Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10233 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10233 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA
OGGETTO: mutuo
R.G. 9271/2022
C.C. 20-2-2024
sul ricorso n. 9271/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma presso di lui nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrente
contro
NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma presso l’AVV_NOTAIO nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 6369/2021 della Corte d’appello di Roma depositata il 30-9-2021
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20-22023 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME citò avanti il Tribunale di Frosinone NOME COGNOME, chiedendo la restituzione dell’importo di Euro 31.752,00 oggetto di mutuo e il Tribunale con sentenza n. 885/2013 accolse la
domanda e condannò NOME COGNOME a pagare a NOME COGNOME la somma richiesta, con interessi e rifusione delle spese di lite.
2.Propose appello NOME COGNOME, che la Corte d’appello di Roma ha accolto con sentenza n. 6369/2021 pubblicata il 30-9-2021, riformando la sentenza impugnata e rigettando la domanda, nonché condannando l’appellato COGNOME alla rifusione a favore dell’appe llante COGNOME delle spese di lite di entrambi i gradi.
La sentenza ha dichiarato che la domanda di restituzione doveva essere rigettata perché l’attore COGNOME non aveva dimostrato di avere dato in prestito la somma di Euro 31.752,00 con obbligo di restituzione, in quanto la sola prova fornita era stata quella dell’emissione di tre assegni circolari a nome di NOME COGNOME, senza prova ulteriore che quella somma fosse stata data come prestito con obbligo di restituzione.
3.Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
In data 25-9-2023 è stata depositata dal consigliere delegato proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis cod. proc. civ. novellato, ravvisando la manifesta infondatezza del ricorso.
Il ricorrente, con istanza depositata il 24-10-2023 dal difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 20-2-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo ‘ violazione dell’art. 112 c.p.c., mancata ‘corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato’ ai sensi dell’art. 360,
primo comma, n. 4 c.p.c. -nullità della sentenza’ il ricorrente evidenzia che nell’atto di citazione aveva chiesto la restituzione della somma mutuata di Euro 31.750,00 allegando una serie di fatti: aveva ricevuto dal convenuto, essendo ingegnere, l’incarico per assisterlo nella costruzione di una stalla con annessi e sala mungitura, aveva maturato compensi per Euro 43.752,00 come da propria fattura n. 2/2004, aveva ricevuto un acconto con assegno di Euro 12.000,00; quindi aveva concordato con NOME COGNOME, stante l ‘ impossibilità economica dello stesso di saldare la fattura, che COGNOME anticipasse Euro 31.752,00, che con tale importo COGNOME avrebbe saldato la fattura del professionista con assegno bancario della stessa somma, per cui la Regione Lazio, accertata la regolarità dei pagamenti, avrebbe ammesso a rimborso la fattura quietanzata e COGNOME, ricevuto il rimborso, avrebbe restituito l’importo di Euro 31.752,00; aveva aggiunto che, in esecuzione di tale accordo, l’ing. COGNOME aveva girato tre assegni circolari a lui intestati a NOME COGNOME, il quale li aveva negoziati sul suo conto corrente, dal quale aveva tratto l’assegno di Euro 31.752,00 per eseguire il pagamento della fattura ma poi, nonostante la fattura fosse stata ammessa al rimborso dalla Regione Lazio, non aveva restituito la somma prestata. Il ricorrente lamenta che il giudice d’appello abbia estrapolato dal complesso omogeneo e unitario degli elementi di fatto costituenti la domanda l’allegazione del prestito della somma di cui agli assegni circolari e abbia perciò pronunciato soltanto su quella, incorrendo nel vizio di cui all’art. 112 cod. proc. civ.
2.Il ricorso è infondato.
Il ricorrente formula l’unico motivo di ricorso lamentando la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che non ricorre nella fattispecie né sotto il profilo dell’omessa pronuncia, né sotto il profilo d i ultrapetizione o
extrapetizione, con la conseguenza che le deduzioni del ricorrente non possono essere apprezzate in questa sede.
In linea generale, il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art.112 cod. proc. civ. riguarda soltanto l’ambito oggettivo della pronuncia e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass. Sez. 2 26-1-2021 n. 1616 Rv. 660163-02). Nella fattispecie la domanda proposta in giudizio, quale interpretata dal giudice di merito senza proposizione di motivo volto a sostenere l’erroneità dell’interpretazione eseguita, è esclusivamente quella di restituzione della somma data a mutuo e quindi la circostanza che la Corte d’appello non abbia preso in esame tutte le deduzioni che, secondo il ricorrente, servivano a esattamente ricostruire in fatto il complesso rapporto intercorso tra le parti non comporta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ .
In via più specifica, l ‘omessa pronuncia s i sostanzia nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto (Cass. Sez. 6-3 8-10-2014 n. 21257 Rv. 632914-01, Cass. Sez. 6-5 27-11-2017 n. 28308 Rv. 646428-01). Il vizio nella fattispecie non sussiste, in quanto la domanda volta a ottenere la restituzione della somma data a mutuo formulata da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME è stata esaminata e rigettata nel merito, sulla base di una valutazione delle risultanze probatorie che rimane evidentemente estranea alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ . e avrebbe dovuto eventualmente essere censurata ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ., nel ricorrere dei relativi presupposti.
A sua volta il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice di merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri
gli elementi obiettivi dell’azione ( petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ( petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ( petitum mediato) (Cass. Sez. 2 26-1-2021 n. 1616 Rv. 660163-02, Cass. Sez. 2 21 marzo 2019 n. 8048 Rv. 653291-01, Cass. Sez. 1 11 aprile 2018 n. 9002 Rv. 648147-01); il vizio sussiste anche nel caso in cui il giudice abbia trascurato di esaminare la domanda così come proposta, a causa del travisamento sul suo effettivo contenuto (Cass. Sez. 3 6-7-2023 n. 19214 Rv. 668177-01). Quindi, non ricorre tale vizio con riguardo agli esiti probatori posti fondamento della decisione -censurabile, come già evidenziato, esclusivamente con la proposizione di motivo ex art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ., nel ricorrere dei relativi presupposti-, in quanto il vizio sussiste se in quanto il giudice di merito attribuisca o neghi alla parte un bene non richiesto, perché neppure implicitamente compreso nelle deduzioni o allegazioni dell’attore .
Evidentemente nella fattispecie non è configurabile né ultrapetizione né extrapetizione perché la sentenza impugnata, rimanendo nell’ambito del petitum e della causa petendi individuati dall’attore il quale ha agito per ottenere la restituzione della somma mutuata , ha escluso l’esistenza della prova della conclusione di un contratto di mutuo e sulla base di questo dato ha rigettato la domanda. Diversamente da quanto emerge dalle doglianze svolte dal ricorrente, la sentenza impugnata non ha modificato la causa petendi dedotta dall’attore, per avere ritenuto che l’attore avesse limitato l’allegazione del prestito alla sola deduzione della girata dei tre assegni circolari e per non avere esaminato il complesso unitario degli elementi di fatto costituenti il titolo della domanda. Il titolo della domanda proposta è il contratto di mutuo intercorso tra le parti, concluso nell’ambito della complessa vicenda sulla quale il ricorrente insiste, ma con riguardo alla
quale non ha proposto altre domande in causa; la sentenza impugnata, come già evidenziato nella proposta del consigliere delegato che la Corte condivide, ha applicato il principio secondo il quale qualora l’attore alleghi l’esistenza di contratto di mutuo e il convenuto ammetta di avere ricevuto una somma di denaro ma neghi che ciò sia avvenuto a titolo di mutuo, rimane fermo l’onere probatorio a carico dell’attore, relativo alla dimostrazione di un titolo giuridico implicante l’obbligo della restituzione e cioè alla dimostrazione dell’esistenza del mutuo (Cass. Sez. 2 29-11-2018 n. 30944 Rv. 651538-02, Cass. Sez. 2 2211-2021 n. 35959 Rv. 66290801). L’attore che chiede la restituzione di somma data a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della sua domanda e quindi non solo l’avvenuta consegna della somma , ma anche il titolo da cui derivi l’obbligo della richiesta restituzione e nella fattispecie, con motivazione non attinta in modo ammissibile dal motivo di ricorso proposto, la Corte d’appello ha escluso l’esistenza di tale prova.
In conclusione nel complesso il motivo di censura, sotto la formale deduzione del vizio riferito alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., che non sussiste, risulta rivolta esclusivamente a ottenere una rivalutazione nel merito delle conclusioni assunte dalla Corte d’appello , in quanto tale non consentita nel giudizio di legittimità.
3.Al rigetto del ricorso consegue che, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate.
Inoltre, poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380bis cod. proc. civ., devono essere applicati, come previsto dal comma terzo dello stesso art. 380bis cod. proc. civ., il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. ci v., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento a favore del controricorrente di
somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonché al pagamento di ulteriore somma a favore della cassa delle ammende.
Come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 (Rv. 668909-01) e Cass. Sez. U 13-10-2023 n. 28540 (Rv. 669313-01), l’art. 380 -bis co.3 cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 co. 3 e 4 cod. pro c. civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata.
Infine, in considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.300,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege; condanna il ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 e 4 cod. proc. civ. di Euro 3.000,00 a favore del controricorrente e di Euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione