Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1057 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 1057 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 10/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32402/2018 R.G. proposto da
– ricorrente –
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria
– intimata – avverso la sentenza n. 368/2018, depositata il 16.7.2018 della Corte d’Appello di Reggio di Calabria;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.12.2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente, dirigente amministrativo alle dipendenze dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria , subì un
periodo di sospensione cautelare dal servizio in pendenza di un processo penale nel quale venne infine assolto da ogni accusa. Ricevuto il conguaglio stipendiale sul trattamento economico percepito durante la sospensione, si rivolse al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro, per rivendicare il diritto ad un importo maggiore e chiedere la condanna del datore di lavoro al pagamento della differenza ancora dovuta.
Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale respinse la domanda, ciò che indusse il dirigente a proporre impugnazione davanti alla Corte d’Appello della medesima città, la quale, però, respinse a sua volta il gravame.
Contro la sentenza della C orte d’ Appello, il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. L’Azienda Sanitaria Provinciale è rimasta intimata. Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso il dirigente impugna la sentenza «ai sensi dell’ art 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., con riferimento alla corretta applicazione dell’art. 27 , commi 3 e 7, CCNL 8.6.2000 e degli artt. 10, comma 8, e 14, comma 1, CCNL 17.10.2008».
Il ricorrente addebita alla Corte d’Appello di avere male applicato l’art. 27 del CCNL 8.6.2000 per la dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale, negando alla posizione da lui ricoperta al momento della sospensione (dirigente di sezione dell’Ospedale di Melito Porto Salvo) il rango di dirigente di struttura semplice all’interno della ASP Reggio Calabria che, durante la sua sospensione dal servizio, aveva
incorporato, tra le altre, la ASL di Melito Porto Salvo. Inoltre, il ricorrente sostiene che la stessa ASP Reggio Calabria avrebbe attribuito al suo incarico la caratura di dirigenza di struttura semplice, salvo poi applicare la riduzione del parametro alla metà (da 68 a 34) prevista per lo svolgimento solo parziale dell’incarico .
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Quanto all’applicazione dell’art. 27 del CCNL , non viene prospettata un’errata interpretazione, da parte della Corte d’Appello, delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale, bensì un errato accertamento del fatto cui quelle disposizioni devono essere applicate.
L’art. 27, comma 7, stabilisce che «Per struttura semplice si intendono sia le articolazioni interne della struttura complessa sia quelle a valenza dipartimentale o distrettuale, dotate della responsabilità ed autonomia di cui al comma 3». Quest’ultimo comma precisa che « Per ‘struttura’ si intende l’articolazione interna dell’azienda alla quale è attribuita con l’atto di cui all’art. 3, comma 1 -bis del d.lgs. 502 del 1992 la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie».
La Corte territoriale si è limitata a rilevare che il ricorrente non ha fornito la prova « che all’incarico di ‘dirigente di sezione’ della ‘direzione sanitaria Melito Porto Salvo’ corrisponda allo stato una struttura semplice …, cioè, ai sensi dell’art. 27, commi 3 e 7, CCNL 8.6.2000, un’articolazione interna di una struttura complessa, o una struttura a valenza dipartimentale o distrettuale, caratterizzata da responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie ».
La contestazione del ricorrente riguarda, quindi, a ben vedere, l’accertamento del fatto, non essendo in discussione la definizione contrattuale di «struttura semplice», ma la presenza o meno dei connotati della struttura semplice nella sezione della «direzione sanitaria Melito Porto Salvo», cui era destinato il ricorrente al momento del rientro in servizio.
Non è pertanto consentito, in questi termini, invocare l’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per denunciare il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 27 del citato CCNL.
2.2. Nella seconda parte dell’illustrazione del motivo, il ricorrente sostiene che la stessa ASP Reggio Calabria avrebbe, in realtà, attribuito al suo incarico il rango di dirigenza di struttura semplice, salvo poi applicare la riduzione alla metà della caratura ai fini della determinazione dell’indennità di posizione prevista, per lo svolgimento parziale dell’incarico , nella «nota 1) del Regolamento allegato alla deliberazione n. 270 del 19.6.2009».
Anche sotto questo profilo il ricorso è inammissibile, perché basato su una prospettazione del fatto alternativa e incompatibile con la precedente, alla quale la sentenza non fa alcun cenno e di cui non si dice che sia stata sottoposta, in questi termini, all’attenzione dei giudici di merito. Infatti, una cosa è prospettare un dissenso tra le parti sulla caratura dell’incarico (e quindi sull’applicazione dell’art. 27 del CCNL) ; altra cosa è prospettare che la caratura dell’incarico fosse pacifica e che oggetto del dissenso fossero invece e soltanto i presupposti per l’applicazione della riduzione alla metà della
caratura disposta, per gli incarichi parziali, dalla «nota 1) del Regolamento allegato alla deliberazione n. 270 del 19.6.2009».
La sentenza impugnata non fa alcun cenno a tale deliberazione, né alla riduzione a metà della caratura per i «dirigenti con limitazioni parziali». Nel riportare le doglianze dell’appellante, la Corte d’Appello ha evidenziato che egli sosteneva che « l’incarico … andava qualificato come dirigenza di struttura semplice », aggiungendo subito dopo: « Asp nega ».
Anche laddove, nella motivazione della sentenza, si fa cenno al fatto che l’appellante sosteneva « che gli importi di indennità di posizione avrebbero tenuto conto della caratura già attribuita », il riferimento è collegato all’invocazione , da parte del dirigente, di un ‘ altra deliberazione (n. 860 del 23.12.2009) e al ben diverso tema della « equiparazione del livello d’uscita della graduazione delle strutture delle aziende sanitarie locali incorporate al livello di uscita della graduazione prevista per la struttura complessa ‘Acquisizione beni e servizi’ » (pag. 3 della sentenza impugnata). Sul punto, la Corte d’Appello ha argomentato ch e l’equiparazione a livello di strutture complesse non rileva al fine della dimostrazione che la dirigenza di sezione affidata al ricorrente corrisponda, all’interno della struttura complessa, a una autonoma struttura semplice.
In definitiva, in questa seconda parte del ricorso, viene prospettata, non solo una questione di fatto, ma una questione di fatto che non risulta essere stata sottoposta all’esame dei giudici del merito, sicché il ricorso per cassazione si rivela, in parte qua , doppiamente inammissibile e non coglie nel segno nemmeno la denuncia del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n.
5, c.p.c. per «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».
Dichiarato inammissibile il ricorso, non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, essendo la controparte del ricorrente rimasta intimata.
Si dà atto che , in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 19.12.2023.