Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29608 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29608 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2023
R.G.N. 14354/19
C.C. 5/10/2023
Mutuo -Restituzione -Risarcimento danni
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 14354/NUMERO_DOCUMENTO) proposto da: COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, nel cui studio in AdelfiaINDIRIZZO, ha eletto domicilio;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO;
e
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato con delibera del 28 maggio 2019 del RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO
NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO;
-controricorrenti –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 1821/2018, pubblicata il 25 ottobre 2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 2023 dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto di citazione notificato il 7 luglio 2004, COGNOME NOME conveniva, davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE (Sezione distaccata di Rutigliano), COGNOME NOME e COGNOME NOME, chiedendo: 1) nei confronti RAGIONE_SOCIALEa prima, che fosse condannata alla restituzione RAGIONE_SOCIALEa complessiva somma di euro 41.136,11, di cui euro 22.466,00 a titolo di rimborso RAGIONE_SOCIALEe rate del mutuo contratto dalla RAGIONE_SOCIALE con un istituto bancario ed euro 18.670,11 a titolo di rimborso RAGIONE_SOCIALEe anticipazioni che l’attore aveva elargito durante i lavori di ristrutturazione RAGIONE_SOCIALEa casa di proprietà RAGIONE_SOCIALEa suocera; 2) nei confronti RAGIONE_SOCIALEa seconda, che fosse condannata al risarcimento dei danni, per aver contribuito a formare il legittimo convincimento RAGIONE_SOCIALE‘attore circa una futura restituzione di tutte le somme che lo stesso aveva corrisposto alla madre.
Si costituivano separatamente in giudizio COGNOME NOME e COGNOME NOME, le quali contestavano la fondatezza RAGIONE_SOCIALEe domande avversarie e ne chiedevano il rigetto.
Nel corso del giudizio erano assunte le prove orali ammesse.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 103/2013, depositata il 27 febbraio 2013, accoglieva le domande proposte e, per l’effetto, condannava COGNOME NOME al pagamento, in favore di COGNOME NOME, a titolo di restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme prestate, RAGIONE_SOCIALEa complessiva somma di euro 33.801,65 e condannava altresì COGNOME NOME e COGNOME NOME, in solido, al risarcimento dei danni subiti dall’attore, nella misura di euro 5.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. -Con separati atti di citazione notificati il 24 settembre 2013, COGNOME NOME e COGNOME NOME proponevano appello avverso la sentenza di primo grado, lamentando: 1) che erroneamente era stata ritenuta l’esistenza di un presti to effettuato dal COGNOME in favore RAGIONE_SOCIALEa COGNOME per il rimborso RAGIONE_SOCIALEe rate del mutuo contratto da quest’ultima con la banca, di cui il COGNOME non era fideiussore, rientrando piuttosto le somme versate da quest’ultimo nella causale del corrispettivo d ovuto per l’occupazione RAGIONE_SOCIALE‘appartamento di proprietà RAGIONE_SOCIALEa suocera; 2) che erroneamente era stata disposta la restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme erogate per l’acquisto del materiale edilizio necessario all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione RAGIONE_SOCIALEa casa di pr oprietà COGNOME, poiché l’esborso prestato era indeterminato e comunque, in subordine, esso sarebbe spettato nei limiti RAGIONE_SOCIALEa metà nei confronti del COGNOME, essendo questi in regime di comunione legale con la moglie COGNOME NOME; 3) che era inammissibile la condanna, disposta in solido, al risarcimento dei danni anche a carico RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, poiché l’attore aveva esteso detta domanda anche nei confronti di tale convenuta solo in sede di precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni; 4) che erroneamente era stata disposta la
condanna RAGIONE_SOCIALEa COGNOME a titolo di risarcimento danni, nonostante l’indebito mutamento RAGIONE_SOCIALEa causa petendi in sede di precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni e, in ogni caso, l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa, sia in ordine all’ an che al quantum debeatur .
Si costituiva nei giudizi di impugnazione COGNOME NOME, il quale chiedeva che gli appelli fossero dichiarati inammissibili o rigettati.
Riuniti i giudizi e decidendo sui gravami interposti, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza di cui in epigrafe, acc oglieva integralmente l’appello spiegato dalla COGNOME e , per quanto di ragione, l’appello interposto dalla COGNOME e, per l’effetto, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado impugnata, rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dal COGNOME verso la COGNOME e condannava la COGNOME al pagamento, in favore del COGNOME, RAGIONE_SOCIALEa complessiva somma di euro 11.345,78, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo, a titolo di restituzione del prestito contratto per l’acquisto dei mate riali relativi alla ristrutturazione RAGIONE_SOCIALEa casa, rigettando ogni altra domanda proposta e condannando il COGNOME al pagamento, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, RAGIONE_SOCIALEe spese del doppio grado di giudizio nonché la COGNOME al pagamento, nei confronti del COGNOME, RAGIONE_SOCIALEa metà di tali spese, di cui disponeva la compensazione per la residua metà.
A sostegno RAGIONE_SOCIALE‘adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che la parte appellata, nel costituirsi in entrambi i giudizi di gravame, aveva allegato copiosa documentazione, prodotta per la prima volta in appello, con l’opposizione RAGIONE_SOCIALEe controparti, sicché detta produzione era
inammissibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 345, terzo comma, c.p.c. nuova formulazione, come risultante all’esito RAGIONE_SOCIALEa riforma di cui al d.l. n. 83/2012, non avendo il COGNOME addotto alcuna giustificazione RAGIONE_SOCIALEa mancata produzione di tali documenti nel giudizio di primo grado, benché essi si fossero formati in epoca precedente alla pronuncia del Tribunale; b ) che dal contratto in atti non si evinceva che il COGNOME avesse prestato fideiussione in favore del Banco di Napoli, per il mutuo di vecchie lire 60.000.000 assunto dalla COGNOME, né risultava che il COGNOME espletasse attività lavorativa di dipendente con qualifica di autista e che dalla sua busta paga fossero state effettuate 87 detrazioni mensili consecutive, per complessivi euro 22.465,87, dal settembre 1996 al novembre 2003, RAGIONE_SOCIALE‘importo di euro 258,33 cadauna, versati mensilmente, a mezzo RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, alla COGNOME -senza, peraltro, che l’importo RAGIONE_SOCIALEe rate mensili del mutuo bancario contratto coincidesse con le asserite somme corrisposte dal COGNOME -; c ) che era, invece, pacifico che, dal novembre 1995, i coniugi COGNOME si fossero trasferiti a vivere in Casamassima, nell’immobile di INDIRIZZO, di proprietà RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, e che la COGNOME corrispondesse alla madre la somma mensile di vecchie lire 500.000, provvista verosimilmente resa disponibile dal COGNOME, com’era desumibil e dalle annotazioni autografe RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, riportate sull’agenda prodotta; d ) che non vi era certezza in ordine alla causale di tali versamenti mensili effettuati, posto che le parti appellanti, contestando le ragioni addotte -a fondamento di tali versamenti -dalla parte appellata, avevano ricondotto la corresponsione di siffatti importi al pagamento del compenso per la disponibilità RAGIONE_SOCIALE‘alloggio adibito a casa
coniugale, sicché sarebbe stato preciso onere RAGIONE_SOCIALE‘ipotetico mutuante dimostrare i fatti costitutivi del prestito e, in particolare, offrire la prova rigorosa RAGIONE_SOCIALEa pattuizione del diritto alla restituzione, inserendosi la vicenda nell’ambito di rapporti familiari, ove, di frequente, intervengono aiuti in denaro non subordinati a specifici doveri di restituzione, ed essendo altresì stata formulata la domanda di restituzione proprio dopo la separazione dei coniugi COGNOME; e ) che, infatti, i testimoni addotti dall’attore, COGNOME NOME e COGNOME ( recte COGNOME) NOME, oltre a non essere indifferenti alle parti (in quanto rispettivamente fratello e cognata RAGIONE_SOCIALE‘attore), avevano riferito circostanze apprese de relato , e non già per conoscenza diretta, e d’altronde le annotazioni vergate a mano dalla COGNOME sull’agenda prodotta, benché riportassero l’espressione ‘mutuo’ a margine RAGIONE_SOCIALEa trascrizione RAGIONE_SOCIALE importi versati alla madre, sembravano doversi riferire alla destinazione che la COGNOME avrebbe dato a tali somme, ossia alla composizione RAGIONE_SOCIALE‘importo RAGIONE_SOCIALEe rate semestrali di ammortamento del mutuo contratto con il Banco di Napoli, in assenza di qualsivoglia riferimento ai modi e ai tempi RAGIONE_SOCIALE‘eventuale restituzione; f ) che, a tale effetto, era alquanto significativo che dette somme venissero versate dalla COGNOME alla madre, e non direttamente dal COGNOME, e che i coniugi avessero stabilmente risieduto per otto anni in un immobile di proprietà RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere esclusa la riconduzione a logica e ragionevolezza RAGIONE_SOCIALEa concessione del godimento a titolo gratuito del cespite, in favore dei coniugi, pur avendo la proprietaria necessità di prestiti atti a rimborsare le rate del mutuo contratto; g ) che, quanto alla
restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme versate dal COGNOME per l’esecuz ione di lavori edili sull’immobile di proprietà RAGIONE_SOCIALEa suocera, somme contenute già nel giudizio di primo grado nei limiti di euro 11.345,78, si trattava di anticipazioni effettuate dal COGNOME a titolo personale, e non già in concorso con la moglie, sicché l’intero importo doveva essere riconosciuto a titolo di restituzione posta a carico RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, la quale aveva ammesso la causale di tali versamenti; h ) che la domanda risarcitoria irritualmente era stata estesa, solo all’udienza di precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni nel giudizio di primo grado, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, contro cui detta domanda era dunque inammissibile; i ) che, con riguardo al risarcimento dei danni chiesto verso la COGNOME, non vi era prova alcuna che i comportamenti di quest’ultima fo ssero diretti ad impedire il soddisfacimento dei diritti di credito RAGIONE_SOCIALE‘ex coniuge, né vi era prova RAGIONE_SOCIALE‘integrazione di contegni ingannevoli RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, la quale aveva correttamente prospettato al coniuge la certezza di divenire, in prosieguo, proprietaria a titolo ereditario RAGIONE_SOCIALE‘immobile, per la cui ristrutturazione il COGNOME stava sopportando gli esborsi a titolo di anticipazioni, e peraltro mancava altresì la dimostrazione di qualsivoglia pregiudizio, significativamente neppure emarginato; l ) che il valore RAGIONE_SOCIALEa intera causa, ai fini RAGIONE_SOCIALEa liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, doveva essere individuato nello scaglione compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
-Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, COGNOME NOME.
Le intimate COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno resistito con separati controricorsi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la n ullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 345, terzo comma, c.p.c., come modificato dal d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 134/2012, con error in procedendo , nonché, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, con motivazione apparente ovvero affetta da irriducibile contraddittorietà, per avere la Corte di merito ritenuto la novità e dunque l’inammissibilità d ei documenti prodotti unitamente alla costituzione nel giudizio di gravame, benché i fatti documentati fossero stati oggetto di contraddittorio processuale tra le parti, nel pieno rispetto del diritto di difesa.
E tra tali fatti, prontamente discussi nel giudizio di prime cure, vi sarebbe stato anche il rilievo circa l’espletamento, a cura del COGNOME, RAGIONE_SOCIALE‘attività di lavoratore dipendente con qualifica di autista, circostanza, questa, decisiva ed indebitamente omessa.
2. -Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 345, terzo comma, c.p.c., come modificato dal d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 134/2012, con error in procedendo , nonché, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, con motivazione apparente ovvero affetta da irriducibile contraddittorietà, per avere la Corte territoriale ritenuto la novità e dunque l’inammissibilità dei documenti
prodotti unitamente alla costituzione nel giudizio di gravame, benché i fatti documentati fossero stati oggetto di contraddittorio processuale tra le parti, nel pieno rispetto del diritto di difesa.
E tra tali fatti, prontamente discussi nel giudizio di prime cure, e indebitamente travisati dalla pronuncia impugnata, vi sarebbe stata altresì la prestazione di una fideiussione, a cura del COGNOME, con successiva scrittura privata, allo scopo di consentire che la banca erogasse il mutuo alla COGNOME, sebbene il COGNOME non fosse coobbligato con quest’ultima a versare i ratei di mutuo in favore RAGIONE_SOCIALE‘istituto bancario, circostanza, questa, decisiva ed illegittimamente omessa.
3. -Con il terzo motivo il ricorrente censura, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 345, terzo comma, c.p.c., come modificato dal d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 134/2012, con error in procedendo , nonché, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, con motivazione apparente ovvero affetta da irriducibile contraddittorietà, per avere la Corte distrettuale ritenuto la novità e dunque l’inammissibilità dei documenti prodotti unitamente alla costituzione nel giudizio di gravame, benché i fatti documentati fossero stati oggetto di contraddittorio processuale tra le parti, nel pieno rispetto del diritto di difesa.
E tra tali fatti, prontamente discussi nel giudizio di prime cure, vi sarebbe stata, inoltre, l’adesione del COGNOME, nel settembre 1996, alla richiesta RAGIONE_SOCIALEa suocera di ricevere, a titolo di prestito, per ogni mese, la somma di vecchie lire 500.000, onde
consentirle di far fronte al pagamento RAGIONE_SOCIALEe rate semestrali posticipate del mutuo fondiario contratto il 23 agosto 1995, nonché alle necessità correlate alla costruzione in sopraelevazione RAGIONE_SOCIALEa casa di cui era proprietaria, circostanza, anch’essa, deci siva ed indebitamente omessa.
E tanto nonostante la confessione resa dalla COGNOME e gli esiti RAGIONE_SOCIALEa assunta prova testimoniale nonché RAGIONE_SOCIALEa prova documentale rappresentata dall’agenda, le cui annotazioni erano riconducibili alla COGNOME.
4. -Con il quarto motivo il ricorrente si duole, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 345, terzo comma, c.p.c., come modificato dal d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 134/2012, con error in procedendo , nonché, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, con motivazione apparente ovvero affetta da irriducibile contraddittorietà, per avere la Corte d’appello ritenuto la novità e dunque l’inammissibilità dei documenti prodotti unitamente alla costituzione in data 12 dicembre 2012 nel giudizio di gravame, benché i fatti documentati fossero stati oggetto di contraddittorio processuale tra le parti, nel pieno rispetto del diritto di difesa.
E tra tali fatti, prontamente discussi nel giudizio di prime cure, nonché supportati dalle prove documentali prodotte, dall’esito RAGIONE_SOCIALE‘interrogatorio formale deferito alle convenute e dalle deposizioni testimoniali rese da COGNOME NOME e COGNOME NOME, vi sarebbero stati appunto la prestazione di
attività lavorativa, a cura del COGNOME, quale autista dipendente, la fideiussione prestata in favore RAGIONE_SOCIALEa banca per il mutuo contratto dalla RAGIONE_SOCIALE, il versamento dal settembre 1996 al novembre 2003 di vecchie lire 500.000 mensili in favore RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 11.345,78 per i lavori di finitura relativi alla costruzione in sopraelevazione RAGIONE_SOCIALEa casa di proprietà RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, circostanze, queste, decisive ed indebitamente omesse.
5. -Gli sviluppati motivi possono essere affrontati congiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione logica e giuridica (essi investono il tema RAGIONE_SOCIALEa ritenuta inammissibilità dei documenti prodotti in appello, in ragione RAGIONE_SOCIALEa loro novità).
Detti motivi sono inammissibili.
5.1. -In primis , si rileva che tali censure non superano l’assunto RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello, secondo cui pur essendo i fatti dedotti con i documenti prodotti dalla parte appellata già discussi nel giudizio di prime cure -i relativi documenti potevano essere deposita ti già nel giudizio di primo grado, all’esito RAGIONE_SOCIALEa loro formazione, eventualmente richiedendo la rimessione in termini ove si fossero formati successivamente alla maturazione RAGIONE_SOCIALEe preclusioni istruttorie, e non già nel giudizio di gravame.
Sono, infatti, nuovi i documenti non prodotti nel giudizio di primo grado, benché volti a dimostrare fatti già allegati.
E tanto avuto riguardo a l dettato RAGIONE_SOCIALE‘art. 345, terzo comma, primo periodo, c.p.c. nuova formulazione (applicabile alla fattispecie, stante che la sentenza di primo grado è stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012: Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
21606 del 28/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 26522 del 09/11/2017; Sez. 2, Sentenza n. 6590 del 14/03/2017), a mente del quale, nel giudizio d’appello, non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Di tale impossibilità parte appellata non ha proprio dato atto, sicché non sarebbe bastata l’asserita natura decisiva ( recte indispensabile) di tali documenti, affinché ne fosse consentita la produzione.
5.2. -Pertanto, non ricorre alcuna violazione RAGIONE_SOCIALEa norma processuale che regola la produzione documentale in sede di gravame, né a fortiori alcuna omissione di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. , difettando sia l’omis sione sia la natura decisiva dei documenti.
E ciò perché, quand’anche la produzione di tali documenti nel giudizio di gravame fosse stata ammessa, siffatta produzione non avrebbe mutato l’esito decisorio, in ragione dei fatti che per sua stessa ammissione -, attraverso tali documenti, la parte appellata intendeva dimostrare.
Secondo l’assunto RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente, tali documenti sarebbero stati diretti a provare: la prestazione RAGIONE_SOCIALEa fideiussione, l’esercizio di attività lavorativa di autista dipendente, l’avvenuto versamento nel periodo indicato RAGIONE_SOCIALEa somma mensile di vecchie lire 500.000.
Senonché tali fatti non hanno assunto un peso dirimente ai fini di escludere la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda di restituzione RAGIONE_SOCIALEa
somma in tesi prestata per far fronte al pagamento dei ratei del mutuo bancario contratto dalla RAGIONE_SOCIALE.
Ed invero, il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di restituzione RAGIONE_SOCIALE importi asseritamente versati mensilmente, a titolo di prestito dal COGNOME alla COGNOME, dal settembre 1996 al novembre 2003, limitatamente alla causale indicata (in quanto, per la causale relativa all’acquisto dei materiali e all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione, la domanda del COGNOME ha trovato accoglimento), è stato argomentato, non già in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancanza di prova circa la prestazione RAGIONE_SOCIALEa fideiussione, circa la prestazione di attività lavorativa o circa il versamento di tali somme mensili in favore RAGIONE_SOCIALEa COGNOME -elementi, questi, che hanno avuto un mero ruolo marginale di contorno -, bensì alla stregua RAGIONE_SOCIALEa mancata dimostrazione del titolo da cui sarebbe derivato l’obbligo RAGIONE_SOCIALEa vantata restituzione, il cui onere sarebbe ricaduto sul preteso mutuante.
All’uopo, la sentenza d’appello, sebbene abbia riconosciuto che verosimilmente la provvista mensile di vecchie lire 500.000 fosse stata resa disponibile in favore RAGIONE_SOCIALEa COGNOME mediante elargizioni riconducibili al COGNOME, come risultante dalle annotazioni autografe di cui all’agenda compilata dalla COGNOME, a fronte RAGIONE_SOCIALEa contestazione RAGIONE_SOCIALEa causale addotta dal COGNOME, ha escluso che la parte onerata avesse dimostrato i fatti costitutivi del dedotto contratto di mutuo, in antitesi alla causale avversativa allegata, rappresentata dalla prestazione di tali somme a titolo di compenso per l’occupazione RAGIONE_SOCIALE‘allog gio di proprietà RAGIONE_SOCIALEa COGNOME.
Ed ha altresì debitamente motivato sulle ragioni per le quali gli elementi in atti (documentali, testimoniali nonché inferenziali) non avrebbero consentito di ritenere comprovata la causale del mutuo.
Questa ricostruzione è perfettamente collimante con il consolidato orientamento nomofilattico, in forza del quale l’attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, primo comma, c.c., a provare gli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALEa domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l’obbligo RAGIONE_SOCIALEa vantata restituzione.
Ebbene, siffatta conclusione è giustificata dal fatto che l’esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l’ accipiens -ammessane la ricezione -non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento RAGIONE_SOCIALEa propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l’attore tenuto a dimostrare, per intero, il fatto costitutivo RAGIONE_SOCIALEa sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l’inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9075 del 31/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 8832 del 29/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 8829 del 29/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 35959 del 22/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 24328 del 16/10/2017; Sez. 3, Sentenza n. 6295 del 13/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 20740 del 28/09/2009; Sez. 3,
Sentenza n. 2974 del 15/02/2005; Sez. 2, Sentenza n. 3642 del 24/02/2004; Sez. 3, Sentenza n. 12119 del 19/08/2003).
A fronte RAGIONE_SOCIALE‘allegazione di una causale alternativa (ossia del ricevimento RAGIONE_SOCIALE importi a suo tempo versati, a titolo di corrispettivo per la disponibilità RAGIONE_SOCIALE‘alloggio in cui i coniugi vivevano), per quanto non dimostrata, se non in via presuntiva, sarebbe stato, quindi, onere RAGIONE_SOCIALE‘asserito mutuante fornire la dimostrazione del titolo alla stregua del quale ha rivendicato la restituzione RAGIONE_SOCIALEa somma indicata.
6. -Infine, con il quinto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi de ll’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 345, terzo comma, c.p.c., come modificato dal d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 134/2012, con error in procedendo , nonché la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 99, 112 e 336 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALEa tariffa forense ex d.m. n. 55/2014, per avere la Corte del gravame condannato il COGNOME, in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa ritenuta inammissibilità dei documenti prodotti unitamente alla comparsa di costituzione e risposta del 12 dicembre 2012, al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del doppio grado di giudizio, in favore RAGIONE_SOCIALE‘appellante COGNOME NOME, in misura eccessiva ed errata.
Sul punto, l’istante osserva che, in accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria, con la sentenza di primo grado, la COGNOME era stata condannata, in solido con la COGNOME, al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di complessivi euro 5.000,00, mentre -all’esito del rigetto di tale domanda in appello -il giudice aveva regolamentato le spese sulla scorta del principio di soccombenza, avendo riguardo però, non già allo scaglione compreso, in base al
valore di tale domanda, tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, bensì facendo riferimento ai parametri di cui allo scaglione compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, come espressamente statuito nella motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
In proposito, la pronuncia d’appello aveva liquidato le spese del doppio grado del giudizio nella misura di euro 7.254,00 per i compensi del primo grado e di euro 6.615,00 per i compensi del s econdo grado, liquidazione, quest’ultima, corretta con ordinanza del 25 gennaio 2019 nella misura di euro 6.941,78, con pagamento a favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘ammissione RAGIONE_SOCIALEa parte vittoriosa al beneficio del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Secon do l’assunto del ricorrente, invece, tale liquidazione avrebbe superato i limiti RAGIONE_SOCIALEo scaglione pertinente.
6.1. -Il motivo è fondato.
Infatti, per la determinazione RAGIONE_SOCIALEo scaglione RAGIONE_SOCIALE onorari di avvocato ai fini RAGIONE_SOCIALEa liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, da porre a carico RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 c.p.c., il parametro di riferimento è costituito dal valore RAGIONE_SOCIALEa causa, determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi, in tema di obbligazioni pecuniarie, dalla somma pretesa con la domanda di pagamento.
Secondo il codice di rito, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe disposizioni sulla competenza del giudice, il valore RAGIONE_SOCIALEa causa si determina dalla domanda ex art. 10 c.p.c. e, con riguardo alle cause relative a somme di danaro, il valore si determina in base alla somma indicata dall’attore ex art. 14 c.p.c.
Le previsioni codicistiche devono essere integrate con la disciplina speciale dedicata alla regolamentazione alle spese di lite.
Ora, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, primo comma, quarto periodo, del d.m. Giustizia n. 55/2014, ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione del valore RAGIONE_SOCIALEa causa, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo, di norma, alla somma attribuita alla parte vincitrice, piuttosto che a quella domandata.
Il criterio del decisum e non del disputatum è , dunque, quello prescelto dall’art. 5 del d.m. n. 55/2014 (e successive modificazioni) nei giudizi di pagamento RAGIONE_SOCIALEa prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie.
Il disputatum costituisce quanto richiesto nell’atto introduttivo del giudizio, laddove il decisum è il contenuto effettivo RAGIONE_SOCIALEa decisione assunta dal giudice. La disposizione richiamata ha inteso, invero, fronteggiare il rischio di una quantificazione iniziale ingiustificata RAGIONE_SOCIALE‘importo preteso, al mero fine di precostituirsi una condizione di lievitazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
Ne deriva che, in caso di accoglimento anche parziale RAGIONE_SOCIALEa domanda, si ha riguardo alla somma liquidata; nel caso di rigetto, si fa riferimento alla somma richiesta.
Senonché, a fronte del rigetto in sede di gravame RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria, che era stata accolta nel giudizio di prime cure nei limiti di euro 5.000,00, il valore RAGIONE_SOCIALEa causa in ordine al quale liquidare i compensi avrebbe dovuto assestarsi, sulla scorta del decisum di primo grado (corrispondente al disputatum del gravame), entro lo scaglione compreso tra euro 1.100,01 ed euro
5.200,00, e non entro lo scaglione compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, come statuito dalla pronuncia impugnata (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 35195 del 30/11/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021; Sez. 3, Sentenza n. 27871 del 23/11/2017; Sez. U, Sentenza n. 19014 del 11/09/2007).
A fortiori non vi erano le condizioni per disporre la compensazione per soccombenza reciproca (Cass. Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022).
Né rileva che il valore RAGIONE_SOCIALEa causa d’appello riunita (tra la COGNOME e il COGNOME) fosse diverso e maggiore, posto che nelle cause autonome tra parti parzialmente diverse, ancorché appunto connesse e riunite in un solo giudizio, deve procedersi -come in realtà si è proceduto -alla separata regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese di ciascuna causa, attenendosi al valore di ognuna (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 27295 del 16/09/2022; Sez. 1, Sentenza n. 15860 del 10/07/2014; Sez. 1, Sentenza n. 6951 del 25/03/2011; Sez. 3, Sentenza n. 15954 del 13/07/2006).
7. -In conseguenza RAGIONE_SOCIALEe considerazioni esposte, il quinto motivo del ricorso deve essere accolto mentre i restanti motivi devono essere disattesi.
La sentenza impugnata va dunque cassata, limitatamente al motivo accolto e con precipuo riguardo alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese relative all’appello spiegato da COGNOME NOME verso COGNOME NOME, con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi al principio di diritto enunciato e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il quinto motivo del ricorso, rigetta i rimanenti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda