Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28519 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28519 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 227/25 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 14 ottobre 2024 n. 6405; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Nel 2016 la società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (d’ora innanzi, ‘la RAGIONE_SOCIALE‘) convenne dinanzi al Tribunale di Roma la società RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi, ‘la RAGIONE_SOCIALE‘) , esponendo che:
-) la CRM aveva assicurato contro i rischi della navigazione il natante denominato Falcon , contrassegno di identificazione ‘ROMA 7587/D’ ;
-) il natante andò perduto per sommersione il 7.9.2012, mentre era in navigazione tra Sapri e Capri;
Oggetto: ass.ne natanti – danni da sommersione – onere della prova riparto.
-) l’RAGIONE_SOCIALE, richiesta del pagamento dell’indennizzo, lo aveva rifiutato , adducendo che il naufragio fu dovuto a un deficit di manutenzione del natante , circostanza per la quale la polizza escludeva l’indennizzabilità del sinistro;
-) il rifiuto era illegittimo, in quanto l’imbarcazione era in efficienti condizioni di navigabilità. Concluse, pertanto, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento dell’indennizzo.
2. La RAGIONE_SOCIALE si costituì, eccependo:
-) che l’imbarcazione non poteva dirsi ‘perduta’, in quanto pur giacendo a 150 metri di profondità, essa era intatta nella sua struttura; in tale ipotesi l’ assicurato, per pretendere l’indennizzo totale , avrebbe dovuto avvalersi della facoltà di abbandono ex art. 543 cod. nav., non tempestivamente esercitata (p. 5);
-) la sommersione fu verosimilmente causata dalla vetustà del natante e dal difetto di adeguata manutenzione , ipotesi per la quale l’art. 15 delle condizioni generali di polizza escludeva l’indennizzabilità (p. 6).
3. Con sentenza 29.10.2021 n. 16923 il Tribunale di Roma:
-) rigettò l’eccezione secondo cui l’affondamento non costituiva una ‘perdita totale’;
-) accolse l’eccezione di inoperatività della polizza , ritenendo che ‘ l’imbarco di acqua ed il successivo affondamento, avvenuti in condizioni di tempo buono, sono stati verosimilmente cagionati, come riportato nel rapporto riassuntivo redatto dall’RAGIONE_SOCIALE Locale Marittimo di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, all’esito dell’inchiesta sommaria disposta ex art. 578 Cod. Nav., da una falla verificatasi nel fasciame di costruzione in legno a causa della vetustà dell’imbarcazione (costruita nel 1968) ‘.
La sentenza fu appellata dalla soccombente.
Con sentenza 14.10.2024 n. 6405 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame.
Anche l a Corte d’appello ritenne che ‘ le verosimili cause dell’affondamento si possano ricondurre a problemi di manutenzione, anche in considerazione della vetustà dell’imbarcazione’ .
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dalla CRM con ricorso fondato su tre motivi.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Ambo le parti hanno depositato memoria.
Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
Col primo motivo è denunciata la violazione delle regole sul riparto dell’onere della prova. Vi si sostiene che, una volta dimostrata dalla società attrice la sommersione del natante assicurato, sarebbe stato onere dell’assicuratore dimostrare che l’affondamento fu dovuto a un difetto di manutenzione.
1.1. Il motivo è infondato.
La C orte d’appello non ha affatto deciso la causa in base al principio dell’onere della prova.
Non ha, infatti, rigettato la domanda ritenendo non provato il fatto costitutivo della pretesa.
Ha, invece, rigettato la domanda ritenendo concretamente provato il fatto costitutivo dell’eccezione e, cioè, la vetustà del natante e la sua carente manutenzione.
Così si legge a p. 9, secondo capoverso (‘ dalla relazione di consulenza tecnica acquisita in atti si possono trarre elementi univoci a riprova della correttezza della valutazione del primo giudice ‘), ed a p. 10, terzo capoverso (‘ per quanto sopra esposto, avendo escluso l’urto, si ritiene di poter concludere che le verosimili cause dell’affondamento si possano ricondurre a problemi di manutenzione’).
Violazione dell’art. 2697 c.c. dunque non vi fu, avendo la Corte d’appello accolto una eccezione della quale ha ritenuto adeguatamente dimostrato il fatto costitutivo, in base agli elementi obiettivamente acquisiti.
2. Il secondo motivo.
Col secondo motivo è denunciata la violazione delle norme sulle presunzioni semplici (artt. 2727 e 2729 c.c.)
La ricorrente sostiene che la decisione della Corte d’appello si è basata essenzialmente su una consulenza tecnica d’ufficio; che questa si è basata a sua volta sul rapporto della RAGIONE_SOCIALE; che quest’ultimo tuttavia formulò la tesi della ‘falla dovuta a difetto di manutenzione’ su fatti privi dei requisiti della gravità, precisione e concordanza ; che la Corte d’appello non diede alcun peso alla circostanza che il natante era dotato di una ‘certificazione di navigabilità’ in corso di validità e rilasciata dalla competente autorità.
2.1. Il motivo è inammissibile, perché censura la valutazione delle prove.
Lo stabilire infatti se determinati fatti noti abbiano o non abbiano i requisiti di cui all’art. 2729 c.c. (gravità, precisione, concordanza) per fondare su essi una prova presuntiva è questione di fatto, riservata al giudice di merito. E la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità quando ‘ si concreta o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (…), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito ‘ (così Cass. sez. un., 1785/18).
3. Il terzo motivo.
Col terzo motivo è denunciata la violazione dell’art. 578 cod. nav. Vi si sostiene che tale norma sarebbe stata violata per avere la Corte d’appello attribuito rilievo probatorio al rapporto della RAGIONE_SOCIALE, che di quel valore era in realtà privo.
3.1. Anche il terzo motivo è manifestamente inammissibile, perché censura la valutazione delle prove. Qualsiasi documento, benché privo dell’efficacia probatoria privilegiata di cui all’art. 2700 c.c., può contribuire a formare il convincimento del giudice; e la relativa valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, salvi i casi di motivazione assente o manifestamente irrazionale, certamente non sussistenti nel caso di specie.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c. ; e sono liquidate nel dispositivo.
P.q.m.
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna RAGIONE_SOCIALE alla rifusione in favore di RAGIONE_SOCIALE delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 7.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 30 settembre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)