Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28578 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28578 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13872/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di VENEZIA n. 2988/2020 depositata il 18/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società RAGIONE_SOCIALE depositò dinnanzi al Tribunale di Treviso ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE al fine di conseguire il pagamento delle proprie fatture n. 40 del
30/06/2014 e n. 46 del 31/07/2014 per complessivi euro 18.300,00, emesse sulla scorta di un contratto stipulato inter partes in data 1°/05/2013.
Venne quindi emesso il decreto ingiuntivo in data 22/10/2014, e, in seguito all ‘ opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, venne radicata la causa n. 12565/2014 R.G. avanti al Tribunale di Treviso.
Quasi contestualmente, in data 24/09/2014, la società RAGIONE_SOCIALE notificò atto di citazione nei confronti della RAGIONE_SOCIALE chiedendo la risoluzione del sopra citato contratto del 1°/05/2013, con conseguente condanna della società convenuta alla restituzione delle somme in precedenza percepite e al risarcimento dei danni.
Nel giudizio così radicato si costituì la società RAGIONE_SOCIALE, contestando la fondatezza delle domande avversarie e chiedendo anch ‘ essa, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto, ma per inadempienza dell ‘ attrice RAGIONE_SOCIALE, con conseguente condanna di quest ‘ ultima al risarcimento dei danni cagionatile.
Con sentenza n. 375/2018 il Tribunale di Treviso, deliberando sulle due cause riunite: (i) accolse l ‘ opposizione spiegata dalla RAGIONE_SOCIALE, revocando il decreto ingiuntivo n. 5060/2014; (ii) sulle domande avanzate dall ‘ attrice nella causa di merito, dichiarò risolto il contratto di cui è causa per inadempienza della RAGIONE_SOCIALE, condannando quest ‘ ultima alla restituzione in favore della RAGIONE_SOCIALE della somma di euro 117.500,00 percepita in corso di contratto, respingendo la domanda attorea di risarcimento danni per euro 83.611,40, nonché tutte le altre domande proposte in via riconvenzionale dalla RAGIONE_SOCIALE
Avverso tale pronuncia la società RAGIONE_SOCIALE interpose gravame dinnanzi alla Corte d ‘ Appello di Venezia.
Nella resistenza della società RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 2988/2020 del 18/11/2020 la Corte d ‘ Appello di Venezia ha rigettato l ‘ appello, e, per l ‘ effetto, ha confermato la sentenza n. 375/2018 del
Tribunale di Treviso, condannando la società RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese del grado.
Avverso la predetta sentenza la società RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati da memoria, cui la società RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ‘ art. 380bis 1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1453, 1460, 2697 c.c.); ripartizione dell ‘ onere della prova nei giudizi in cui venga dedotta l ‘ eccezione di inadempimento di obbligazioni contrattuali ‘ , lamentando che i giudici di merito hanno errato nell ‘ avere operato un ‘ inversione dell ‘ onere della prova circa la dedotta eccezione di inadempimento delle obbligazioni contrattuali.
La ricorrente afferma che era onere della controparte RAGIONE_SOCIALE provare l ‘ inadempimento della società RAGIONE_SOCIALE, nei cui confronti aveva incardinato il giudizio di merito per la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto (di cui ai punti 1 e 3 dell ‘ espositiva in fatto che precede), nonché aveva resistito quale attore opponente nel giudizio monitorio avente ad oggetto il pagamento delle fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE, sollevando eccezione di inadempimento ex art. 1460, 2° comma, c.c.
Il motivo è infondato. La sentenza gravata è conforme al consolidato orientamento di legittimità secondo il quale il creditore che agisce in giudizio, sia per l ‘ adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte del suo diritto, limitandosi ad allegare l ‘ inadempimento della controparte, su cui incombe l ‘ onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall ‘ adempimento.
2.1 Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di prova dell ‘ inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per
l ‘ adempimento, ove sollevi l ‘ eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l ‘ altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l ‘ onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell ‘ obbligazione. (Fattispecie in tema di mancato esame, da parte del giudice del merito, delle risultanze di una consulenza tecnica d ‘ ufficio da cui emergeva l ‘ inesatto adempimento del creditore agente, dedotto dal debitore a fondamento della ‘ exceptio inadimplenti contractus ‘ ) (v. Cass., sez. 6-3, ord. 11/02/2021, n. 3587. E già Cass., sez. III, sent. 28/01/2002, n. 982; Cass., Sez. Un., sent. 30/10/2001, n. 13533 ).
2.2 Orbene, nella specie, avendo la società RAGIONE_SOCIALE, nel giudizio conseguente all ‘ azione monitoria, formulato l ‘ eccezione d ‘ inadempimento ai sensi dell ‘ art. 1460 c.c., la prova dell ‘ adempimento spetta a colui contro il quale è sollevata l ‘ eccezione (nel caso la società RAGIONE_SOCIALE), in conformità con il principio affermato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale il debitore convenuto che si avvalga dell ‘ eccezione di inadempimento, ai sensi dell ‘ art. 1460 c.c., può limitarsi ad allegare l ‘ altrui inadempimento, essendo il creditore agente a dover dimostrare di avere correttamente adempiuto (Cass., Sez. II, sent. 15/04/2014, n. 8736).
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio. (Art. 112 c.p.c.). Divieto di sollevare d ‘ ufficio eccezioni di merito riservate alle parti. (Artt. 1441, 1460, 2697 c.c.): A carico dell ‘ eccipiente l ‘ onere della prova dell ‘ inefficacia dei fatti su cui l ‘ eccezione si fonda ‘ , lamentando che la Corte territoriale ha errato nell ‘ affermare che, a fronte della sostanziale irrilevanza dell ‘ attività svolta dalla ricorrente, la medesima avrebbe dovuto dimostrare di aver osservato le regole dell ‘ arte e di essersi conformata ai protocolli. La ricorrente sostiene di essersi conformata ai protocolli e che fornire la prova di aver usato
la ‘ massima diligenza professionale ‘ è prova ardua. Sostanzialmente, la Corte territoriale, a fronte di contestazioni inesistenti circa lo svolgimento delle attività con diligenza, si è limitata ad affermare d ‘ ufficio che la ricorrente non avrebbe assolto l ‘ obbligo.
Il motivo è infondato. Nell ‘ impugnata sentenza la corte di merito ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale, motivando sulle medesime ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado. Infatti, sia il Tribunale che la Corte d ‘ appello hanno accertato che NOME non risulta aver adempiuto alle obbligazioni contrattuali poste a suo carico, sicché tale inadempimento (sostanzialmente grave in quanto tradottosi nella mancata effettuazione delle attività consulenziali e di collaborazione minime previste dal contratto), ha giustificato la risoluzione del rapporto da parte di NOME. Essendo stato il gravame esperito dalla odierna ricorrente contro sentenza resa in prime cure in data 09/02/2018 (come risulta sia dalla sentenza che dal ricorso), l ‘ atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all ‘ 11/9/2012.
4.1 Siffatta circostanza determina l ‘ applicazione ‘ ratione temporis ‘ dell ‘ art. 348ter , ultimo comma, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. V, sent. 18/9/2014, n. 26860; Cass., Sez. 6-Lav., ord. 9/12/2015, n. 24909; Cass., Sez. 6-5, ord. 11/5/2018, n. 11439), norma che preclude, in un caso -qual è quello presente -di cd. ‘ doppia conforme di merito ‘ , la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell ‘ art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l ‘ onere ‘ di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell ‘ appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse ‘ (Cass., Sez. I, sent. 22/12/2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., sent. 6/8/2019, n. 20994). Nella specie la ricorrente non ha indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce, il che integra
un ‘ ipotesi di inammissibilità, in parte qua , del ricorso, con riferimento alle censure riconducibili, nella sostanza, all ‘ art. 360, n. 5, c.p.c. contenute nel secondo, nel terzo, nel quarto e nel quinto motivo.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio (artt. 274 c.p.c., 1460 e 2697 c.c.). Illegittimità del mancato pagamento di fatture emesse per prestazioni effettuate in periodi precedenti alla richiesta di risoluzione contrattuale ‘ , lamentando che la Corte territoriale ha errato nell ‘ affermare che il rifiuto della società controricorrente di effettuare il pagamento delle fatture risultava legittimo ai sensi dell ‘ art. 1460 c.c., chiedendo alla Suprema Corte di confermare il provvedimento monitorio nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, ‘ In tema di prova dell ‘ inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l ‘ adempimento, ove sollevi l ‘ eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l ‘ altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l ‘ onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell ‘ obbligazione ‘ (così Cass., sez. 6-3, ord. 11/02/2021, n. 3587, cit.). Nel caso di domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, ove la controparte invochi l ‘ eccezione di inadempimento, il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa ed unitaria dei comportamenti di entrambe le parti onde accertare la sussistenza degli inadempimenti reciprocamente lamentati ed apprezzarne l ‘ effettiva gravità ed efficienza causale rispetto alla finalità complessiva del contratto ed alla realizzazione degli interessi rispettivamente perseguiti (così Cass., sez. II, sent. 28/03/2001, n. 4529; conformi Cass., sez. II, sent. 15/04/2014, n. 8736; Cass., sez. lav., sent. 16/05/2006, n. 11430: « Il giudice, ove
venga proposta dalla parte l ‘ eccezione ‘ inadimplenti non est adimplendum ‘ , deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti adempimenti avuto riguardo anche allo loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull ‘ equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui qualora rilevi che l ‘ inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l ‘ eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all ‘ interesse dell ‘ altra parte a norma dell ‘ art. 1455 cod. civ., deve ritenersi che il rifiuto di quest ‘ ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell ‘ art. 1460, secondo comma, cod. civ. Tale valutazione rientra nei compiti del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria »; Cass., sez. III, sent. 26/01/2006, n. 1690, secondo la quale non incorre in alcuna contraddizione il giudice di merito che apprezzi un comportamento di inadempimento come contrario a buona fede ai fini di giustificare un ‘ eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e poi lo consideri di scarsa importanza ai fini di un ‘ azione di risoluzione del contratto per inadempimento. Infatti, i due piani di valutazione sono del tutto diversi.
6.1 Ai fini della valutazione prevista dall ‘ art. 1460 cod. civ. l ‘ inadempimento della parte viene valutato solo nell ‘ ottica della realizzazione del sinallagma contrattuale, al fine di considerarlo o meno giustificato in dipendenza dell ‘ inadempimento dell ‘ altra. Tale valutazione si esprime in un confronto fra i due inadempimenti e non nell ‘ oggettiva valutazione di ciascuno di essi e può risolversi negativamente sia per il fatto che le prestazioni corrispettive inadempiute dovessero eseguirsi in tempi diversi (art. 1460, primo comma, cod. civ.), sia perché uno degli inadempimenti non appaia conforme a buona fede. Il piano di valutazione supposto dall ‘ art. 1455 cod. civ. in ordine alla non scarsa importanza
dell ‘ inadempimento quale fatto giustificativo della risoluzione del contratto è, invece, del tutto diverso, giacché non è funzionale all ‘ apprezzamento della realizzazione del sinallagma contrattuale, ma del suo scioglimento, e l ‘ inadempimento viene valutato non comparativamente alla condotta dell ‘ altra parte, bensì nel suo significato oggettivo di impedimento alla realizzazione del sinallagma stesso.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, art. 1458 c.c. (effetti della risoluzione contrattuale ed erroneità della condanna alla restituzione di quanto percepito) e art. 2697 c.c. ‘ , lamentando che la Corte territoriale, pur dando atto che nella specie si tratta di contratto a prestazioni continuative e periodiche, ha errato nel sostenere che ‘ la fattispecie dell ‘ art. 1458, comma primo, c.c. si realizza in quei contratti in cui l ‘ esecuzione ha luogo per coppie di prestazioni da eseguirsi contestualmente e con funzione corrispettiva. L ‘ esecuzione di dette prestazioni attua, progressivamente, l ‘ equilibrio contrattuale senza che si renda necessaria alcuna restituzione (Cass. 10383/1998; Cass. 7169/1995; in motivazione, Cass. 7165/1999). Tuttavia, per principio generale, la disposizione del secondo comma dell ‘ art. 1458 c.c. è invocabile solo se le prestazioni già eseguite abbiano pienamente soddisfatto le ragioni del creditore e risultino conformi al contenuto del contratto (Cass. 10383/1998; Cass. 2753/1989; Cass. 7169/1995; Cass. 1566/1971; Cass. 2632/1966). Solo in tal caso non vi è alcun motivo per travolgere l ‘ intero rapporto anche per la parte regolarmente adempiuta. Il tutto non può essere affermato nel caso in esame ove, infatti, alcuna prestazione contrattuale risulta svolta da NOME a favore di NOME che, per contro, aveva invece effettuato i pagamenti che quindi possono ritenersi, come correttamente deciso dal primo giudice, travolti con la risoluzione
per inadempimento (Cass. n. 26862 del 22 ottobre 2019) ‘ (così a p. 10, punto vi, della sentenza).
La ricorrente si duole che la Corte di merito non abbia applicato la disciplina dei contratti di durata nei contratti ad esecuzione periodica o continuata, nei quali l ‘ effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. Da ciò conseguirebbe l ‘ assenza del diritto in capo alla resistente di ottenere la restituzione delle somme già corrisposte in adempimento alle obbligazioni contrattuali, a fronte dell ‘ assenza di qualsivoglia qualificata controprestazione da parte della RAGIONE_SOCIALE
Il motivo è inammissibile. In violazione dell ‘ art. 366, 1° comma, n. 6, c.p.c., la ricorrente non riporta nel ricorso la parte di interesse posta a sostegno della censura. In particolare, la ricorrente fa riferimento (a p. 20, 1° §, del ricorso) a fatture da essa regolarmente pagate, e di avere per parte propria eseguito le prestazioni dedotte in contratto, senza che venga fornita l’indicazione di tali fatture, nè la relativa localizzazione, e cioè il ‘quando’ e ‘dove’ esse siano state prodotte, e senza che venga fornita la prova dell’attività svolta in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio; artt. da 2222 a 2227 c.c. (obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato; illegittima reiezione della domanda risarcitoria del consulente) e art. 2697 c.c. ‘ , lamentando che i giudici di merito hanno errato nell ‘ escludere il risarcimento dei danni a favore della ricorrente, sull ‘ errata ripartizione dell ‘ onere della prova e sulla asserita mancanza di dimostrazione della ricorrente di avere rispettato il contratto con lo svolgimento delle attività alle quali si era obbligata.
Lamenta che, a fronte della qualificazione di obbligazioni di mezzi (e non di risultato) dedotta in contratto e accertata dal giudice di primo grado, la censura di controparte avrebbe senso solo se si
trattasse di obbligazione di risultato, laddove nella specie trattasi di obbligazione di mezzi.
Deduce che nell’impugnata sentenza la corte di merito , oltre ai primi quattro motivi d ‘ appello, ha ritenuto infondato anche quello successivo ( erroneamente ha definito come ‘ sesto ‘ , tratttandosi in realtà del quinto ) avente ad oggetto la censura mossa alla reiezione da parte del Tribunale di Treviso della domanda avanzata in via riconvenzionale dalla RAGIONE_SOCIALE di risoluzione del contratto per inadempimento del consulente.
Si duole che la corte di merito abbia confermato sul punto la decisione del giudice di prime cure, basandosi anch’essa su un’erronea ripartizione dell ‘ onere della prova, in ragione della ravvisata mancata dimostrazione da parte della RAGIONE_SOCIALE di avere adempiuto il contratto.
Lamenta che l ‘ inadempimento imputatole da controparte avrebbe rilevanza soltanto in presenza di un ‘ obbligazione di risultato, laddove controparte non ha impugnato la sentenza di 1° grado là dove il tribunale ha definito l ‘ obbligazione in questione come ‘ di mezzi ‘ , e non già ‘ di risultato ‘ , e il giudice del gravame ha invero ribadito che trattasi in effetti di ‘ obbligazione di mezzi ‘ .
10.Il motivo è infondato, anche se deve parzialmente correggersi la motivazione dell ‘ impugnata sentenza.
I profili da esaminare sono due: (i) la diligenza qualificata del professionista; (ii) la distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato.
10.1 Quanto al primo profilo, va ribadito il principio affermato da questa Corte in base al quale il professionista (come del pari l ‘ imprenditore) è tenuto all ‘ esecuzione del contratto di prestazione d ‘ opera professionale secondo i canoni della diliigenza qualificata di cui al combinato disposto degli artt. 1176, 2° co., e 2236 c.c. e della buona fede oggettiva o correttezza, la quale (oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto) è (anche) criterio
di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell ‘ apprezzabile sacrificio (v., con riferimento, alla prestazione dell ‘ avvocato, Cass., 6/5/2020, n. 8494).
10.2 Si è al riguardo precisato che l ‘ art. 1176, 2° co., c.c. delinea il modello astratto di condotta cui il debitore qualificato è tenuto per l ‘ adempimento della prestazione dovuta, con impiego dell ‘ adeguato sforzo tecnico e delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili, in relazione alla natura dell ‘ attività esercitata.
Si è al riguardo posto in rilievo come <> debba <> (così Cass., sez. III, ord. 6/5/2020, n. 8496. E, conformemente, già Cass., 6/5/2012, n. 16254; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 28/5/2004, n. 10297; Cass., 21/6/2004, n. 11488).
10.3 Quanto alla distinzione tra obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato, questa Corte -anche a Sezioni Unite- ha avuto modo di affermare che priva di incidenza sul regime di responsabilità del professionista è la distinzione fra le c.d. obbligazioni di mezzi e le
c.d. obbligazioni di risultato (v. Cass., Sez. Un., sent. 28/7/2005, n. 15781; e, conformemente, Cass., Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 20/12/2013, n. 28575 ).
10.4 Orbene, correttta nei suindicati termini la motivazione, va osservato che nell’impugnata sentenza dei suindicati principi la Corte di merito ha fatto invero sostanzialmente corretta applicazione là dove ha affermato che la <>. Per poi pervenire a concludere, all’esito di accertamento di fatto compiuto in esplicazione dei propri poteri, che nella specie l ‘ odierna ricorrente e allora appellante non ha invero fornito ‘ alcuna prova e allegazione ‘ in ordine all ‘ osservanza da parte sua delle ‘ regole dell ‘ arte e di essersi conformato ai protocolli dell ‘ attività ‘ .
10.5 Al riguardo, va ulteriormente osservato, a fortiori l ‘ odierna ricorrente e allora appellante non ha assolto all ‘ onere probatorio su di essa incombente in ordine all ‘ avere improntato la propria condotta alla diligenza e perizia professionale adeguata allo standard professionale della sua categoria, e di avere nella specie mantenuto il comportamento diligente dovuto per la realizzazione dell ‘ opera affidatale, con adozione di tutte le misure e cautele necessarie e idonee per l ‘ esecuzione della prestazione secondo il modello di precisione e abilità tecnica nel caso concreto richiesto, e su cui controparte aveva fatto legittimamente affidamento (Cass., sez. III, sent. 25/09/2012, n. 16254).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell ‘ art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 9/5/2024