Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34742 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34742 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 20901-2017 proposto da:
COMUNE DI COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ Avvocato COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;
– intimata – avverso il DECRETO N. 512/2017 del TRIBUNALE DI ROMA, depositato il 5/8/2017;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 29/11/2024;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il Comune di Cicciano ha chiesto di essere ammesso allo stato passivo dell ‘ Amministrazione straordinaria di RAGIONE_SOCIALE.p.a. per la somma complessiva di €. 2.328.030,88, di cui €. 1.018.348,83 in collocazione p rivilegiata a norma dell ‘ art. 2752, comma 3°, c.c..
1.2. Il giudice delegato ha ammesso l ‘ istante al passivo del fallimento per la somma di €. 615.234,47, con esclusione
degli ulteriori importi (per carenza di documentazione attestante l ‘ entità del credito), degli interessi (in carenza di analitico conteggio) e del privilegio (in quanto l ‘ art. 2752 c.c. non disciplina i rapporti tra concedente e concessionario).
1.3. Il Comune ha proposto opposizione allo stato passivo insistendo , quanto alla somma già ammessa di €. 615.234,47, per il riconoscimento del richiesto privilegio, e, quanto alla residua somma già invocata, per l ‘ ammissione di: €. 1.545.272,23 per i ‘ proventi del servizio idrico integrato’ ; -€. 134.217,97 per ‘ i ruoli dell ‘ acqua ‘; -€. 456,00 per la ‘ tassa rifiuti solidi urbani per gli anni 2008 e 2009 ‘; – il residuo, derivante dal recupero di ‘ oneri di urbanizzazione ‘ e ‘ contravvenzioni (al) codice della strada ‘ , in chirografo.
1.4. Il Comune, in via subordinata, ha , tra l’altro, chiesto ‘ il riconoscimento degli interessi sulla somma attribuita col d.i. 821/2009 fino alla data del fallimento, per un totale di €. 85.107,44 ‘.
1.5. La RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria ha resistito all ‘ opposizione, chiedendone il rigetto.
1.6. Il Tribunale, con decreto in epigrafe, ha parzialmente accolto l ‘ opposizione, riconoscendo alla somma già ammessa al passivo di €. 615.234,47 la richiesta collocazione privilegiata ai sensi dell’art. 2752, ult.comma, c.c..
1.7. Il Tribunale, in particolare, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: – quanto ai crediti di €. 134.217,97 e di €. 456,00, la documentazione prodotta (e cioè, rispettivamente, le allegate ‘ note estratti conto e fatture del 13.3.2009 ‘ e l” attestazione del responsabile Ufficio Tributi del Comune di Cicciano del 27.10.2010 ‘) non era idonea a dimostrarne la sussistenza nei confronti della società opposta, avendo la stessa una valenza meramente interna all ‘ ente locale; – quanto al
credito di €. 1.545.272,23, lo ‘ stralcio di bilancio ‘ allegato dal Comune dimostra esclusivamente la sussistenza e l ‘ entità dei crediti tributari da riscuotere ma non prova ciò che l ‘ opponente anche aliunde doveva dimostrare, e cioè la loro effettiva riscossione da parte della società in amministrazione straordinaria presso i contribuenti, con la conseguenza che, ‘ non essendoci nessuna certezza delle somme effettivamente confluite nella casse della RAGIONE_SOCIALE, non può ritenersi supportato da prova il credito dell’opponente ‘.
1.8. Il Tribunale , infine, ha ammesso l’istante al passivo oltre agli ‘ interessi legali come per legge ‘, evidenziando come ‘ tale statuizione supera e assorbe la domanda, subordinata, di riconoscimento degli interessi in chirografo ‘.
1.9. Il Comune di Cicciano, con ricorso spedito per la notifica l ‘ 1/8/2017, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.
1.10. La RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 112 e dell ‘ art. 637 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale, dopo aver riconosciuto alla somma già ammessa di €. €. 615.234,47 la richiesta collocazione privilegiata, si è limitato a statuire, senza alcuna motivazione, l ‘ ammissione de gli ‘ interessi legali come per legge ‘ , omettendo, in tal modo, di pronunciarsi sulla domanda, espressamente formulata in sede di opposizione, d ‘ ammissione al passivo, nella collocazione e per il tempo previsti dagli artt. 54 e 55 l.fall. in ragione della natura privilegiata del credito, degli ‘ interessi moratori ‘ che, rispetto a quella somma, al netto dei
pagamenti intervenuti, erano stati riconosciuti nel decreto ingiuntivo n. 821/2009, pronunciato su richiesta del Comune e notificato alla ingiunta RAGIONE_SOCIALE il 16/3/2009, e diventato definitivo per ‘ estinzione del relativo giudizio di opposizione “.
2.2. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente, infatti, pur invocando il vizio d’omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla proposta domanda d’ammissione degli ‘ interessi moratori ‘ riconosciuti in suo favore nel decreto (n. 821/2009) che ne aveva ingiunto il pagamento alla società debitrice poi fallita, non ha, tuttavia, chiarito né illustrato (con conseguente genericità della censura) se tale decreto, a suo dire passato in giudicato per ‘ estinzione del relativo giudizio di opposizione “, era diventato definitivo già prima della dichiarazione di fallimento ovvero solo dopo la pubblicazione della stessa. Ed è, invece, noto, che il fallimento del debitore, intervenuto nel corso di un giudizio d ‘ opposizione a decreto ingiuntivo, determina la sua inopponibilità alla massa (Cass. n. 13810 del 2022): il decreto ingiuntivo che sia stato opposto dal debitore poi fallito è, per contro, opponibile alla massa fallimentare solo a condizione che sia stata pronunciata sentenza di rigetto dell’opposizione ovvero ordinanza di estinzione e che le stesse siano divenute non più impugnabili per decorso del relativo termine già prima della dichiarazione di fallimento (Cass. n. 9933 del 2018).
2.3. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 2697 c.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda d ‘ ammissione al passivo delle somme ulteriormente richieste di €. 134.217,97 , di €. 456,00 e di €. 1.545.272,23, senza, tuttavia, considerare
che: relativamente al credito di €. 1.545.272,23, a fronte del rapporto contrattuale tra il Comune e la società concessionaria, spettava a quest ‘ ultima l ‘ onere di provare la mancata riscossione delle somme dovute da parte dei contribuenti e, dunque, l ‘ impossibilità di adempiere alla propria obbligazione, e cioè riversare le somme riscosse nelle casse comunali; – lo stesso Tribunale ha ritenuto che il bilancio prodotto costituiva la prova dell ‘ esistenza e dell ‘ entità dei crediti tributari; – relativamente agli altri crediti, la prova della sussistenza e dell ‘ entità delle pretese emerge dagli atti prodotti in giudizio, come note, fatture ed estratti conto, nonché dall ‘ attestato del responsabile dell ‘ ufficio tributi del Comune istante, tanto più a fronte del fatto che i ruoli della riscossione sono ancora in possesso della concessionaria, che non li ha mai restituiti nonostante le richieste e le diffide del Comune.
2.4. Il motivo è, in parte, fondato e, per il resto, inammissibile. Rileva, in effetti, la Corte che: – in tema di prova dell ‘ inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero (come nella specie, per il tramite dell ‘ insinuazione al passivo della somma asseritamente dovuta dalla concessionaria poi insolvente) per l ‘ adempimento della stessa, ha soltanto l’onere di provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto al pagamento ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell ‘ inadempimento della controparte, spettando, per contro, al debitore (come la società in amministrazione straordinaria) l ‘ onere di dimostrare il fatto estintivo dell ‘ altrui pretesa, costituito dall ‘ avvenuto adempimento ovvero dalla sua impossibilità oggettiva e sopravvenuta; – anche nel caso in cui sia dedotto non l ‘ inadempimento dell ‘ obbligazione, ma il suo inesatto
adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell ‘ inesattezza dell ‘ adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell ‘ obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l ‘ onere di dimostrare l ‘ avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cass. SU n. 13533 del 2001).
2.5. Nel caso in esame, il Tribunale, lì dove ha rigettato la domanda del Comune sul mero rilievo che lo stesso non aveva dimostrato in giudizio l ‘ effettivo incasso da parte della società concessionaria delle somme dovute dai contribuenti, ha, in sostanza, ritenuto che, pur a fronte di un rapporto (sul punto) contrattuale tra le parti, spettava, appunto, al Comune creditore la prova dell ‘ effettivo incasso di tali somme, senza, tuttavia, considerare che, al contrario, al l’opponente competeva s olo la prova di aver convenuto con la società concessionaria l ‘ attribuzione alla stessa del compito di riscuotere le somme presso i contribuenti e di riversargli, poi, l’ammontare, una volta dedotto l’aggio, spettando, per contro, alla società concessionaria l’ onere di provare in giudizio di non aver, in tutto o in parte, riscosso tali somme e, per l ‘ effetto, l ‘ impossibilità (in ipotesi) di procedere al versamento delle stesse, nella misura dovuta, al l’ente impositore.
2.6. Quanto al resto, la Corte rileva che: -l’a pprezzamento svolto dal Tribunale sulle prove documentali prodotte in giudizio e la loro effettiva idoneità di rappresentare i fatti costitutivi dedotti dal Comune, non è sindacabile in sede di legittimità; -la censura relativa alla ritenuta inidoneità dell ‘ attestazione del responsabile dell ‘ ufficio tributi del Comune è, infine, inammissibile, per difetto della necessaria specificità,
non avendo il ricorrente riprodotto in ricorso il suo contenuto per la parte rilevante.
3. Il ricorso, nei limiti esposti, dev’essere, quindi, accolto: e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al Tribunale di Roma che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie, nei limiti indicati in motivazione, il secondo motivo e rigetta il primo; cassa, in relazione alla censura accolta, il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, al Tribunale di Roma che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima