Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1437 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1437 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26648/2017 R.G. proposto da: La società RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO, e con lo stesso elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma presso l’avvocato NOME COGNOME, INDIRIZZO.
– con troricorrente – avverso la sentenza n. 457/2017 della CORTE DI APPELLO DI GENOVA, depositata il 06.04.2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere NOME COGNOME
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La società RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, articolato in due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, riformando la sentenza di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo con cui la società RAGIONE_SOCIALE era stata condannata a pagarle la somma di € 13.323,06, pari all’importo dei dazi doganali e delle spese di trasporto dalla Cina di merce che la stessa RAGIONE_SOCIALE aveva venduto alla RAGIONE_SOCIALE
Secondo la Corte ligure – «a prescindere dagli esiti dell’istruttoria testimoniale», i quali «sembrerebbero» aver fornito la prova di un accordo tra le parti che poneva a carico del venditore le spese della vendita, in deroga al disposto dell’articolo 1475 c.c. (pag. 7, ultimo capoverso, della sentenza) – sarebbe dirimente il rilievo che «la convenuta opposta non ha comunque fornito la prova del suo credito», essendosi limitata ha produrre in causa «soltanto alcune fatture; tali fatture tuttavia … non costituiscono la prova dell ragioni del suo preteso credito e cioè delle spese sostenute per il trasporto e per i dazi doganali» (pag. 8, primo capoverso, della sentenza).
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito al ricorso depositando controricorso, illustrato con memoria depositata in prossimità della camera di consiglio.
Con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1475, 2697 c.c. e 115 c.p.c. in cui la Corte di appello sarebbe incorsa ritenendo insussistente la prova del credito dedotto in giudizio; nel motivo si sostiene che – pacifico essendo che tra le parti era stato concluso (ed era stato regolarmente eseguito) un contratto di compravendita di merce l’unica indagine che la Corte d’appello avrebbe dovuto compiere aveva ad oggetto l’ eventuale esistenza di accordi di deroga alla
regola fissata dall’articolo 1475 c.c. che addossa al compratore le spese della vendita.
Il motivo è infondato; la Corte di appello non ha enunciato, né ha tacitamente applicato, alcuna regola di diritto in contrasto con i principi fissati dall’articolo 2697 c.c. in tema di riparto dell’on probatorio e dall’articolo 1475 c.c. in materia di attribuzione dell’onere delle spese del contratto di vendita, ma si è limitata a rilevare – con un giudizio di fatto non censurabile sotto il profilo de vizio di violazione di legge, denunciato nel motivo in esame – che la società RAGIONE_SOCIALE non avevo offerto la prova di avere effettivamente sostenuto gli esborsi corrispondenti alle spese di trasporto e dogana esposte nella fattura azionata in INDIRIZZO; altresì precisando che tale prova non poteva rinvenirsi nella fattura stessa (vedi pagina 8, ultimo capoverso, della sentenza: «tali fatture… non costituiscono la prova delle ragioni del suo preteso credito e cioè delle spese sostenute per il trasporto e per i dazi doganali»), così pienamente conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 5915/2011: «La fattura è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa, ma nell’eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell’esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall’opposto»). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Parimenti priva di pregio è anche la denuncia, pure contenuta nel motivo in esame, di violazione dell’articolo 115 c.p.c., giacché la non contestazione del rapporto commerciale di compravendita non implica la non contestazione degli esborsi che la venditrice pretendeva di aver sostenuto per il pagamento dei dazi e per il compenso del vettore e, d’altra parte, nel ricorso non viene riportata alcuna affermazione contenuta negli atti difensivi della società RAGIONE_SOCIALE da cui la Corte territoriale avrebbe dovuto desumere la non contestazione del sostenimento di tali esborsi.
Con il secondo mezzo, riferito all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la società ricorrente censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. in cui la corte territoriale sarebbe incorsa affermando che dai testimoni escussi in primo grado sembrerebbe essere emersa la prova di un accordo che addossava al venditore, in deroga all’articolo 1475 c.c., le spese del trasporto e dei dazi doganali; in proposito nel motivo di ricorso si lamenta come nella sentenza impugnata, per un verso, non risultino specificate le ragioni che hanno condotto a siffatto convincimento e, per altro verso, difetti qualunque complessiva valutazione del quadro probatorio.
La censura è inammissibile, perché attinge un’affermazione priva di portata decisoria, in quanto esplicitamente formulata ad abundantiam come fatto palese dall’inciso «a prescindere dagli esiti dell’istruttore testimoniale» che si legge a pag. 7 ultimo capoverso, della sentenza (cfr. Cass.8755/2018: «È inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, TARGA_VEICOLO il GLYPH motivo di ricorso che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta “ad abundantiam”, e pertanto non costituente una “ratio decidendi” della medesima. Infatti, un’affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse»).
Può peraltro aggiungersi che il motivo in esame risulterebbe inammissibile, per carenza di interesse, anche se si riconoscesse portata decisoria all’affermazione ivi censurata; tale affermazione, infatti, si risolverebbe in un argomento aggiuntivo rispetto a quello – fondato sulla mancanza di prova del sostenimento, da parte della RAGIONE_SOCIALE, delle spese per dazi doganali e compenso del vettore esposte nella fattura azionata in INDIRIZZO – che sorregge
autonomamente il decisum e ha resistito all’impugnazione portata con il primo motivo.
Il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazidne, che liquida in € 3.000, oltre € 200 per esborsi e altri accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rico principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile il 21 giugno 2022.