Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17915 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17915 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 02779/2021 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona dell’amministratore unico e rappresentante legale pro tempore ; rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME (EMAIL) e NOME COGNOME (EMAIL), in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona dei legali rappresentanti pro tempore NOME COGNOME e NOME COGNOME; NOME COGNOME ; NOME COGNOME ;
rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME (EMAIL) e NOME COGNOME (EMAIL), in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza n. 1147/2020 della CORTE d ‘ APPELLO di FIRENZE, depositata il 22 giugno 2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Firenze, in accoglimento della domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, nonché dei soci NOME e NOME in proprio (e pronunciando nella contumacia di questi ultimi), dichiarò la risoluzione, per inadempimento dei convenuti, del contratto preliminare del 27 settembre 2009 (avente ad oggetto la trasformazione della società convenuta in società di capitali -sub specie di società a responsabilità limitata – con contestuale acquisizione di una quota da parte della società attrice) e condannò i convenuti, in solido tra loro, alla restituzione delle somme che la società attrice aveva versato nelle casse di quella convenuta a titolo di finanziamento dell’operazione di trasformazione, liquidate in Euro 33.665,00, oltre interessi; il Tribunale, inoltre, accertato l’inadempimento di NOME e NOME COGNOME ai contratti preliminari di cessione di quote del 31 marzo 2010, per i quali la RAGIONE_SOCIALE aveva versato ad ognuno di loro una caparra confirmatoria, li condannò alla restituzione, in favore della creditrice
recedente, del doppio della caparra ricevuta, liquidando a carico di ciascuno la somma di Euro 25.166,00, oltre interessi.
2. In seguito al gravame dei convenuti , la Corte d’appello di Firenze, disatteso il motivo di impugnazione con cui era stata denunciata l’in validità della dichiarazione di contumacia di NOME COGNOME ed era stata invocata la declaratoria di nullità della sentenza e la rimessione della causa al primo giudice, ha invece accolto le doglianze di merito, con cui era stata censurata la statuizione di risoluzione del contratto del 27 settembre 2009 e le condanne restitutorie e ha complessivamente rigettato le domande proposte dalla RAGIONE_SOCIALE, ponendo a suo carico le spese dei due gradi di giudizio, sui rilievi: a) che, in relazione al contratto preliminare del 27 luglio ( recte : settembre) 2009, l’ inadempimento della RAGIONE_SOCIALE era stato dedotto ‘ in modo generico e confuso ‘ nell’atto di citazione della RAGIONE_SOCIALE, facendosi riferimento all’ impedimento ‘ a compiere per fatto proprio le importanti operazioni ad essa imposte per arrivare alla costituzione di una nuova società a responsabilità limitata ‘, conseguente alla ‘ pesante crisi attraversata ‘; b) che, tuttavia, l’ esposizione debitoria dell’RAGIONE_SOCIALE agricola , di importo contenuto , ‘ non impediva affatto la stipula del contratto definitivo di costituzione della nuova società ‘ ed era inoltre già conosciuta dalla RAGIONE_SOCIALE, avuto riguardo alle ‘ risultanze della situazione patrimoniale allegata alla lettera di intenti ‘ e alla ‘ relazione di stima del patrimonio dell ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla data del 31 luglio 2009 ‘, che documentava un debito verso un solo istituto di credito per circa 177.000 Euro, per il quale successivamente (nel 2010) era stato iscritto un pignoramento e iniziata una procedura esecutiva immobiliare; c) che, inoltre, non vi era prova che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si fosse ‘ resa
inadempiente alla obbligazione principale assunta con il contratto del 27.9.2009, ovvero di stipulare il definitivo entro il termine del 31.12.2009 ‘, atteso che non risultavano diffide o atti di messa in mora dei convenuti, né la RAGIONE_SOCIALE aveva fornito la prova di un ‘ eventuale rifiuto di costoro a partecipare all’atto ‘; d) che, ancora, anche l’allegazione dell’ inadempimento di NOME e NOME COGNOME all’obbligazione di stipulare i contratti definitivi di cessione delle quote societarie era sta ta genericamente fondata sulle ‘ pendenze dei due soci in proprio ‘ , le quali, tuttavia, ‘ non potevano impedire la stipulazione dell’atto definitivo ‘, mentre, d’ altra parte, la RAGIONE_SOCIALE aveva inviato la dichiarazione di recesso dai preliminari nel maggio 2013, ‘ a distanza di ben tre anni ‘ dalla scadenza per la stipula del definitivo (fissata a maggio 2010), ‘ senza addurre alcuna prova di avere diffidato i convenuti a partecipare alla stipula del contratto definitivo e del loro eventuale rifiuto a presenziare ‘ ; e) che, infine, ‘ per completezza ‘, doveva rilevarsi che anche la contestazione del quantum era fondata, poiché il calcolo delle somme versate da RAGIONE_SOCIALE doveva ‘ tener conto esclusivamente della documentazione versata in atti ‘, donde risultavano versamenti complessivamente ammontanti ‘ soltanto ad € 33.665,00 ‘.
Propone ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, sulla base di cinque motivi. Rispondono con un unico controricorso l’ RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, nonché NOME e NOME in proprio.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art . 380bis .1, cod. proc. civ..
Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte. Sia la ricorrente che i controricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo viene denunciata, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1453, 1455, 1458, 1362 ss., 1375, 2697 e 2267 cod. civ., nonché, ex art.360 n.4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 116, 342, 348bis e 348ter cod. proc. civ..
Con il secondo motivo viene denunciata, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la ulteriore violazione degli artt. 1453, 1455, 1458, 1362 ss., 1375, 2697 e 2267 cod. civ., nonché, ex art.360 n.4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 116, 342, 348bis e 348ter cod. proc. civ. e, infine, ‘ vizio motivazionale in riferimento all’art.360 n. 4 cod. proc. civ. ‘ .
Con il terzo motivo viene denunciata, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1385, 1362 ss., 1375 e 2697 cod. civ., nonché, ex art.360 n.4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 116, 342, 348bis e 348ter cod. proc. civ..
3.1. I primi tre motivi -che vanno esaminati congiuntamente per evidente connessione -pongono, in sintesi, due connesse ma distinte doglianze.
3.1.a. In primo luogo, l a sentenza d’appello è censurata per avere rigettato la domanda di risoluzione del contratto preliminare del 27 settembre 2009, (avente ad oggetto il successivo contratto di costituzione di una società a responsabilità limitata con la partecipazione della RAGIONE_SOCIALE, previa trasformazione in società di capitali della RAGIONE_SOCIALE), nonché la domanda di restituzione delle somme versate dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE (a titolo di finanziamento dell’ operazione di trasformazione e di partecipazione alla nuova costituenda società) e, infine, le domande di restituzione del doppio delle caparre versate a
NOME e NOME COGNOME (a seguito del recesso dai contratti preliminari di cessione di quote con essi distintamente stipulati il 31 marzo 2010), sul presupposto che la società creditrice non aveva provato l’ inadempimento dei debitori.
La ricorrente sostiene che, in tal modo, la Corte di merito avrebbe palesemente violato la regola di riparto dell’onere probatorio che governa l’ esperimento giudiziale dei rimedi contro l’ inadempimento delle obbligazioni, in base al quale il creditore è tenuto a provare la fonte (legale o negoziale) del proprio credito e ad allegare l’ inadempimento (o l’ inesatto adempimento) del debitore, spettando a quest’ultimo l’onere di provare l’ esatto adempimento (viene citata la sentenza 30/10/2001, n. 13533 delle Sezioni Unite di questa Corte).
3.1.b. In secondo luogo, la sentenza d’appello è censurata sul piano della coerenza della motivazione, per avere attribuito alla allegata crisi economica della impresa debitrice l’ efficacia di esimente da responsabilità in ragione del carattere contenuto dell’ esposizione debitoria e del fatto che essa era già nota alla creditrice; al contrario -sostiene la ricorrente -proprio la circostanza che tale esposizione, per essere di limitato rilievo, non impediva alla RAGIONE_SOCIALE di procedere alla trasformazione della società, escludeva che essa potesse ‘ essere posta a giustificativa dell’ inadempienza ‘.
3.2. Le censure sono fondate.
3.2.a. Secondo il pacifico e consolidato orientamento di questa Corte, formatosi a partire dalla sentenza n. 15533/2001 delle Sezioni Unite, correttamente citata dalla società ricorrente, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione (e salvo che si versi in ipotesi di obbligazione negativa), il creditore che agisca per la risoluzione del contratto ed eserciti i conseguenti rimedi del risarcimento del danno o
delle restituzioni (al pari del creditore che eserciti il rimedio alternativo dell’azione di adempimento) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, (in tema, ex multis , tra le più recenti, v. Cass. 12/10/2018, n. 25584; Cass. 11/02/2021, n. 3587; Cass. 14/07/2022, n. 22244).
Questo principio è stato totalmente disatteso dalla Corte d’appello.
Dalla sopra illustrata motivazione della sentenza impugnata risulta infatti che la Corte territoriale ha rigettato le domande non perché la RAGIONE_SOCIALE non avesse dato la prova della stipulazione dei contatti preliminari del 27 settembre 2009 e del 31 marzo 2010 (aventi ad oggetto, rispettivamente, entro precisi termini di scadenza, la conclusione dei successivi contratti di costituzione di una nuova società previa trasformazione della società di persone in società di capitali, e di cessione di parte delle quote di partecipazione a RAGIONE_SOCIALE), ma perché essa non aveva dato la diversa prova dell’ inadempimento da parte degli obbligati alle obbligazioni assunte con i detti contratti preliminari.
In tal modo, peraltro , la Corte d’appello non si è limitata a pretendere dalla società creditrice la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato in giudizio, in conformità al disposto dell’art.2697, primo comma, cod. civ., ma ha preteso da essa la dimostrazione di una circostanza negativa (l’ inadempimento) che, avendo come correlato una circostanza positiva (l’ adempimento) costituente fatto estintivo del diritto medesimo, rientrava nell ‘ orbita di operatività dell’onere
probatorio dei debitori, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2697 cod. civ..
In altre parole, una volta che, sulla base dell’ apprezzamento di merito risultante dalla motivazione della sentenza, come sopra illustrata, il giudice d’ appello aveva ritenuto provata la conclusione dei contratti preliminari del 27 settembre 2009 e del 31 marzo 2010 (i quali avevano fissato il termine per la stipula dei definitivi, rispettivamente, al dicembre 2009 e al maggio 2010) , l’onere creditorio di dimostrare la fonte del diritto di credito doveva reputarsi assolto, spettando ai debitori l’opposto onere di provare il fatto estintivo dell’ adempimento o gli eventuali altri fatti estintivi, modificativi od impeditivi del medesimo diritto, posti a fondamento delle eccezioni ritualmente sollevate; poiché non risulta che consimili fatti fossero stati eccepiti -in proposito, della circostanza, evidenziata nel controricorso, che la RAGIONE_SOCIALE avesse omesso di convocare le controparti presso il notaio designato per la trasformazione societaria e il conferimento, non vi è traccia nella sentenza impugnata, sicché i convenuti avrebbero dovuto specificamente indicare l’atto processuale in cui l’avevano espressamente dedotta nel corso del giudizio di merito ponendola a fondamento di una eccezione di inadempimento (Cass. 13/06/2018, n. 15430; Cass. 09/08/2018, n. 20694) -non avrebbe potuto pretendersi dall’attrice la pr ova del f atto negativo dell’ inadempimento dei convenuti.
3.2.b. La sentenza impugnata è inoltre illegittima (ed incorre nel denunciato vizio di nullità per difetto di motivazione costituzionalmente rilevante) anche nella parte in cui ha reputato ‘generica e confusa ‘ l ‘ allegazione dell’ inadempimento dei convenuti-appellanti da parte
della società attrice-appellata, per essere essa allegazione basata sulla crisi RAGIONE_SOCIALEle dell’ RAGIONE_SOCIALE.
In proposito, illogico e contraddittorio è il giudizio diretto ad escludere che l’ esposizione debitoria dell’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fosse ‘ causalmente collegata ‘ al la risoluzione contrattuale, sul presupposto che, essendo ‘ di importo contenuto ‘ , ‘ non impediva affatto la stipula del contratto definitivo ‘; è infatti agevole rilevare che, tutt’al contrario, proprio il rilievo del carattere irrilevante o comunque superabile dell’ impedimento rappresentato dalla contenuta crisi economica e dalla circoscritta esposizione debitoria, avrebbe imposto di affermare l’ imputabilità del dedotto inadempimento, escludendo la sussistenza di una causa determinativa dell’ impossibilità della prestazione avente efficacia liberatoria dei debitori (arg. ex art.1218 cod. civ.).
I primi tre motivi, congiuntamente esaminati, vanno dunque complessivamente accolti.
Con il quarto motivo viene denunciata, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 1385 e 2697 cod. civ., nonché, ex art.360 n.4 cod. proc. civ., la violazione de ll’art. 116 cod. pro c. civ..
Viene censurata la statuizione con cui la Corte d’appello ha reputato fondata anche la contestazione del quantum mossa alla sentenza di primo grado, sul rilievo che il calcolo delle somme versate da RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto ‘ tener conto esclusivamente della documentazione versata in atti ‘, donde risultavano versamenti complessivamente ammontanti ‘ soltanto ad € 33.665,00 ‘.
4.1. Il motivo, concernente la specifica statuizione sul quantum debeatur (tra l’altro, resa ad abundantiam dal giudice d’appello ) resta assorbito dall’accoglimento dei primi tre e dal conseguente
annullamento della distinta statuizione (negativa sull’ an debeatur ) di rigetto delle domande risolutoria e restitutorie.
Con il quinto motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ..
Viene censurata la statuizione accessoria con cui la Corte d’ appello, dopo averne rigettato le domande in accoglimento dell’impugnazione proposta dall’RAGIONE_SOCIALE e da NOME NOME COGNOME, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE a rimborsare agli appellanti le spese dei due gradi di giudizio; la ricorrente stigmatizza, in particolare, l’evidente errore in cui è incorsa la sentenza impugnata nell’estendere la condanna anche alle spese del primo grado di giudizio, non ostante la contumacia dei convenuti.
5.1. Anche il quinto motivo resta assorbito dall’ accoglimento dei primi tre, atteso che alla rinnovata delibazione del merito delle domande risolutoria e restitutorie, il giudice del rinvio dovrà far seguire il rinnovato regolamento delle spese di tutti i gradi del giudizio.
In definitiva, devono essere accolti i primi tre motivi, con assorbimento del quarto e del quinto.
La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’ appello di Firenze in diversa composizione, la quale rinnoverà la delibazione del merito delle domande proposte dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, nonché di NOME e NOME COGNOME in proprio, attenendosi agli enunciati principi.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità (art.385, terzo comma, cod. proc. civ.).
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, dichiara assorbiti il quarto e il quinto.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’ appello di Firenze, in diversa composizione.
Il Presidente NOME COGNOME