SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 1043 2026 – N. R.G. 00003947 2019 DEPOSITO MINUTA 11 02 2026 PUBBLICAZIONE 12 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Giudice Ausiliario Rel./Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero 3947/2019 del ruolo generale, promossa
da
(C.F.:
rappresentata e difesa
dagli AVV_NOTAIO (C.F.:
e NOME
AVV_NOTAIO (C.F.:
), presso il cui studio, in Napoli,
alla INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
contro
(C.F.:
), in persona del suo
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME (C.F.:
presso il cui studio, in
Napoli, alla
Via
S.
NOME,
n.
15,
e
all’indirizzo p.e.c.,
è elettivamente domiciliata;
C.F.
C.F.
C.F.
P.
C.F.
APPELLATA
la sentenza n. 5963/2019 del G.U. del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 03.06.2019 e non notificata.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
È impugnata, con atto notificato il 04.09.2019, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di Napoli, adito dalla odierna appellante, ha disatteso la domanda attorea, diretta al pagamento dell’indennizzo assicurativo per i danni, verificatisi il 07.10.2009, causati da infiltrazioni al proprio immobile, sito in Pozzuoli, alla INDIRIZZO, oggetto di copertura assicurativa con la Compagnia convenuta.
Il Tribunale ha ritenuto di prestare adesione all’eccezione sollevata da di inoperatività della polizza, a causa del difetto di prova ‘ delle cause della lamentata infiltrazione onde verificare se le stesse rientrassero o meno nella copertura di cui alla polizza stipulata ‘ (V. pag. 3 della sentenza impugnata) e sul rilievo della ‘ impossibilità … di verificare le conseguenze dirette del fenomeno lamentato, essendo stato alterato lo stato dei luoghi prima ancora di qualunque verifica in contraddittorio o a mezzo accertamento tecnico preventivo. Nulla è stato provato con certezza, mancando una perizia tecnica di parte asseverata con eventuale materiale fotografico a corredo e in ogni caso la documentazione inerente i lavori di ristrutturazione effettuati (agli atti non vi è alcun computo metrico, né alcuna fattura)’ (V. pag. 4 della sentenza impugnata).
Con il gravame, sostanzialmente affidato ad un unico motivo, l’appellante denuncia violazione del combinato disposto di cui agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., sotto un duplice profilo: per effetto dell’art. 14 delle condizioni generali di polizza, la Compagnia convenuta è tenuta ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate
da fenomeno da fuoriuscita d’acqua (primo profilo); sono stati quantificati in contraddittorio i danni lamentati, sia pure a distanza di otto mesi dal sinistro, ma per esclusiva colpa -si assume -della stessa Compagnia (secondo profilo).
3.1. Ha resistito l’appellata. Vinte le spese del grado.
3.2. All’esito dell’udienza del 28.05.2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa è stata introitata a sentenza, con assegnazione dei termini (ridotti: 20 gg. + 20 gg.) di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
L’appello, quando non inammissibile, è senz’altro infondato.
Preliminarmente, mette conto rilevare che entrambi i profili di censura non dialogano con l’ordito motivazionale della sentenza impugnata, laddove il Giudice di prime cure ha dato risalto alla modifica dello stato dei luoghi post sinistro, che ha precluso alla odierna appellata la verifica, in contraddittorio, e delle cause delle infiltrazioni e dei danni effettivamente riconducibili al rischio assicurato (V. pag. 4 della sentenza impugnata).
5.1. Sotto il primo profilo di censura, contrariamente a quanto eccepito dall’appellante, non si registra alcuna contraddittorietà nella sentenza impugnata, in quanto la difesa della sovrappone quanto affermato dal Tribunale ai fini della narrativa (esistenza della polizza e della copertura assicurativa) e quanto ritenuto, in parte motiva, in ordine al richiamato deficit probatorio sia con riferimento alle cause che con riferimento al quantum.
5.2. Stassa sorte per il secondo rilievo, viziato dalla sovrapposizione di profili eterogenei tra loro, vale a dire l’accertamento, in contraddittorio, delle cause delle lamentate infiltrazioni e dei conseguenziali danni correlabili al rischio assicurato, con la quantificazione dei danni operati -si ripete -ex post, sebbene in contraddittorio con gli incaricati della
Compagnia, che comunque, nelle stesso verbale, ebbero a formulare espresse riserve in ordine al primo profilo, indiscutibilmente conditio sine qua non per l’operatività della polizza.
Sotto il profilo strettamente giuridico, l’appellante trascura che, a mente dell’art. 21 delle CGA, l’assicurato deve ‘ -conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno; – predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché a richiesta uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con l’indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i propri registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini’ .
Nel caso di specie, invece, risulta acclarato che l’appellante, ancor prima dell’intervento dei Periti della Compagnia, aveva eliminato tutte le tracce del sinistro, effettuando opere di ristrutturazione dell’immobile, sì da precludere alla società convenuta di accertare le cause delle infiltrazioni e quindi, di verificare la riconducibilità delle stesse agli eventi garantiti dal contratto assicurativo dedotto in lite.
Le spese del grado seguono la soccombenza, e tenuto conto del valore della controversia (oltre € 32.000,00), dell’attività svolta dai procuratori delle parti (con esclusione della fase di trattazione, secondo i principi fissati da Cass. n. 7343/2025) e dei parametri (medi) di cui al D.M. n. 147/2022, si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di gravame proposto dopo il 30.01.2013, sussistono i presupposti dell’obbligo del versamento, a carico dell’appellante,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto, con atto notificato il 04.09.2019, da nei confronti di avverso la sentenza n. 5693/2019 del G.U. del Tribunale di Napoli, così provvede:
-rigetta l’appello;
-condanna l’appellante al pagamento, in favore dell’appellata, delle spese del grado, che liquida in complessivi € 6.900,00, oltre rimborso forf. al 15%, Cassa AVV_NOTAIOti ed IVA, se dovuta.
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di gravame proposto dopo il 30.01.2013, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico di parte appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 28.01.2026.
Il Giudice Ausiliario Est.
Il Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME