Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7995 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 7995 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2189-2022 proposto da:
COGNOME , domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE ;
– intimato – avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, del 13/10/2021 R.G.N. 17277/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere Dott. NOMECOGNOME
R.G.N. 2189/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 22/01/2025
CC
RILEVATO CHE
il Tribunale di Napoli, con l’impugnato decreto reso in seguito ad opposizione ex art. 98 legge fallimentare proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, ha respinto l’opposizione con cui si chiedeva l’ammissione per crediti di rapporto di lavoro subordinato asseritamente intercorso con la società in bonis tra il 1° marzo 2009 e il 31 dicembre 2017;
il Tribunale ha: ‘rilevato che nella stessa prospettazione del ricorrente emergono rilevanti incongruenze, sia in merito al luogo di stipulazione ed esecuzione della prestazione, sia in merito alla durata della stessa, rispetto all’entità del credito maturato; considerato che siffatto deficit deduttivo non è emendabile in sede di opposizione e che la stessa prova per testi articolata appare inadeguata rispetto al valore della controversia, e comunque irrilevante ai fini della concreta ricostruzione dei fatti, tenuto anche conto che la società risultava per la più gran parte dell’arco temporale dell’asserita prestazione materiale non operativa, essendovi stato il fitto dei rami d’azienda; considerato che pertanto la domanda non può trovare accoglimento e che la condanna alle spese di giudizio segue la soccombenza’ ; per tali motivi il Collegio ha respinto l’opposizione;
per la cassazione di tale provvedimento ha proposto ricorso il soccombente con quattro motivi; non ha svolto attività difensiva la curatela fallimentare;
all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
i motivi di ricorso possono essere sintetizzati come di seguito; 1.1. col primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e la falsa applicazione del disposto di cui all’art. 2697 c.c., indicando le circostanze di fatto su cui era stata articolata la prova testimoniale non ammessa dal Tribunale e richiesta dal lavoratore per assolvere l’onere probatorio sul medesimo incombente;
1.2. il secondo denuncia violazione e falsa applicazione del disposto di cui all’art.115 c.p.c., lamentando che il Tribunale, negando la prova per testi, avrebbe effettuato, ‘sostanzialmente, una valutazione ex ante all’esito del mezzo istruttorio’;
1.3. il terzo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione del disposto di cui all’art.132 c.p.c., per motivazione apparente, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto la prova per testi ‘inadeguata rispetto al valore della controversia’, palesando ‘una mera valutazione soggettivamente astratta’;
1.4. il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del disposto di cui all’art.152 c.p.c., perché il Collegio napoletano avrebbe comminato una decadenza non prevista dalla legge, atteso che, nella prima udienza del giudizio di opposizione, il ri corrente aveva emendato l’errore in cui era incorso specificando che la prestazione lavorativa era stata resa ‘in INDIRIZZO, Castelvolturno’;
i motivi di ricorso, reciprocamente connessi, sono meritevoli di accoglimento nei sensi espressi dalla motivazione che segue; 2.1. va premesso il rilievo che il diritto alla prova assume quale strumento di un effettivo esercizio del diritto di agire e difendersi in giudizio attraverso un giusto processo (artt. 24 e 111 Cost.;
art. 6, § 1, CEDU) di modo che la sua violazione, ove si risolva in violazione anche di tali diritti-fine, non si sottrae al sindacato di legittimità, sebbene entro ben circostanziati limiti (per tutte v. Cass. n. 30810 del 2023);
per risalente e consolidato insegnamento la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce senz’altro in un vizio della sentenza se il giudice trae conseguenze dalla mancata osservanza dell’onere sancito all’art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo (v. Cass. n. 18285 del 2021; Cass. n. 2904 del 2021; Cass. n. 8466 del 2020; Cass. n. 24205 del 2019; Cass. n. 8357 del 2005; Cass. n. 11491 del 1992; Cass. n. 5915 del 1981; Cass. n. 1627 del 1979; Cass. n. 2867 del 1975; Cass. n. 789 del 1963);
inoltre, la mancata ammissione della prova testimoniale può essere denunciata in sede di legittimità in ordine all’attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini del decidere (Cass. n. 20693 del 2015; Cass. n. 5377 del 2011; Cass. n. 4369 del 1999);
così, è stato anche di recente ribadito che il giudizio sulla superfluità o sulla genericità di una prova per testimoni è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto, che, tuttavia, può essere censurata se basata su erronei principi giuridici ovvero su incongruenze di carattere logico (Cass. n. 32547 del 2024 con la giurisprudenza ivi citata in motivazione); in particolare, in applicazione di tali princìpi, avuto riguardo all’accertamento della subordinazione, questa Corte ha cassato la decisione di merito che non aveva ammesso la prova testimoniale sulla natura subordinata del rapporto di lavoro, ritenendo i capitoli inidonei alla prova e generici nonostante l’indicazione delle mansioni espletate, del numero di ore
lavorate e delle circostanze della cessazione del rapporto (cfr.
Cass. n. 66 del 2015; v. pure Cass. n. 20693 del 2015);
2.2. ciò posto il Tribunale ha respinto l’opposizione del RAGIONE_SOCIALE sostanzialmente in applicazione della regola sancita dall’art. 2697 c.c., per non avere questi provato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nonostante l’attore avesse richiesto prova testimoniale su capitoli circostanziati -debitamente trascritti nel ricorso per cassazione -in ordine alla durata del rapporto lavorativo, alle mansioni svolte, all’inserimento nell’organizzazione aziendale, alle persone con le quali aveva interagito, al soggetto che impartiva direttive, agli orari e ai giorni di lavoro, alla retribuzione mensile percepita; il Tribunale non ha ammesso la prova testimoniale richiesta con argomentazioni apodittiche circa la sua pretesa ‘inadeguatezza’ o ‘irrilevanza’, rispetto alle quali non è consentito a questa Corte valutare l’iter logico -giuridico che governa la motivazione, traducendosi in una prognosi sfavorevole ex ante circa l’attitudine dimostrativa di circostanze fattuali ordinariamente rilevanti per fondare l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato;
pertanto il ricorso va accolto, con cassazione del provvedimento impugnato e rinvio al giudice indicato in dispositivo, che provvederà in conformità a quanto statuito, liquidando anche le spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.