SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 139 2026 – N. R.G. 00005488 2024 DEPOSITO MINUTA 20 01 2026 PUBBLICAZIONE 21 01 2026
oggetto: contratti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
– Sezione Civile –
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, nella persona del giudice NOME COGNOME, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 5488/2024 R.G., promossa da
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore e Presidente del RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE ( ), con sede in INDIRIZZO, rappresentato e difeso, come da procura allegata all’atto introduttivo, dall’AVV_NOTAIO ( ) presso il cui studio in INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato, (fax n. NUMERO_TELEFONO, pec ; P.
RICORRENTE
contro
(CF ) in persona RAGIONE_SOCIALE‘amministratore pro tempore , rappresentato e difeso come da mandato in calce all’atto di costituzione e delibera condominiale dd 13.03.2025, dagli AVV_NOTAIOti COGNOME NOME, c.f. , e COGNOME c.f entrambi del Foro di Trieste congiuntamente e disgiuntamente, con domicilio eletto presso lo studio RAGIONE_SOCIALEa prima in Trieste INDIRIZZO (pec: e P. C.F. C.F.
;
RESISTENTE
R.G. 5488/2024
conclusioni RAGIONE_SOCIALEe parti : all’udienza del 20.1.2026 il procuratore di parte convenuta ha precisato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vicenda processuale
Con ricorso del 16.10.2024 lo ha agito in giudizio nei confronti del concludendo affinchè ‘ voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, – accertare e dichiarare che di INDIRIZZO in Trieste ( ) in persona RAGIONE_SOCIALE‘amministratore pro tempore , in Trieste, INDIRIZZO è debitore RAGIONE_SOCIALEo per le ragioni dedotte nella parte narrativa del presente atto, RAGIONE_SOCIALE‘importo di € 42.308,35 e, per l’effetto, – condannare il Condominio di INDIRIZZO in Trieste ( ), in persona RAGIONE_SOCIALE‘amministratore pro tempore , in INDIRIZZO al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € 42.308,35 o la diversa, maggiore o minore, che risultasse di giustizia; – con vittoria di spese, tasse, diritti ed onorari del presente giudizio. ‘. Si costituiva in giudizio il chiedendo ‘ Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) In via preliminare, a) In via pregiudiziale di rito: autorizzare il ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 269 c.p.c. a chiamare in causa (P.IVA P. P. P.
corrente in Codroipo INDIRIZZO INDIRIZZO in persona del legale rappresentante pro tempore e di conseguenza disporre il differimento, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 269 c.p.c, RAGIONE_SOCIALEa prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all’art. 163 bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio b) in via ulteriormente preliminare, accertare e dichiarare che la causa richiede un’istruttoria complessa e che, pertanto, necessita disporre il mutamento del rito, da rito di cognizione sommaria a rito ordinario; per l’effetto fissare ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 281 duodecies, comma 1, c.p.c. l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.; 2) Nel merito In via principale a) premessa ogni e più ampia declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni diritto e miglior pronuncia, Voglia Codesto Tribunale, respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto oltre che contraddittorie rispetto ai depositi documentali prodotti e prive di prove, per come espresso dedotto e contestato in narrativa b) in via subordinata, disposta ex art 269 cpc la chiamata in causa di
accertare l’estraneità del rispetto al credito azionato ed al contratto intervenuto tra e e per l’effetto disporre l’estromissione del e la prosecuzione RAGIONE_SOCIALEo stesso nei confronti RAGIONE_SOCIALEa terza chiamata c) nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di estromissione dal presente giudizio RAGIONE_SOCIALE‘odierno attore opponente sub b) e nella ulteriore non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale RAGIONE_SOCIALEa richieste avversarie ovvero venisse ravvisata una
qualsivoglia debenza del Condominio nei confronti del ricorrente, condannare a manlevare, garantire, e tenere indenne il e per l’effetto condannare la stessa come sopra a corrispondere direttamente a tutte le somme che risulteranno dovute e di quanto l’odierno resistente sarà chiamata a pagare, in virtù del contratto dd 11 marzo 2021 tra […
e il
In via subordinata a) in ogni caso ridursi la pretesa avversaria in tutto e/o in parte in ordine all’entità del credito richiesto ad equo compenso o a quanto ritenuto di giustizia, ovvero ricondotto al Tariffario professionale e/o agli usi di piazza ordinari per le prestazioni professionali eseguite; In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale ‘.
L’udienza RAGIONE_SOCIALE‘8.5.2025 era rinviata su richiesta RAGIONE_SOCIALEe parti in ragione RAGIONE_SOCIALEa pendenza di trattative.
Alla successiva udienza del 25.6.2025 il Tribunale si riservava in ordine alla richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo ed avanzava una proposta conciliativa.
Con provvedimento del Presidente del Tribunale di Trieste RAGIONE_SOCIALE‘8.10.2025 (in esecuzione del D.L. 117/2025 pubblicato l’8.8.2025 in vigore dal 9.9.2025 e RAGIONE_SOCIALEa delibera plenaria del CSM del 1.10.2025) il procedimento era assegnato allo scrivente Giudice.
Con decreto del 7.1.2026 veniva fissata l’udienza del 20.1.2026 affinchè le parti potessero determinarsi in ordine alla proposta conciliativa e in caso di esito negativo, ritenuta la causa matura per la decisione, discutessero ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 281 sexies c.p.c.
A detta data il processo era definito.
ha agito in giudizio per ottenere il pagamento RAGIONE_SOCIALEe prestazioni professionali effettuate nell’interesse del per un ammontare di euro € 42.308,35.
A sostegno RAGIONE_SOCIALEa propria pretesa parte ricorrente ha dedotto che:
-Il n. 5/1 con assemblea straordinaria del 22.11.2022, deliberava i ‘ lavori di manutenzione straordinaria RAGIONE_SOCIALEe parti comuni con riqualificazione energetica del fabbricato e detrazione fiscale 110% in cinque anni ‘;
-Più precisamente l’assemblea approvava i preventivi per ‘ Progettazione architettonica in ambito SuperBonus 110% di € 219.373,19 iva inclusa; Progettazione tecnico/architettonica per gli interventi di ristrutturazione edilizia in ambito bonus 50% € 69.844,59 iva inclusa ‘ al contempo deliberando di affidare l’esecuzione ‘ dei lavori edili alla RAGIONE_SOCIALE – Direttore dei lavori: -Arch. Coordinatore sicurezza sia in
fase di progettazione che di esecuzione: -Arch. Responsabile dei Lavori: Arch. ‘;
-lo studio eseguiva i lavori commissionati e la preliminare attività richiesta al fine di poter godere del beneficio fiscale;
-sempre su incarico RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione lo svolgeva anche attività relativa al ‘ rifacimento RAGIONE_SOCIALEa copertura, l’accentramento dei contatori del gas come previsto dalla normativa vigente, ed il rifacimento RAGIONE_SOCIALEa facciata nordest già precedentemente messa in sicurezza ‘;
-con addendum del 15.2.2023 all’assemblea straordinaria del 22.11.2022 il deliberava la ‘ rateizzazione degli importi ‘;
-con comunicazione del 19.4.2023 la geom. , responsabile RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, comunicava che in data 15.3.2023 l’assemblea condominiale aveva deliberato di non dar più corso agli interventi di manutenzione straordinaria e chiedeva di formalizzare il compenso per l’attività comunque svolta in favore del e dei singoli enti;
Queste, in sintesi, le ragioni a sostegno RAGIONE_SOCIALEa domanda.
Il di INDIRIZZO ha resistito alle pretese di parte ricorrente essenzialmente negando l’esistenza di una delibera assembleare che avesse conferito mandato allo l’esistenza di un rapporto contrattuale ed anzi deducendo che l’unico rapporto contrattuale in essere fosse quello con il general contractor e che dunque dovessero ritenersi a suo esclusivo carico tutte le eventuali attività da quest’ultimo demandate ad altri professionisti.
Le domande di parte ricorrente non possono essere accolte.
Come deducibile dal doc. 12 del fascicolo di parte ricorrente, lo chiede che vengono pagate una serie di prestazioni riconducibili alle voci di ‘ stime e valutazioni, progettazione preliminare, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, verifiche e collaudi ‘ e tuttavia non si ritiene dimostrata la fonte negoziale in base alla quale, da una parte, la società avrebbe assunto l’obbligazione di sviluppare i documenti di progettazione e, dall’altra, il Condominio l’obbligazione di pagare il corrispettivo.
Ora, è comprovato che il stipulava in data 11.3.2021 un contratto con la avente ad oggetto la redazione di uno studio di prefattibilità tecnica RAGIONE_SOCIALE‘efficientamento e riqualificazione energetica rispondente ai requisiti richiesti dal c.d. decreto legge Rilancio per accedere alle agevolazioni fiscali e che le modalità di espletamento RAGIONE_SOCIALE‘incarico prevedevano la possibilità per l’appaltatore di avvalersi del contributo di collaboratori e/o professionisti di sua fiducia ‘ e del quale operato assume la piena responsabilità ‘ (cfr. artt. 1 e 3 del contratto – all. 3 fascicolo di parte resistente).
Infatti nella prassi RAGIONE_SOCIALEa gestione degli appalti di cui al decreto legge 34/2020 i condomini in qualità di committenti hanno spesso fatto riferimento al c.d. general contractor ovvero ad una figura mutuata dall’esperienza degli appalti pubblici che si obbliga a compiere le attività accessorie di natura amministrativa, tecnica e contabile, necessarie perché il committente acceda alla cessione del credito fiscale o allo sconto in fattura oltre che all’esecuzione dei lavori anche per mezzo di terzi professionisti.
In tale fase non vi è traccia di accordi conclusi con lo ed infatti, come evincibile dalla corrispondenza allegata (cfr. all. 5) proveniente da
era stata la stessa impresa appaltatrice a rivolgersi allo per la parte edile e alla per quanto riguardava la parte energetica ed impiantistica ‘ al fine di depositare la relazione sullo studio di prefattibilità.
Parte resistente non ha quindi stipulato né un contratto d’opera professionale né un contratto di appalto essendo invece il general contractor a conferire incarico alla società ricorrente per la fase preliminare alla stipula RAGIONE_SOCIALE‘appalto di lavori di manutenzione straordinaria.
E’ quindi ragionevole ritenere che la società ricorrente abbia fornito il proprio senza che sia sorto apporto professionale su mandato RAGIONE_SOCIALEa un rapporto contrattuale diretto tra e
Difatti, che alla data del 22.11.2022 (ovvero RAGIONE_SOCIALEa delibera RAGIONE_SOCIALE‘assemblea straordinaria che lo assume quale genesi del mandato) parte ricorrente avesse già predisposto un computo metrico è evincibile dalla stessa lettura del verbale di assemblea nella parte in cui l’amministratore ‘ illustra l’offerta presentata da RAGIONE_SOCIALE riguardante l’esecuzione di un intervento di isolamento termico RAGIONE_SOCIALEe superfici opache ed in particolare anche sulla base del computo metrico redatto dallo documento che rimarrà allegato all’originale del presente verbale ‘.
Dette prestazioni professionali, in conclusione, non possono ritenersi espletate su incarico del ma verosimilmente su incarico RAGIONE_SOCIALEa (nell’ambito RAGIONE_SOCIALEo studio di prefattibilità commissionato alla stessa e quindi ricadente nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa disciplina contrattuale di cui all’accordo RAGIONE_SOCIALE‘11.3.20212 art. 5) con la conseguenza che del corrispettivo non può essere chiamato a rispondere il resistente.
L’assunto, come già evidenziato, appare confermato dall’all. 5 del fascicolo di parte resistente nonché dal doc. 30 del fascicolo di parte ricorrente ovvero il ‘ progetto edilizio per la riqualificazione RAGIONE_SOCIALE‘immobile ‘ che risulta datato ‘marzo 2022’ ed è quindi antecedente alla delibera assembleare con cui si assume essere stato conferito mandato allo per svolgere l’attività di cui si chiede il pagamento. In questo senso si richiama l’orientamento RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione che seppur espresso in punto di contratto d’opera è suscettibile di applicazione generalizzata al
contratto di appalto ‘ In caso di contestazione RAGIONE_SOCIALE‘esistenza RAGIONE_SOCIALE‘incarico stesso, spetta al soggetto che presta l’opera professionale fornire la prova sia del conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico da parte del cliente sia RAGIONE_SOCIALEe prestazioni eseguite, anche attraverso presunzioni .” (Cass. Civ., Sez. II, 26/07/2024, sentenza n. 20992.).
Procedendo nell’analisi RAGIONE_SOCIALEe richieste RAGIONE_SOCIALEo appare utile ripercorre sinteticamente l’evoluzione cronologica RAGIONE_SOCIALEa vicenda.
In data 21.7.2022 la comunicava che non sarebbe più stata disponibile, all’esito RAGIONE_SOCIALEo studio di prefattibilità, ad assumere il ruolo di general contractor nell’ambito dei lavori di ristrutturazione straordinaria (comunicazione mail all. 8) di talchè il , ancora intenzionato a proseguire nella manutenzione straordinaria, convocava l’assemblea del 22.11.2022 in cui deliberava di eseguire detti lavori con detrazione fiscale del 110% (c.d. Super Ecobonus) secondo l’offerta presentata dalla RAGIONE_SOCIALE stabilendo, al contempo, che i lavori edili sarebbero stato svolti proprio dalla RAGIONE_SOCIALE e che lo
avrebbe assunto l’incarico di Direttore dei lavori nonché di Coordinatore Sicurezza (cfr. all. 1 fascicolo diparte ricorrente).
Con successiva assemblea del 15.3.2023 il revocava le delibere precedenti concludendo per non dare corso ai lavori di manutenzione straordinaria. Ebbene l’analisi RAGIONE_SOCIALEa documentazione non consente, a giudizio del Tribunale, di individuare quale tra le attività che si assumono essere state realizzate (di cui alle già richiamate voci ‘ stime e valutazioni, progettazione preliminare, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, verifiche e collaudi ‘) siano riconducibili all’arco temporale ricompreso tra il 22.11.2022 e il 15.3.2023.
Inoltre all’esito RAGIONE_SOCIALEa delibera del 22.11.2022 non risulta che le parti abbiano sottoscritto un contratto di appalto (come era stato, invece, per la per lo studio di prefattibilità), viceversa l’assemblea ha considerato e discusso i preventivi ed ha deliberato di proseguire nei lavori senza però che la manifestazione di volontà abbia trovato successiva concretizzazione.
Da ultimo va trattata la questione RAGIONE_SOCIALEa costituzione del fondo obbligatorio ex art. 1135 comma 1 n. 4 c.c. per le ipotesi di stipula di contratto di appalto per lavori straordinari.
Nel verbale di assemblea straordinaria del 22.11.2022 tale aspetto è trattato come una ‘dichiarazione di intenti’ nella parte in cui l’assemblea non delibera la costituzione del fondo ma dichiara genericamente che ‘ verrà emesso un bilancio preventivo straordinario per la costituzione del fondo (…)’ cui evidentemente non si è dato seguito considerato che a distanza di meno di quattro mesi il si determinava definitivamente in senso contrario allo svolgimento dei lavori.
La questione avrebbe effetti invalidanti, nella figura RAGIONE_SOCIALEa nullità ex art. 1421 c.c., RAGIONE_SOCIALEa delibera assembleare trattandosi di norma imperativa con conseguente rilevabilità d’ufficio (Cass. Civ. SSUU. 14/04/2021, sentenza n. 9839.
La peculiare dinamica RAGIONE_SOCIALEa vicenda, gli oggettivi profili di ambiguità dei rapporti contrattuali che hanno reso necessario rivolvere plurime questioni interpretative, giustificano una compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda;
compensa integralmente le spese tra le parti.
Trieste, 20.1.2026
il Giudice
NOME COGNOME