SENTENZA TRIBUNALE DI BRESCIA N. 4735 2025 – N. R.G. 00008256 2022 DEPOSITO MINUTA 06 11 2025 PUBBLICAZIONE 06 11 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE V CIVILE
in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME in funzione di giudice unico
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al nNUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2022
vertente tra
e
attori opponenti, con l’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME
e
e per essa la procuratrice
convenuta opposta, con l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all’udienza del 10 luglio 2025, ed in particolare dalla parte convenuta opposta come da note di p.c. depositate telematicamente il 7 luglio 2025, mentre per la parte attrice, che non ha precisato le proprie conclusioni, valgono le conclusioni espresse nella memoria istruttoria n. 1.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 1817/2022 emesso in data 3 maggio 2022 il G.des. del Tribunale di Brescia, su istanza di (di seguito per semplicità , che agiva in nome e per conto della società ingiungeva alla società nonché ai fidejussori
e di pagare in favore della ricorrente la somma capitale di € 154.784,57, oltre interessi come da domanda e spese di procedura di ingiunzione ed alle successive occorrende, a titolo di canoni scaduti, interessi e spese relative ad un contratto di leasing risolto per inadempimento della concedente già detratto il prezzo di ricollocazione dell’immobile .
Avverso tale decreto proponevano tempestiva opposizione e
contestando sotto vari profili la pretesa azionata in via monitoria dalla ricorrente.
Gli opponenti contestavano in particolare la competenza territoriale del giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo (con conseguente nullità dello stesso), non essendo il credito ingiunto liquido, e quindi portable ; la legittimazione attiva di dal momento che dalla stessa documentazione prodotta nel fascicolo monitorio risultava che l’immobile era stato ricollocato da altra società, la RAGIONE_SOCIALE; la mancanza di prova scritta del credito azionato in INDIRIZZO, non risultando provata da un lato l’entità del prezzo ricavato dalla ricollocazione dell’immobile, essendo d’altro lato nulla la clausola penale di cui all’art. 18 delle condizioni generali di contratto, dovendosi applicare al contratto di leasing traslativo in oggetto la disciplina di cui all’art. 1526 c.c.; chiedevano pertanto in principalità che il Tribunale revocasse il decreto, accertando che nulla era dovuto alla parte convenuta opposta; in via subordinata che il Tribunale rideterminasse l’entità del credito, se necessario a seguito di c.t.u. contabile; con condanna della convenuta opposta al pagamento in suo favore delle spese di lite.
si costituiva in giudizio, contestando in fatto e in diritto tutte le eccezioni di parte opponente; chiedendo conseguentemente che il Tribunale, previa concessione della provvisoria esecutività all’opposto decreto, rigettasse l’opposizione; con salvezza delle spese di lite.
Con ordinanza riservata in data 23 dicembre 2022 il G.I. concedeva la provvisoria esecutività, assegnando alle parti i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c.; alla successiva udienza entrambe le parti chiedevano la fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa, istruita mediante la sola produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all’esito de ll’udienza del 10 luglio 2025, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. Mancata prova dell’an e del quantum debeatur .
La decisione sulla eccezione relativa alla mancanza di prova del quantum debeatur deve essere affrontata in primis, per il principio della ragione più liquida, in applicazione del quale deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del
giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. SS.UU. n. 9936 dell’8 maggio 2014, e successive conformi; cfr. in particolare Sez. V, ord. n. 363 del 9 gennaio 2019, secondo la quale ‘ la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il principio dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c. ‘)
Ciò premesso, osserva il giudice che tale eccezione è fondata.
Ed invero nel presente giudizio di opposizione la convenuta opposta sconta un duplice deficit, da punto di vista allegativo e probatorio; sotto il primo profilo che assume di avere applicato la clausola n. 18 delle condizioni generali di contratto, che prevede che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatrice, la concedente avrà diritto al pagamento di tutto il rimanente corrispettivo contrattuale a carico dell’utilizzatrice, ivi compreso il prezzo di riscatto, detratto quanto ricavato dalla rivendita dell’immobile, al netto dei costi sostenuti, non ha allegato il calcolo dei canoni a scadere alla data della risoluzione del contratto, ma neppure il piano di ammortamento, dal quale desumere l’importo dei canoni a scadere, in linea capitale, né il dettaglio delle spese sostenute per la rivendita dell’immobile; quanto al ricavato della vendita, l’allegazione da parte della convenuta opposta, secondo la quale la rivendita era stata effettuata al prezzo di € 75.000,00, non è stata suffragata, a seguito della contestazione ex adverso, da prova, non avendo prodotto l’atto di vendita dell’immobile già locato finanziariamente a (al contrario, la sua affermazione risulta contraddetta dalle stesse difese di la quale, in comparsa di risposta, produceva copia fotostatica degli assegni corrisposti, successivamente alla caparra, per il perfezionamento della compravendita da parte di tale RAGIONE_SOCIALE: cfr. fg. 7 della comparsa di risposta; orbene basti osservare come tali assegni, emessi secondo la stessa convenuta a titolo di saldo del prezzo di acquisto dell’immobile, del valore complessivo di € 135.000,00 , eccedono di gran lunga il valore indicato da come ricavato dalla vendita).
Ciò da cui risulta che la convenuta opposta non ha fornito la prova dell’an e del quantum del proprio credito.
3. Conclusioni.
In conclusione da quanto sopra esposto discende la declaratoria di revoca del decreto opposto, e il rigetto della domanda di condanna proposta dalla convenuta opposta nei confronti di
e
Restano assorbite le ulteriori domande ed istanze delle parti.
4. Spese.
Le spese seguono la soccombenza; la convenuta opposta va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla parte opponente per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi (esclusa la fase decisionale) per le cause di valore da € 52.000,01 = a € 260.000,00=, in complessivi € 9.850,00= per compensi, oltre € 406,50 per anticipazioni, 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, revoca il decreto ingiuntivo emesso in data 3 maggio 2022 al n. 1817/2022 ord. nei confronti di
e
rigetta la domanda proposta da
in nome e per conto di nei confronti di
e
condanna la convenuta opposta al pagamento, in favore dei predetti opponenti, della somma di € 406,50= per anticipazioni, € 9.850,00= per onorari, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 6 novembre 2025
Il giudice AVV_NOTAIO COGNOME
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell’art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209