Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33356 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33356 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30651/2019 R.G. proposto da:
NOME, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso,
-ricorrente-
contro
NOME, elett.te domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al controricorso,
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di SALERNO n.1220/2019 depositata l’ 11.9.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.11.2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1246/2011 il Tribunale di Salerno rigettava la domanda di rivendica e connesso risarcimento danni avanzata da COGNOME NOME, in qualità di erede del padre COGNOME NOME, avente ad oggetto il casotto più meridionale con accesso dal terrazzo del quarto piano dello stabile di Salerno, INDIRIZZO, non accatastato, che era stato illegittimamente annesso dal dante causa della convenuta COGNOME NOME, l’ing. NOME COGNOME, padre della predetta, all’appartamento al quarto piano dello stesso stabile, che quest’ultimo aveva acquistato nel 1983 da NOME.
Riteneva il Tribunale che la proprietà del casotto meridionale, che al pari dell’intero fabbricato aveva subito danni a causa del terremoto del novembre 1980 ed era stato dichiarato inagibile, fosse stata attribuita a COGNOME NOME, e quindi alla sua avente causa, COGNOME NOME, a compensazione della cessione dallo stesso effettuata a favore del Condominio di una porzione di sua proprietà esclusiva per la realizzazione dell’ascensore, come confermato dall’approvazione dell’assemblea condominiale del progetto di intervento.
Impugnata la sentenza di primo grado da NOME COGNOME, la Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza n. 374/2018 del 13/21.3.2018, rilevava che la proprietà del casotto meridionale non poteva essere stata attribuita per compensazione, o tramite
approvazione assembleare del progetto di intervento, in ragione dei requisiti di forma richiesti per i trasferimenti immobiliari dall’art. 1350 cod. civ..
La Corte d’Appello riteneva dimostrato che il casotto meridionale era appartenuto al dante causa comune delle parti, COGNOME NOME (padre di COGNOME NOME dante causa di COGNOME NOME, e padre di COGNOME NOME dante causa di COGNOME NOME, a sua volta dante causa di COGNOME NOME), che dallo stesso era pervenuto a COGNOME NOME con l’atto notarile di divisione del 26.9.1947, rep. n. 2626, di scioglimento della comunione ereditaria tra i germani COGNOME.
La Corte d’Appello, data la presenza di un dante causa comune delle parti, riteneva altresì attenuato l’onere probatorio gravante su COGNOME NOME, che poteva limitarsi a dimostrare di avere acquistato il bene in base ad un valido titolo di acquisto senza dover provare, come altrimenti richiesto nell’azione di rivendica all’attore, la sussistenza del suo diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario ( probatio diabolica ).
La Corte medesima, però, riteneva insufficiente l’allegazione del progetto di stima per divisione ereditaria tra i figli di COGNOME NOME, non accompagnata dall’atto pubblico di divisione ereditaria, a fornire prova che NOME avesse accettato l’eredità del padre COGNOME NOME in maniera espressa, o tacita, e che avesse acquisito dal de cuius almeno una quota del casotto meridionale rivendicato, per cui rigettava l’appello e condannava COGNOME NOME alle spese processuali di secondo grado.
La sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 374/2018 del 13/21.3.2018 veniva impugnata per revocazione ex art. 395 comma primo n. 4) c.p.c. il 28.3.2018 da NOME, contrastata da COGNOME NOME, in quanto aveva negato che NOME avesse accettato l’eredità del padre COGNOME NOME divenendo quindi
almeno comproprietaria del casotto meridionale facente parte del di lui patrimonio rivendicato, perché non si era avveduta che all’udienza di prima trattazione del giudizio di primo grado, e quindi tempestivamente, era stato prodotto da COGNOME NOME l’atto di divisione dei beni di COGNOME NOME rogato dal AVV_NOTAIO il 26.3.1981, rep. n.7497, racc. n. 2095, dal quale emergeva la delazione a favore di COGNOME NOME dell’eredità paterna, la sua accettazione dell’eredità di COGNOME NOME ed il subentro pro quota nei diritti sul patrimonio immobiliare del medesimo, comprendente anche il casotto meridionale, in qualità di erede.
Avendo COGNOME NOME fatto riserva di proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza impugnata per revocazione davanti alla Corte d’Appello di Salerno, quest’ultima con ordinanza del 12.4.2018 sospendeva il termine per la proposizione del ricorso in Cassazione, che riprendeva a decorrere l’11.9.2019 con la pubblicazione della sentenza della Corte d’Appello di Salerno n.1220/2019 del 18.7/11.9.2019 conclusiva del giudizio di revocazione.
Tale ultima sentenza respingeva il ricorso per revocazione di COGNOME NOME, condannandola al pagamento delle spese processuali.
Riteneva tale sentenza, che ancorché effettivamente la Corte d’Appello di Salerno nel pronunciare la sentenza n. 374/2018 del 13/21.3.2018 non si fosse avveduta dell’avvenuta tempestiva produzione dell’atto di divisione dei beni di COGNOME NOME rogato dal AVV_NOTAIO il 26.3.1981, rep. n.7497, racc. n. 2095, tale documento non potesse ritenersi decisivo, in quanto non includeva, tra i beni oggetto di divisione tra gli eredi di COGNOME NOME, il casotto meridionale oggetto di causa, ed in quanto nell’atto stesso si indicava che COGNOME NOME aveva disposto in vita delle liberalità (non meglio precisate) in favore dei suoi discendenti, per cui non poteva escludersi che l’immobile oggetto dell’azione di
rivendica non rientrasse più nella massa ereditaria relitta da COGNOME NOME al momento del suo decesso.
Contro la sentenza della Corte d’Appello di Salerno n.1220/2019 del 18.7/11.9.2019 del giudizio di revocazione, notificata il 26.9.2019, e contro la sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 374/2018 del 13/21.3.2018, ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato a COGNOME NOME l’8.10.2019, COGNOME NOME, affidandosi ad un unico motivo contro la sentenza del giudizio di revocazione, ed a due motivi contro la sentenza n. 374/2018 della Corte d’Appello di Salerno, e resiste COGNOME NOME con controricorso notificato il 25.10.2019.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 381 bis.1 c.p.c..
La causa é stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 24.11.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto dell’ammissibilità dell’impugnazione, con un unico ricorso, della sentenza di merito resa in grado di appello e di quella pronunciata nel successivo giudizio di revocazione, realizzandosi, in sostanza, un’ipotesi di connessione che potrebbe legittimare la riunione dei ricorsi, ove separatamente proposti.
Qualora ciò si verifichi, il carattere pregiudiziale delle questioni relative alla revocazione, impone di pronunziare, anzitutto, sui motivi del ricorso che si riferiscono alla seconda delle due decisioni considerate (vedi in tal senso Cass. 3.8.2005 n.16202; Cass. 13.2.2004 n. 2818; Cass. sez. un. 21.12.2005 n.28267; Cass. n.23856/2008).
Col primo motivo, l’unico che si riferisce alla sentenza della Corte d’Appello di Salerno pronunciatasi sul ricorso per
revocazione, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la violazione dell’art. 395 comma primo n. 4) c.p.c., ed in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione degli articoli 948, 762 e 2697 cod. civ..
Deduce la ricorrente, che nella sentenza n. 1120/2019, la Corte d’Appello di Salerno, pur avendo ammesso l’errore di percezione relativo all’atto di divisione del AVV_NOTAIO del 26.3.1981, rep. n.7497, racc. n. 2095, che era stato regolarmente e tempestivamente prodotto nel giudizio di primo grado poi definito in sede d’impugnazione dalla sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 374/2018, ma ignorato, ha ritenuto non decisivo tale documento, per non avere esso fornito la prova del fatto che il casotto meridionale rivendicato, fosse ricompreso nel patrimonio del defunto COGNOME NOME, alla data dell’apertura della sua successione, né del fatto che il suddetto bene immobile fosse stato attribuito a COGNOME NOME.
Lamenta la ricorrente, che in questo modo la Corte d’Appello di Salerno, pur avendo confermato la qualificazione giuridica già data in primo grado dell’azione esercitata da COGNOME NOME, come azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ., pur avendo riconosciuto la semplificazione dell’onere probatorio dell’attrice rivendicante, tenuta solo a dimostrare la serie dei trasferimenti verificatisi dal dante causa comune COGNOME NOME fino a lei e non l’acquisto a titolo originario, pur avendo considerato raggiunta la prova della proprietà del casotto meridionale in capo al comune dante causa delle parti, COGNOME NOME, e poi in capo al figlio dello stesso COGNOME NOME in base all’atto notarile di divisione del 26.9.1947, rep. n. 2626, intercorso tra i figli di COGNOME NOME, e pur avendo ritenuto provata la delazione ereditaria e l’accettazione dell’eredità di COGNOME NOME da parte della figlia COGNOME NOME in virtù dell’atto di divisione del AVV_NOTAIO del 26.3.1981, rep. n.7497, racc. n. 2095, concluso dai figli di COGNOME NOME, con conseguente
passaggio della proprietà del casotto meridionale almeno per la quota di competenza da COGNOME NOME all’erede NOME, abbia ritenuto tale ultimo documento non decisivo.
In particolare la Corte d’Appello di Salerno ha ritenuto tale documento inidoneo a dimostrare che con esso il casotto meridionale era stato assegnato in sede di divisione a COGNOME NOME, e ad escludere che tale bene immobile, non essendo menzionato in quell’atto di divisione, fosse già uscito dal patrimonio di COGNOME NOME al momento dell’apertura della sua successione, in quanto alienato a terzi, alla luce dell’indicazione contenuta nello stesso atto di divisione del 26.3.1981 che il defunto COGNOME NOME, finché era in vita, aveva disposto delle liberalità (non meglio precisate) in favore dei suoi discendenti,.
In tal modo, lamenta la ricorrente, é stato applicato il regime probatorio proprio della petitio haereditatis (per la quale il preteso erede deve fornire prova oltre che della propria qualità di erede anche dell’appartenenza del bene alla massa ereditaria al momento dell’apertura della successione), anziché quello della rivendicazione, ponendo quindi a carico di COGNOME NOME l’onere dell’impossibile prova negativa della mancata uscita dal patrimonio del defunto COGNOME NOME del casotto meridionale a lui pacificamente appartenuto, anziché l’onere a carico di COGNOME NOME di dimostrare, con la dovuta forma scritta, o con la prova di altre fattispecie acquisitive, che il bene rivendicato era uscito dal patrimonio di COGNOME NOME, nel quale era entrato col prodotto atto di divisione del 26.9.1947.
Il primo motivo é fondato e merita accoglimento.
La Corte d’Appello di Salerno con la sentenza n. 374/2018 aveva riconosciuto: a) che il casotto meridionale era stato dapprima di proprietà di COGNOME NOME, comune dante causa delle parti, poi di COGNOME NOME sulla base dell’atto notarile di
divisione tra i germani NOME figli di COGNOME NOME del DATA_NASCITA, rep. n.2626;
b) che COGNOME NOME aveva diritto all’attenuazione dell’onere probatorio non dovendo dimostrare, in ragione dell’esistenza del comune dante causa, COGNOME NOME, di avere conseguito il diritto di proprietà del casotto meridionale attraverso i suoi danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, dovendo solo provare di avere acquistato il bene in base ad un valido titolo di acquisto fino ad arrivare al comune dante causa (in tal senso Cass. 18.1.2016 n. 694; Cass. 5.11.2010 n. 22598).
Nonostante ciò, la sentenza n. 374/2018 della Corte d’Appello di Salerno aveva respinto la domanda di rivendicazione di COGNOME NOME, in quanto aveva ritenuto non provata la qualità di erede di COGNOME NOME in capo all’attrice, né l’accettazione espressa o tacita dell’eredità da parte della stessa dalla quale le sarebbe potuta derivare la titolarità pro quota del bene rivendicato, e ciò in quanto non aveva preso in esame l’atto di divisione del AVV_NOTAIO del 26.3.1981 intercorso tra gli eredi di COGNOME NOME, che pure era stato ritualmente prodotto in giudizio.
Quando poi, a seguito del ricorso per revocazione, la Corte d’Appello di Salerno é stata posta di fronte al rilievo della mancata percezione della rituale e tempestiva produzione in primo grado dell’atto di divisione del AVV_NOTAIO del 26.3.1981, rep. n.7497, racc. n.2095, concluso dai figli di COGNOME NOME, dalla quale emergeva inconfutabilmente la prova della qualità di erede di COGNOME NOME in capo alla figlia COGNOME NOME (in realtà mai contestata dalla convenuta) e dell’accettazione tacita dell’eredità paterna da parte della stessa (in realtà già implicita nell’esercizio dell’azione di rivendicazione in qualità di erede), che nel precedente giudizio aveva ritenuto mancanti, ha sostenuto per la prima volta la tesi che COGNOME NOME non avesse dimostrato di essere proprietaria
esclusiva del casotto meridionale rivendicato tramite quell’atto di divisione, che non contemplava quel bene immobile.
In realtà fin dall’inizio NOME NOME aveva fatto discendere i propri diritti sul bene rivendicato semplicemente dalla sua qualità di erede di COGNOME NOME, che del casotto in questione era risultato proprietario in base all’atto notarile di divisione del 26.9.1947, rep. n.2626, e non dall’atto di divisione del AVV_NOTAIO del 26.3.1981, ed il fatto che in quest’ultimo rogito si fosse dato atto che COGNOME NOME finché era in vita aveva disposto delle liberalità (non meglio precisate) in favore dei suoi discendenti, non era certo sufficiente per ritenere provato che il casotto meridionale fosse uscito prima dell’apertura della sua successione dal patrimonio di COGNOME NOME, nel quale era entrato con l’atto di divisione del 1947.
Posto che l’azione esercitata da COGNOME NOME era stata pacificamente ritenuta, già in primo grado, quella di rivendicazione, e non la petitio haereditatis, qualificazione peraltro non contestata neppure in questa sede , l’attrice, attuale ricorrente, non era tenuta a dimostrare che il casotto meridionale non fosse uscito dal patrimonio del defunto COGNOME NOME al momento dell’apertura della sua successione, essendo stato già riconosciuto che quest’ultimo era divenuto proprietario dell’immobile in questione perché gli era stato assegnato con l’atto di divisione dei beni del padre NOME del DATA_NASCITA.
Era piuttosto COGNOME NOME, per sottrarsi alla rivendica di COGNOME NOME, ad avere l’onere di provare che il casotto meridionale non era più ricompreso nella massa ereditaria di COGNOME NOME perché da lui trasferito a terzi con atto scritto, o perché fatto oggetto di acquisto a titolo originario da parte di terzi.
La Suprema Corte, infatti, ha evidenziato che il rigore della prova della proprietà nell’azione di rivendica va commisurato alle concrete particolarità della singola controversia e, in particolare,
alla posizione assunta dal convenuto, per cui ove quest’ultimo assuma che la controparte abbia perso la proprietà del bene rivendicato per averla ceduta a terzi, incombe allo stesso l’onere di fornire la prova del fatto eccepito, non potendo onerarsi l’attore in rivendicazione della prova negativa di non aver perduto la riconosciutagli proprietà (Cass. n. 1787/1983).
Occorre del resto ricordare che anche uno solo dei comproprietari può agire al fine di recuperare la disponibilità del bene alla comunione da parte di chi lo detenga senza titolo (Cass. n. 3930/1980), e che la mancata inclusione del casotto meridionale tra i beni indicati nell’atto di divisione degli eredi di COGNOME NOME non é di per sé significativa dell’uscita di quel bene dalla massa ereditaria, posto che per tale ipotesi l’art. 762 cod. civ. si limita a prevedere la possibilità del supplemento di divisione, non attribuendo alcun significato di implicita esclusione dalla massa da dividere al fatto che un bene non sia stato ricompreso in un atto di divisione tra gli eredi.
Dalla fondatezza del primo motivo deriva che la Corte d’Appello di Salerno deve ripetere il giudizio rescissorio della revocazione, applicando correttamente il criterio di ripartizione dell’onere probatorio valevole per l’azione di rivendicazione nelle ipotesi di esistenza di un comune dante causa.
Col secondo motivo il ricorrente, quanto alla sentenza n. 374/2018 della Corte d’Appello di Salerno, lamenta in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la violazione dell’art. 167 c.p.c., ed in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione degli articoli 476 e 2697 cod. civ..
Deduce la ricorrente che in tale sentenza erroneamente é stata ritenuta indimostrata la qualità di erede di COGNOME NOME in capo a COGNOME NOME e l’accettazione da parte della stessa di quell’eredità, dalla quale sarebbe discesa la titolarità almeno pro quota del casotto meridionale rivendicato, ancorché a prescindere dall’atto di
divisione del 1981 prodotto e non recepito, la qualità di erede e l’accettazione dell’eredità di COGNOME NOME da parte di COGNOME NOME non fossero state specificamente contestate da COGNOME NOME.
Osserva la ricorrente che nell’atto di citazione di primo grado aveva allegato di essere proprietaria di alcune unità immobiliari del fabbricato in Salerno INDIRIZZO per averle ereditate dal genitore COGNOME NOME, e che tale circostanza, così come la delazione ereditaria e l’accettazione di quell’eredità da parte sua, non erano state contestate dalla COGNOME, che si era limitata a mettere in dubbio l’esistenza del casotto meridionale dopo i lavori edilizi eseguiti a seguito del terremoto da suo padre COGNOME NOME, e ad indicare il casotto meridionale come ricompreso nella vendita dell’intero quarto piano fatta da COGNOME NOME a suo padre, e sottolinea che l’accettazione tacita dell’eredità é già implicita nell’assunzione della qualità di erede in un atto giudiziario e nell’esercizio dell’azione di rivendicazione di un bene già appartenuto al de cuius.
Col terzo motivo, da esaminare congiuntamente al secondo, la ricorrente lamenta, quanto alla sentenza n. 374/2018 della Corte d’Appello di Salerno, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 della Costituzione.
Deduce la ricorrente che tale sentenza, nell’affermare che non fosse stato documentalmente dimostrato che COGNOME NOME fosse erede di COGNOME NOME, che avesse accettato l’eredità dello stesso e che di conseguenza non avesse dimostrato di avere acquisito la titolarità di una quota di beni di COGNOME NOME, con particolare riferimento al casotto meridionale rivendicato, abbia fornito una motivazione meramente apparente, in quanto esclusivamente assertiva, ma del tutto inidonea a far comprendere le ragioni della decisione.
Il secondo ed il terzo motivo, concernenti la motivazione della sentenza n.374/2018 della Corte d’Appello di Salerno, possono essere esaminati congiuntamente, e risultano a loro volta fondati, in quanto la sentenza ha violato il principio di non contestazione in ordine alla qualità di erede di COGNOME NOME facente capo a COGNOME NOME ed in ordine all’accettazione di tale eredità. Entrambe, benché affermate nella citazione di primo grado, non erano state fatte oggetto di specifica contestazione da parte di COGNOME NOME, e la sentenza n. 374/2018 della Corte d’Appello di Salerno non ha tenuto conto del prodotto atto di divisione tra gli eredi di COGNOME NOME (tra i quali anche NOME) del AVV_NOTAIO del 26.3.1981, che confermava la sussistenza sia della qualità di erede di NOME, sia dell’accettazione tacita da parte di quest’ultima dell’eredità paterna. Tale ultima accettazione era peraltro implicita anche nell’esercizio dell’azione di rivendicazione di un bene ereditario in qualità di erede da parte di NOME. La sentenza n. 374/2018 ha fornito quindi una motivazione meramente apparente, perché apodittica e per nulla esplicativa, circa le ragioni per le quali tale qualità di erede, l’accettazione tacita dell’eredità di COGNOME NOME e la conseguente acquisizione pro quota da parte di NOME dei diritti ereditari sui beni già di proprietà del predetto siano stati esclusi.
All’accoglimento del ricorso segue la cassazione delle impugnate sentenze con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione seconda, accoglie il ricorso, cassa le impugnate sentenze e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno
in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24.11.2023