Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26166 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26166 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7703/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO in RG n. 29/2021 depositato il 22/02/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. -Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Busto Arsizio ha rigettato l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da l dottAVV_NOTAIO contro l’esclusione dallo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE (di seguito Fallimento) del credito residuo di € 50.000,00 oltre accessori (al netto de ll’ acconto di € 70.000,00 percepito prima del fallimento) di cui aveva chiesto l’ammissione in prededuzione, o in subordine con il privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c., a titolo di compenso per l’ assistenza prestata quale advisor finanziario nella procedura di concordato preventivo della predetta società, come da incarico professionale del 5.3.2020 avente ad oggetto « attività di assistenza per la redazione di una relazione aggiornata sulla situazione economico patrimoniale, con analisi critica di ciascuna posta attiva e passiva, finalizzata alla ristrutturazione e al risanamento ; redazione di specifici piani di risanamento al fine di accedere alla procedura di concordato preventivo; trattative con i creditori; assistenza all’attestatore; redazione della domanda di transazione fiscale ».
1.1. -Il giudice delegato aveva escluso il credito in ragione dell’eccezione di inadempimento sollevata dal curatore , osservando in particolare: i) che l’istante aveva allegato alla domanda solo il mandato professionale; ii) che il curatore aveva allegato la negligenza nella redazione del piano di risanamento poso a base della prima domanda ‘prenotativa’ di concordato, poi rinunciata in seguito al diniego di proroga del termine e dichiarata inammissibile dal tribunale unitamente alla successiva domanda ‘piena’ di concordato, nonché la mancata prova dello svolgimento RAGIONE_SOCIALE seguenti prestazioni: a) redazione di situazione patrimoniale economica aggiornata con analisi critica; b) assistenza nelle trattative con i creditori; c) assistenza all’attestatore del piano di concordato; d) redazione della domanda ex art. 182-ter l.fall.; iii) che effettivamente non vi era prova dello svolgimento di tali ultime prestazioni; iv) che la redazione del piano non era conforme al dovere di diligenza professionale, avendo la stessa società ritenuto di dover rinunciare alla prima domanda ed avendo il tribunale ravvisato l’inidoneità del piano ad assicurar ne il risanamento.
1.2. -Nel rigettare l’opposizione, i l tribunale ha affermato: i) che l’esclusione del credito dipendeva, da un lato, dal difetto di prova degli elementi costitutivi del diritto di credito (con riguardo alle specifiche attività oggetto dell’incarico ) e, dall’altro , dalla prova di circostanze impeditive (negligenza nella redazione del piano di risanamento); ii) che l’eccezione di inadempimento era fondata; iii) che, una volta allegato l’inadempimento o l’ inesatto adempimento, grava sul creditore la prova di aver correttamente adempiuto; iv) che, con riguardo all’attività sub a), i documenti prodotti in sede di opposizione erano insufficienti a dimostrare la dovuta ‘analisi critica di ciascuna posta attiva e passiva ‘ il cui difetto era stato posto a fondamento della dichiarazione di inammissibilità del concordato; v) che anche gli ulteriori documenti prodotti dal l’opponente non erano idonei a fornire la prova RAGIONE_SOCIALE ulteriori attività sub b), c) e d); vi) che la domanda di transazione fiscale era stata redatta tardi e in modo incompleto e difforme dalle Circolari di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; vii) che nella prima domanda di concordato con riserva erano stati violati gli obblighi di verità, completezza, trasparenza e collaborazione (come risultava dalle relazioni riepilogative del Commissario giudiziale e dal decreto di diniego della proroga del termine ex art. 161 comma 6 l.fall.) mentre la seconda domanda (fondata sulla prosecuzione dell’attività fino alla cessione dei rami di azienda in esercizio) era risultata non fattibile sotto il profilo dell’apporto finanziario richiesto dal piano, con palese inidoneità imputabile proprio all’ advisor finanziario (incaricato dell a ‘a ssistenza finalizzata alla ristrutturazione e risanamento’ e ‘redazione d i specifici piani di risanamento ‘ ) come accertato sia dal tribunale che dalla corte d’appello in sede di reclamo contro la dichiarazione di inammissibilità della domanda ; viii) che l’accertata inidoneità ex ante RAGIONE_SOCIALE prestazioni de ll’ advisor configurava un inadempimento contrattuale ad effetto estintivo del diritto di credito, con assorbimento RAGIONE_SOCIALE questioni sulla sua natura prededucibile o privilegiata; ix) che la prova testimoniale articolata dall’opponente era stata correttamente dichiarata inammissibile, in quanto afferente a circostanze generiche o documentali, e comunque
irrilevanti, in quanto inidonee a dimostrare tanto l’ adeguatezza della prestazione resa quanto la diligenza impiegata.
1.3. -La decisione è impugnata dal COGNOME con ricorso per cassazione in otto motivi, illustrato da memoria, cui il Fallimento resiste con controricorso, corredato da memoria.
CONSIDERATO CHE
-Va preliminarmente disattesa l’eccezione d el Fallimento di inammissibilità del ricorso per nullità della procura alle liti, redatta su foglio separato allegato al l’atto, alla luce dell’orientamento di questa Corte per cui «il requisito della specialità della procura, richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 365 c.p.c., è integrato, indipendentemente dal suo contenuto, dalla congiunzione (cd. “collocazione topografica”) realizzata dall’avvocato, ex art. 83, comma 3, c.p.c., tra la procura rilasciata su foglio separato con firma autenticata e l’atto cui si riferisce, e quindi anche se la procura non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in maniera evidente, la non riferibilità all’attività professionale tipica del giudizio di legittimità, ed il suo conferimento non sia antecedente alla pubblicazione di detto provvedimento o successivo alla notificazione del ricorso» (da ultimo, Cass. 8334/2024; cfr. Cass. Sez. U, 2075/2024).
-Con il primo motivo il ricorrente deduce la «nullità del decreto decisorio o del procedimento» per violazione degli artt. 11 Cost. e 51 c.p.c., in quanto i componenti del collegio decidente coincidevano in parte con quelli di altri collegi dello stesso tribunale che si erano già pronunciati sulla inammissibilità del concordato e sulla dichiarazione di fallimento, esaminando anche aspetti attinenti al l’operato dell’ advisor finanziario.
3.1. -La censura è palesemente infondata.
Al riguardo è sufficiente sottolineare quanto esplicitamente ammesso dallo stesso ricorrente, e cioè che l’unica incompatibilità segnatamente prevista dalla legge RAGIONE_SOCIALE -peraltro come motivo di ricusazione e non direttamente causa di nullità della
decisione -è quella del giudice delegato al fallimento, che non può far parte del collegio che decide sulle impugnazioni ex art. 98 l.fall.
-Il secondo mezzo denunzia la nullità del decreto o del procedimento per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. poiché, a fronte della comparsa di costituzione depositata dal curatore, contenente nuove ‘ osservazioni ‘ e numerosi nuovi documenti, il giudice designato per la trattazione non avrebbe consentito il deposito di note scritte né concesso un termine per note, limitandosi ad una verbalizzazione di stile (‘le parti procedono alla discussione definitiva dell’ opposizione, riportandosi in ogni caso alle difese ed alle conclusioni già svolte ‘) ; lesivo del diritto di difesa sarebbe anche il rigetto RAGIONE_SOCIALE istanze istruttorie per ‘obiezioni infondate’, «dato che il curatore, per la prima volta nel giudizio di opposizione, aveva eccepito l’inadempimento del AVV_NOTAIO ».
4.1. -Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
4.2. -L’inammissibilità deriva dalla genericità e dal difetto di autosufficienza della censura, che non specifica né quali fossero le nuove ‘osservazioni’ svolte dalla curatela in un passaggio definite ‘eccezioni’ , ma in modo approssimativo e in contrasto con il dato pacifico della tempestività del l’eccezione di inadempimento , sollevata sin dal progetto di stato passivo -né quali fossero i nuovi documenti, tra quelli legittimamente prodotti dalla controparte, dai quali scaturiva la necessità di un termine a difesa.
4.3. -L’infondatezza discende in primo luogo dal fatto che la possibilità per il curatore RAGIONE_SOCIALE di produrre nuovi documenti con la memoria di costituzione nel giudizio di opposizione allo stato passivo, ex art. 99, comma 7, l.fall., è pacifica e speculare all’analogo potere dell’opponente ex art. 99, comma 2, n. 4, l.fall.
Si tratta infatti di un giudizio che ha una disciplina propria e diversa da quella del processo ordinario di cognizione e che, nonostante la sua natura impugnatoria, non può essere qualificato come un appello, con la conseguenza che la produzione di documenti non è sottoposta al divieto di cui all’art. 345 c .p.c. E poiché il rimedio dell’opposizione mira a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria che, se non opposto, acquista
efficacia di giudicato endoRAGIONE_SOCIALE ex art. 96 l.fall., solo gli atti introduttivi (il ricorso e la memoria di fensiva previsti dall’ art. 99 l.fall. rispettivamente al comma 2 n. 4 e al comma 7) segnano -con l’onere di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti -il termine preclusivo per l’articolazione dei mezzi istruttori (Cass. 10886/2024, 21201/2017, 4708/2011).
La ratio di concentrazione processuale sottesa all’art. 99 l.fall. spiega allora i rigorosi termini di decadenza imposti ad entrambe le parti per indicare, negli atti introduttivi, i mezzi di prova e i documenti di cui intendono avvalersi innanzi al tribunale, escludendo la possibilità di introdurne di ulteriori nel corso del giudizio (Cass. 29282/2023, 9593/2021, 5570/2018, 12548/2017).
4.4. -In secondo luogo, è altrettanto pacifico che nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può introdurre eccezioni nuove, ossia non formulate già in sede di verifica, e che in tal caso -ma solo in relazione ai contenuti e termini dell’eccezione nuova -il rispetto del principio del contraddittorio esige che sia concesso termine all’opponente per dispiegare le proprie difese e produrre la documentazione probatoria idonea a supportarle (Cass. 22386/2019, 27940/2020). Tuttavia, come detto, nel caso in esame l ‘eccezione di inadempimento risulta proposta dal curatore già prima dell’udienza di verifica, mentre il riferimento ad altre eccezioni ed osservazioni è rimasto del tutto generico.
4.5. -A ciò si aggiunga che, nell’ ambito dei giudizi di impugnazione dello stato passivo, il creditore, anche se già ammesso, resta pur sempre onerato della prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, ed è perciò legittimato anche a dedurre prove costituende e a produrre nuovi documenti non prodotti nella fase di verifica davanti al giudice delegato, sia pure, a pena di decadenza, entro il termine di costituzione di cui all’art. 99, comma 6, l.fall., (Cass. 29421/2023). Tale onere, fatto salvo il principio di non contestazione, deve essere assolto a prescindere dalle difese svolte dalla curatela RAGIONE_SOCIALE, e rileva in modo particolare nel caso in esame, in cui il credito non è stato ammesso anche per mancanza di prova dello svolgimento di una serie di prestazioni professionali.
4.6. -Da ultimo va detto che lo stesso ricorrente trascrive in ricorso un estratto del verbale di udienza in cui si attesta che le parti hanno proceduto alla ‘discussione definitiva dell’opposizione’ , evidentemente alla luce RAGIONE_SOCIALE difese e produzioni contenute nella memoria di costituzione della curatela resistente, da depositare non oltre dieci giorni prima dell’udienza (art. 99 comma 6 l.fall.) , sicché, una volta assicurato il contraddittorio ed in assenza di specifiche previsioni di legge, non può essere sindacato in sede di legittimità il concreto esercizio dei poteri organizzatori del processo da parte del giudice di merito, ivi compresa la concessione o meno di un rinvio o di un termine per note, tanto più in un giudizio caratterizzato, come detto, da una marcata concentrazione processuale.
-Il terzo motivo denuncia la nullità del decreto decisorio o del procedimento per violazione de ll’ art. 112 Cost., per essersi il tribunale pronunciato su questioni non sollevate dal Fallimento, quali: i) la scansione temporale RAGIONE_SOCIALE vicende processuali (riportata a pag. 4 del decreto); ii) l’incompleta redazione della domanda di transazione fiscale; iii) l’omessa verifica dei dati contabili .
5.1. -Anche questa censura presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.
Invero, al netto del difetto di autosufficienza e della genericità del motivo, dagli atti non emerge alcun vizio di ultrapetizione (né l’appena adombrato travisamento dei fatti ) sui tre aspetti sopra indicati, il primo dei quali, peraltro, integra un passaggio solo descrittivo e non argomentativo della decisione, mentre i restanti due risultano essere aspetti segnalati dalla curatela per stessa ammissione del ricorrente (v. pag. 9 del ricorso).
5.2. -In diritto risulta comunque dirimente il rilievo per cui il vizio di ultra o extra petizione ricorre solo quando il giudice pronunci oltre i limiti RAGIONE_SOCIALE domande ed eccezioni fatte valere dalle parti, attribuendo ad una di esse un bene della vita non richiesto (o diverso da quello domandato), mentre spetta pacificamente al giudice di merito il potere/dovere di definire l’esatta natura del rapporto dedotto in giudizio, onde precisarne il contenuto e gli effetti in relazione alle norme applicabili, con il solo vincolo di
decidere iuxta alligata et probata (Cass. 14802/2017, 15734/2022, 8547/2024).
Invero, il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, e di non pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, si rapporta agli elementi essenziali rappresentati dalla “causa petendi” e dal “petitum”, ma non investe le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione, né tantomeno comporta l’obbligo di attenersi all’interpretazione prospettata dalle parti (quand’anche convergente) in ordine a fatti, atti e negozi giuridici posti a base RAGIONE_SOCIALE loro domande ed eccezioni, la cui valutazione, necessaria ai fini della decisione, è devoluta al giudice a prescindere dalle opinioni espresse in proposito dai contendenti.
Va dunque fatta applicazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte che nega la configurabilità del vizio di ultra o extra petizione al di fuori del caso -qui palesemente non ricorrente -in cui sia attribuito alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto (Cass. 702/1968, 1616/2021, 16608/2021, 15734/2022, 6533/2024).
-Il quarto motivo lamenta ancora la nullità del decreto decisorio o del procedimento, stavolta per violazione dell’art. 2909 c.c., in quanto il tribunale avrebbe rigettato la domanda «utilizzando decisioni e valutazioni espresse in giudizi nei quali il AVV_NOTAIO non è stato parte», segnatamente quelle contenute nel decreto di inammissibilità del concordato preventivo.
6.1. -La censura è manifestamene infondata.
6.2. -E’ sufficiente osservare che il riferimento a valutazioni contenute in altri provvedimenti giudiziari connessi al thema decidendum, e pacificamente appartenenti al materiale istruttorio acquisito agli atti, non integra alcuna violazione dei limiti di efficacia del giudicato, ma pertiene legittimamente all ‘attività valutativa che l’art. 116 c.p.c. riserva al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Difatti, questa Corte ha più volte chiarito che il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento
anche in base a prove ‘ atipiche ‘, come quelle raccolte in un altro giudizio non solo tra le stesse ma anche tra altre parti, purché fornisca adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi nemmeno l ‘eventuale divergenza RAGIONE_SOCIALE regole, proprie di quel procedimento, relative all’ammissione e all’assunzione della prova (Cass. 840/2015, 25067/2018, 8880/2024).
-Il quinto mezzo denuncia la violazione dell’art. 88 c.p.c ., avuto riguardo al dovere RAGIONE_SOCIALE parti di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, che il curatore RAGIONE_SOCIALE avrebbe violato dando « una rappresentazione decettiva circa l’attività professionale dell’attuale ricorrente », attraverso rilievi che sarebbero «frutto di un grosso abbaglio» o comunque non veritieri.
7.1. -La censura è palesemente inammissibile, poiché, attraverso la prospettazione di una condotta processuale asseritamente scorretta della controparte, mira a rimettere in discussione le attività concretamente poste in essere dal ricorrente nell’espletamento dell’incarico ricevuto, mediante valutazioni di merito che non possono trovare ingresso in sede di legittimità.
-Il sesto mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’ art. 2697 c.c., sulla base di una serie di assunti: i) il ricorrente avrebbe fornito le prove di aver adempiuto sia la prestazione complessiva di assistenza nella presentazione della domanda di concordato preventivo, sia le singole attività indicate nel contratto di affidamento dell’incarico , peraltro erroneamente ‘frammentato’ dal tribunale; ii) « l’onere della prova per l’inesattezza dell’adempimento circa la prestazione dell’ advisor grava sulla curatela RAGIONE_SOCIALE»; iii) l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. può essere opposta al professionista «solo quando la negligenza sia idonea a incidere sugli interessi del cliente»; iv) «il dottAVV_NOTAIO NOME non aveva alcun onere di provare il suo assistere e consigliare , una volta che (…) la RAGIONE_SOCIALE aveva presentato domanda di concordato preventivo, poi rinunziata e ripresentata con la proposta concordataria. Spettava invece alla curatela RAGIONE_SOCIALE provare che l’ assistenza fornita dal COGNOME COGNOME non fosse stata diligente».
8.1. -Tutti gli assunti sui quali si basa la prima parte del motivo sono manifestamente infondati, mentre le successive deduzioni in cui si articola la seconda parte sono inammissibili perché attengono palesemente al merito.
8.2. -Le censure in diritto contrastano frontalmente con l’indirizzo nomofilattico consolidatosi a partire dalla miliare pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte n. 13533 del 2001, cui il tribunale si è espressamente uniformato, nel senso che, a fronte della mera allegazione dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento della prestazione da parte del debitore, grava sul creditore la prova di aver correttamente adempiuto.
Anche di recente si è ribadito, proprio in tema di ammissione al passivo RAGIONE_SOCIALE dei compensi vantati dal professionista, incaricato dal debitore poi fallito, per le prestazioni rese ai fini dell’accesso al concordato preventivo (Cass. Sez. U, 42093/2021), che il credito può essere escluso dal concorso, nel successivo e consecutivo fallimento, ove si accerti l’inadempimento dell’istante alle obbligazioni assunte (ovvero la sua partecipazione ad attività fraudatorie poste in essere dal debitore) e che, a questi fini, il curatore che solleva l’eccezione d’inadempimento «ha solo l’onere di contestare la negligente esecuzione della prestazione o il suo incompleto adempimento, restando a carico del professionista, pur in assenza di un’obbligazione di risultato, l’onere di dimostrare l’esattezza del suo adempimento ovvero l’imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili, dell’evoluzione negativa della procedura, culminata nella sua cessazione – anticipata o non approvata giudizialmente – e nel conseguente fallimento» (conf. Cass. 355554/2023, 36319/2022).
-Il settimo motivo lamenta al tempo stesso violazione e falsa applicazione degli artt. 1455 e 1460 c.c. nonché omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, nel senso che, per avere rilevanza giuridica, l’inadempimento deve essere di non scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte, sicché il tribunale «avrebbe dovuto assumere come metro di valutazione l’interesse d ella RAGIONE_SOCIALE a presentare, con l’assistenza del dottAVV_NOTAIO, la proposta concordataria , come è
stato effettivamente fatto», mentre la sua dichiarazione di inammissibilità non proverebbe, di per sé, né l’ inadempimento, né la sua ‘non scarsa importanza’ .
9.1. -La censura, che riprende e sviluppa un rilievo già svolto nel mezzo precedente (v. sopra sub 7-iii.), ne segue le sorti.
9.2. -E’ sufficiente richiamare in diritto i principi già evocati nell’esame del sesto motivo ed aggiungere che la contestazione, oltre ad essere estremamente generica, impinge nel merito.
-L ‘ottavo motivo denuncia violazione dell’art. 111 l.fall. e omesso esame di fatto decisivo, con riguardo alla questione della natura prededucibile o privilegiata del credito, non esaminata dal tribunale a causa della sua radicale esclusione.
10.1. -Il mezzo, esplicitamente condizionato a ll’a ccoglimento dei motivi precedenti, resta assorbito dal loro rigetto.
-Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo.
-Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02 (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25/06/2024.