Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 93 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 93 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21281/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO
-resistente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n. 197/2022 depositata il 04/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Agrigento del 19/1/2021, che aveva respinto la domanda con la quale COGNOME NOME, insegnante di scuola primaria di ruolo da prima del 2015, aveva chiesto, in relazione a
domanda da lei proposta di partecipazione alla fase B delle operazioni di mobilità interprovinciale indette per l’a.s. 2016/17, in via principale, dichiararsi il suo diritto al trasferimento presso l’Ambito Sicilia 002 afferente alla provincia di Agrigento; ovvero, in subordine, ad altro Ambito territoriale oggetto di domanda di spettanza secondo il punteggio conseguito.
A fondamento della domanda la COGNOME aveva dedotto di non aver avuto alcun trasferimento, essendo stata superata da altri docenti con punteggio inferiore, in particolare: a) partecipanti alla fase B3, relativa agli assunti nell’a.s. 2015/16 da graduatoria di merito del concorso 2012, secondo regole contenute nell’O.M. n.241/16 e nel CCNI mobilità per l’a.s. 2016/17, che assumeva illegittime, e come tali da disapplicare, per asserito contrasto con gli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione e la disciplina di rango primario posta dalla legge n.107/2015; b) partecipanti alla fase C, che avevano ottenuto sedi da lei richieste in forza di accordi conciliativi.
La ricorrente aveva proposto appello avvero la sentenza di rigetto del Tribunale per i seguenti motivi (in sintesi, e per quanto qui rileva):
erroneo disconoscimento di illegittima disparità di trattamento, in sede di mobilità, tra docenti assunti da GAE e docenti assunti, sempre secondo il piano straordinario delle assunzioni, dalle graduatorie di merito del concorso del 2012, la priorità dei quali era prevista dalla fonte primaria solo per le assunzioni (art. 1, co.100, legge cit.);
b) erronea attribuzione alla ricorrente dell’onere di provare che i posti denunciati quali oggetto di illegittima pretermissione fossero già disponibili nella fase B, circostanza non dedotta dal Ministero e contro la quale deponeva il fatto che l’AT di Agrigento, con nota del 7/9/2016, aveva dato atto dell’esistenza di posti residuati alla fase B, e che nessun movimento per la provincia di Agrigento era stato effettuato nelle fasi C e D. In tali circostanze, era il Ministero a dover provare la correttezza del proprio
operato; prova che ella non poteva fornire, per la complessità e la mancanza di trasparenza e partecipazione alla procedura.
4. La Corte territoriale disattendeva il motivo sub a) argomentando, da un lato, dai commi 109, 113 e 114 dell’art. 1 della legge 107, che stabilivano che da allora in poi si sarebbe reclutato solo per concorso, attribuendo rilevanza solo residuale allo scorrimento delle GAE; dall’altro, dal relativo comma 108, specificamente dedicato alla mobilità territoriale e professionale del solo anno 2016/17, il quale: i) nel consentire anche in deroga al vincolo di permanenza triennale ai docenti già assunti in ruolo entro l’a.s. 2014/15 (quale la ricorrente), anche se fruitori di assegnazione provvisoria nell’a.s. 2015/16, in tale ultima parte (e quindi anche per la precedente), non poteva non fare esclusivo riferimento ai soli docenti assunti da GAE secondo il piano straordinario di reclutamento; ii) stabiliva solo per costoro la partecipazione (successivamente a quelli di ruolo ‘ante’ 2015/16) la possibilità di partecipare alla mobilitò 2016/17 ‘ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale’; iii) non faceva alcun riferimento alla mobilità degli assunti dalle graduatorie del concorso del 2012, così mostrando che i posti coperti da costoro nell’a.s. 2015/16 non erano (ri)assegnabili in sede di mobilità 2016/17 né ai docenti di ruolo ‘ante 2015’ né ai neo assunti da GAE secondo il piano straordinario di reclutamento. In altri termini, dalle regole contrattualcollettive risultava che i posti numericamente accantonati a favore dei ‘concorsisti del 2012’ non rientravano tra quelli resi disponibili per la mobilità 2016/17. Osservava in aggiunta che la censura di irragionevolezza non poteva essere riferita ad una regola contrattualcollettiva; e trovava riscontro di principio nella fonte primaria nel suo ristabilire la regola del concorso pubblico, nonchè sul fatto che trattavasi di concorso su base regionale, e sul fatto che per i vincitori ed idonei del concorso del 2012 la mobilità 2016/2017 era esclusivamente finalizzata all’attribuzione dell’incarico triennale.
Disattendeva il motivo sub b) rilevando in fatto che si trattava di tre posti assegnati per conciliazione a docenti già partecipanti alla fase C, a procedura di mobilità ormai conclusa; posti che la ricorrente assumeva fossero già disponibili nella fase B; che effettivamente il Ministero non aveva contestato il fatto, peraltro risultante dalla nota sopra citata, che nell’AT di Agrigento all’esaurimento delle fasi B e C erano residuati tre posti; ed emergeva agli atti che nella fase C non c’era stato alcun movimento; che tuttavia la ricorrente non aveva dimostrato che, nell’ipotesi in cui fossero residuati posti alla fase B, ella vi fosse collocata utilmente; nè la ricorrente aveva assolto all’onere di provare che la corretta applicazione delle regole della procedura l’avrebbe individuata quale docente avente diritto all’assegnazione di un posto, e quale; tenuto conto che le destinazioni erano determinate, secondo un’unica graduatoria di punteggio, in rapporto a tutti gli ambiti territoriali ed all’ordine delle preferenze espresse dai candidati; il che ad es. comportava che un docente con un punteggio inferiore a quello della ricorrente poteva aver diritto ad esserle preferito, laddove avesse indicato con priorità una sede per la quale questa avesse manifestato una preferenza subordinata. Poteva peraltro pure verificarsi che per effetto degli stessi movimenti si verificassero nel corso della procedura e fino all’ultimazione della stessa disponibilità originariamente inesistenti; caso per il quale la contrattazione non prevedeva meccanismi di regressione alla fase già esaurita; sicchè il fatto che alla fase B fossero residuati dei posti neppure dimostrava la violazione di regole della procedura.
Per la cassazione della sentenza ricorre la COGNOME con ricorso basato su due motivi.
Il Ministero si è costituito in giudizio al solo fine della partecipazione all’eventuale discussione, non avendo presentato controricorso nel termine di legge.
La ricorrente ha presentato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1. Col primo motivo è denunciata, in relazione all’art.360, co. 1, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 1, co. 108, della legge n. 107/2015. Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata sia contraria a diritto nella parte in cui avrebbe ravvisato nell’art. 1, co. 108 cit., una regola di ‘preferenza’ nella mobilità degli idonei del concorso del 2012 (D.D. n. 82/2012), la cui erroneità si assume traibile dal tenore letterale della disposizione, che, al contrario, prevedeva che la mobilità 2016/17 iniziasse col piano straordinario di mobilità territoriale destinato ai docenti già in ruolo nell’a.s. 2014/15 su tutti i posti, mentre la precedenza prevista dal comma 100 si riferiva in termini di riserva di posti esclusivamente all’assunzione. Né valeva rilevare che nel comma 108 non fosse prevista la posizione dei ‘concorsisti del 2012’ perchè alla stregua del canone ‘ ubi lex noluit, tacuit ‘ da tale mancata previsione non era comunque traibile alcuna precedenza. I due piani non potevano essere sovrapposti, anche perché la preferenza per il concorso pubblico emergente dalla legge 107 aveva ragion d’essere solo per le assunzioni, non trovando alcuna plausibile giustificazione una disparità di trattamento riguardo alla mobilità. Errato era peraltro l’assunto secondo il quale in base al comma 100 i ‘concorsisti’ all’atto dell’assunzione erano già titolari di sede nella medesima provincia della riserva, essendo tale assunto sconfessato dal fatto che il comma 108 dettava le regole di priorità sulla mobilità 2016/17 anche per gli assunti del 2015, ma senza pregiudicare la mobilità dei preassunti, in realtà preferiti dal comma 108 in ragione della maggiore anzianità. La circostanza trovava in realtà conferma anche nel regolamento contrattuale, che collocava i neoassunti da concorso 2012 nella fase B3, postergata a quelle (B1 e B2) dedicate agli ‘assunti ante 2015’, che dunque potevano essere preferiti agli altri solo applicando un criterio di riserva di posti indebitamente mutuato dal comma 100.
2. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha affrontato e risolto in senso positivo il problema della legittimità della postergazione, nella mobilità straordinaria dell’a.s. 2016/2017 di cui all’art.1, co.108, della legge n. 107/2015, sia degli assunti da GAE nella procedura straordinaria di assunzione di cui alla legge n.107/2015, sia degli assunti da GAE in epoca precedente, rispetto ai neo assunti siccome idonei del concorso del 2012 (cd. IGM 2012), quale operata alla contrattazione collettiva, nella sentenza n.1055/2024, poi seguita dalle conformi Cass. nn. 6365/2024 e 34602/2024.
4. In sintesi, si è osservato (per quanto qui interessa) quanto segue:
«In esito alla L. 107/2015… è stata avviata l’assunzione di personale docente, nell’ordine e per quanto qui interessa, con queste modalità: una prima tranche ‘ordinaria’ (art. 1, co. 95, primo periodo) è stata destinata all’assunzione secondo il c.d. doppio canale degli aspiranti (idonei da procedure concorsuali anche anteriori al concorso del 2012/iscritti nelle GAE): c.d. fase 0; – quindi (art. 1 co. 98 lett. a) sui posti vacanti e in via ‘straordinaria’, vi sono state assunzioni ancora secondo il sistema del c.d. doppio canale, ma con partecipazione, quanto a provenienza da concorso, solo degli idonei del concorso 2012 (di seguito, IGM 2012): c.d. fase A; quindi, di seguito (art. 1, co. 98 lett. b e co. 100), su base nazionale, sempre gli IGM 2012 e i provenienti da GAE, con indicazione provinciale e preferenza per i primi: c.d. fasi B e C; – quindi, ancora di seguito (art. 1, co. 98, lett. c e co. 100), per i posti del c.d. potenziamento, su base nazionale, gli IGM 2012 e i provenienti da GAE, con indicazione provinciale e preferenza per i primi: c.d. fase D. Così svolte le assunzioni per l’anno scolastico 2015/2016, la medesima disposizione, al comma 108, regola i trasferimenti del successivo anno scolastico 2016/2017».
«È stata in proposito prevista una mobilità ‘straordinaria’ (perché in deroga al vincolo di permanenza triennale nella provincia di destinazione, di cui all’articolo 399, comma 3, del d. lgs. 297/1994, allora vigente) in
favore dei docenti assunti entro l’anno scolastico 2014/2015, onde evitare che essi potessero essere pregiudicati, nei trasferimenti, dalle assegnazioni conseguenti al reclutamento straordinario sopra descritto. Tuttavia, il medesimo comma, mentre afferma espressamente che i posti utili a tale mobilità straordinaria erano anche quelli provvisoriamente assegnati per l’anno scolastico 2015/2016 agli assunti da GAE nelle fasi assunzionali ‘straordinarie’ B e C rendendo inevitabile per questi ultimi la partecipazione al processo, nulla dice rispetto agli IGM 2012 assunti per reclutamento straordinario. Il riferirsi del comma 108 anche alla mobilità interprovinciale, desumibile dal riferimento al vincolo triennale di cui all’art. 399, co., 3 cit. che riguarda il trasferimento ‘in altra provincia’ e la mancata menzione nell’ambito dello stesso comma 108 degli IGM 2012 assunti in fase B o C, rende evidente che, quanto a provincia, la destinazione di essi era da considerare stabilizzata. Il sistema del conseguente CCNI, poi attuato con la corrispondente Ordinanza Ministeriale…ha peraltro: -ammesso gli IGM 2012 alla mobilità endoprovinciale per mutamento di ambito (fase B dei trasferimenti, punto 2), con prevalenza quindi rispetto alla mobilità interprovinciale dei docenti assunti in fase B e C provenienti da GAE (fase C); – ammesso gli IGM 2012 alla mobilità interprovinciale, ma in fase D e quindi successivamente alla mobilità interprovinciale degli assunti in fase B e C e provenienti da GAE».
«È in questo quadro normativo che si inseriscono dunque le questioni agitate dai motivi in esame. La prima di esse riguarda la legittimità in sé del fatto che i posti attribuiti nel 2015/2016 agli IGM 2012 assunti in fase B e C non fossero coinvolti dalla mobilità straordinaria di cui al comma 108 e quindi dai movimenti del personale assunto entro l’anno scolastico 2014/2015. Da quanto si è sopra detto, emerge con evidenza come tale assetto risalga all’impianto normativo primario. Quindi, da questo punto di vista, il tema diviene semmai quello della legittimità costituzionale della
scelta del legislatore di differenziare in quel modo i docenti assunti in fase B e C del reclutamento 2015/2016, a seconda del loro provenire da GM 2012 o da GAE. Tuttavia, ogni questione in tal senso non può essere utilmente prospettata».
«Gli IGM 2012 furono oggetto di posizione privilegiata in sede di reclutamento, in quanto nelle corrispondenti fasi (fasi B e C di assunzione) essi avrebbero comunque sopravanzato, sulla base di preferenze ‘tra tutte le province, a livello nazionale’, il personale proveniente da GAE (comma 100, dell’art. 1 L. 107/2015). Tale assetto ha reso inevitabile che i posti assegnati al personale IGM 2012 non potessero, come invece accaduto con il personale delle medesime fasi proveniente da GAE, essere resi disponibili per la mobilità straordinaria dei docenti assunti entro il 2014/2015. Altrimenti, si sarebbe potuto addirittura correre il rischio che quel personale IGM, pur privilegiato in sede di reclutamento, vedesse poi svanire la preferenza espressa su base provinciale, se nella Provincia di destinazione per il 2015/2016 i posti avessero potuto essere destinati anche in sede di mobilità straordinaria 2016/2017 al personale assunto entro il 2014/2015 o, in via concorrenziale, al personale proveniente da GAE. È infatti evidente che il privilegio assunzionale del 2015/2016 era destinato ad estendersi anche alla provincia di assegnazione, sicché se ciò avesse dovuto essere rimesso in discussione con la mobilità 2016/2017, l’assetto preferenziale sarebbe stato messo a rischio».
«E’ poi vero che, con l’accantonamento dei posti assegnati nel 2015/2016 agli assunti IGM 2012 in fasi B e C, si sono tolti posti alla mobilità straordinaria degli assunti fino al 2014/2015. Si tratta tuttavia di scelta discrezionale, di tutela degli IGM 2012 rispetto agli assunti entro il 2014/2015, che non presenta tratti di manifesta irrazionalità, perché comunque i secondi ricevevano una loro tutela preferenziale in deroga al vincolo di permanenza triennale e gli IGM 2012 si caratterizzavano per alcune peculiarità, tra cui l’assunzione ‘su base nazionale’ ed il crearsi,
anche poi per l’assetto della contrattazione collettiva rispetto alla mobilità interprovinciale, su cui si dirà, di un significativo vincolo territoriale rispetto alla provincia di assegnazione in sede di reclutamento. La peculiarità della posizione degli IGM 2012 così reclutati esclude che le plurime scelte assunte dal legislatore (e poi dalla contrattazione) nei loro riguardi permettano di essere sezionate in singoli aspetti per farne raffronti parcellizzati con la categoria degli assunti entro il 2014/2015».
«Per altro verso, è evidente che il reclutamento da graduatoria degli IGM 2012 e da GAE hanno in comune le fasi (B e C) e l’esito, ma si fondano su presupposti diversi e su differenti regole di accesso, che in sé non consentono una comparazione….L’avere il legislatore ritenuto che, da allora in poi, essi potessero accedere sostanzialmente solo attraverso le GAE, con il punteggio che avevano in tali graduatorie ed in regime di concorrenza con gli altri iscritti è scelta del tutto discrezionale e come tale di certo non sindacabile, valendo in ipotesi a giustificarla anche solo i plurimi scorrimenti per assunzioni dirette che quella lista di idonei poteva avere già assicurato. In definitiva la differenza in sede di reclutamento tra IGM NUMERO_DOCUMENTO e personale proveniente da GAE -tra l’altro in sé non contestata anche dalla ricorrente -risale ad una scelta di discrezionalità del legislatore, come tale non sindacabile. E già si è detto come da tale preferenza in sede di reclutamento derivasse logicamente anche la necessità di mantenere i posti assegnati al di fuori dalla mobilità straordinaria 2016/2017….».
«….Dal combinato disposto degli artt. 40, co. 1, d. lgs. n. 165/2001, 462, co. 7 e 470, co. 1 e 2 d. lgs. n. 297/1994 si trae l’evidenza di una competenza della contrattazione collettiva rispetto alle operazioni di mobilità del personale docente, da svolgere nel contorno delle norme di legge, ma destinata a manifestarsi con autonomia rispetto ai molti profili di dettaglio che la legge non definisce e che inevitabilmente comportano la regolazione -in un senso o nell’altro degli interessi che possono venire
a contrapporsi. Le scelte che in questi casi vengono fatte dalla contrattazione non sono sindacabili nel merito, una volta che risultino rispettate le norme di legge e che non si evidenzino ingiustificabili disparità di trattamento o manifeste irragionevolezze….».
«E’ da escludere che il complessivo sistema intercetti una violazione di norme, né vi sono ingiustificate disparità di trattamento, in quanto l’assetto differenziale è derivato dal distinguo operato tra varie categorie di docenti, in ragione delle diverse regole (e preferenze) che li hanno interessati in sede di reclutamento; neppure emergono tratti di manifesta irragionevolezza nella disciplina del complesso fenomeno che doveva essere regolato e tutto ciò esclude altresì che abbiano rilievo situazioni di occasionale sfavore per l’uno o l’altro docente ammesso alla mobilità».
5. Col secondo motivo è denunciata, sempre in relazione al n. 3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 2697 c.c. La sentenza è censurata per aver attribuito alla ricorrente l’onere di provare il possesso di titoli poziori rispetto a quelli goduti da tutti i concorrenti nella fase B, sebbene avesse accertato che 3 posti, ad esito delle operazioni di mobilità, fossero poi stati assegnati ad altri docenti di fase C, contraddicendo il criterio secondo il quale la regola generale civilistica di riparto andava interpretata alla luce del principio costituzionale posto da Cost.24, che non consentiva interpretazioni della stessa atte a rendere impossibile, o troppo difficile, l’esercizio del diritto (nella specie, ella avrebbe dovuto censire tutte le domande presentate in tutti gli ambiti da tutti i concorrenti in fase B ed i relativi titoli e punteggi) per trattarsi di fatti noti solo alla controparte datoriale e solo da questa conoscibili (e peraltro agevolmente provabili dimostrando una sola posizione poziore) nel qual caso andava invece applicato il cd. principio di vicinanza della prova.
Il motivo è fondato, seppure nei diversi termini di diritto che seguono.
7. Questa Corte ha affermato, già in Cass. n. 11382/2022, in un caso analogo a quello qui in esame, di denunciata violazione delle regole di procedura di mobilità palesata dall’assegnazione ad un terzo appartenente a fase successiva di posto in ambito territoriale domandato, a fronte della quale il Ministero aveva obiettato che tale posto si era liberato proprio per effetto degli esiti della fase alla quale la docente aveva partecipato, com’era comunque possibile, sì che sarebbe stato onere della stessa provare che il medesimo fosse già disponibile nella sua fase, che «La pretesa della ricorrente, finalizzata ad ottenere la declaratoria della spettanza a sé, che aveva partecipato alla fase C, di uno dei posti ancora disponibili presso l’ambito di Cosenza dopo la fase C dei trasferimenti interprovinciali, ha la natura propria di un’azione di adempimento (v. Cass., n. 36356 del 2021), in quanto impostata per ottenere il bene della vita che si ipotizza come dovuto per effetto di una gestione delle graduatorie coerente con le regole di legge e della contrattazione collettiva che ne regolano l’attribuzione e che definiscono i conseguenti obblighi datoriali che si assumono non osservati. È indubbio come affermato dalla giurisprudenza di legittimità da ultimo richiamata, che, ad introdurre validamente il processo, in tali casi, è sufficiente la deduzione dell’inadempimento ( causa petendi ) e dell’effetto rivendicato quale conseguenza del comportamento che avrebbe dovuto essere tenuto e non lo è stato ( petitum ). Più in particolare, rispetto al caso concreto, la causa petendi consiste nella deduzione dell’inosservanza di regole della procedura di attribuzione del bene perseguito (trasferimento in altra sede), in concreto pacificamente dedotta attraverso l’affermazione che per l’ambito da lei richiesto era stato assegnato un posto a un docente che partecipava alla successiva fase D. Erroneamente la Corte d’Appello ha affermato che era onere probatorio della ricorrente dimostrare che il posto specificamente assegnato fosse già disponibile nella fase C, atteso che come disposto dall’art. 1, comma 108, della legge n. 107 del 2015, la
procedura di mobilità straordinaria ha carattere unitario e prevede che il numero delle sedi disponibili venga progressivamente a restringersi in ragione dell’esito delle diverse fasi a cui accedono i docenti in ragione del proprio status professionale, in primo luogo docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015, e successivamente docenti assunti in sede di piano straordinario di assunzione. Pertanto è onere dell’Amministrazione dimostrare, una volta che la lavoratrice ha provato di aver partecipato alla procedura chiedendo l’ambito in questione e che il posto è stato assegnato ad un’altra docente che ha partecipato alla fase successiva, che il posto conferito nella fase D non era disponibile nella fase C, e ciò in quanto anche a voler considerare che il posto si fosse reso disponibile a seguito di un tramutamento nella fase C, lo stesso doveva essere riassegnato nella medesima fase C».
8. Analogamente, nella già richiamata successiva Cass. n. 1055/2024, sempre in caso analogo di postergazione in favore di docente partecipante a fase successiva, che se è vero che ciò può verificarsi per ragioni legittime, tuttavia «ha ragione la ricorrente nell’affermare che, dedotto l’inadempimento, spetta al Ministero comprovare l’adempimento. L’obbligazione datoriale sottesa all’intero sistema dei trasferimenti è obbligazione di fare, ovverosia di prescegliere i beneficiari in modo conforme con l’assetto di diritto delineato dalle varie norme coinvolte e chi agisce denunciando la violazione delle regole che governano la procedura e chiedendo l’assegnazione del posto rivendicato, domanda tale adempimento alla propria controparte. Vale pertanto il consolidato e risalente principio per cui, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione di fare, il creditore che agisca per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato
dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (Cass., S.U., 30 ottobre 2001, n. 13353)».
«Sono tuttavia opportune alcune precisazioni, da calibrare rispetto allo specifico contenzioso che qui interessa. Iniziando dagli oneri di allegazione e muovendo in una linea di continuità con Cass. 23 ottobre 2021, n. 36356, deve ritenersi che la domanda di chi adduce l’inadempimento altrui vada formulata individuando quale sia l’obbligo che si assume violato. Inoltre, tanto più per il trattarsi di rapporti soggetti al diritto privato, non è tutelato un interesse astratto alla regolarità della procedura, sicché va anche indicato l’effetto sfavorevole conseguito al dedotto inadempimento e, con esso, il concorrente o (anche come categoria) i concorrenti che sono stati favoriti dall’affermato inadempimento datoriale. È rispetto a tali circostanze che si calibra l’onere probatorio della controparte. Si tratta di conclusioni che si pongono in linea di continuità con il principio, di carattere generale, secondo cui chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, con la conseguenza che, ove l’azione esercitata concerna l’inadempimento contrattuale, l’attore è onerato di allegare non solo l’inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell’onere di allegazione (cfr. Cass. 16 marzo 2018, n. 6618). Qui, la ricorrente ha senza dubbio assolto al proprio onere con il dire che erano stati assunti docenti di fase D da essa indicati e che le erano stati preferiti nonostante essa partecipasse alla (poziore) fase C. Definito questo primo assetto, si è detto che l’onere probatorio grava sul datore di lavoro, che è tenuto a governare i trasferimenti secondo diritto e ciò è stato affermato da Cass. 23 febbraio 2022, n. 11382, cui va parimenti data continuità. Va tuttavia precisato che, definito l’oggetto del contendere, nei termini sopra precisati, sulla base della deduzione di inadempimento addotta dalla
parte, il Ministero assolve ai propri oneri probatori dimostrando l’inesistenza dell’inadempimento così dedotto» .
Ancora, da ultimo, Cass. n. 16835/2025, in un caso del tutto identico di postergazione in favore di candidati di fase successiva per conciliazione in cui la Corte d’Appello aveva ritenuto incontestata la circostanza che vi fossero posti disponibili in Provincia di Agrigento ancora all’esito della fase B cui aveva partecipato la ricorrente e che anzi nessun movimento rispetto ad essi vi era stato nelle successive fasi C e D; ma aveva reputato che fosse onere della ricorrente dimostrare, trattandosi di fatto costitutivo della sua domanda, che il proprio collocamento nella graduatorie della fase B1 cui aveva avuto accesso le avrebbe consentito di ottenere il trasferimento; dopo aver premesso che:
«l’attribuzione dei posti – rimasti incollocati in esito alla procedura di mobilità ad altri docenti, mediante conciliazione ai sensi dell’art. 135 del CCNL comparto scuola normativo 2006-2009 e biennio economico 20062007 è in sé successiva in senso stretto alla procedura di mobilità stessa e mira ad evitare il sorgere o protrarsi di contenzioso, nell’interesse delle parti e della P.A.»;
e che «a fronte della pretesa giudiziale di altri che, sul presupposto per cui il regolare svolgimento della procedura di mobilità avrebbe comportato l’assegnazione in proprio favore di quei posti, insistano genericamente per l’assegnazione di posti nella Provincia e negli Ambiti rivendicati, non vi è luogo ad ipotizzare la caducazione di collocazioni realizzate in sede di conciliazione, come anche, in ipotesi, in esito a mobilità successive; la domanda giudiziale nel caso di specie, quanto a petitum, è appunto formulata genericamente e riguarda l’attribuzione di un posto in quella Provincia, negli Ambiti rivendicati, in ipotesi seguendo l’ordine delle preferenze indicate ed è stata così accolta in primo grado, attraverso la condanna all’attribuzione di una sede nella Provincia di Agrigento e ciò è da ritenere del tutto legittimo; infatti, se la domanda si fonda
sull’esistenza – al momento della procedura di mobilità – di posti disponibili e non assegnati, e che invece dovevano essere attribuiti, ma sia poi formulata genericamente richiedendo l’assegnazione di un posto nella Provincia e negli Ambiti rivendicati, essa è pur sempre azione di adempimento, ma non riguarda più coloro cui quei posti siano stati successivamente assegnati in base ad altre ed autonome procedure, anche conciliative o per effetto di successive mobilità; l’obbligo di adempimento che viene perseguito in tali casi ha per oggetto il diritto ad ottenere il posto nella Provincia e negli Ambiti rivendicati, se possibile rispettando l’ordine delle preferenze espresse al momento della domanda, non appena esso sia disponibile e prima di qualsiasi altra ulteriore assegnazione, salva la retrodatazione giuridica dell’appartenenza alle dotazioni di quella Provincia e di quegli Ambiti o il risarcimento del danno, per i pregiudizi maturati medio tempore, se e quando richiesto; ciò giustifica anche, nel caso di specie, l’assenza di estensione del contraddittorio ad altri concorrenti, su cui non mette dunque conto interrogarsi anche per il prosieguo di causa»;
ha ribadito, richiamando Cass. 1055/2024, che in tali casi (cui attiene quello qui in esame) l’onere probatorio grava sul Ministero, formulando principio di diritto secondo il quale «In tema di mobilità scolastica, il docente che aveva richiesto il trasferimento in posti che sono poi rimasti non assegnati in esito allo svolgimento delle procedure quali disciplinati dalle ordinanze ministeriali e contratti integrativi, può proporre azione di adempimento, sul presupposto che quei posti gli sarebbero stati attribuiti se la procedura avesse avuto regolare svolgimento, di ottenere genericamente l’attribuzione di una sede nella Provincia e negli Ambiti territoriali richiesti non appena essa sia disponibile e prima di qualsiasi altra ulteriore assegnazione ad altri, oltre alla retrodatazione meramente giuridica ed al risarcimento del danno, se richiesto, senza che ciò coinvolga la definitiva assegnazione dei posti originariamente domandati
che sia successivamente intervenuta, mediante altre procedure, ivi comprese quelle di conciliazione ai sensi dell’art. 135 del CCNL comparto scuola normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 o mediante successive mobilità»; – «il docente che agisca nei confronti del Ministero per l’adempimento a quanto deriva dalle regole di disciplina della mobilità per un dato anno scolastico ha l’onere di allegare con specificità l’obbligo inadempiuto, come ad es. quello di assegnare ai candidati i posti disponibili al momento in cui si svolge la fase delle assegnazioni loro pertinente, spettando in ragione di ciò al Ministero dimostrare che tale obbligo non sussisteva, in ipotesi anche per il fatto che, in ragione della posizione in graduatoria ricoperta da chi agisce, quei posti sarebbero stati, in caso di assegnazione, da destinare ad altri».
La sentenza impugnata non si conforma a tale principio e va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; rigetta il primo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/12/2025.
La Presidente
NOME COGNOME