Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 16074 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 16074 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22410/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria della Corte di cassazione;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
E sul controricorso incidentale proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente incidentale- contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria della Corte di cassazione;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1189/2021, depositata il 16 giugno 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29
maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con atto di citazione ritualmente notificato, NOME COGNOME citava in giudizio NOME COGNOME dinanzi al Tribunale di Lucca asserendo di averle dato a titolo di mutuo la somma complessiva di euro 35.449,00 per l’acquisto di due autovetture, precisamente euro 7.900,00 per una Mini Cooper TARGA_VEICOLO nel 2010 ed euro 22.000,00, con un costo del finanziamento di euro 27.549,00, per una Nissan NOME TARGA_VEICOLO nel 2011; chiedeva che venisse accertata l’obbligazione di parte convenuta alla resti tuzione con condanna al pagamento di tali importi, oltre gli interessi legali maggiorati.
Si costituiva la convenuta eccependo preliminarmente l’incompetenza territoriale del Tribunale di Lucca in favore del Tribunale di Livorno; nel merito chiedeva rigettarsi ogni domanda attrice, non avendo contratto nessun debito nei suoi confronti, con condanna del COGNOME al risarcimento dei danni per lite temeraria, da liquidarsi in via equitativa.
La causa veniva istruita con prove documentali e orali.
Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 1470/2017, rigettava la domanda con condanna dell’attore al pagamento delle spese di lite.
-Avverso detta sentenza il COGNOME promuoveva appello, chiedendone la riforma.
Si costituiva la convenuta.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 1189/2021, depositata il 16 giugno 2021, in parziale riforma della pronuncia impugnata, ha accolto l’appello nei limiti di cui in motivazione, dichiarando che NOME COGNOME è tenuta alla restituzione della somma di euro 7.900,00 mutuata per l’acquisto della vettura Mini Cooper TARGA_VEICOLO da NOME COGNOME e ha condannato conseguentemente la COGNOME al pagamento del relativo importo, oltre gli interessi legali ordinari dall’ 8 ottobre 2010 fino alla data della domanda giudiziale e nella misura maggiorata ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. dal giorno della domanda giudiziale al saldo. Le spese di entrambi i gradi del giudizio sono state parzialmente compensate in misura della metà e l’ appellata COGNOME è stata condannata al pagamento del residuo a favore dello Stato, in quanto l’appellante è stato ammesso al patrocinio a carico dello Stato.
–NOME COGNOME ha proposito ricorso per cassazione.
NOME COGNOME si è costituito in giudizio, proponendo altresì ricorso incidentale.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la violazione di legge e/o falsa applicazione dell’art. 1813 cod. civ. e degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., rilevante in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., relativi alla ripartizione dell’onere della prova in violazione dei principi affermati dalla Suprema Corte. La sentenza – secondo quanto dedotto trascurerebbe di esplicitare le ragioni atte a giustificare la decisione e di misurarsi con la ricostruzione cui accede la sentenza di primo grado. Il Tribunale aveva respinto la domanda facendo applicazione dell’art. 2697 cod. civ., non risultando provata l’obbligazione prevista ex art. 1813 cod. civ. di restituzione delle somme nel contratto di mutuo , in mancanza di richieste subordinate da parte dell’attore e a
fronte dell’allegazione, con riguard o a tali dazioni, della natura di atti di liberalità che, contrariamente a quanto affermato da controparte, la convenuta ha dedotto sin da subito. Il primo giudice aveva fatto corretta applicazione anche del principio (Cass. civile sez. 28 luglio 2014, n. 17050) secondo cui deve aversi maggior rigore nella valutazione della prova della pattuizione del diritto alla restituzione laddove si verta, c ome nel caso di specie, nell’ambito di rapporti familiari, ove è frequente che intercorrano aiuti in denaro, non subordinati a specifici doveri di restituzione: tanto più quando, come nel caso in esame, la domanda di rimborso venga formulata dopo la separazione fra il figlio e la nuora, in situazione presumibilmente conflittuale, e solo nei confronti di lei.
Con il secondo motivo del ricorso principale si prospetta la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente in violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., 111 Cost., rilevante in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., risultando le argomentazioni prospettate dalla Corte di appello assolutamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice (Cass. 10950/2019). Al di là di enunciati tautologici e assertivi, la sentenza non dà conto del perché della decisione di riforma parziale della sentenza di primo grado. Al riguardo, parte ricorrente sottolinea come non sia possibile comprendere come poter conciliare la proposizione nella quale la Corte afferma: ‘ da quanto emerso in sede istruttoria parte attrice non è riuscita a dimostrare la dazione a titolo di mutuo delle somme corrisposte per l’acquisto della vettura Nissan NOME, essendo state fornite dai testi delle due parti versione opposte ed inconciliabili ” con quella successiva nella quale si sostiene che : ‘ le dichiarazioni rese dai testi NOME COGNOME e NOME COGNOME non sono state invece smentite da altre risultanze istruttorie riguardo alle somme corrisposte per l’acquisto della vettura Mini Cooper ‘. Si deduce , inoltre, che la pronuncia non si confronta con le allegazioni difensive della convenuta riguardanti: (a) la natura di
donazione delle elargizioni di denaro fatte a favore del figlio e dell’intera sua famiglia; b) la separazione intervenuta tra il figlio dell’attore e la convenuta successivamente alle donazioni; c) l’assenza di richieste scritte precedenti quella dell’avvo cato che, a sua volta, precede l ‘ introduzione del giudizio di poche settimane; d) la notevole distanza di tempo tra le dazioni e la richiesta giudiziale; e) il quadro dei rapporti logorati dalle cause civili e penali.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.) – per avere il giudice di appello esercitato in maniera errata l’ apprezzamento delle prove. La parte deduce che quando si denuncia il fatto che il giudice ha solamente male esercitato il prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. 19 giugno 2014, n. 13960; Cass. 20 dicembre 2007, n. 26965). Nel caso di specie, la Corte di appello, basandosi sulle medesime prove, arriva a due conclusioni differenti in relazione ai due contratti di mutuo intercorsi fra le parti, così argomentando il proprio convincimento in modo palesemente contraddittorio e viziato. Parte ricorrente deduce di avere elargito alla COGNOME le seguenti somme (circostanza peraltro pacifica): A) euro 7.900,00 per acquisto autovettura Mini Cooper; B) euro 27.549,00 per acquisto autovettura NOME. Al riguardo, si evidenzia che i testi hanno confermato che l’accordo restitutorio riguardava entrambi i veicoli, nonostante il giudice di appello abbia considerato “raggiunta’ la prova solo per una vettura e non sull’altra. Tenuto conto che unici elementi probatori emersi in corso di causa che hanno fondato il convincimento del giudice sono esclusivamente le prove per testi, la Corte d’appello, valutando raggiunta la prova dell’accordo restitutorio sulla Mini Cooper e negando l’accordo restitutorio per la Nissan NOME, sarebbe caduta in evidente contraddizione logica, viziando la propria motivazione. Infatti, prove “identiche’ omogen e
e concordi non possono dare due risultati diversi. Se il giudice di secondo grado ha ritenuto dimostrata la dazione a titolo di mutuo per una vettura, doveva necessariamente ritenere raggiunta la prova anche per l’altra , poiché gli elementi probatori sono esattamente i medesimi, ovvero le dichiarazioni dei testi COGNOME, Abita e Sicuro.
1.1. -Va esaminato prioritariamente il secondo motivo del ricorso principale.
Il motivo è fondato.
Il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto; ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell’uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell’azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione (Cass., Sez. II, 22 novembre 2021, n. NUMERO_DOCUMENTO).
La datio di una somma di danaro non vale – di per sé – a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l’ accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell’ accipiens , della sussistenza di un’obbligazione restitutoria impone all’attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l’obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l’onere della prova (Cass., Sez. II, 29 novembre 2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 22 aprile 2010, n. 9541; Sez. 3, Sentenza n. 12119 del 19/08/2003; Cass., Sez. III, 6 luglio 2001, n. 9209).
A fronte di tale riparto dell’onere della prova, la motivazione della Corte d’appello risulta del tutto contraddittoria in ordine alle ragioni per le quali sarebbe stata raggiunta la prova dell’esistenza di un mutuo riguardo a una soltanto delle due autovetture.
La violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., che dà luogo a nullità della sentenza, è individuabile nelle ipotesi di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile” (Cass., Sez. I, 3 marzo 2022, n. 7090; Cass., Sez. VI-3, 25 settembre 2018, n. 22598; Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940).
Nella specie, da un lato si afferma che le dichiarazioni dei testi di parte attrice risultano concordi nel ritenere che le somme siano state consegnate a titolo di mutuo ( le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice hanno confermato tutte le deduzioni del COGNOME riguardanti la dazione alla convenuta di somme, a titolo di mutuo, per l’acquisto di due vetture, una Mini Cooper (euro 7.900,00 nell’ottobre 2010) e una Nissan NOME (prezzo euro 22.000,00 con finanziamento del costo di euro 27.549,00 nel marzo 2011); importi per i quali parte appellante avrebbe più volte sollecitato la convenuta alla restituzione ).
Dall’altro si pone in evidenza che la teste di parte convenuta, al contrario, ha ritenuto che l’acquisto della Nissan sarebbe avvenuto a titolo di liberalità ( la teste di parte convenuta, interrogata se vi fosse un accordo tra il COGNOME e la COGNOME per la restituzione delle somme relative al finanziamento necessario all’acquisto della Nissan NOME, ha riferito che all’epoca l’appellante aveva dichiarato che avrebbe comprato una vettura e l’avrebbe regalata al figlio ed alla di lui moglie NOME. Invece riguardo le richieste del COGNOME di
restituzione delle somme la teste ha affermato che in sua presenza non si erano verificate ).
La Corte di appello, nell’affermare che non vi sia stata la dimostrazione della prova della dazione a titolo di mutuo delle somme corrisposte per l’acquisto della vettura Nissan NOME, essendo state fornite dai testi delle due parti versioni opposte e inconciliabili -considerando quindi inattendibili i testimoni -ha successivamente ritenuto, in maniera assertiva e contraddittoria, che ‘ le dichiarazioni rese dai testi NOME COGNOME e NOME COGNOME non sono state invece smentite da altre risultanze istruttorie riguardo alle somme corrisposte per l’acquisto della vettura Mini Cooper ‘. Tale affermazione, in assenza di ulteriori elementi, risulta del tutto apodittica e incomprensibile nel suo significato dimostrativo, tanto più a fronte di vincoli di parentela dei testimoni e dei contrasti familiari in atto, richiamati nello svolgimento del processo e dedotti negli atti del giudizio, su cui la Corte d’appello non effettua alcuna considerazione.
La motivazione del provvedimento impugnato si fonda quindi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, finendo per presentarsi obiettivamente incomprensibile e senza raggiungere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost.
-L’accoglimento di questo motivo determina l’assorbimento degli altri due.
La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti il primo motivo del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Firenze, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione