Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18516 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18516 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
Oggetto: mutuo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30035/2020 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, sito in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
Fallimento dell’RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Isernia, INDIRIZZO
– controricorrente –
COGNOME NOME
COGNOME NOME
intimato –
avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso n.
– intimato –
127/2020, depositata il 15 aprile 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2024
dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso, depositata il 15 aprile 2020, di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Isernia che lo aveva condannato al pagamento in favore dell’RAGIONE_SOCIALE della somma di euro 250.000,00, oltre interessi, in adempimento di un contratto di mutuo, all’esito di un giudizio cui avevano partecipato anche NOME COGNOME e NOME COGNOME, chiamati in causa in manleva dal predetto COGNOME;
la Corte di appello ha disatteso il gravame evidenziando che l ‘accertata erogazione del denaro in favore dell’appellante da parte del l’RAGIONE_SOCIALE aveva titolo nella conclusione di un contratto di mutuo tra le parti e non già, come sostenuto dall’appellante medesimo, in un accordo fiduciario intervenuto nell’ambito di una più complessa operazione intercorsa tra la società e la RAGIONE_SOCIALE finalizzata all ‘acquisto da parte di quest’ultima di alcuni immobili della prima;
il ricorso è affidato a sei motivi;
-resiste con controricorso il Fallimento dell’RAGIONE_SOCIALE, nelle more sopravvenuto;
nessuno degli altri intimati spiega alcuna difesa;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1325, n. 2, 1813, 2697, 2709, 2727 e 2729 cod. civ. e 115 e 116, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che la parte avesse concluso, quale mutuataria, un contratto di mutuo con l’RAGIONE_SOCIALE in ragione dell’avvenuta consegna in suo favore di
assegni circolari da parte di quest’ultima ;
evidenzia che una siffatta circostanza non sia espressiva della stipula di un contratto di mutuo, potendo avere più cause giustificatrici;
il motivo è fondato;
la Corte di appello ha desunto il perfezionamento del controverso contratto di mutuo dalla «incontestata traditio » della somma mutuata mediante la consegna di assegni circolari -di cui, peraltro, vi era risconto anche nella corrispondente annotazione del conto corrente della società -e dal contenuto delle scritture contabili di quest’ultima, «da cui risulta inequivocabilmente l’erogazione di un finanziamento in conto corrente» da parte della RAGIONE_SOCIALE;
orbene, è vero che, come osservato dalla Corte territoriale, il mutuo è un contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna della cosa mutuata ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa (cfr. Cass. 30 novembre 2021, n. 37654; Cass. 27 agosto 2015, n. 17194), per cui, conseguentemente, la tradito rei può essere realizzata attraverso la consegna di assegni alla parte mutuataria che abbia dichiarato di accettarlo come denaro contante, rilasciandone quietanza a saldo (cfr. Cass. 3 gennaio 2011, n. 14);
tuttavia, l’ attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, in applicazione della regola generale di riparto dell’onere probatorio espressa dall’ art. 2697, primo comma, cod. civ., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione;
infatti, l’esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, la quale può avvenire per svariate ragioni, per cui allorquando, come nel caso in esame, l’ accipiens , ammessa la ricezione della somma, contesti il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, l’attore è tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua
pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l’inversione dell’onere della prova (cfr. Cass. 29 novembre 2018, n. 30944; Cass. 16 ottobre 2017, n. 24328; Cass. 22 ottobre 2010, n. 9541; Cass. 24 febbraio 2004, n. 3642);
la Corte territoriale, nel far discendere dalla consegna di assegni bancari la conclusione di un contratto di mutuo, nonostante la contestazione della odierna parte ricorrente, e conseguentemente il diritto della società alla restituzione delle somme corrisposte, non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi;
-né a diversa conclusione è possibile pervenire attraverso la valorizzazione, operata dalla sentenza impugnata, delle risultanze delle scritture contabili della società, atteso che le stesse, al di fuori dei rapporti tra imprenditori, possono fare prova a favore dell’imprenditore solo in concorso con altre risultanze (cfr. Cass. 6 ottobre 2023, n. 28217; Cass. 16 maggio 2016, n. 9968), che nella specie non risultano indicate;
-all’accoglimento del primo motivo segue l’assorbimento dei motivi residui, in quanto vertenti su questioni strettamente conseguenziali e, per l’esattezza : sulla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, primo comma, 116, primo comma, e 132, n. 4, cod. proc. civ., 111, sesto comma, Cost. e 1813, 1825, nn. 1 e 2, 2697, 2721 e 2729 cod. civ., per aver la sentenza impugnata accertato la conclusione di un contratto di mutuo e l’inesistenza del dedotto rapporto fiduciario in esecuzione del quale la società avrebbe consegnato la somma di denaro in oggetto all’esito di un’erronea applicazione della prova presuntiva (secondo e terzo motivo); sulla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, primo comma, 116, primo comma, e 132, n. 4, cod. proc. civ., 111, sesto comma, Cost. e 1350, 1417, 1813, 1825, nn. 1 e 2, 2697, 2709, 2722, 2725, 2727 e 2729 cod.
civ., per aver la Corte territoriale disatteso l’ammissione della prova testimoniale articolata, preordinata a dimostrare che la consegna del denaro si inseriva in una più ampia operazione negoziale (quarto motivo); sulla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 117, primo e terzo comma, e 127 t.u.b., per aver la sentenza impugnata accertato la valida stipulazione di un contratto di mutuo da parte della società, quale intermediaria finanziaria iscritta nell’albo di cui all’art. 106 t..u.b., benché non concluso in forma scritta (quinto motivo); sulla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, primo comma, 116, primo comma, e 132, n. 4, cod. proc. civ., 111, sesto comma, Cost. e 1350, 1417, 1813, 1825, nn. 1 e 2, 2697, 2709, 2722, 2725, 2727 e 2729 cod. civ., per non aver la Corte territoriale ammesso la predetta prova testimoniale articolata anche nell’interesse dei convenuti COGNOME e COGNOME (sesto motivo);
la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Campobasso, in diversa composizione;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti i motivi residui; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Campobasso, in diversa composizione
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 18 giugno 2024.