Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33618 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33618 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 14932-2018 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO, codice fiscale e p.iva P_IVA, in persona del procuratore speciale AVV_NOTAIO, r appresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALECODICE_FISCALE pec EMAIL) ed elettivamente domiciliata presso lo studio AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO COGNOME in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, per procura in atti.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in ArezzoINDIRIZZO, Codice fiscale e P_IVAiva P_IVA, in persona dei curatori fallimentari AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio
AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) sito in Roma, INDIRIZZO, per procura in atti.
controricorrente e
ricorrente in via incidentale –
avverso il decreto del Tribunale di Arezzo, emesso il 19 aprile 2018; udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Con il decreto qui impugnato con ricorso per cassazione il Tribunale di Arezzo ha rigettato l’opposizione allo stato passivo presentata da RAGIONE_SOCIALE CR RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, ai sensi degli artt. 98 e 99 l. fall., nei confronti del RAGIONE_SOCIALE ed avverso il provvedimento del g.d. del medesimo Tribunale, col quale era stata respinta la domanda di ammissione al passivo fallimentare presentata dall’istituto di credito.
Con domanda di insinuazione datata 8 giugno 2015, CR RAGIONE_SOCIALE aveva infatti chiesto l’ammissione al passivo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per ‘Euro 212.035,23 in sede ipotecaria, complessivamente in forza AVV_NOTAIOe ipoteche volontarie in pari grado iscritte in data 18.05.2012 e in data 02.01.2014, sui beni meglio identificati sulle accluse note di iscrizione ipotecaria, oltre interessi successivi come dovuti ai sensi del combinato disposto degli artt. 54 u.c. -55 L.F. e art. 2855 commi 2 e 3 c.c.; nonché per Euro 590.861,12 in sede chirografaria ‘ .
I curatori fallimentari, già nel progetto di stato passivo, avevano sollevato eccezione revocatoria AVV_NOTAIOa garanzia ipotecaria e dunque proposto l’ammissione AVV_NOTAIO‘intero credito in chirografo, specificando , poi, all’udienza di verifica che l’eccezione revocatoria era da intendersi formulata, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 66 L.F. e anche AVV_NOTAIO‘ art. 2901 c.c.
Il g.d., ritenendo l’eccezione fondata (non essendo stati neanche prodotti dal creditore istante i p iani di risanamento ex art. 67 comma 3 lett. ‘d’ L.F. in esecuzione dei quali erano state concesse le garanzie ipotecarie sopra indicate), aveva dunque ammesso il credito di CR RAGIONE_SOCIALE come da proposta dei curatori.
5. Proposta opposizione ex artt. 98 e 99 l. fall. da part e AVV_NOTAIO‘istituto di credito, il Tribunale di Arezzo, con il decreto sopra indicato in epigrafe e nella resistenza AVV_NOTAIOa curatela fallimentare, ha rilevato ed osservato che: (i) in ordine alla richiesta di ammissione di un credito ipotecario, ai fini AVV_NOTAIO‘adempimento AVV_NOTAIO‘onere probatorio, a fronte AVV_NOTAIO‘eccezione (seppure generica), relativa alla ‘revocabilità AVV_NOTAIO‘ipoteca ai sensi di legge …’, tempestivamente sollevata nel progetto di stato passivo, sarebbe stato comunque onere AVV_NOTAIOa banca produrre, per lo meno all ‘ udienza del 15.7.2015 (fissata per l’esame e la formazione AVV_NOTAIOo stato passivo) : (a) in primo luogo ‘il Piano di risanamento ex art. 67, comma 3°, lett. d, L.F. allegato alla Convenzione Interbancaria già sopra detta in cui si disciplina tra l’altro anche il finanziamento ipotecario in pool oggetto del presente contratto’, e ciò relativamente al contratto di mutuo del 17.5.2012, (b) ed inoltre e quanto all’altro contratto di mutuo del 30 dicembre 20 13, ‘… il contenuto e la struttura AVV_NOTAIOa Ristrutturazione Finanziaria’, come meglio descritti nel testo del ‘Piano Industriale 2011 -2015 – 2012-2017 Aggiornato del Piano ed integrazione AVV_NOTAIOe richieste al Sistema bancario’; (ii) pertanto, a fronte AVV_NOTAIO‘eccezione di revocabilità AVV_NOTAIOe ipoteche, sollevata dalla curatela dapprima in maniera generica nella comunicazione del 2.7.2015 e poi in maniera più specifica all ‘ udienza del 15.7.2015, sarebbe stato onere AVV_NOTAIOa banca, per lo meno in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo, produrre la documentazione valida e completa al fine di stabilire se i Piani di risanamento, ex artt. 67, comma 3°, l. fall., posti a fondamento dei mutui concessi con i predetti contratti, fossero validi ed idonei a consentire alla banca di poter concedere i mutui in parola; (iii) tale onere allegatorio e probatorio non era stato assolto dalla banca opponente neanche in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo perché, in relazione al contratto di mutuo del 17.5.2012, non era stata validamente prodotta la relativa documentazione, seppure indicata alla lettera B del contratto in parola e perché, inoltre, in relazione al Piano di risanamento 2011/2015, anche al di là di ogni apprezzamento in ordine alla sua idoneità ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 67, 3° comma, lett. d), l. fall., la mancanza di sottoscrizione AVV_NOTAIOo stesso da parte del legale rappresentante AVV_NOTAIOa società poi fallita rendeva inutilizzabile in chiave probatoria il relativo
documento, dovendosi infatti ritenere indispensabile per la validità del piano per lo meno la sottoscrizione del debitore.
Il decreto, pubblicato il 27.11.2024, è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, con il quale ha anche presentato ricorso incidentale.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‘ violazione e falsa applicazione AVV_NOTAIOe norme di diritto in relazione all’art. 93 comma 3, n. 1 -4 L.F. ‘, sul rilievo che il Tribunale aveva errato, da un lato, nel ritenere che sarebbe stata la banca oggi ricorrente ad essere onerata del deposito dei piani attestati e, dall’altro, nel ritenere rilevante che il secondo piano attestato menzionato in premessa dovesse essere sottoscritto dal legale rappresentante AVV_NOTAIOa società debitrice, in quanto tale piano attestato era stato specificatamente richiamato nel contratto di mutuo intercorso tra le parti.
Con il secondo motivo si deduce, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‘ violazione e falsa applicazione AVV_NOTAIOe norme di diritto in relazione agli artt. 67 comma 3 L.F. e 2901 c.c. ‘, sul rilievo che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere i piani attestati inidonei al superamento AVV_NOTAIOa crisi aziendale.
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‘ per violazione e falsa applicazione AVV_NOTAIOe norme di diritto in relazione agli artt. 95 comma 1 L.F. e 2697 c.c. ‘.
3.1 I tre motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione AVV_NOTAIOe questioni prospettate, e devono essere complessivamente rigettati.
Le doglianze presentano infatti profili di infondatezza e di inammissibilità.
3.1.1 Quanto ai primi, le doglianze articolate dalla società ricorrente in punto di violazione dei principi regolatori AVV_NOTAIOa ripartizione degli oneri probatori nella materia qui in esame sono in realtà infondate, in quanto deve ritenersi rientrante nell’on ere del creditore l’allegazione e la prova AVV_NOTAIO‘ esistenza dei
piani attestati ex art. 67, terzo comma, lett. d), l. fall., quale causa di esenzione dalla revocatoria.
Orbene, nel caso di specie la curatela fallimentare aveva sollevato, in sede di verifica AVV_NOTAIOo stato passivo, eccezione revocatoria per le vie brevi, ex artt. 66 l. fall. e 2901 cod. civ. per rendere inefficace la garanzia ipotecaria azionata dalla banca a corredo AVV_NOTAIOa richiesta di ammissione del credito insinuato in ragione dei due rapporti contrattuali di mutuo intrattenuti con la società debitrice in bonis .
A tale eccezione si era opposto tuttavia l’istituto di credito, controdeducendo come fatto impeditivo al fatto estintivo AVV_NOTAIOa garanzia, l’esistenza di un piano attestato sottoscritto dalla società debitrice, ai sensi del sopra richiamato art. 67, terzo comma, lett. d), l. fall. (sull ‘ estensione AVV_NOTAIOa clausola di esenzione da revocatoria da ultimo menzionata anche alla revocatoria ordinaria, v. Cass. n. 1147/2023).
Ne consegue, a cascata, come inevitabile conseguenza dei principi regolatori AVV_NOTAIOa ripartizione degli oneri AVV_NOTAIOa prova statuiti dall’art. 2697, primo e secondo comma, cod. civ., che occorre ricondurre nella sfera degli oneri allegativi e probatori del creditore la dimostrazione AVV_NOTAIO‘esistenza del piano attestato previsto dall’art. 67, terzo comma, lett. d), l. fall., quale fatto impeditivo AVV_NOTAIO‘eccezione revocatoria sollevata dalla contrapposta curatela fallimentare. Peraltro, l’affermazione di tale princi pio si coniuga perfettamente, nella materia in esame, con il corollario AVV_NOTAIOa vicinanza AVV_NOTAIOa prova, posto che risulta indiscutibile che il documento attestante il piano di risanamento aziendale si trova normalmente nella disponibilità del creditore istante per l’insinuazione al passivo , a differenza di quanto avviene per la curatela fallimentare la cui difficoltà a ricostruire la documentazione aziendale e contabile AVV_NOTAIO ‘ impresa fallita può considerarsi fatto notorio.
3.1.2 Nel resto le doglianze proposte dalla società ricorrente sono inammissibili, vuoi perché risultano decentrate rispetto alla ratio decidendi sopra ricordata, che sostiene il provvedimento impugnato (laddove – a fronte AVV_NOTAIO‘affermazione del Tribunale AVV_NOTAIOa mancata prova in giudizio AVV_NOTAIO‘esistenza dei piani attestati e AVV_NOTAIO ‘ini doneità probatoria di quello prodotto per mancanza AVV_NOTAIOa sottoscrizione AVV_NOTAIOa debitrice si deduce l’erroneità AVV_NOTAIOa decisione
impugnata in ordine ad una presunta affermazione giudiziale di inidoneità dei piani attestati a determinare il superamento AVV_NOTAIOa crisi aziendale); vuoi perché afferenti a circostanze non rilevanti ai fini del decidere, risultando non conferente la deduzione difensiva secondo cui i piani attestati erano stati comunque richiamati per relationem nel contratto di mutuo.
Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso principale , con l’affermazione del seguente principio di diritto:
‘ Nel caso di proposizione da parte del curatore fallimentare, nel corso del procedimento di verifica del passivo e del conseguente giudizio di opposizione di stato passivo, AVV_NOTAIO‘eccezione revocatoria fallimentare od ordinaria diretta a paralizzare la pretes a del creditore istante, spetta a quest’ultimo allegare e provare, come fatto impeditivo all’accoglimento AVV_NOTAIOa predetta eccezione revocatoria, la fondatezza AVV_NOTAIO‘esenzione da revocatoria di cui all’art. 67, terzo comma, lett. d), l. fall., producendo in giudizio la documentazione comprovante che gli atti, i pagamenti e le garanzie oggetto di revocatoria siano stati posti in essere in esecuzione di un piano attestato idoneo al risanamento aziendale ‘ .
4. La curatela fallimentare ha presentato inoltre ricorso incidentale, con il quale ha dedotto ‘violazione di legge ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione AVV_NOTAIO‘art. 13 comma 6 L. 247/12, AVV_NOTAIO‘art. 2 commi 1 e 2 D.M. 55/15, AVV_NOTAIO‘art. 4 DM 55/14 e AVV_NOTAIO‘art. 2333 c.c.’. 4.1 Sostiene il RAGIONE_SOCIALE che il decreto impugnato si porrebbe invece in contrasto con l’art. 13 , comma 6, l. 247/12 e con gli artt. 2, commi 1, 2 e 4 del D.M. 55/14, nonché con l’art. 2333 c.c. nella parte in cui ‘condanna (va) la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di questo procedimento che si liquidano in euro 6.000,00 per competenze professionali, oltre iva e cap come per legge’ .
4.2 Si sostiene da parte del RAGIONE_SOCIALE ricorrente incidentale che, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 2 , comma 2, del D.M. 55/14, ‘Oltre al compenso e al rimborso AVV_NOTAIOe spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all’avvocato è dovuta -in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale -una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai
successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta’ , risultando pertanto evidente come tale disposizione normativa fosse stata violata dal Tribunale aretino, che nella liquidazione AVV_NOTAIOe spese legali non aveva contemplato alcun rimborso spese del 15%.
4.3 Ma la statuizione in punto di spese qui impugnata doveva essere riformata, sempre secondo il RAGIONE_SOCIALE, anche sotto altri ed ulteriori profili. 4.3.1 Ricorda sempre il RAGIONE_SOCIALE che l’art . 4, comma 1, terzo capoverso, del D.M. 55/14 statuisce che ‘Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.’ Sempre il medesimo art. 4, al quinto comma, specifica inoltre che ‘il compenso è liquidato per fasi’. Secondo il ricorrente, a fronte AVV_NOTAIOa causa di opposizione allo stato passivo – vertente sul riconoscimento del privilegio ipotecario sull’importo di euro 212.035,23 – il Tribunale di Arezzo, peraltro senza motivazione alcuna, nel liquidare le spese di lite nell’importo unico di euro 6.000,00, avrebbe violato le norme sopra richiamate, in quanto non avrebbe liquidato i compensi come prescritto dall’art. 4 c omma 1 D.M. 55/14, ossia sulla base dei parametri medi previsti per i ‘giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale’ , fra i quali rientra il giudizio di opposizione al passivo, ciò che invece avrebbero portato alla diversa liquidazione pari ad euro 13.430,00.
Conclude pertanto il ricorrente incidentale nel senso che il compenso liquidato nel decreto, qui impugnato in via incidentale, non solo si discosterebbe notevolmente dai valori medi (6.000,00 liquidati a fronte di 13.430,00), ma sarebbe stato oltretutto inferiore al minimo di cui alle tariffe (6.715,00), senza che fosse stata fornita alcuna giustificazione argomentativa.
4.4 Il ricorso incidentale va accolto limitatamente alla violazione AVV_NOTAIO‘art. 2 , comma 2, del D.M. 55/14, in relazione al mancato riconoscimento AVV_NOTAIOe spese forfettarie del 15% (la cui statuizione è mancante nel decreto impugnato), posto che non è dato riscontare, per contro, la violazione del minimo tariffario che nel caso di specie era fissato in euro 5.641,00 (il valore indicato in ricorso è infatti euro 212.035,23 , con l’applicazione dunque AVV_NOTAIOo scaglione sino a 260.000) (Cass. Sez. 2, sent. n. 9815 del 13/04/2023) e perché, nel resto,
le doglianze riguardano la rivalutazione AVV_NOTAIOa quantificazione del compenso la cui determinazione integra un apprezzamento di merito, come tale non più sindacabile in questo giudizio di legittimità, tanto meno sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017;Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14 /01/2019).
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, il ricorso incidentale può essere deciso anche nel merito, con il riconoscimento al RAGIONE_SOCIALE ricorrente AVV_NOTAIOe spese forfettarie liquidate, per il giudizio di opposizione allo stato passivo, nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza principale e vanno solo parzialmente compensate (per un terzo) in ragione AVV_NOTAIO‘accoglimento parziale del ricorso incidentale e liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte AVV_NOTAIOa ricorrente principale AVV_NOTAIO‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis AVV_NOTAIOo stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale nei limiti di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo sul ricorso incidentale nel merito, riconosce al RAGIONE_SOCIALE ricorrente il diritto alla liquidazione in suo favore per il giudizio di opposizione allo stato passivo AVV_NOTAIOe spese forfettarie nella misura indicata in motivazione; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE controricorrente, AVV_NOTAIOe spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.600,00 (euro 6.900,00, compensati per 1/3) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 135,00 (anch’essi compensati per 1/3) ed agli accessori di legge.
Ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 AVV_NOTAIOa l. n. 228 del 2012, dà atto AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte AVV_NOTAIOa ricorrente principale, AVV_NOTAIO‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, AVV_NOTAIOo stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 27.11.2024