Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12932 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12932 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16314/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
CURATELA FALLIMENTO GOSAF RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE BENEVENTO n. 5128/2016 depositata il 15/05/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Come risulta dal decreto impugnato, RAGIONE_SOCIALE ha chiesto l’ammissione allo stato passivo del Fallimento
RAGIONE_SOCIALE per crediti aventi a oggetto il servizio di riscossione delle entrate da utenti morosi del servizio idrico integrato del territorio della Regione Basilicata. Il creditore ha dedotto che gli importi riscossi venivano accreditati su un conto corrente acceso presso Poste Italiane, a firma congiunta del creditore e del fornitore RAGIONE_SOCIALE, importi sui quali RAGIONE_SOCIALE maturava proprie competenze (aggi) quale mandataria del l’attività di riscossione , periodicamente rendicontate dal mandante. La domanda di ammissione allo stato passivo è stata presentata in subordine rispetto alla domanda di restituzione delle giacenze.
Il Giudice Delegato -per quanto qui rileva -ha rigettato la domanda di ammissione allo stato passivo, con decreto confermato dal Tribunale di Benevento, qui impugnato. Il giudice dell’opposizione ha ritenuto che il creditore avrebbe dovuto provare l’avvenuta riscossione delle somme al netto degli importi per aggi spettanti al fornitore dichiarato fallito, ritenendo non equipollente la documentazione prodotta, costituita da bollettini di pagamento, in quanto documentazione priva di data certa e inidonea a comprovare l’andamento del rapporto , nonché inidonea a consentire lo scorporo della quota degli importi dovuti al fornitore.
Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a due motivi; il fallimento intimato non si è costituito in giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
16314/2020 R.G. 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1713, 1 720, 1722, 1218, 2697 cod. civ. e dell’art. 78 l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non fondata la domanda del creditore per il fatto che non sarebbe stata fornita la prova della quota parte del credito spettante al mandante al netto degli aggi dovuti in compensazione alla fallita mandataria.
Evidenzia il ricorrente che le somme riscosse dal fornitore nei confronti degli utenti morosi non erano composte dalla somma dei proventi della riscossione e degli aggi, bensì dai soli proventi, sui quali veniva calcolato il compenso del mandatario. Deduce che il compenso del mandatario si cristallizza al momento della dichiarazione di fallimento per scioglimento del mandato in caso di fallimento del mandatario (art. 78 l. fall.) e che la restituzione delle somme dovute al mandatario presuppone l’adempimento del rendiconto, anche in caso di fallimento del mandatario. Deduce, pertanto, che l’onere di provare il controcredito derivante dagli aggi spettasse al fallimento e non al creditore mandante, quale fatto impeditivo del diritto al corrispettivo dovuto al mandante.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1292, 1298, 1854 cod. civ., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto di rigettare la domanda del creditore per effetto della presunzione di contitolarità del conto corrente tra mandante e mandatario , posto che all’atto dello scioglimento del contratto di conto corrente per effetto della dichiarazione di fallimento (art. 78 l. fall.), il saldo attivo va ripartito equamente tra i contitolari, salva diversa prova contraria.
Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo, benché per ragioni giuridiche diverse da quelle prospettate dal ricorrente.
Secondo un consolidato principio, il motivo di ricorso è suscettibile di verifica e riesame in sede di legittimità, anche per una ragione giuridica diversa da quella indicata dalla parte e individuata d’ufficio (Cass., n. 4955/2024), con il solo limite che tale individuazione debba avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito e senza confliggere con il principio
della domanda (Cass., n. 27704/2020; Cass., n. 18775/2017; Cass., n. 3437/2014; Cass., n. 6935/2007; Cass., n. 19132/2005).
4. Come accertato dal decreto impugnato, il ricorrente ha proposto domanda di ammissione allo stato passivo delle somme riscosse dal concessionario nello svolgimento del servizio di riscossione dei tributi, quale azione di in adempimento dell’obbligo di riversamento delle somme al creditore ricorrente. Il caso di specie, che riguarda i corrispettivi spettanti al concedente ricorrente per la riscossione di quanto dovuto per il servizio idrico integrato, è analogo al caso dell’insolvenza che colpisca il concessionario della riscossione di tributi, ove l’ente impositore non può esperire l’azione di rivendica e restituzione ex art. 103 l. fall. delle somme riscosse e versate dal concessionario su conti correnti bancari e postali a sé intestati, ma può vantare, in relazione alle somme accreditate sui conti ove affluiscono gli importi riscossi, un diritto di credito nei confronti del concessionario fallito, sulla base del rapporto inter partes che comporta la riscossione dei tributi con l’obbligo di riversarli all’ente impositore (Cass., n. 3449/2016; Cass., n. 22420/2018; Cass., n. 23477/2020).
5. Nella specie, è accertato dallo stesso decreto impugnato che sul conto corrente di cui in narrativa «confluivano sia gli importi riscossi a titolo di corrispettivo per le utenze sia i compensi e l’aggio pattuito per l’attività di riscossione» . Essendo accertato che sul conto corrente confluivano gli importi riscossi a titolo di corrispettivo da riversare al creditore ricorrente, il creditore ha così assolto all’onere della prova relativo all’inadempimento da parte della società fallita di riversare in suo favore le somme per il servizio di riscossione reso, non essendo suo onere provare l’esistenza d i un controcredito (da opporre in compensazione da parte del fallimento) per compensi di riscossione di competenza del mandatario fallito.
n. 16314/2020 R.G.
Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo e il decreto impugnato cassato con rinvio per l’esame delle questioni rimaste assorbite, oltre che per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo motivo; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29/04/2025.