Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2230 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 2 Num. 2230 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/02/2026
SENTENZA
sul ricorso 25384 -2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentata e difesa con l’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso e, giusta procura notarile, con l’AVV_NOTAIO , con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dalla quale è rappresentata
e difesa con l’ AVV_NOTAIO, giusta allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 519/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE, pubblicata il 27/5/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/4/2025 dal consigliere COGNOME;
sentito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le memorie delle parti.
FATTI DI CAUSA
Con due atti di citazione separati, notificati nel gennaio del 1987, la RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Lecce, RAGIONE_SOCIALE (poi divenuta RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE (successivamente incorporata da RAGIONE_SOCIALE); chiese la condanna della prima RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno causatole dalla ingiustificata interruzione di un rapporto di somministrazione di benzina all’epoca tra loro in essere; chiese, altresì, la condanna della RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno conseguente al l’inadempimento dei contratti di conto corrente e di fideiussione, accessori al rapporto di somministrazione e al l’abusiva escussione della garanzia, asseritamente superflua, per la sufficienza del saldo attivo del conto corrente ad estinguere il debito verso la RAGIONE_SOCIALE.
Disposta la riunione dei due giudizi, il Tribunale adito, con sentenza n.1187/2004, accolse le domande, condannando le convenute, in solido, al risarcimento dei danni quantificati in £. 954.794.265.
Con sentenza n.13/2008, la Corte d’appello di Lecce, in riforma della pronuncia di primo grado e in accoglimento dell’appello di
RAGIONE_SOCIALE, rigettò la domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di questa RAGIONE_SOCIALE; non definitivamente pronunciando sull’appello di RAGIONE_SOCIALE, ne confermò soltanto nel l’ an la responsabilità risarcitoria, per violazione dei principi di correttezza e buona fede nella gestione del rapporto bancario , accogliendo però il motivo d’appello sulla quantificazione dei danni e disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per determinare il quantum .
La sentenza non definitiva della Corte d’appello fu confermata da questa Corte con sentenza n.10737/2015.
Nelle more della definizione del giudizio in cassazione, la Corte d’appello di Lecce pronunciò sentenza definitiva n. 306/3012 e, tra l’altro, quantificò i danni dovuti dalla banca nella stessa misura della decisione di primo grado già riformata.
Con sentenza n. 96 del 2017, questa Corte, accogliendo il ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE e rigettando il ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE, ha cassato questa sentenza definitiva della Corte d’appello di Lecce n. 306/2012, rinviando alla stessa Corte territoriale in diversa composizione il riesame del quantum debeatur .
In particolare, questa Corte ha rilevato che, con la sentenza definitiva n. 306/2012, la Corte d’appello aveva di fatto confermato la pronuncia di primo grado resa sul quantum , nonostante l’avesse già riformata con la precedente sentenza non definitiva n. 13/2008; ha, quindi, rimarcato che la c.t.u. da espletarsi era meramente contabile e, perciò, che l’accertamento avrebbe dovuto e potuto basarsi soltanto sulla documentazione societaria tempestivamente prodotta dalla RAGIONE_SOCIALE attrice; ha, poi, rilevato che, in primo grado, erano state espletate due consulenze tecniche d’ufficio: la prima aveva stimato in £. 93.731.645 il danno, riferito all’anno 1985 e parametrato ai maggiori oneri che tale RAGIONE_SOCIALE aveva dovuto sostenere per acquistare sul
mercato le quantità di benzina per le quali, infine, aveva in corso il contratto di fornitura con RAGIONE_SOCIALE, non essendo ravvisabili altri danni cagionati dalla banca, mentre la seconda, redatta da un diverso consulente, aveva stimato il danno riferibile all’anno 1985 in £ 426.072.974 (£144.184.935 per maggiori costi di acquisizione prodotti petroliferi e £ 281.888.039 per maggiori oneri finanziari); il Tribunale aveva nondimeno quantificato il danno in £ 954.794.265, ossia nell’integrale perdita subita dalla RAGIONE_SOCIALE attrice nell’anno 1985, aggiungendo che «poiché l’attrice ha chiesto risarcimento del danno anche per l’anno 1986, anche per questo danno può essere riconosciuto lo stesso ammontare»; quindi, pur avendo i consulenti nominati in secondo grado quantificato il danno in £ 938.723.389 per il 1985 ed in £ 699.355.000 per il 1986, poi ridotto a £ 865.513.919 per il 1985, la Corte d’appello, nel confermare sul quantum la sentenza di primo grado, aveva finito per attribuire all’originaria attrice addirittura più di quanto gli stessi consulenti da essa nominati avessero determinato.
Con la sentenza n. 519/2019, pronunciata in sede di rinvio e qui impugnata , la Corte d’appello di Lecce ha , infine, accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE, perché ha ritenuto impossibile, in assenza di documentazione contabile, ricostruire le vicende societarie successive al maggio 1985 e riscontrare perciò il danno effettivamente collegabile causalmente al comportamento della RAGIONE_SOCIALE.
Per la cassazione della predetta sentenza di appello RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione affidato a dodici motivi a cui RAGIONE_SOCIALE ha resistito mediante controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Il Pubblico ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art 360 cod. proc. civ., la RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 278, 279, 324 cod. proc. civ. e dell’art 2909 cod. civ.: in sede di rinvio, la Corte territoriale avrebbe dovuto attenersi al principio di diritto esposto dalla Corte di legittimità e limitarsi alla quantificazione del pregiudizio subito a seguito dell’interruzione del rapporto con RAGIONE_SOCIALE, senza rimettere in discussione l’intervenuto decorso causale della condotta illecita della banca nella determinazione del danno subito dalla RAGIONE_SOCIALE in violazione dei limiti della rimessione ex art. 324 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del co. 1 dell’art 360 cod. proc. civ., la RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha sostenuto la nullità della sentenza impugnata per la violazione dell’art 132, comma II n.4 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello prospettato molteplici ipotesi probabilistiche concorrenti, o alternative, rispetto al comportamento dell’ente di credito in ordine alla generazione dei danni lamentati dalla RAGIONE_SOCIALE ricorrente con motivazione solo apparente, tale da rendere impossibile un controllo sull’esattezza e pertinenza dell’iter logico seguito.
Con il terzo motivo articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art 360 cod. proc. civ., la RAGIONE_SOCIALE ha sostenuto la nullità della sentenza impugnata per violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 112 e 115 cod. proc. civ.: il rigetto della domanda risarcitoria della RAGIONE_SOCIALE ricorrente per l’ipotizzata sussistenza di cause alternative e/o concorrenti del danno lamentato, estranee alla condotta dell’ente di credito, si risolverebbe in una inammissibile inversione dell’onere di una prova negativa a suo carico, quale danneggiata, sulla
insussistenza di fatti impeditivi e/o limitativi del proprio diritto risarcitorio, da porsi invece, evidentemente, a carico dell’eccipiente.
3.1. I primi tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono infondati.
Questa Corte aveva rimarcato, nella sentenza n. 96/2017, che i consulenti tecnici nominati, nella relazione del 4 aprile 2011, avevano precisato che «senza le scritture contabili è impossibile effettuare il ricalcolo del maggiori oneri, escludendo quelli sostenuti fino a maggio 1985» e che «solo attraverso l’esame delle scritture contabili sarebbe stato possibile verificare la rendicontazione dei fatti aziendali accaduti». Ciononostante, sebbene la banca avesse ulteriormente censurato, sotto il profilo indicato, l’operato dei consulenti tecnici d’ufficio perché avevano ricostruito attraverso un ragionamento presuntivo e non sulla base dei soli documenti prodotti, come stabilito dalla Corte d’appello, il pregiudizio subito dall’originaria attrice, la Corte d’ appello si era integralmente rimessa alla consulenza tecnica, omettendo totalmente ogni motivazione al riguardo: al contrario, sebbene risultasse che l’accertamento non era stato condotto soltanto su documenti, ma era stato anche il frutto di un ragionamento ipotetico, aveva riconosciuto il risarcimento, peraltro in misura maggiore rispetto a quella riconosciuta dai consulenti con l’indagine in secondo grado, motivando soltanto con formule di stile (quali «non si riscontrano nell’elaborato peritale né errori logici e né significativi e marchiani errori scientifici» o i consulenti hanno «esaurientemente risposto ai quesiti», o ancora «il consulente non ha dato risposte apodittiche, né ha fornito una molteplicità di soluzioni alternative. La trasparenza della motivazione del c.t.u. è tale da offrire una visione lineare del fenomeno in esame dal punto di vista scientifico, non
confusa, contraddittoria o ripetitiva e pertanto convincente, anche tenuto conto dei rilievi mossi dai periti di parte»).
Pertanto, questa Corte aveva ribadito che l’espletamento della consulenza tecnica non consente certo alle parti di sottrarsi all’onere probatorio e rimettere l’accertamento dei propri diritti all’attività dell’esperto.
3.1.1. Innanzitutto deve escludersi, allora, la denunciata violazione degli art. 278, 279, 324 cod. proc. civ. e dell’art 2909 cod. civ.: per principio ormai consolidato, il giudicato formatosi sull’ an debeatur copre soltanto l’astratta potenzialità lesiva del fatto illecito, ma non preclude di stabilire che, in concreto, il pregiudizio non si sia verificato, sicché, qualora la sentenza di primo grado venga specificamente impugnata in ordine alla liquidazione del danno, contestandosi che di esso sia stata fornita la prova, il giudice di appello – senza incorrere in ultrapetizione ove, all’esito di tale revisione, escluda l’esistenza di qualsiasi danno – è investito del potere di riesaminare nella sua interezza la statuizione concernente il quantum debeatur (Cass. Sez. 1, n. 15595 del 09/07/2014, con indicazione di numerosi precedenti).
Ciò perché la sentenza di condanna generica postula, quale presupposto necessario e sufficiente a legittimarne l’adozione, soltanto l’accertamento di un fatto ritenuto, alla stregua di un giudizio di probabilità, potenzialmente produttivo di danni, mentre il riscontro dell’esistenza, in concreto, di questi ultimi, benché già ivi possibile, può anche essere differito alla fase della loro effettiva liquidazione; in tal caso, se una siffatta pronuncia non sia stata impugnata, il giudicato formatosi non investe la sussistenza dei danni stessi e del loro rapporto di causalità con il fatto illecito, né preclude la successiva dichiarazione di infondatezza della pretesa risarcitoria, ove si verifichi che i pregiudizi
lamentati non si siano prodotti o non siano riconducibili al comportamento del responsabile (Cass. Sez. 1, n. 20444 del 11/10/2016; Sez. 3, n. 27016 del 14/09/2022).
3.2. Ciò precisato, la Corte territoriale in rinvio ha reso, sul punto, una motivazione tutt’altro che apparente.
Per principio consolidato, infatti, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, nel senso della «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, restando così esclusa qualunque rilevanza del semplice «difetto di sufficienza» della motivazione. Ricorre, allora, il vizio denunciato con il secondo motivo quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e tra le tante, in ultimo, Cass. Sez. 1, n. 7090 del 03/03/2022; Sez. U, n. 2767 del 30/01/2023, in motivazione, con numerosi richiami).
La Corte d’appello ha, dunque, i nnanzitutto rimarcato che il presente giudizio ha ad oggetto la sola quantificazione dei danni determinati alla RAGIONE_SOCIALE dalla condotta illecita della RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE per
gli anni 1985 e 1986, atteso che la domanda è stata limitata a queste due sole annualità e il danno è stato riconosciuto nell’ an negli stessi limiti.
Quel che tuttavia la Corte d’appello ha immediatamente rilevato è che -come i consulenti ebbero a sottolineare nella relazione integrativa – senza le scritture contabili era impossibile effettuare il ricalcolo dei maggiori oneri escludendo quelli sostenuti fino a maggio 85 , cioè il mese in cui si era verificata l’escussione della fideiussione, atteso che soltanto attraverso l’esame delle scritture contabili sarebbe stato possibile verificare la rendicontazione dei fatti aziendali accaduti tempo per tempo, sia con riferimento ai costi che ai ricavi.
Come rilevato dal consulente tecnico della RAGIONE_SOCIALE, infatti, era necessario distinguere, nel computo dei maggiori oneri finanziari aggiuntivi per la necessità di reperire nuove linee di credito, gli oneri sostenuti sino al maggio 1985, quando i rapporti con la RAGIONE_SOCIALE commerciale erano in corso così come era altresì necessario verificare se sussistesse un rapporto tra l’aumento degli oneri finanziari e l’aumento del fatturato della RAGIONE_SOCIALE, sollecitando la verifica della conversione in litri delle tonnellate di carburante forniti da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, oltre alla sussistenza gli eventuali distrazioni di denaro compiute dalla crisi nel 1985.
La mancanza della completa documentazione contabile non ha consentito di effettuare la puntuale ricostruzione di quanto sia effettivamente imputabile al periodo successivo alla condotta illecita della banca, perché non è stato possibile, con la documentazione in atti, operare una scissione dell’esercizio 1985 in due periodi, il primo relativo ai primi cinque mesi dell’anno e il secondo relativo ai mesi successivi; nei bilanci annuali, infatti, gli eventuali maggiori oneri
finanziari erano riportati in grandezze unitarie per l’intero anno contabile.
La Corte d’appello ha preso atto, altresì, che, i n mancanza della documentazione contabile relativa al maggior volume delle vendite, non è stato possibile riscontrare se effettivamente la RAGIONE_SOCIALE avesse dovuto reperire, come dichiarato, contratti a prezzi maggiori sul mercato né se i tempi di pagamento già esistenti e concordati nei primi mesi dell’anno 1985 fossero o non rimasti invariati nel corso dell’anno.
La mancanza di documentazione contabile non ha consentito, poi, neppure di comprendere se la voce dei finanziamenti fosse aumentata in conseguenza di una nuova e diversa politica aziendale, come risultante dall’incremento delle voci «costi di utilizzazione e ricavi» quasi del doppio rispetto ai due anni precedenti, oppure fosse conseguenza soltanto dei fatti intercorsi con RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE: sul punto, i nominati c.t.u. hanno potuto soltanto svolgere considerazioni in riferimento a «quanto normalmente accade nel settore».
Ancora, la disponibilità delle scritture contabili avrebbe consentito la verifica giorno per giorno dei maggiori costi di approvvigionamento, laddove, in mancanza di quella documentazione, non si è potuto escludere che questi maggiori costi siano stati conseguenza di una maggiore provvista effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE rispetto all’anno precedente, atteso che il sistema di conversione del carburante in litri che i c.t.u. hanno utilizzato non può ritenersi incontrovertibile in difetto di un preciso riferimento contabile. In particolare, soltanto dall’analisi delle bolle di consegna e delle fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sarebbe stato possibile accertare la reale densità del prodotto mentre è stato fatto riferimento a un ‘ appendice di accordo risalente al 1979 e a dati reperiti su siti internet, cioè a dati non incontrovertibili.
La mancanza della documentazione contabile non ha neppure consentito di collocare con esattezza quando si sia verificata la contrazione delle vendite e, in conseguenza, ha precluso l’accertamento delle sue cause; allo stesso modo, non ha consentito di accertare se la riduzione delle partecipazioni nelle RAGIONE_SOCIALE controllate, registrate tra il 1984 al 1985, fosse o non precedente o successiva all’escussione delle fideiussioni da parte della banca.
E’ stato pure rilevato che, a partire dal 1982, di fatto andarono via via incrementandosi, da un canto, i debiti della RAGIONE_SOCIALE nei confronti del sistema creditizio e, d’altro canto, i finanziamenti delle RAGIONE_SOCIALE controllate, generando così un aggravamento dei costi sociali e una criticità nella situazione finanziaria tale da poter portare ad una crisi dell’azienda a seguito della revoca della fideiussione; in mancanza, tuttavia, di una rendicontazione dei fatti aziendali, non è stato possibile ricostruire in modo coerente, come ribadito dai c.t.u. nella relazione suppletiva del 4 aprile 2011, questo andamento del sistema finanziario con la scelta sociale di incrementare il fatturato come evidenziato dalla comparazione tra l’anno 1984 e 1985.
Quanto al lucro cessante, certamente la condotta della RAGIONE_SOCIALE ha destabilizzato l’assetto societario, ma non è stato possibile conoscere se effettivamente non ci sia stato modo di venire alla conclusione di contratti con le medesime condizioni né se le marginalità un tempo garantite fossero state via via ridimensionate nel rapporto con i nuovi partner, perché non è stata rinvenuta alcuna traccia contabile di contratti siglati con nuovi e diversi operatori del settore; il dato conclusivo della cessazione dell’attività nel 1986 di per sé è neutro, non risultando possibile un’analisi contabile delle circostanze che impedirono la ricerca e il rinvenimento di ulteriori diversi partner.
Risulta evidente, da questa dettagliata motivazione della sentenza, che in realtà la Corte d’appello ha essenzialmente preso atto della impossibilità di utilizzare le risultanze delle indagini peritali svolte perché, come riconosciuto dagli stessi c.t.u., la mancanza di documentazione contabile -che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto e dovuto produrre – ha precluso la liquidazione del danno su base oggettiva, la prova del cui ammontare gravava certamente sulla RAGIONE_SOCIALE attrice.
3.3. In tal senso, non è ravvisabile nella decisione alcuna inversione dell’onere probatorio come prospettata nella terza censura, perché quel che è stato riscontrato dalla Corte di merito come mancante è stata la prova dell’ammontare del danno certamente collegabile causalmente al comportamento pregiudizievole accertato dalla RAGIONE_SOCIALE: i riferimenti, allora, alle «sussistenza di cause alternative e/o concorrenti del danno lamentato, estranee alla condotta dell’ente di credito» non implicano un onere probatorio aggiuntivo in negativo a carico della RAGIONE_SOCIALE istante, ma sono stati formulati allo scopo di verificare la consistenza del ragionamento presuntivo operato dai consulenti tecnici per supplire alla carenza di documentazione. Questa verifica ha proprio dato esito negativo, come sopraesposto, perché in mancanza di documentazione contabile sufficiente, gli indizi raccolti dai tecnici difettavano , secondo la Corte d’appello, di univocità e concordanza, ben potendo gli effetti pregiudizievoli riscontrati essere ricondotti a una causa diversa.
Il ragionamento controfattuale operato nella sentenza impugnata è, pertanto, ineccepibile in diritto, perché le ipotesi tecniche come formulate dai consulenti comunque implicavano la selezione di elementi soltanto indiziari, in difetto di documentazione contabile completa.
La Corte territoriale aveva, dunque, il potere e il dovere di controllare il ragionamento indiziario svolto dagli esperti incaricati, selezionando i fatti noti rilevanti che costituivano la base dell’accertamento probatorio espletato; ha, perciò, riscontrato il difetto di idonea prova della riconducibilità causale univoca dei danni lamentati alla condotta accertata come potenzialmente pregiudizievole.
Il riscontro della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza degli indizi raccolti, la scelta dei fatti noti che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui si deduce o si nega l’esistenza del fatto ignoto, invero, sono valutazioni riservate al Giudice del merito e ciò anche quando il ragionamento presuntivo sia svolto da un consulente tecnico quale esperto: è comunque necessario, infatti, il controllo diretto del Giudice quando il ragionamento presuntivo non si fondi sulla sola applicazione di deduzioni tecniche, ma implichi la selezione di dati di fatto (cfr., in materia di ragionamento indiziario in accertamento medico legale, Cass. Sez. L, n. 7352 del 26/03/2010).
Questo apprezzamento è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione unitamente all’esistenza della base della presunzione e dei fatti noti, che fanno parte della struttura normativa della presunzione (tra le tante, Cass. Sez. 2, n. 9054 del 21/03/2022).
In tal senso, tuttavia, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente non ha formulato una critica efficace, limitandosi a lamentare l’apparenza della motivazione che è invece esclusa per le considerazioni svolte al punto 3.2.
Con il quarto motivo, articolato in riferimento al n.3 del co. 1 dell’art 360 cod. proc. civ. la RAGIONE_SOCIALE ha sostenuto la violazione e (o) falsa applicazione dell’art 1227 cod. civ. per avere la Corte d’appello attribuito possibile rilievo causale nella verificazione del danno patito dalla RAGIONE_SOCIALE ricorrente anche allo «sviamento di liquidità per attività
ed iniziative imprenditoriali non coerenti con l’oggetto sociale », così ipotizzando un concorso colposo della danneggiata, in difetto di qualsivoglia deduzione e prova da parte della banca danneggiante sul punto.
Con il quinto motivo, articolato in riferimento al n.5 del comma I dell’art 360 cod. proc. civ. , la RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha sostenuto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio reso oggetto di discussione tra le parti, individuato nella conclusione della c.t.u. suppletiva in risposta al quesito n.4, che ha escluso la sussistenza di una condotta colposa da parte della RAGIONE_SOCIALE riconducibile a distrazioni o altre anomalie gestionali tali da determinare l’aumento degli oneri finanziari registrati nel l’anno DATA_NASCITA.
5.1. I due motivi sono inammissibili: la ratio decidendi del rigetto della domanda risarcitoria, come anticipato al punto 3.1., non è fondata sulla distrazione delle somme, ma sulla mancanza di documentazione contabile che ha reso necessario un ragionamento di tipo presuntivo: la prospettazione di una possibile distrazione è servita unicamente alla Corte per mostrare la possibilità di plurime cause del peggioramento dell’andamento aziendale oltre la necessità di reperire nuove linee di credito e l’inaffidabilità della conclusione di un’indagine puramente indiziaria, priva di riscontri contabili.
Con il sesto motivo, articolato in riferimento al n.3 e n. 4 del comma I dell’art 360 cod. proc. civ., la RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha sostenuto la violazione e (o) falsa applicazione dell’art 384 comma II cod. proc. civ. e la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art 112 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello escluso la risarcibilità delle componenti di danno emergente per maggiori oneri finanziari e maggiori costi di approvvigionamento carburante sopportati nel 1985, effettivamente riscontrati dalle consulenze tecniche RAGIONE_SOCIALE nel
corso del giudizio, sul presupposto che i risultati delle stesse fossero inattendibili per il mancato assolvimento dell’onere di produzione delle scritture contabili da parte della RAGIONE_SOCIALE ricorrente, in spregio a quanto accertato dalla sentenza n. 96/2017 di questa Corte di legittimità.
6.1. Il motivo è infondato.
Nella sentenza n. 96/2017, questa Corte, come già riportato, aveva innanzitutto rilevato che la Corte d’appello, evidentemente reputando non appaganti gli accertamenti già espletati in primo grado, ove erano state espletate due consulenze tecniche con chiamate a chiarimenti, aveva affidato ai consulenti tecnici l’accertamento dell’ammontare di eventuali maggiori costi di approvvigionamento ovvero maggiori oneri finanziari conseguenti alla cessazione dei rapporti con RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, movendo dall’esame dei bilanci e della documentazione prodotta; i consulenti, tuttavia, nella loro relazione del 20 ottobre 2008, avevano rappresentato di aver dovuto procedere anche a una ricostruzione induttiva dell’attività aziendale, in difetto di documentazione contabile rilevante; quindi, chiamati a chiarimento a seguito delle critiche in proposito formulate dalla banca, gli stessi consulenti tecnici avevano precisato (relazione del 4 aprile 2011) che «senza le scritture contabili è impossibile effettuare il ricalcolo del maggiori oneri, escludendo quelli sostenuti fino a maggio 1985» e che «solo attraverso l’esame delle scritture contabili sarebbe stato possibile verificare la rendicontazione dei fatti aziendali accaduti». Quindi, nonostante la banca avesse ulteriormente censurato l’utilizzo di un ragionamento meramente presuntivo , la Corte d’appello aveva recepito la conclusione dei consulenti, omettendo totalmente ogni motivazione al riguardo e addirittura aveva riconosciuto lo stesso importo già stabilito dal Tribunale con la sentenza non definitiva che, tuttavia, era stata già riformata in secondo grado,
in violazione del principio secondo cui le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva non possono essere modificate o revocate con la sentenza definitiva. Infine, questa Corte ha ribadito che l’espletamento della consulenza tecnica non consente certo alle parti di sottrarsi all’onere probatorio e di rimettere l’accertamento dei propri diritti all’attività del consulente perché l’articolo 198 cod. proc. civ. permette soltanto l’esame di documenti accessori, cioè utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice.
Risulta evidente, allora, che con la sentenza n. 96/2017, la sentenza d’appello è stata cassata per l’ac certamento del quantum in difetto di scritture contabili rilevanti e in forza di un ragionamento indiziario recepito senza alcuna valutazione di congruità.
In tal senso, correttamente la Corte d’appello, in rinvio, ha riscontrato in merito che gli accertamenti compiuti sulla base di meri ragionamenti indiziari non fossero utilizzabili e condivisibili.
Con il settimo motivo, articolato in riferimento al n.5 del comma I dell’art 360 cod. proc. civ., la RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha sostenuto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio reso oggetto di discussione tra le parti, e, cioè , l’ininfluenza delle scritture contabili ai fini della quantificazione del danno per maggiori oneri finanziari e per maggiori costi di approvvigionamento in relazione al metodo di calcolo utilizzato dalla c.t.u. RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE e COGNOME in primo grado.
In particolare la ricorrente ha sottolineato che il calcolo ha utilizzato soltanto il bilancio perché ha estrapolato la quantificazione dei maggiori costi in riferimento al margine operativo lordo (MOL) , determinato rapportando l’utile lordo (differenza tra ricavi di vendita e costo del venduto) al costo del venduto.
7.1. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la motivazione della Corte territoriale come riportata, secondo cui era necessario non rinvenire un dato unico annuale e non realizzare una stima in proiezione (qual è quella risultante dall’utilizzo del metodo reddituale). La motivazione, come detto, è coerente con i principi stabiliti da questa Corte per il giudizio di rinvio.
Con i motivi dall’ottavo all’undicesimo , pure articolati, tutti, in riferimento al n.5 del comma I dell’art 360 cod. proc. civ., la RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha sostenuto il medesimo vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio reso oggetto di discussione tra le parti, in relazione a più profili della c.t.u. suppletiva RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE.
8.1 In particolare, c on l’ottavo motivo, ha lamentato l’omesso esame della risposta al quesito n.1 sulla possibile correlazione tra l’aumento abnorme degli oneri finanziari nell’anno 1985 e l’aumento del fatturato della RAGIONE_SOCIALE ricorrente.
Con il nono motivo, la ricorrente ha individuato quale fatto non esaminato le modalità di determinazione del danno emergente da maggiori costi di approvvigionamento di carburante come calcolati dalle due c.t.u. espletate (a firma di COGNOME e COGNOME).
Con il decimo motivo, la RAGIONE_SOCIALE ha segnalato, quale fatto altrimenti decisivo non considerato, le modalità di determinazione del danno emergente per contrazione delle vendite come individuato in riferimento alla conversione in litri delle tonnellate indicate nei contratti conclusi dalla RAGIONE_SOCIALE ricorrente con Api e RAGIONE_SOCIALE dalla c.t.u. RAGIONE_SOCIALE e verificata dalla c.t.u. suppletiva.
Con l’undicesimo motivo, la ricorrente ha lamentato che siano state completamente disattese le modalità di determinazione del lucro cessante, come adottate dalla c.t.uRAGIONE_SOCIALE.
11.1. Tutti questi sei motivi sono inammissibili in quanto tendono ad un riesame del merito; gli elementi individuati come non esaminati in realtà sono stati considerati dall a Corte d’appello alle pag. 7, 8 e 9 della sentenza, come sinteticamente riportato al precedente punto 3.2, e non sono stati ritenuti utili all’accertamento demandato in rinvio.
12. Con il dodicesimo motivo, articolato in riferimento al n.3 del comma I dell’art 360 cod. proc. civ., la RAGIONE_SOCIALE ha, infine, sostenuto la violazione e falsa applicazione dell’art .1226 cod. civ. per avere la Corte d’appello escluso la risarcibilità delle componenti di danno anche in via equitativa, in virtù del mancato raggiungimento della prova della certa esistenza del pregiudizio subito, nonché della misura dello stesso, nonostante la certezza nell’ an come statuita dalla sentenza non definitiva n. 13/2008 della Corte d’appello di Lecce, passata in giudicato e l’orientamento giurisprudenziale prevalente che ammette la liquidazione equitativa in caso di discostamento del giudice dalle risultanze della c.t.u.
12.1. Il motivo è infondato. Come riportato al punto 3.1.1., il giudicato formatosi sull’ an debeatur copre soltanto l’astratta potenzialità lesiva del fatto illecito, ma non preclude di stabilire che, in concreto, il pregiudizio non si sia verificato: pertanto, quel che la Corte territoriale ha stabilito, in corretta attuazione della decisione demandatale in rinvio, è la mancanza di prova di un danno causalmente collegabile al comportamento della RAGIONE_SOCIALE, non l’obiettiva difficoltà della sua liquidazione.
Per giurisprudenza consolidata, l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta
equità giudiziale correttiva od integrativa; esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall’altro non ricomprende l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l’onere della parte di dimostrare la sussistenza e l’entità materiale del danno (Cass. Sez. 2, n. 4310 del 22/02/2018).
La liquidazione in via equitativa ha, dunque, natura meramente sussidiaria non sostitutiva, poiché non può sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti siano incorse; presupposti per il suo esercizio sono, pertanto, da un lato, la dimostrata esistenza d’un danno certo (e non soltanto eventuale od ipotetico) e, dall’altro, un’ impossibilità (o rilevante difficoltà) della stima esatta oggettiva cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta – e incolpevole, ovvero non dipendente dall’inerzia della parte gravata dall’onere della prova ( ex plurimis , Cass. Sez. 3, n. 20889 del 17/10/2016, con indicazione di numerosi precedenti).
Nella specie, come detto, la liquidazione del danno è stata obiettivamente preclusa dall’omessa produz ione della documentazione contabile completa e, dunque, da una lacuna dovuta alla RAGIONE_SOCIALE su cui incombeva l’onere probatorio : è mancata, pertanto, la possibilità di individuare con certezza i danni causalmente collegabili al comportamento della RAGIONE_SOCIALE, sicché non ricorreva alcun presupposto per l’esercizio di questo potere meramente sussidiario .
13. Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna della RAGIONE_SOCIALE al rimborso delle spese processuali in favore di RAGIONE_SOCIALE, liquidate in dispositivo in relazione al valore.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 23 aprile 2025. La Consigliera rel. est. La Presidente
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