Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2846 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2846 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 11276/20 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore , domiciliato ex lege all ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso ope legis dall ‘ Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE;
– controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Salerno 19 dicembre 2019 n. 1743;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Nel 1988 l ‘ RAGIONE_SOCIALE erogò un finanziamento alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ (che in seguito muterà ragione sociale in ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘; d ‘ ora innanzi, per brevità, anche solo ‘la MF’), destinato alla costruzione di un oleificio.
Oggetto: revoca di contributi pubblici – opposizione ad ingiunzione fiscale – onere RAGIONE_SOCIALEa prova – riparto – criteri.
Nel 2013 il RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE; d ‘ora innanzi, per brevità, ‘il RAGIONE_SOCIALE‘), nella veste di commissario per la gestione RAGIONE_SOCIALE opere RAGIONE_SOCIALEa disciolta RAGIONE_SOCIALE, assumendo che il suddetto progetto non era stato realizzato, chiese alla MF la restituzione di euro 433.129,05 oltre accessori, nelle forme RAGIONE_SOCIALE ‘ ingiunzione fiscale ex r.d. 639/10.
La NOME propose opposizione all ‘ ingiunzione.
Con sentenza 7 marzo 2016 n. 1052 il Tribunale di Salerno accolse l ‘ opposizione. Il Tribunale ritenne inesistente (‘ tamquam non esset ‘ ) l ‘ ingiunzione fiscale, sul presupposto che per lo stesso credito era stata già emessa una cartella esattoriale.
Ha poi aggiunto, con una seconda ratio decidendi , che l ‘ opponente aveva dato prova documentale del ‘ pieno utilizzo per i fini indicati in progetto del contributo erogato’ .
La sentenza fu appellata dal RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza 19 dicembre 2019 n. 1743 la Corte d ‘ appello di Salerno accolse il gravame e rigettò l ‘ opposizione.
La Corte d ‘
appello ritenne che:
-) l ‘ ingiunzione fiscale non era affetta da alcun vizio di nullità, dal momento che la parallela procedura di riscossione mediante ruolo era stata annullata in autotutela dallo stesso RAGIONE_SOCIALE;
-) il parallelo giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale, poiché si era concluso con una dichiarazione di cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, non spiegava alcun effetto sul presente giudizio;
-) avendo il Tribunale dichiarato inammissibile il ricorso da parte del RAGIONE_SOCIALE all ‘ ingiunzione fiscale, si era con ciò spogliato RAGIONE_SOCIALEa potestas iudicandi, sicché tutte le successive considerazioni circa la fondatezza RAGIONE_SOCIALE ‘ opposizione dovevano ritenersi tamquam non essent , e in ogni caso il Tribunale aveva motivato sul punto la propria decisione ‘ in assenza di qualsiasi riferimento a specifiche emergenze processuali ‘;
-) mentre il RAGIONE_SOCIALE aveva dimostrato l ‘ erogazione del finanziamento e lo scopo di esso, la MF non aveva dimostrato il corretto impiego del finanziamento; quanto, poi, all ‘ eccezione con cui la MF sosteneva di aver comunque realizzato l ‘ oleificio, sia pure nel territorio di un Comune diverso da quello originariamente indicato, la Corte d ‘ appello ha osservato che di tale circostanza non vi era prova, e comunque realizzare il progetto in un sito diverso costituiva di per sé prova RAGIONE_SOCIALEa legittimità RAGIONE_SOCIALEa pretesa del RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza d ‘ appello è stata impugnata per Cassazione dalla MF con ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il Collegio ha disposto il deposito RAGIONE_SOCIALEa motivazione nel termine di cui all ‘ art. 380 bis , secondo comma, c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo è formulata una censura così riassumibile:
-) il giudice di primo grado dichiarò inammissibile la domanda del RAGIONE_SOCIALE, e poi esaminò anche il merito;
-) la Corte d ‘ appello ha ritenuto che il Tribunale, una volta dichiarata inammissibile l ‘ ingiunzione adottata dal RAGIONE_SOCIALE, si era spogliato RAGIONE_SOCIALEa potestas iudicandi e non poteva esaminare il merito RAGIONE_SOCIALEa contesa;
-) da questa affermazione il Tribunale ha tratto la conclusione che andava esaminato solo il motivo d ‘ appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE avverso la statuizione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda;
-) così giudicando, la Corte d ‘ appello avrebbe violato ben sette diverse norme di legge (art. 2697 c.c.; artt. 112, 115, 116, 346 c.p.c.; artt. 2 e 3 r.d. 14.4.1910 n. 639); per non avere esaminato le eccezioni sollevate dalla MF in primo grado, rimaste assorbite per effetto RAGIONE_SOCIALEa declaratoria di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda, e riproposte in appello (ovvero l ‘ eccezione di difetto di prova RAGIONE_SOCIALEa mancata realizzazione RAGIONE_SOCIALE ‘ opera finanziata e di ‘ giudicato nascente dal procedimento penale ‘ cui fu sottoposto l ‘ amministratore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE beneficiaria del finanziamento).
1.1. Il motivo va qualificato come censura di omessa pronuncia.
Esso è manifestamente infondato.
Al foglio 7, § 3, secondo capoverso, RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata la Corte d ‘ appello, infatti, ha preso in esame le eccezioni sollevate dalla MF. Ivi si legge: ‘ non possono trovare accoglimento le eccezioni formulate dalla MF nell ‘ originario atto di opposizione e riproposte nel presente grado di giudizio, tese a contrastare la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa azionata dal RAGIONE_SOCIALE ecc.’ ). Segue la confutazione ed il rigetto RAGIONE_SOCIALE suddette eccezioni (ff. 7-8).
Col secondo motivo la NOME lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALEa regola sul riparto RAGIONE_SOCIALE ‘ onere RAGIONE_SOCIALEa prova.
Nella illustrazione del motivo sono affastellate più censure, che questa Corte, nell ‘ esercizio del potere-dovere di qualificare ed interpretare gli atti processuali in applicazione del principio di conservazione dei medesimi, ritiene debbano così riassumersi:
era onere del RAGIONE_SOCIALE provare che l ‘ oleificio non fosse stato realizzato, mentre la Corte d ‘ appello ha addossato tale onere all ‘ opponente;
il RAGIONE_SOCIALE non aveva assolto il suddetto onere;
la realizzazione RAGIONE_SOCIALE ‘ opera non era stata contestata dal RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.
Nella parte in cui lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE regole sul riparto RAGIONE_SOCIALE ‘ onere RAGIONE_SOCIALEa prova il motivo è inammissibile, in primo luogo, perché non investe una RAGIONE_SOCIALE due rationes decidendi poste dalla Corte d ‘ appello a fondamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza, e di per sé idonea a sorreggerne il dispositivo.
La Corte d ‘ appello, infatti, ha accolto l ‘ opposizione non solo perché ha ritenuto indimostrate le eccezioni sollevate dalla MF, ma anche perché ha ritenuto che l ‘ avere costruito l ‘ oleificio nel Comune di Vibonati invece che in quello di San Giovanni a Piro costituiva di per sé ‘ inadempimento del beneficiario alle prescrizioni RAGIONE_SOCIALE ‘ atto di concessione del contri buto’ (p. 7, penultimo capoverso).
Dunque, il rigetto RAGIONE_SOCIALE ‘ opposizione non fu fondato (solo) sul mancato assolvimento da parte RAGIONE_SOCIALEa MG RAGIONE_SOCIALE ‘ onere RAGIONE_SOCIALEa prova, ma (anche) sulla ritenuta esistenza RAGIONE_SOCIALEa prova positiva RAGIONE_SOCIALE ‘ inadempimento.
2.2. Il motivo, comunque, nella parte in cui lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE regole sul riparto RAGIONE_SOCIALE ‘ onere RAGIONE_SOCIALEa prova, è infondato anche nel merito. Nel giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 la parte opposta – e cioè la pubblica amministrazione – assume la posizione sostanziale di attrice, in quanto l ‘ oggetto del processo non è soltanto l ‘ atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante. onere di provare i fatti costitutivi del credito ingiunzione (Sez. 3 – , Ordinanza n. 23346 del 26/07/2022, Rv. 665437 – 01; Sez. 3 – , Ordinanza n. 9381 del 08/04/2021,
In quanto attrice, la P.A. ha l ‘ richiesto col provvedimento d ‘ Rv. 661074 – 01).
2.3. Nel caso di specie, il credito richiesto con l ‘ ingiunzione oggetto di opposizione scaturiva – nella prospettazione RAGIONE_SOCIALEa P.A. – dall ‘ inadempimento degli obblighi assunti in virtù di un (non meglio precisato dalla ricorrente) ‘ contributo in conto capitale ‘ per la riconversione d ‘una ‘ struttura agricola/olearia ‘.
Il credito RAGIONE_SOCIALEa pRAGIONE_SOCIALEa. era dunque sorto non da un fatto illecito o da un indebito, ma dall ‘ inadempimento di obblighi sorti da un rapporto evidentemente ricondotto dall’opponente ad una natura negoziale.
In simili casi il riparto RAGIONE_SOCIALE ‘ onere RAGIONE_SOCIALEa prova deve avvenire secondo i princìpi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte in materia di controversie contrattuali: e, dunque, spetterà all ‘ attore l ‘ onere di provare l ‘ esistenza e l ‘ efficacia del contratto, mentre spetta al convenuto dimostrare o di avere adempiuto le proprie obbligazioni, ovvero di non averle potute adempiere per causa non imputabile (Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, Rv. 549956 – 01).
2.4. Questi princìpi sono stati rispettati dalla Corte d ‘ appello, la quale ha addossato al RAGIONE_SOCIALE la prova del fatto costitutivo RAGIONE_SOCIALEa pretesa (l ‘ erogazione
del finanziamento, mai in discussione) ed alla MF la prova del fatto impeditivo del credito restitutorio (la esatta realizzazione RAGIONE_SOCIALE ‘ opera), mentre ha ritenuto che vi fosse la prova positiva del primo, mentre la prova del secondo in parte mancasse ed in parte fosse negativa.
2.5. Infine, nella parte in cui prospetta la violazione del principio di non contestazione il motivo è manifestamente inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 366, n. 6, c.p.c.. La ricorrente infatti non riassume, né trascrive, i termini in cui nella comparsa di costituzione e risposta il RAGIONE_SOCIALE avrebbe assolto (o non assolto) l ‘ onere di contestazione di cui all ‘ art. 115 c.p.c..
Col terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione del giudicato esterno. Sostiene che nel presente giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale l ‘ infondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione doveva ritenersi accertata, con effetto preclusivo e vincolante, da due sentenze:
-) la sentenza n. 969 del 27.2.2015 del Tribunale civile di Salerno, la quale aveva dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio di opposizione alla cartella esattoriale emessa dal RAGIONE_SOCIALE per il recupero del medesimo credito oggetto del presente giudizio;
-) la sentenza n. 2004 del 28.10.2009 del Tribunale penale di Salerno, con cui i legali rappresentanti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE erano stati assolti dalle imputazioni (non si dice quali) a loro carico.
3.1. La prima sentenza sarebbe stata decisiva nel presente giudizio perché secondo la invero originale tesi giuridica sostenuta dalla RAGIONE_SOCIALE ricorrente -, avendo la p.a. revocato in via di autotutela la cartella esattoriale emessa per il recupero del medesimo credito oggetto del presente giudizio, ed essendosi di conseguenza concluso il giudizio di opposizione a quella cartella esattoriale con una dichiarazione di cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, tanto basterebbe per ritenere che la Corte d ‘ appello di Salerno era vincolata a ritenere dimostrata l ‘ avvenuta realizzazione RAGIONE_SOCIALE ‘ opera.
3.2. La seconda decisione – prosegue la ricorrente – sarebbe invece decisiva perché il RAGIONE_SOCIALE aveva motivato la revoca del contributo richiamando la pendenza del procedimento penale carico degli amministratori RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE beneficiaria. sicché, sopravvenuta la loro assoluzione , ‘ appare rilevante la sentenza penale di assoluzione per tali fatti presupposti e non dimostrati’ (sic, p. 9 del ricorso).
3.3. Il motivo è manifestamente infondato.
A prescindere da qualsiasi rilievo circa il rispetto, nella illustrazione del motivo, degli oneri di cui all ‘ articolo 366 nn. 3 e 6, c.p.c., è decisivo osservare che:
-) una sentenza dichiarativa di cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, non contenendo nessuna statuizione e nessun accertamento, non può per ciò solo acquistare alcun valore di giudicato sostanziale.
Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che la pronuncia di ” cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere ” costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa RAGIONE_SOCIALEa impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno RAGIONE_SOCIALE ‘ interesse RAGIONE_SOCIALE parti alla naturale conclusione RAGIONE_SOCIALEo stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Pertanto, una simile pronuncia è ‘ assolutamente inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere ‘ ( ex multis, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020, Rv. 657307 – 01; Sez. L, Sentenza n. 7185 del 25/03/2010, Rv. 612583 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12887 del 04/06/2009; e soprattutto Sez. U, Sentenza n. 1048 del 28/09/2000, dalle cui motivazioni e dai cui princìpi la ricorrente prescinde del tutto);
-) la rinuncia alla domanda compiuta dal RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di opposizione alla cartella esattoriale ha estinto l ‘ azione, non certo il diritto da essa sotteso (Sez. 3 – , Sentenza n. 33761 del 19/12/2019, Rv. 656508 01);
-) la sentenza penale di assoluzione può vincolare il giudice civile solo in presenza dei presupposti di cui all ‘ art. 652 c.p.p., sulla cui sussistenza la
parte ricorrente nulla dice: in particolare non è dato sapere quale fu l ‘ imputazione contestata ai rappresentanti RAGIONE_SOCIALEa MF; se la MF in quel processo venne citata come responsabile civile; se il RAGIONE_SOCIALE si costituì parte civile. amministratore da RAGIONE_SOCIALEa
In ogni caso, è dirimente il rilievo che l ‘ assoluzione RAGIONE_SOCIALE ‘ una imputazione penale non comporta ipso facto l ‘ esclusione responsabilità civile RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE da lui amministrata.
4. Col quarto motivo la ricorrente prospetta plurime censure, così riassumibili:
a) la Corte d ‘ appello non ha tenuto conto di plurimi indizi dai quali risultava l ‘ avvenuta esecuzione RAGIONE_SOCIALE ‘ opera finanziata; questi indizi sarebbero tre: (1) la già ricordata sentenza con cui il Tribunale di Salerno dichiarò cessata la materia del contendere nel giudizio di opposizione alla cartella esattoriale; (2) le concessioni edilizie rilasciate dal Comune RAGIONE_SOCIALE Vibonati per l ‘ esecuzione RAGIONE_SOCIALE ‘ opera; (3) il provvedimento con cui nel 2001 la pubblica amministrazione aveva erogato una prima tranche del finanziamento per l ‘ importo di euro 436.919,19, ammettendo la regolare esecuzione parziale di essa;
b) la Corte d ‘ appello ha rigettato l ‘ opposizione nonostante il RAGIONE_SOCIALE, sul quale gravava il relativo onere, non avesse fornito la prova del fatto costitutivo RAGIONE_SOCIALEa pretesa;
c) la Corte d ‘ appello aveva ‘ del tutto omesso di fornire una giustificazione alla carenza di indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni e di motivazione nella gravata decisione ‘ .
4.1. La prima censura è, innanzitutto, inammissibile per più ragioni.
In primo luogo, perché essa fa riferimento ad un decreto ministeriale del 2001 e ad una non meglio precisata ‘ lettera 7 marzo 2006 n. 225 ‘, senza indicare quando tali documenti sono stati prodotti; indicando in modo generico dove sono allegati, ma soprattutto trascurando di riassumerne o trascriverne il contenuto essenziale, ad eccezione di brevi lacerti insufficienti a coglierne il senso generale, in violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ onere imposto a pena di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE ‘ articolo 366, n. 6, c.p.c..
In secondo luogo, la prima censura è inammissibile perché contesta la valutazione RAGIONE_SOCIALE prove e degli indizi, riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità.
In ogni caso, la censura è anche infondata in diritto, dal momento che la revoca del provvedimento concessorio del finanziamento ha comportato di per sé la revoca dei provvedimenti amministrativi che lo avevano erogato e, con essi e per quanto potesse essere necessario, RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni negoziali in essi contenute.
4.2. La seconda censura è la duplicazione di quella contenuta nel secondo motivo di ricorso, sicché vale per essa quanto già esposto nei §§ 2.1 e ss..
4.3. La terza censura è manifestamente infondata, dal momento che la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata esiste ed è ben chiara: l ‘ opposizione è stata rigettata sia per esservi prova che l ‘ opera fu realizzata in un Comune diverso da quello previsto, sia per non esservi comunque prova RAGIONE_SOCIALE ‘ avvenuto completamento di essa.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. La manifesta infondatezza del ricorso costituisce presupposto di legge per art. 4, comma 8,
l ‘ aumento del 30% RAGIONE_SOCIALE spese liquidate, in applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ d.m. 55/14.
P.q.m.
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna RAGIONE_SOCIALE alla rifusione in favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano – compreso l ‘ aumento indicato in motivazione – nella somma di euro 18.200, oltre spese eventualmente prenotate a debito;
(-) ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa