Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3120 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Data pubblicazione: 12/02/2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3120 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Presidente di sezione
NOME
Consigliere rel.
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
NOME COGNOME
Consigliere
BANCA
14/01/2026 CC
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22590 R.G. anno 2024 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato
NOME COGNOME;
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 443/2024 emessa dalla Corte di appello di Ancona il 14 marzo 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 164/2026
Numero di raccolta generale 3120/2026
Data pubblicazione 12/02/2026
FATTI DI CAUSA
1. ─ E’ impugnata per cassazione la sentenza de lla Corte di appello di Ancona con cui è stato respinto il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Pesaro: con quest’ultima decisione sono state accolte parzialmente le domande dell’odierno istante intese alla rideterminazione del saldo di alcuni rapporti bancari intrattenuti con Cassa di Risparmio di Fano s.p.a., ora RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. e alla condanna di quanto spettante, in ragione di tale ricalcolo, al medesimo attore. In particolare, il Tribunale di Pesaro ha respinto la domanda di condanna per difetto di prova del diritto di ripetizione fatto valere.
2 . ─ Il ricorso per cassazione, resistito con controricorso, è articolato in tre motivi.
– E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis c.p.c.. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. Sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-La proposta ha il tenore che segue.
« on il primo motivo di ricorso l’istante lamenta la violazione degli artt. 115, comma 1, c.p.c., e art. 2697 c.c., 1832 e 1857 c.c., 119, comma 3, t.u.b. per avere la Corte di appello ritenuto che l’attore correntista non avesse assolto l’onere della prova su di esso gravante, per mancata produzione delle scritture private per il cui tramite furono conclusi i contratti bancari: si deduce che la banca non avrebbe ottemperato all’istanza formulata ex art. 119 t.u.b. e all’ordine di esibizione impartito dal Tribunale;
«il motivo è inammissibile ex art. 360bis , n. 1, c.p.c.;
«per giurisprudenza consolidata della S.C., nelle azioni di accertamento negativo è sempre la parte attrice in giudizio ad essere onerata della relativa prova (Cass. Sez. U. 15 giugno 2015, n. 12307);
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il principio è ribadito, peraltro, in relazione alle azioni di indebito oggettivo esercitate nei confronti dell’ accipiens per la somma a questi versata in eccedenza, nelle quali è sempre l’attore a dover provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. 23 novembre 2022, n. 34427; Cass. 12 giugno 2020, n. 11294);
«la mancata consegna degli estratti conto periodici al correntista – evenienza che peraltro non risulta circostanziata dal ricorrente e che non è stata oggetto di accertamento giudiziale – non ha certamente l’effetto di gravare la banca dell’onere di una pr oduzione che compete alla parte che agisce in giudizio: vero è, semmai, che il correntista che sia sprovvisto della documentazione bancaria utile all’istruzione della causa, e che ne abbia invano fatto richiesta ex art. 119, comma 4, t.u.b. alla banca, h a facoltà di richiedere giudizialmente a quest’ultima l’esibizione di detta documentazione; in tal caso, l’inottemperanza ingiustificata dell’istituto di credito al successivo ordine impartito nel corso del procedimento è suscettibile di essere valutata dal giudice del merito ex art. 116, comma 2, c.p.c.; ma ciò è cosa ben diversa dal rovesciamento dell’onere della prova prospettato dall’istante: e comunque, integrando l’inosservanza dell’ordine di esibizione di documenti un comportamento dal quale il giudice può, nell’esercizio di poteri discrezionali, desumere argomenti di prova a norma del cit. art. 116, comma 2, c.p.c., non è censurabile in sede di legittimità, neanche per difetto di motivazione, la mancata valorizzazione dell’inosservanza dell’ordine ai fini della decisione di merito (Cass. 27 gennaio 2017, n. 2148; Cass.13 agosto 2004, n. 15768);
« con il secondo motivo l’istante lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c. per travisamento della prova, per avere la Corte d’appello rigettato l’appello omettendo di recepire le risultanze della consulenza tecnica in ordine alla rideterminazione del saldo e travisando la doglianza formulata dall’attore (non di mancata consegna dei contratti,
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bensì di inesistenza tout court degli stessi) così incorrendo in un errore di percezione;
« con il terzo motivo l’istante sostiene, per le stesse ragioni di cui al secondo motivo di ricorso, che la Corte d’appello abbia altresì violato l’art. 116 c.p.c. per aver completamento omesso di valutare le prove acquisite (in particolare, la lettera del 3 0 agosto 2012 dell’istituto di credito) in relazione ai conti anticipi, sostenendo che l’esame delle risultanze istruttorie è stato travisato nonché travolto da un errore di percezione;
«i due motivi sono inammissibili;
«il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimed io nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass. Sez. U. 5 marzo 2024, n. 5792);
«per dedurre, poi, la violazione dell’art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.;
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la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo ‘ prudente apprezzamento ‘ , pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. Sez. U. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass.9 giugno 2021, n. 16016)».
Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni che non sono efficacemente contrastate dalle deduzioni contenute nella memoria di parte ricorrente.
Con riguardo al primo motivo di ricorso, in particolare, è certo che l’istante non possa aspirare all’azzeramento dei saldi negativi degli estratti conto che non erano preceduti da una completa documentazione del rapporto (come invece dedotto a pag. 7 del ricorso). Infatti, nel caso di domanda proposta dal correntista, l’accertamento del dare e avere può attuarsi con l’utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto e ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell’intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell’arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso: ma ove ciò non sia possibile, si devono elaborare i conteggi partendo dal primo
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saldo debitore documentato (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543). È poi irrilevante sia stato lamentato che gli estratti conto non furono trasmessi al correntista, in quanto, come è stato rilevato nella proposta, tale circostanza -quandanche fosse rispondente al vero (ed è escluso che essa sia stata positivamente accertata dalla Corte di appello) -non avrebbe l’effetto di invertire l’onere della prova circa le movimentazioni del conto. È vero, infine, che, a fronte del mancato invio degli estratti conto, il ricorrente può sempre attivarsi, entro il decennio, per ottenerne l’acquisizione ex art. 11 9, comma 4, t.u.b.; tuttavia, con riguardo all’istanza di esibizione che trovava fondamento nella richiamata previsione, il Giudice distrettuale ha osservato che l’affermazione del Tribunale -secondo cui « l’inosservanza dell’ordine di esibizione non può da sola colmare la lacuna probatoria, potendo da tale evenienza trarsi solo argomenti di prova (art. 116 comma 2, c.p.c.), che, in difetto di altri elementi, non consentono di trarre alcuna conclusione sull’andamento del rapporto negli anni non coperti dagli estratti conto» -, oltre ad essere condivisibile (come lo è anche ad avviso di questa Corte: cfr. quanto rilevato sul punto nella proposta di definizione accelerata), non era stato fatto oggetto di appello: e ciò evidentemente preclude il riesame della questione nella presente sede.
– Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
– Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art.96, comma 3 e comma 4, c.p.c. , giusta l’art. 380 -bis , comma 3, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al
pagamento della somma di euro 8.000,00 in favore di parte controricorrente; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 14 gennaio 2026.
Il Presidente
NOME COGNOME