Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2627 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2627 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso r.g. n. 16088/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente- avverso la sentenza n. 123/2019 della CORTE D ‘ APPELLO di LECCE, Sezione distaccata di TARANTO, depositata il 15/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Rilevato che ,
con sentenza resa in data 15/3/2019, la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE, di somme a titolo di rimborso per l’avvenuta realizzazione, da parte di quest’ultima, di opere di manutenzione straordinaria (segnatamente consistite nella realizzazione di un impianto c.d. di prima pioggia, concernente il trattamento delle acque piovane) dell’azienda di produzione vitivinicola concessa in affitto dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale -dopo aver rilevato l’inammissibilità di tutte le questioni proposte per la prima volta in sede di appello dalla RAGIONE_SOCIALE concedente, e dopo aver ritenuto ammissibili le sole contestazioni avanzate (peraltro, tardivamente) da quest’ultima in ordine alla portata della clausola convenzionale di esonero della concedente dagli obblighi ex art. 1617 c.c., e all’inclusione dell’impianto c.d. di prima pioggia all’interno del capitolato delle opere che l’affittuaria aveva assunto a proprio carico -ha rilevato come la realizzazione dell’impianto in questione (c.d. di prima pioggia) fosse certamente consistita in un’opera di manutenzione straordinaria dell’azienda concessa in affitto, con la conseguenza che l’esonero convenzionale di cui all’art. 1617 c.c. (riguardante le sole opere ordinarie) non poteva spiegare alcuna incidenza sul punto; e ciò, a tacere del fatto secondo cui le opere di manutenzione straordinaria (tra le quali il ridetto impianto c.d. di prima
pioggia) erano state pattiziamente poste a carico della RAGIONE_SOCIALE concedente, oltre a ricadere in ogni caso nella sfera di sua competenza, ai sensi dell’art. 1621 c.c.;
avverso la sentenza d’appello, la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione;
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
la trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 c.p.c.;
il Procuratore generale presso la Corte di cassazione non ha depositato conclusioni;
entrambe le parti hanno depositato memoria;
considerato che,
con il primo motivo, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione agli artt. 112 e 113 c.p.c. (con riferimento all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare come le questioni dedotte in appello dall’odierna RAGIONE_SOCIALE ricorrente (ritenute inammissibili poiché nuove, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., dalla corte territoriale) costituissero in realtà delle mere difese, tendenti a sollecitare il giudice di merito a riconoscere l’infondatezza della domanda avversaria in ragione dell’insussistenza dei relativi fatti costitutivi, tenuto conto: 1) dell’insussistenza di alcun obbligo giuridico che imponesse la realizzazione dell’impian to c.d. di prima pioggia; 2) che la RAGIONE_SOCIALE proprietaria dello stabilimento non era in alcun modo obbligata alla realizzazione di tale impianto, trattandosi di un’opera non destinata alla conservazione della produttività dell’azienda concessa in affitto, bensì alla sua trasformazione in ragione degli scopi particolari
della RAGIONE_SOCIALE affittuaria; 3) che la RAGIONE_SOCIALE proprietaria è stata espressamente esonerata dall’esecuzione degli obblighi di cui all’art. 1617 c.c. avendo l’affittuaria valutato ed esaminato lo stabilimento produttivo trovandolo idoneo all’uso cui sarebbe stato destinato; 4) che la RAGIONE_SOCIALE conduttrice avrebbe dovuto, nell’esercizio della diligenza da essa esigibile, avvedersi della necessità dell’impianto in esame prima ancora della conclusione del contratto di affitto;
ciò posto, attraverso la proposizione di tali questioni in sede di appello, la RAGIONE_SOCIALE odierna ricorrente non aveva sollevato alcuna nuova eccezione (ancor meno non rilevabile d’ufficio), ma solo mere difese destinate a sollecitare l’esercizio dei poteri ufficiosi del giudice di merito in ordine alla verifica dei presupposti per l’accoglimento della domanda spiegata dalla controparte;
con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 426, 166 e 167 c.p.c., nonché nell’art. 1617 c.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.) per avere la corte territoriale erroneamente ritenuta tardiva la prospettazione, da parte dell’odierna ricorrente in sede di appello, della questione concernente la portata della clausola di esonero della concedente dagli obblighi di cui all’art. 1617 c.c., trattandosi, anche in questo caso, della proposizione di mere difese destinate alla sollecitazione dell’esercizio di poteri ufficiosi del giudice di merito, come tali insuscettibili di soffrire di alcuna preclusione processuale;
con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione falsa applicazione degli artt. 1617, 1621, 1176, co. 2, 1173, 1322 e 1372 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che la realizzazione
dell’impianto c.d. di prima pioggia fosse equivalsa all’esecuzione di un’opera di manutenzione straordinaria dell’azienda concessa in affitto, trattandosi, al contrario, piuttosto di un’opera destinata a una radicale trasformazione strutturale del bene, con la conseguenza che la stessa, in quanto comunque connessa alla cura dell’azienda in modo da conservarne l’idoneità all’uso e alla produzione cui è destinata, sarebbe in ogni caso ricaduta (non già nelle previsioni di cui all’art. 1621 c.c., bensì) nell’ambito di applicazione dell’art. 1617 c.c., ossia delle opere destinate a salvaguardare e conservare l’idoneità dell’azienda all’uso e alla produzione cui è destinata: opere dalla cui esecuzione la RAGIONE_SOCIALE concedente era stata espressamente esonerata dagli accordi raggiunti dalle parti;
peraltro, la circostanza di fatto costituita dalla carenza di un impianto c.d. di prima pioggia all’interno dell’aziend a concessa in affitto avrebbe dovuto costituire materia di uno specifico rilievo della RAGIONE_SOCIALE affittuaria in sede di conclusione del contratto, con la conseguenza che l’omesso rilievo di tale carenza avrebbe dovuto essere integralmente attribuito al fatto della medesima RAGIONE_SOCIALE, siccome responsabile della violazione degli obblighi di diligenza sulla stessa incombenti;
tutti e tre i motivi -congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione -sono inammissibili;
osserva il Collegio come, sulla base del principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 n. 6 c.p.c. (valido oltre che per il vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 della stessa disposizione normativa), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui,
appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498);
siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte;
è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum , attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena
d’improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l’ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l’onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell’allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317);
nella violazione di tali principi deve ritenersi incorsa la RAGIONE_SOCIALE ricorrente con il motivo d’impugnazione in esame, atteso che la stessa, nel dolersi che la corte d’appello avrebbe: 1) erroneamente omesso di rilevare come le questioni dedotte in appello dall’odierna RAGIONE_SOCIALE ricorrente (ritenute inammissibili poiché nuove, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., dalla corte territoriale) costituissero in realtà delle mere difese; 2) erroneamente ritenuta tardiva la prospettazione, da parte dell’odierna ricorrente in sede di appello, della questione concernente la portata della clausola di esonero della concedente dagli obblighi di cui all’art. 1617 c.c.; 3) erroneamente ritenuto che la realizzazione dell’impian to c.d. di prima pioggia fosse equivalsa all’esecuzione di un’opera di manutenzione straordinaria dell’azienda concessa in affitto (anziché di un’opera destinata a una radicale trasformazione strutturale del bene), ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione circa gli atti e i documenti (e il relativo contenuto) comprovanti il ricorso effettivo di detti errori (ed essenziali anche allo scopo di apprezzare se le deduzioni potessero rivestire natura di meri
argomenti in iure ), con particolare riguardo alla comparsa di costituzione in primo grado e alla replica alla riconvenzionale dalla controparte e dell’appello , non riproducendosene il contenuto e non individuandone la collocazione tra gli atti del processo (neppure alla stregua di quanto affermato da Sez. U, Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, là dove la RAGIONE_SOCIALE ricorrente risulta aver financo trascurato di dichiarare la volontà di far riferimento alla presenza di detti atti nel fascicolo di ufficio), oltre alla mancata allegazione del contratto di affitto in relazione al quale le deduzioni degli atti processuali dovrebbero essere apprezzate (del quale si omette altresì alcuna localizzazione tra gli atti del processo), del c.d. ‘ capitolato ‘ e dell ‘atto depositato a seguito del mutamento del rito, essenziale ai fini della regolarizzazione delle allegazioni difensive, con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza dei motivi d’impugnazione proposti;
un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso, peraltro, deve ritenersi collegato alla totale assenza di argomentazioni difensive in relazione alla clausola n. 3 del contratto in esame, sulla base del quale il giudice d’appello risulta aver basato la propria motivazione, con il conseguente rilievo della mancata adeguata correlazione tra i contenuti della sentenza e le argomentazioni critiche esposte in ricorso (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 -01, cui adde , in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 7074 del 20/03/2017);
con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 113 del d.lgs. n. 152/2006 in relazione all’art. 8, co. 1 e 2, e 1, co. 2, del Regolamento regionale
n. 26 del 9/12/2013 (con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare l’inesistenza di alcun obbligo di realizzazione di un impianto c.d. di prima pioggia all’interno dell’azienda oggetto dell’odierna lite, attesa l’estraneità dell’attività vitivinicola in essa esercitata al novero di quelle per le quali è previsto il trattamento delle acque piovane a fini di tutela della salute pubblica;
il motivo è inammissibile;
la rilevata inammissibilità del primo motivo di ricorso comporta l’inammissibilità anche della censura in esame, essendo quest’ultima segnatamente diretta alla reintroduzione, nel dibattito processuale, di questioni di fatto già ritenute tardivamente introdotte in giudizio dalla corte d’appello sulla base di un’argomentazione non validamente censurata in questa sede;
sulla base di tali premesse, dev’essere dato atto della inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna della RAGIONE_SOCIALE ricorrente al rimborso, in favore della RAGIONE_SOCIALE controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;
alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue l’a ttestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulter iore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione