziario ovvero un mero principio di prova; g ) che, dunque, permaneva incertezza in ordine alla corretta esecuzione delle prestazioni e ai correlativi pagamenti delle stesse, demandate a terzi, difettando in atti -e non essendo stata richiesta prova conducente al riguardo -la documentazione reputata dalla P.A. indispensabile ai fini dell’approvazione del rendiconto, per intuitive ineludibili ragioni connesse alla gestione delle risorse pubbliche.
6. -Avverso la sentenza emessa in sede di rinvio ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, la curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Ha resistito, con controricorso, l’ intimato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
7. -La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con l’unico motivo svolto la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. nonché degli artt.
2697, primo e secondo comma, e 1665 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la curatela fallimentare non avesse dato prova RAGIONE_SOCIALE sussistenza del proprio diritto di credito, avendo, per contro, dimostrato di aver trasmesso i rendiconti finali all’Amministrazione committente (adempimento, questo, necessario per il pagamento del saldo e del rimborso pattuito), senza ricevere alcuna contestazione o richiesta integrativa dall’Amministrazione.
Osserva, al riguardo, l’istante che sarebbe stato posto a carico dell’appaltatrice di servizi l’onere di provare non soltanto la trasmissione dei rendiconti, ma anche di dimostrare in giudizio l’idoneità RAGIONE_SOCIALE documentazione RAGIONE_SOCIALEgata a supporto dei rendiconti, non valutata ( rectius : smarrita) dall’Amministrazione, pur in assenza di qualsiasi eccezione.
Obietta, inoltre, che -sotto il profilo probatorio -la Corte distrettuale non avrebbe preso in considerazione neanche la consulenza tecnica d’ufficio espletata in altro giudizio vertente tra le stesse parti e prodotta dalla curatela, la quale avrebbe ricostruito i rapporti tra le parti, tenendo conto di tutta la contabilità delle manifestazioni realizzate dalla RAGIONE_SOCIALE e quantificando il credito residuo, in favore dell’appaltatore, nella misura di vecchie lire 32.990.700 per la fiera ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e di vecchie lire 54.753.911 per la fiera ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
1.1. -Il motivo è infondato.
Ora, la Corte distrettuale, dopo aver dato atto che, a fronte delle prestazioni eseguite, attinenti alla promozione pubblicitaria volta alla commercializzazione dei prodotti siciliani, l’RAGIONE_SOCIALE competente aveva liquidato il 90% del compenso spettante, sulla
scorta RAGIONE_SOCIALE documentazione trasmessa relativa all’attività di progettazione esecutiva e di organizzazione delle due manifestazioni indicate (‘RAGIONE_SOCIALE‘ e ‘RAGIONE_SOCIALE‘), residuando il pagamento del dovuto nella misura del 10%, oltre i costi generali affrontati, ha respinto l’ulteriore richiesta di pagamento del corrispettivo non liquidato.
In proposito, ha sostenuto, per un verso, che l’appaltatrice non avesse adempiuto all’onere di dimostrare la produzione dei rendiconti, delle fatture quietanzate e degli altri documenti giustificativi di spesa richiesti dalla convenzione e, per altro verso, che le richieste istruttorie formulate non avrebbero potuto sanare tale lacuna.
E tanto perché l’invocata esibizione documentale non avrebbe riguardato le necessarie fatture e i documenti giustificativi delle spese, che -ove effettivamente esistenti e trasmessi diligentemente -l’appaltatrice avrebbe dovuto comunque conservare in copia, mentre la prova testimoniale dedotta, avente ad oggetto la circostanza dell’avvenuto invio del rendiconto con i documenti giustificativi delle spese, non avrebbe potuto consentire di effettuare i relativi controlli, ma avrebbe, al più, potuto rappresentare un non dirimente elemento indiziario o un mero principio di prova, sicché sarebbe rimasta l’incertezza in ordine alla corretta esecuzione delle prestazioni e ai correlativi pagamenti delle stesse, come demandati a terzi, difettando in atti la documentazione indispensabile ai fini dell’approvazione del rendiconto.
Al riguardo, questa Corte ha rilevato che la motivazione deve ritenersi affetta dal vizio di contraddittorietà insanabile e viola,
quindi, il ‘minimo costituzionale’, qualora il giudice di merito rigetti la domanda, ritenendola non provata, dopo aver respinto una richiesta non inammissibile di prova (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2980 del 01/02/2023; Sez. 6-3, Ordinanza n. 26538 del 09/11/2017; Sez. 3, Sentenza n. 9952 del 20/04/2017; Sez. 3, Sentenza n. 2631 del 20/10/1964).
Ed ancora è stato precisato che la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio RAGIONE_SOCIALE sentenza se il giudice pone a fondamento RAGIONE_SOCIALE propria decisione l’inosservanza dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18285 del 25/06/2021; Sez. 3, Sentenza n. 8357 del 21/04/2005; Sez. L, Sentenza n. 11491 del 21/10/1992; Sez. 2, Sentenza n. 4817 del 30/05/1987; Sez. 1, Sentenza n. 4469 del 04/07/1983).
Nella fattispecie, invece, sono state chiarite le ragioni del diniego, essendo state specificate, con argomentazioni congrue non sindacabili in questa sede, le specifiche cause dell’irrilevanza dell’esibizione documentale e RAGIONE_SOCIALE prova testimoniale, come richieste.
Senonché l’apprezzamento con cui il giudice di merito abbia disatteso la richiesta di ammissione di mezzi istruttori perché irrilevanti, se sorretta da adeguata motivazione, è sottratto al sindacato RAGIONE_SOCIALE cassazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1336 del 22/05/1963).
Né la ricorrente ha confutato le argomentazioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE delibata irrilevanza delle prove richieste, illustrando la decisività del mezzo di prova di cui si è lamentata la mancata ammissione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30810 del
06/11/2023; Sez. 6-1, Ordinanza n. 16214 del 17/06/2019; Sez. 6-1, Ordinanza n. 5654 del 07/03/2017; Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 17/05/2007).
Al contempo, il fatto che sia stato corrisposto il 90% RAGIONE_SOCIALE somma richiesta per le prestazioni promozionali svolte non costituisce ragione giustificativa in sé del pagamento del residuo 10% e dei costi generali affrontati, in mancanza di alcun elemento di supporto circa la reale esecuzione delle attività programmate, secondo il riscontro documentale prescritto dall’art. 2 RAGIONE_SOCIALE convenzione conclusa tra le parti.
A fortiori la mancata utilizzazione delle risultanze RAGIONE_SOCIALE consulenza tecnica d’ufficio espletata in altro giudizio, ai fini RAGIONE_SOCIALE mera dimostrazione del quantum dovuto, non può essere censurata in difetto RAGIONE_SOCIALE prova a monte dell’ an RAGIONE_SOCIALE pretesa, ossia RAGIONE_SOCIALE spettanza dell’ulteriore somma dovuta.
2. -In conseguenza delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda