Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10484 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10484 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25258/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente-
Contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TRIESTE n. 260/2022 depositata il 27/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che
1.-NOME ha citato in giudizio la figlia NOME COGNOME, cui aveva conferito potere di agire sul suo conto corrente, e dal quale la figlia aveva prelevato 99.000 euro per poi versarli sul proprio conto.
La madre, NOME, ha ritenuto indebita questa appropriazione, non autorizzata, e dunque ha preteso la restituzione del denaro.
2.- Tuttavia il Tribunale di Trieste, in primo grado, ha opinato che fosse onere della attrice dimostrare che tra lei e la figlia era stato stipulato un mandato, e quale ne fosse il contenuto: solo in tal modo l’attrice poteva affermare che il contenuto del mandato era stato travalicato. Non avendo la madre fornito tale dimostrazione, è la conclusione del Tribunale, legittimamente la figlia si è appropriata del denaro, anche perché aveva una ‘delega’ che le conferiva ampi poteri di gestione sul conto.
Questa decisione è stata impugnata dalla RAGIONE_SOCIALE, ma, in un primo tempo, la Corte d’appello di Trieste ha dichiarato l’impugnazione inammissibile, per difetto di specificità dei motivi.
Fatto ricorso per Cassazione, la sentenza di inammissibilità è stata annullata (con ordinanza 13268/2020), e dunque è stato riassunto il giudizio di rinvio, all’esito del quale la Corte d’a ppello di Trieste, entrando dunque nel merito, ha ritenuto che il mandato tra le parti fosse costituito da quella procura, che conferiva, sì, potere di agire, ma che non conferiva il potere di trattenere per sé le somme.
5.- Questa sentenza è ora impugnata dalla COGNOME con quattro motivi. NOME si è costituita con controricorso ed ha chiesto il rigetto della impugnazione.
Le parti hanno depositato memorie.
Considerato che
6.- La ratio della decisione impugnata.
Come si è detto, la Corte d’appello ha ritenuto che la ‘delega’ conferita da madre a figlia costituisse un contratto di mandato, e l’ha intesa nel senso che, pur avendo quel mandato attribuito alla figlia il potere di agire sul conto, non le avesse attribuito quello di tenere per sé le somme che sul conto erano, per l’appunto, intestate alla madre.
7.- I motivi di ricorso.
Questa ratio è impugnata con quattro motivi, che sostanzialmente hanno tra loro connessione logica, e che sono i seguenti.
Con il primo motivo si prospetta violazione de ll’art. 1703 c.c.
La tesi è che la Corte d’ap pello ha confuso il mandato con la ‘delega’, quando invece si tratta di due cose diverse, ed ha conseguentemente ricavato il contenuto del mandato da quello della delega. Invece, al fine di stabilire se l’appropriazione della somma fosse o meno autorizzata, avrebbe dovuto indagare il contenuto del mandato, e da quel contenuto ricavare se l’appropriazione era legittima.
8.Con il secondo motivo si prospetta violazione dell’art . 2697 c.c. Secondo la ricorrente, posto che si trattava di capire quale fosse il contenuto del mandato e non già della ‘delega’, era onere dell’attrice dare prova di quel contenuto, produrre il mandato o comunque dimostrare che esso non consentiva l’appropriazione delle somme.
Invece, la Corte avrebbe invertito l’onere, ponendolo a carico della convenuta.
9.-Il terzo motivo prospetta omesso esame di un fatto controverso e decisivo.
Secondo la ricorrente, nel primo grado, si era discusso del mandato, e la stessa sentenza di appello ha dato atto che era pacifico che tra le parti vi fosse un mandato.
Di conseguenza questo fatto, che cioè vi fosse un mandato, andava tenuto in considerazione; doveva cioè verificarsi quale fosse di quel mandato il contenuto, alla luce anche degli elementi emersi in giudizio (ritardo con cui la madre ha agito rispetto al tempo del prelievo) da cui poteva ricavarsi che l’appropriazione della somma era stata autorizzata.
Dunque, non si sarebbe tenuto conto di quale fosse il contenuto esatto del mandato.
10.Il quarto motivo prospetta una violazione dell’articolo 132 c.p.c., ossia nullità della sentenza per difetto di motivazione.
La tesi è che la motivazione della Corte è contraddittoria: da un lato ammette che è pacifica l’esistenza di un mandato tra le parti, e che sulla base di tale mandato era dato ampio potere alla figlia di agire sul conto; per altro verso nega che la figlia avesse altresì il potere di trattenere la somma.
Questi motivi hanno in comune una medesima questione e può dunque farsene scrutinio unitario.
Sono infondati.
Va premesso che sia il giudice di primo grado che quello di appello scambiano il mandato con la procura.
Quest’ultima è atto unilaterale che serve a conferire potere rappresentativo, ossia potere di agire per conto altrui, ma non comporta la costituzione di un rapporto giuridico fatto di rispettivi obblighi e diritti: solo il mandato, che è contratto, importa la nascita di obblighi e diritti reciproci.
Nella fattispecie, era agli atti una procura (che le parti e gli stessi giudici chiamano impropriamente delega), ossia un atto con cui la madre aveva conferito alla figlia il potere di agire sul conto e di compiere su quel conto una serie operazioni, che, evidentemente,
devono essere fatte nell’interesse del rappresentato, posto che la procura non attribuisce, come si è detto, diritti al procuratore.
Dunque, pur con linguaggio errato, i giudici di appello hanno limitato l’indagine alla procura, ossia all’unico atto che era disponibile, ed hanno tratto la conclusione, corretta, che da quell’atto non derivava il diritto di appropriarsi delle somme: la procura, si ripete, conferisce un potere di agire nell’interesse altrui e non in quello proprio, e del resto è così anche per il mandato, salvo che sia in rem propriam .
Questa notazione è decisiva.
Infatti, anche ad ammettere che oltre alla procura vi fosse un mandato, non era onere della attrice, mandante, dimostrare che il mandato non autorizzava il mandatario ad appropriarsi delle somme, poiché il diritto del mandatario di appropriarsi delle somme del mandante non è nel contenuto tipico del mandato, che, si torna a ripete, è atto di gestione degli interessi del mandante: se invece il mandato contenga quella autorizzazione o sia in rem propriam , è circostanza che il mandatario deve dimostrare: è colui che afferma il diritto di avere per sé somme del mandante, e dunque un diritto non previsto nel mandato, che deve fornire prova di tale sua pretesa. Il mandante si limita ad allegare che il mandatario si è appropriato di somme sue, e questo basta, posto che il mandatario non ha diritto, per mandato, di appropriarsi di somme del mandante. Per contro, spetta dunque al mandatario dimostrare che il mandato gli attribuiva il diritto a trattenere per sé le somme, trattandosi di mandato nel suo interesse.
Il che significa altresì che non solo non si prospetta un omesso esame del contenuto del mandato, che peraltro è stato fatto sull’unico atto disponibile, vale a dire la procura; ma non v’è alcuna contraddizione tra riconoscere che c’è stato un mandato (confuso però con la procura) e che tale mandato autorizzava solo ad agire
per conto altrui, ma non autorizzava ad agire per sé, ossia a trattenere le somme del mandante.
Il ricorso va pertanto rigettato, ma le spese possono essere compensate in ragione dello strettissimo vincolo familiare esistente tra le parti.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione