Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3086 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 3086  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6276/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente domiciliata  in  INDIRIZZO  INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato  COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio legale RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE);
controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 5513/2022, depositata il 23/12/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
 RAGIONE_SOCIALE  conveniva  in  giudizio  innanzi  al Tribunale di Napoli RAGIONE_SOCIALE al fine di accertare l’esistenza del credito vantato per il mancato pagamento di nn. 49 fatture per un ammontare  complessivo pari  a  € .  496.981,98,  sostenendo  di  aver effettuato in favore della società convenuta – nel periodo compreso tra 11.12.2000 ed il 16.11.2004 – la fornitura di 49 autovetture.
Il Tribunale adìto accoglieva parzialmente la domanda e, accertata l’esistenza dei crediti azionati dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE  unicamente  con  riferimento  alle  fatture  nn. 149, 150 e al saldo della fattura n. 152, c ondannava quest’ultima al pagamento,  in  favore  dell’attore, dell’importo complessivo  di  €. 46.612,00, oltre interessi legali dalla domanda, nonché RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio.
Il  primo  giudice  assumeva  che  dai  titoli  esibiti  e  dalle  scritture contabili potesse evincersi la prova dei pagamenti effettuati in contanti da RAGIONE_SOCIALE
Avverso la sentenza di prime cure proponeva appello RAGIONE_SOCIALE innanzi alla Corte d’Appello di Napoli, che rigettava il gravame e accoglieva parzialmente l’appello incidentale elevato dal RAGIONE_SOCIALE per il pagamento della maggior somma di € . 144.543,62,  limitatamente  alla  parte  in  cui  il  giudice  di  prime  cure aveva ritenuto provata l’effettuazione di pagamenti in contanti .
Per quel che ancora qui rileva, osservava la Corte che:
 non  sono in  contestazione né  la  consegna  RAGIONE_SOCIALE  autovetture  in questione né l’entità del credito riportato nelle fatture azionate, bensì solo  l’avvenuto  pagamento  RAGIONE_SOCIALE  stesse:  a  tal  proposito,  non  può
ritenersi  assolto  da  parte  della  società  debitrice,  a  tanto  onerata, l’onere di provare adeguatamente l’effettivo pagamento integrale del proprio debito;
 non vi è stata alcuna deduzione, né tantomeno prova, circa la regolarità dei libri contabili da cui discendevano i dati riportati nelle singole pagine dei libri giornali depositati in giudizio, ovvero che tali dati fossero il risultato dell’estrazione da libri contabili vidimati nelle forme di legge e regolarmente tenuti;
in ogni caso, risulta obiettivamente poco verosimile la circostanza che vi siano stati numerosi pagamenti in contanti di importi notevolissimi (ad es.: € . 64.500,00 in data 27.1.2004, altri superiori ai € . 20.000,00,  per  complessivi  € .  150.000,00  circa),  presupponendo peraltro prelievi molto difficili da organizzare in tempi ravvicinati ed in presenza  dei  divieti previsti dalla  normativa  fiscale sull’uso dei contanti;
altrettanto poco credibile, e certamente contrario ad una consueta prassi commerciale è, poi, il fatto che non siano state richieste ricevute o attestazioni di tali pagamenti, seppur di così ingente entità, e che essi,  talvolta,  fossero  intervenuti  addirittura  prima  della  consegna dell’auto a cui si riferivano.
 Avverso  detta  pronuncia  proponeva  ricorso  per  cassazione RAGIONE_SOCIALE, affidandolo ad un unico motivo e illustrandolo con memoria.
Resisteva Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
A séguito della proposta di definizione accelerata del Consigliere Delegato dal Presidente di Sezione, la ricorrente ha chiesto la decisione ex art. 380bis, comma 2, cod. proc. civ.
E’ utile precisare che, a séguito della decisione di questa Corte resa a Sezioni Unite (Cass. Sez. U., n. 9611 del 10.04.2024), e per le ragioni
ivi  chiarite,  la  partecipazione  quale  componente  del  Collegio  che definisce il giudizio del Consigliere Delegato proponente, ex art. 380 -bis cod. proc. civ., non rileva quale ragione di incompatibilità, ai sensi dell’art. 51, comma 1, n. 4 e dell’art. 52 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, si deduce violazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n 3) cod. proc. civ. -Violazione art. 115 cod. proc. civ. comma I -Violazione art. 1193 c.c. La ricorrente lamenta che la corte territoriale avrebbe motivato in violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., comma 1, norma che onera il giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. In tesi: il RAGIONE_SOCIALE, in ogni stato e grado del giudizio, ha omesso di contestare in modo specifico la ricezione o meno dei pagamenti in contanti o, alternativamente, di specificare la diversa imputazione dei predetti, limitandosi ad eccepire che il fatto estintivo dedotto dalla società RAGIONE_SOCIALE non avesse riscontro probatorio, contestando cioè unicamente la valenza probatoria della documentazione contabile prodotta in giudizio.
1.1. Il motivo è infondato, nella parte in cui censura la pronuncia impugnata per non avere il giudice di seconde cure ritenuto sussistenti fatti non contestati, ossia i pagamenti in contanti di talune fatture.
La  doglianza  non  ha  pregio,  poiché  non  è  logicamente  possibile sottrarre l’antecedente logico (mancato pagamento in contanti) dalla difesa dell’odierna resistente, che – come esposto in sentenza (p. 7, 1° capoverso) – si è concentrata esclusivamente, nella sua impugnazione incidentale,  sulla  parte  della  pronuncia  in  cui  il  primo  giudice  aveva ritenuto provati i pagamenti in contanti sulla base della documentazione contabile esibita.
In ogni caso , l’argomentazione della ricorrente si traduce nell ‘inversione dell’onere della prova , spettando al debitore la dimostrazione  del  fatto  estintivo  della  pretesa  della  creditrice  (per tutte: Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, Rv. 549956 01).
1.2.  Infine,  è  opportuno  precisare  che  la  Corte  territoriale  ha sottolineato che nella fattispecie non v’è stata alcuna deduzione, né tantomeno prova, circa la regolarità della tenuta dei libri contabili da cui discendevano i dati riportati nelle singole pagine dei libri giornali depositati in giudizio, ovvero che tali dati fossero il risultato dell’estrazione  da  libri  contabili  vidimati  nelle  forme  di  legge  e regolarmente tenuti (v. sentenza impugnata p. 7, 3° capoverso).
A tal proposito, giova ricordare che in tema di rapporti di dare e avere tra imprenditori, ai sensi dell’art. 2710 c.c., le risultanze dei libri contabili  possono  costituire  elementi  di  prova  per  le  operazioni  ivi annotate, in quanto essi siano vidimati, bollati e regolarmente tenuti (Cass. n. 7285/2013; Cass. n. 2995/2009; Cass. n. 28299/2005; Cass. n.  5529/2001;  Cass.  n.  12423/1993;  Cass.  n.  790/1975;  Cass.  n. 3295/1968).
A  nulla  vale,  dunque,  l’insistenza  della  ricorrente  (nell’istanza  di decisione come in memoria) in merito al l’asserita –  ma non documentata – regolarità RAGIONE_SOCIALE scritture in questione.
In definitiva, la Corte rigetta il ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Essendo  la  decisione  resa  nel  procedimento  per  la  definizione accelerata  dei  ricorsi  inammissibili,  improcedibili  o  manifestamente infondati, di cui all’art. 380bis cod. proc. civ. (novellato dal d.lgs. n. 149  del  2022),  con  formulazione  di  istanza  di  decisione  ai  sensi
dell’ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla  proposta,  parte  ricorrente  deve  essere,  inoltre,  condannata  al pagamento RAGIONE_SOCIALE ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4 cod. proc. civ., sempre  come  liquidate  in  dispositivo (sulla doverosità  del pagamento della somma di cui all’art. 96, comma 4, cod. proc. civ. in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: Cass. S.U. n. 27195/2023).
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13,  comma  1quater D.P.R.  n.  115  del  2002,  della  sussistenza  dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di RAGIONE_SOCIALEzione rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 5.600,00 per compensi, oltre a €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%;
condanna, altresì, parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., al pagamento a favore della parte controricorrente di una  somma  ulteriore  di  € .  3.000,00  equitativamente  determinata, nonché -ai sensi dell’art. 96, comma 4 , cod. proc. civ. – al pagamento della somma di €. 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Ai  sensi  dell’art.  13,  comma  1quater D.P.R.  n.  115  del  2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis ,  del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Seconda