Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28252 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28252 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso e dell’istanza ex art. 380 -bis , secondo comma, c.p.c. vigente ratione temporis , depositata il 30 ottobre 2024, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore ;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2001/2022, pubblicata il 10 ottobre 2022;
R.G.N. 8667/23
C.C. 15/10/2025
Fornitura merce -Pagamento -Imputazione -Onere della prova
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
vista l’opposizione tempestivamente spiegata dalla ricorrente avverso la proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380bis c.p.c.;
letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse della ricorrente, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. -Con decreto ingiuntivo n. 7706/2012 del 26 ottobre 2012, il Tribunale di Bologna intimava il pagamento, a carico della RAGIONE_SOCIALE e in favore della RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 342.156,49, oltre interessi legali di mora, a titolo di corrispettivo per la fornitura eseguita di articoli sportivi nell’ambito di un contratto di affiliazione commerciale concluso tra le parti il 13 gennaio 2003, come da 126 fatture emesse fra il 18 luglio 2006 e il 30 novembre 2006.
Con atto di citazione notificato il 22 gennaio 2013, la RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione, eccependo che il debito azionato in INDIRIZZO monitoria era stato estinto con il pagamento del dovuto e dando prova dell’avvenuta estinzione mediante l’allegazione di plurimi versamenti eseguiti a mezzo assegni bancari intervenuti tra il 31 marzo 2007 e il 17 aprile 2009 per un totale di euro 338.094,63 nonché a mezzo bonifico bancario per euro 20.750,00 -intervenuto nel 2011 -ed, ancora, a mezzo della vendita di articoli sportivi per euro 50.000,00 -o, meglio, a titolo di
restituzione di merce di cui alle fatture azionate in INDIRIZZO, merce avente un valore di mercato di euro 100.000,00 -.
Si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, la quale concludeva per il rigetto dell’opposizione, esponendo che, con accordo transattivo dell’11 giugno 2009, la RAGIONE_SOCIALE si era riconosciuta debitrice della somma di euro 493.000,00 per tutte le forniture consegnate e fatturate in ordine ai servizi resi nell’ambito del rapporto di affiliazione commerciale intervenuto tra le due società, accordo transattivo con cui tale rapporto di affiliazione era stato risolto, con la pattuizione dei termini di pagamento.
Nel corso del giudizio era disattesa l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio opposto e si procedeva, all’esito del disconoscimento della sottoscrizione apposta sull’accordo transattivo, alla verificazione della suddetta sottoscrizione mediante l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio in materia grafologica, all’esito della quale erano risultate autentiche le sottoscrizioni apposte alla scrittura da NOME COGNOME, all’epoca legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE SRAGIONE_SOCIALE.l .
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 609/2017, depositata il 10 aprile 2017, rigettava l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo, confermando il provvedimento monitorio opposto.
2. -Con atto di citazione notificato il 26 ottobre 2017, la RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado, denunciando : 1) l’inammissibilità della produzione documentale tardiva posta a fondamento del sub-procedimento di verificazione e del conseguente giudizio di verificazione effettuato,
con la correlata nullità della consulenza tecnica d’ufficio espletata e l’illogicità della motivazione della sentenza impugnata; 2) l’inammissibilità delle domande ed eccezioni nuove sollevate da controparte ed aventi ad oggetto titoli diversi da quelli azionati in sede monitoria, con l’indebita estensione del contraddittorio e l’illegittima introduzione di nuovi elementi di fatto nonché con l’integrazione del vizio di ultra -petizione e l’erroneità della relativa motivazione; 3) l’ingiustificata condanna alle spese di lite e l’ingiusta condanna disposta ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
Si costituiva nel giudizio di appello la RAGIONE_SOCIALE, la quale instava per il rigetto del gravame e per la conseguente conferma della pronuncia appellata.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’ appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che, premesso che la RAGIONE_SOCIALE non aveva imputato i pagamenti eseguiti ad alcuna specifica fattura posta a fondamento del procedimento monitorio, il Tribunale, lungi dal fondare l’accertamento del credito della RAGIONE_SOCIALE sul riconoscimento di debito contenuto nella transazione dell’11 giugno 2009, aveva semplicemente rilevato che, come osservato dalla creditrice, il fatto che, alla data della transazione, la COGNOME si fosse dichiarata debitrice per l’importo di euro 493.000,00 dimostrava che i pagamenti di cui all’atto di opposizione, eseguiti anteriormente all’11 giugno 2009, non potevano intendersi riferiti alle fatture oggetto di causa, mentre il successivo versamento di euro 20.750,00, avvenuto con bonifico
del 2011, non avrebbe potuto che ridurre il debito, come riconosciuto nella transazione, ad euro 472.250,00, somma superiore all’importo ingiunto; b ) che -in applicazione del principio secondo cui, quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, provare le condizioni necessarie per la dedotta, diversa imputazione, ai sensi dell’art. 1193 c.c. la transazione dell’11 giugno 2009 era stata prodotta dalla RAGIONE_SOCIALE ed era valsa proprio a paralizzare l’eccezione di pagament o sollevata dalla debitrice in merito alla medesima obbligazione, vale a dire il pagamento delle forniture di cui alle fatture indicate nel procedimento monitorio, essendo così rimasta del tutto immutata la causa petendi di cui al ricorso monitorio; c ) che, ritenuta l’adeguatezza della scrittura dell’11 giugno 2009 a provare la non imputabilità dei pagamenti documentati in atti al credito oggetto di causa, era divenuto onere della COGNOME allegare, invece, la specifica riferibilità del debito di euro 493.000,00 ad altri determinati titoli, diversi dalle forniture di cui al decreto ingiuntivo, onere che non era stato in alcun modo assolto; d ) che di nessun rilievo era la circostanza secondo cui la RAGIONE_SOCIALE aveva restituito alla RAGIONE_SOCIALE della merce, fatturandola al prezzo di euro 50.000,00, atteso che -come riconosciuto dalla stessa appellante -tale importo aveva decurtato un precedente debito di euro 54.106,27 per interessi, derivante da una dilazione di pagamento concessa con precedente accordo transattivo del 13 marzo 2007, essendo, inoltre, priva di qualsiasi supporto probatorio l’affermazione a mente della quale il valore di mercato
di tale merce sarebbe stato di euro 100.000,00, fermo restando che, anche ove si fosse tenuto conto di tale somma di euro 50.000,00, l’importo dovuto sarebbe stato comunque maggiore rispetto a quello ingiunto; e ) che il debito menzionato nella transazione ineriva anch’esso al prezzo per le forniture di merce già eseguite, come era dato desumere espressamente dal contenuto della scrittura, che ne disciplinava precisamente i termini di pagamento tra il 2009 e il 2013, tanto che significativamente le parti, nel medesimo paragrafo 3 della transazione, avevano disciplinato diversamente i termini di pagamento relativi ad ulteriori debiti derivanti da forniture i cui termini di pagamento scaduti non erano stati fino a quel momento contabilizzati o da ‘forniture consegnate e non ancora fatturate’ o da consegne future relative ad ordini con fatturazione da parte dell’affiliante, prevedendo che, in tali casi, il pagamento sarebbe avvenuto entro 30 giorni dalla richiesta di RAGIONE_SOCIALE, accompagnata dalla relativa documentazione contabile.
-Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, la RAGIONE_SOCIALE
Ha resistito, con controricorso, l’intimata RAGIONE_SOCIALE
-All’esito, è stata formulata proposta di definizione del giudizio del 20 settembre 2024, depositata il 24 settembre 2024, comunicata in pari data , ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., alla stregua della ritenuta manifesta infondatezza del ricorso.
Con atto depositato il 30 ottobre 2024, la RAGIONE_SOCIALE ha spiegato opposizione avverso la proposta di definizione anticipata
del giudizio, depositando, altresì, memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380bis.1 . c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con l’unico motivo articolato la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1183, 1184, 1193, 1218, 1277, 1987 e 1988 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la debitrice opponente non avesse dato prova dell’imputazione dei pagamenti effettuati (per complessivi euro 338.094,63, a mezzo assegni bancari -intervenuti tra il 31 marzo 2007 e il 17 aprile 2009 -, nonché a mezzo bonifico bancario per euro 20.750,00 -intervenuto nel 2011 -) alle forniture indicate nel provvedimento monitorio (emesse tra il 18 luglio 2006 e il 30 novembre 2006), all’esito della produzione, a cura della creditrice opposta, della transazione conclusa tra le parti l’11 giugno 2009 con la quale la NOME si era riconosciuta debitrice per le forniture eseguite, nell’ambito del contratto di affiliazione commerciale, della somma di euro 493.000,00 -, transazione che avrebbe paralizzato l’eccezione di pagamento sollevata dalla debitrice in merito alla medesima obbligazione.
E tanto appunto perché la citata scrittura avrebbe dimostrato che i pagamenti documentati non erano ascrivibili al credito oggetto di causa, asseritamente senza tenere conto del fatto che la transazione si sarebbe riferita alle forniture consegnate ‘e non ancora fatturate’ nell’ambito del richiamato contratto di affiliazione commerciale (e, quindi, ad una causa petendi diversa da quella azionata in INDIRIZZO).
Sicché sarebbe stata in atti la prova della riferibilità del riconoscimento di debito di cui all’atto transattivo ad un titolo eterogeneo da quello posto a fondamento dell’ingiunzione (che appunto evocava le fatture emesse nel periodo emarginato); mentre, ove la transazione avesse riguardato anche le forniture fatturate, i pagamenti effettuati avrebbero dovuto essere detratti dall’importo ingiunto.
1.1. -Il motivo è infondato e ciò anche all’esito della disamina delle argomentazioni integrative (e confermative) di cui all’opposizione, come sviluppate avverso la proposta di definizione accelerata del giudizio, ragioni che non scalfiscono la ricostruzione giuridica prospettata a supporto della ritenuta manifesta infondatezza del ricorso.
Ebbene, la sentenza impugnata ha precisato nell’ordine: A) che il riconoscimento del debito -a cura della COGNOME -, contenuto nella transazione dell’11 giugno 2009, dimostrava che i pagamenti evocati nell’atto di opposizione, eseguiti anteriormente all’11 giugno 2009, non si riferivano alle fatture azionate in via monitoria; B) che, per l’effetto, era onere della COGNOME allegare la specifica riferibilità del debito riconosciuto di euro 493.000,00 ad altri determinati titoli, onere in alcun modo assolto; C) che il debito menzionato nella transazione ineriva anch’esso al prezzo per forniture di ‘merce già eseguite (e fatturate)’, i cui termini di pagamento scadevano tra il 2009 e il 2013; D) che, infatti, al paragrafo 3 della scrittura, le parti avevano disciplinato diversamente i termini di pagamento relativi ad ulteriori debiti derivanti da forniture i cui termini di pagamento scaduti non erano stati fino a quel momento contabilizzati o ‘derivanti da
forniture consegnate e non ancora fatturate’ o derivanti da consegne future relative ad ordini con fatturazione da parte dell’affiliante, prevedendo che, in tali casi, il pagamento sarebbe avvenuto entro 30 giorni dalla richiesta di RAGIONE_SOCIALE, accompagnata dalla relativa documentazione contabile.
Ne consegue, dunque, -per un verso -che il riconoscimento del debito di NOME, successivo ai pagamenti effettuati, lasciava intendere che quei pagamenti (come riportati e documentati nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo) non si riferissero al credito riconosciuto (e corrispondente a quello fatto valere in INDIRIZZO) e -per altro verso -che le forniture il cui pagamento dovuto era stato riconosciuto non erano ascrivibili affatto alle ‘forniture consegnate e non ancora fatturate’, sicché effettivamente è rimasto non assolto l’onere della RAGIONE_SOCIALE di allegare e dimostrare la specifica riferibilità del debito riconosciuto con la transazione di euro 493.000,00 ad altri determinati titoli.
Da un lato, il riconoscimento del debito per la somma indicata alla data dell’11 giugno 2009 escludeva, infatti, che i pagamenti avvenuti in epoca antecedente a tale data potessero essere detratti dall’importo riconosciuto (sull’implicito presupposto che quel riconoscimento fosse avvenuto al netto dei precedenti pagamenti eseguiti); dall’altro, la causale del riconoscimento di debito di cui alla transazione, contrariamente all’assunto della ricorrente, era riconducibile al prezzo per forniture di ‘merce già eseguite (e fatturate)’, sicché era compatibile con la causale di cui all’avviato procedimento monitorio.
Pertanto, nella fattispecie, è stata fatta corretta applicazione del principio a mente del quale, quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme ritenute idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore-attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, provare le condizioni necessarie per la dedotta, diversa, imputazione, ai sensi dell’art. 1193 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27247 del 25/09/2023; Sez. 2, Sentenza n. 450 del 14/01/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19039 del 16/07/2019; Sez. 3, Sentenza n. 20288 del 04/10/2011; Sez. 3, Sentenza n. 8066 del 31/03/2007).
Tale prova è stata, nella specie, assolta, come più volte rimarcato, attraverso la menzionata transazione, senza che -a sua volta -il debitore abbia provato l’imputazione del riconoscimento ad altro titolo.
2. -In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Le spese e compensi del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Poiché, all’esito dell’opposizione alla proposta di definizione anticipata o accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380 -bis , ultimo comma, c.p.c., il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, deve essere applicato l’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., con la conseguente condanna ulteriore della ricorrente soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata nonché, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00, somme che si liquidano -anch’esse direttamente in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge;
condanna, altresì, la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, della somma equitativamente determinata in euro 4.000,00 , ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., nonché al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 2.500,00 , ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.
In applicazione dell ‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 15 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME