SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 224 2026 – N. R.G. 00001716 2024 DEPOSITO MINUTA 14 01 2026 PUBBLICAZIONE 14 01 2026
AMENDOLARA
CORTE D ‘A PPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
Verbale di udienza con sentenza contestuale – artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. –
Causa d’appello n.: N. RNUMERO_DOCUMENTOG. 1716/2024 r.g. vertente fra:
con il patrocinio degli
AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
APPELLANTE
contro
con il patrocinio degli AVV_NOTAIO e NOME
COGNOME
*
Oggi 14/01/2026 , alle ore 12:16 , dinanzi alla Corte d’Appello di Firenze, composta da:
NOME COGNOME
Presidente relatore
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
con l’assistenza RAGIONE_SOCIALEa Funzionaria addetta all’UPP NOME COGNOME, nei locali del INDIRIZZO, piano INDIRIZZO, sono comparsi: Per parte appellante gli AVV_NOTAIOti COGNOME e COGNOME Per parte appellate, gli AVV_NOTAIOti COGNOME e COGNOME
I difensori si riportano ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate.
Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura RAGIONE_SOCIALEa sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura RAGIONE_SOCIALEa sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE LA FUNZIONARIA
N. NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SEZIONE TERZA CIVILE, in persona dei Magistrati:
NOME COGNOME
Presidente relatore
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
con il patrocinio degli
AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
APPELLANTE
contro
con il patrocinio degli AVV_NOTAIO e NOME
AMENDOLARA
COGNOME
la sentenza n. 565/2024 del Tribunale di Prato, pubblicata il 05.07.2024 e notificata l’08.07.2024
CONCLUSIONI
a ll’udienza collegiale di discussione orale del 14.01.2026 le parti rassegnavano le seguenti conclusioni, precisandole come nei rispettivi atti introduttivi
Per la parte APPELLANTE:
‘Voglia l’On.le Corte di Appello adita: – in via pregiudiziale: sospendere l’esecutività RAGIONE_SOCIALEa sentenza per i motivi indicati;
-nel merito: accogliere l’appello riformando la sentenza come di seguito : – previa adeguata qualificazione ed interpretazione del contratto tra ed , in conformità a quanto sopra argomentato, -e previa adeguata considerazione RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio di , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1218 c.c., -accertare e dichiarare che L’ non ha svolto le attività di mantenimento RAGIONE_SOCIALEe certificazioni emesse dalla nel periodo di collaborazione commerciale intercorso, come emerge documentalmente; -accertare e dichiarare che L’HUB non ha diritto al pagamento del 50% degli incassi di per l’attività di mantenimento RAGIONE_SOCIALEe certificazioni, svolta ai sensi del contratto;
In subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudice intendesse confermare l’interpretazione fornita dal Tribunale: – accertare la nullità RAGIONE_SOCIALEa clausola che prevede il pagamento, a favore di , del 50% degli incassi di per l’attività di manteni mento RAGIONE_SOCIALEe certificazioni, per assoluta mancanza di causa, e, per l’effetto, dichiarare la nullità parziale del contratto, con integrazione mediante la disciplina normativa conseguente all’interpretazione fornita dal Giudice di prime cure, in particolare quella di cui all’art. 1755 c.c.
Con vittoria di spese del presente giudizio e di quelle relative al precedente grado ‘.
Per la parte COGNOME:
‘ Voglia l ‘ Ecc.ma Corte d ‘ Appello di Firenze sulla scorta di tutto ciò che precede, accertare e dichiarare, nel suddetto ordine di gradualità pregiudiziale e preliminare previamente e debitamente dedotto, l ‘ inammissibilità o l ‘ irricevibilità RAGIONE_SOCIALE ‘ atto di gravame de quo ovvero la sua infondatezza e il conseguente rigetto, e per l ‘ effetto, si chiede l ‘ espressa conferma
integrale, in ogni sua parte, motivazioni e statuizioni comprese, RAGIONE_SOCIALEa sentenza appellata de qua e del decreto ingiuntivo de quo , n. 368/2022 del 12/04/2022 dichiarato esecutivo, con tutte le implicazioni che ne discendono e con vittoria di spese e compenso di causa come per legge, oltre accessori ‘.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il giudizio di primo grado
1.1. di seguito: « ») proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 368/2022 del 12.04.2022 con cui il Tribunale di Prato le ingiungeva di pagare a (di seguito: «L’HUB») la somma di € 13.810,40, oltre interessi, spese e accessori, a titolo di corrispettivo del servizio di «mantenimento certificati annualità 2019-2020 e 2021», previsto dall’art. 6 del contratto stipulato tra le parti in data 30 .01.2019 (denominato «Accordo per le attività di certificazione impresa e persona, formazione, laboratorio e servizi correlati secondo i regolamenti cogenti e/o volontari»), pari al 50% RAGIONE_SOCIALEa quota versata dai clienti a per effettuare il mantenimento del «certificato persone» e del «certificato impresa».
allegava a fondamento RAGIONE_SOCIALEe proprie doglianze le seguenti circostanze:
-di essere stata designata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 d.P.R. n. 146/2018, dal RAGIONE_SOCIALE, previo regolare accreditamento da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (denominato RAGIONE_SOCIALE), quale Organismo RAGIONE_SOCIALE Certificazione (O.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.), per erogare i servizi di certificazione c.d. f-gas in favore dei soggetti (persone o imprese) che operano nel settore dei gas fluorurati ad effetto serra.
-Tali soggetti, per poter svolgere le attività individuate dal d.P.R. n. 146/2018, sono tenuti a presentare apposita domanda a un O.d.C., il quale, a seguito di un esame, rilascia, in caso positivo, una certificazione che attesta la sussistenza dei requisiti tecnici e normativi all’uopo necessari, che viene trascritta nel Registro Telematico RAGIONE_SOCIALE f-gas, e costituisce il titolo che abilita il richiedente ad esercitare le attività ivi previste per un periodo di un anno dalla data di emissione.
Prima RAGIONE_SOCIALEa scadenza RAGIONE_SOCIALE‘annualità, l’ente di certificazione avvia una fase di sorveglianza finalizzata alla verifica RAGIONE_SOCIALEa permanenza in capo al soggetto certificato dei requisiti inizialmente accertati.
Queste specifiche attività di sorveglianza, per le quali è stabilita una quota annuale che il cliente deve versare, ove terminate con esito positivo, danno luogo al cosiddetto mantenimento RAGIONE_SOCIALEa certificazione che, per l’effetto, viene rivalidata con un attestato, rilasciato dall’O.d.C. per un altro anno. Tale procedura viene reiterata annualmente sino alla scadenza definitiva, che è normativamente fissata in dieci anni per le certificazioni personali e in cinque anni per le certificazioni aziendali.
-La causa concreta del contratto intercorso tra le parti, datato 30.01.2019, era, dunque, quella di creare un rapporto di collaborazione che consentisse a di soddisfare, nell’alveo RAGIONE_SOCIALEe proprie strategie commerciali, l’esigenza di fornire ai propri clienti un pacchetto servizi completo, con l’obiettivo di fidelizzarli, rispondendo anche a tutte le loro esigenze di certificazione, formazione e taratura degli strumenti.
-avrebbe dovuto soddisfare tali esigenze attraverso una serie di servizi di certificazione, di formazione e di laboratorio, nel rispetto RAGIONE_SOCIALEa normativa di settore.
-L’offerta del servizio di certificazione aveva riguardato pressoché esclusivamente la valutazione iniziale del candidato e l’eventuale rilascio del titolo abilitativo; infatti, le uniche attività svolte in concreto da erano state rivolte al rilascio RAGIONE_SOCIALEa certificazione e non al mantenimento RAGIONE_SOCIALEa stessa, mentre, invece, le attività di sorveglianza, volte al mantenimento RAGIONE_SOCIALEa certificazione, erano state effettuate solo da , nell’esercizio dei suoi poteri e compiti istituzionali.
-, tuttavia, dietro pressante insistenza di , acconsentiva, in via eccezionale, a un’estensione RAGIONE_SOCIALEa collaborazione alle attività di mantenimento, a condizione, però, che fosse data prova da di poter gestire in concreto tale ulteriore compito nel pieno rispetto RAGIONE_SOCIALEa normativa. Rispetto a detta collaborazione, avrebbe dovuto avere il solo compito di verificare la documentazione inviata dalla contraente, corrispondendo a quest’ultima il 50% dei corrispettivi incassati per la suddetta ‘rivalidazione’ dei certificati.
-Al riguardo, nel mese di luglio 2019, comunicava a le procedure da seguire, con le relative istruzioni circa la tempistica da osservare, per la gestione del mantenimento RAGIONE_SOCIALEe certificazioni, sia quelle personali che RAGIONE_SOCIALEe imprese, trasmettendo
alla stessa la modulistica da far compilare ai clienti per ottenere la ‘rivalidazione’ annuale RAGIONE_SOCIALEa certificazione.
-Tuttavia, L’ a causa di suoi evidenti problemi organizzativi, non riusciva a prendere in carico tali incombenze, con la conseguenza che tale parte del programma negoziale rimaneva definitivamente inattuata, portando a recedere dal contratto in data 14.10.2021 e, in sede di opposizione a d.i., ad eccepire l’inadempimento di ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1460 c.c., per avere quest’ultima omesso di espletare le attività funzionali al mantenimento dei certificati dei propri clienti, tutte eseguite in via esclusiva da .
Tale circostanza troverebbe conferma nel comportamento successivo di , la quale, per ben tre anni, dal 2019 al 2021, non emetteva alcuna fattura per asseriti crediti da mantenimento e neppure chiedeva di compensarli con i debiti maturati verso per le certificazioni rilasciate in favore RAGIONE_SOCIALEa propria clientela, chiedendo anzi una dilazione dei pagamenti RAGIONE_SOCIALEe fatture n. 5898 del 29.11.2019 e n. 4556 del 30.06.2020.
1.2. Nel costituirsi in giudizio, contestava , nel merito, l’interpretazione del contratto fornita dalla società opponente: ad avviso RAGIONE_SOCIALE‘opposta, infatti, il combinato disposto degli artt. 4 e 6 RAGIONE_SOCIALE‘accordo riconosceva a il diritto al 50% del corrispettivo che la clientela RAGIONE_SOCIALEa stessa società avrebbe versato a per il solo fatto che vi fosse stato il mantenimento dei certificati nel corso degli anni 2019, 2020 e 2021, grazie alle prestazioni qualificate che soltanto , quale O.d.C., era titolata nonché obbligata ad erogare, senza richiedere a cari co RAGIONE_SOCIALE‘opposta adempimenti ulteriori .
I l compito di L’ era già stato assolto nell’avere presentato a la propria clientela e nell’avere curato le relazioni e le comunicazioni con la stessa, svolgendo tutte le prestazioni meramente commerciali, e non tecnicamente qualificate, che poteva unicamente compiere, sia perché si trattava dei propri clienti, sia perché fisicamente prossima a questi ultimi.
In altri termini, secondo la parte opposta, l’art. 6 del contratto condizionava il diritto di L’HUB al 50% del corrispettivo all’incasso di quest’ultimo da parte di e all’avvenuta conservazione del mantenimento, conseguita grazie alle attività istituzionali riservate alla società opponente, dalla stessa gestite in autonomia e con propria organizzazione di mezzi, come previsto dall’art. 4 del contratto; condizioni entrambe riconosciute o non contestate dall’opponente. La parte opposta contestava così l’eccezione d’inadempimento avversaria, reputandola peraltro incompatibile con il libero recesso dal contratto esercitato da .
Quanto alla propria condotta nella fase esecutiva del contratto, L’ rilevava che non era possibile invocare i crediti per i mantenimenti in compensazione con i debiti per il rilascio dei patentini in favore RAGIONE_SOCIALEa propria clientela, in quanto i primi erano distribuiti nel corso dei mesi ed erano ricostruibili solo a posteriori, in base ai dati sugli incassi che solo avrebbe potuto fornire, con il rischio, altrimenti, di compromettere o ritardare l’emissione dei predetti patentini in pregiudizio ai clienti.
1.3. Il Tribunale di Prato, sulla scorta di un’istruttoria esclusivamente documentale, con sentenza n. 565/2024, pubblicata il 05.07.2024, così disponeva:
‘ il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede: 1) rigetta l’opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 368/2022 del 12/04/2022, emesso da questo Tribunale in favore di e per l’effetto conferma il predetto decreto e lo dichiara esecutivo; 2) rigetta le domande riconvenzionali proposte da 3) condanna la parte opponente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALEa parte opposta, che liquida in € 4.237,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario RAGIONE_SOCIALEe spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge ‘ .
1.3.1. Il suddetto dispositivo si fondava sulla seguente motivazione.
Non sarebbe provata la prospettazione di , tale per cui le parti si sarebbero accordate per delegare a RAGIONE_SOCIALE le attività di sorveglianza successive al rilascio RAGIONE_SOCIALEa certificazione, funzionali alla ‘ rivalidazione ‘ di quest’ultima (il c.d. mantenimento del certificato), quali l’invio ai clienti RAGIONE_SOCIALEa modulistica da compilare e la raccolta dei documenti necessari, nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe direttive e RAGIONE_SOCIALEe tempistiche stabilite da RAGIONE_SOCIALE, così da demandare a il solo compito di verifica RAGIONE_SOCIALEa documentazione raccolta da controparte.
Invero, l’opponente non dimostrava l’esistenza di un patto, coevo o successivo all’accordo di collaborazione del 30.01.2019, che ponesse a carico di un tale obbligo di attivazione (non previsto nell’originario contratto), il quale condizionerebbe il diritto RAGIONE_SOCIALE‘opposta a percepire una fee pari al 50% del corrispettivo conseguito da per il servizio di mantenimento dei certificati al solo incasso del corrispettivo stesso. Né l’opponente allegava che tali obblighi aggiuntivi derivassero dalla c.d. buona fede integrativa.
Al riguardo, sarebbe inidonea a provare l’esistenza di un diverso patto l’e -mail inviata il 02.07.2019 da di e indirizzata a , recante le istruzioni RAGIONE_SOCIALEa procedura che quest’ultima avrebbe dovuto seguire ai fini del mantenimento dei certificati fgas, in quanto proveniente da una dipendente o collaboratrice di (descritta quale responsabile RAGIONE_SOCIALEa certificazione f-gas), RAGIONE_SOCIALEa quale, tuttavia, non venivano dimostrati idonei poteri di rappresentanza societaria. In og ni caso, non risulterebbe alcun riscontro di RAGIONE_SOCIALE alle nuove condizioni poste da nella suddetta e-mail, modificanti il precedente accordo.
Inoltre, la prova RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del patto aggiuntivo non potrebbe discendere in via presuntiva dal fatto che L’HUB abbia omesso di chiedere il pagamento RAGIONE_SOCIALEa quota dei corrispettivi relativi al mantenimento dei certificati, posto che, come logicamente allegato dalla stessa opposta, il calcolo RAGIONE_SOCIALEe fee si sarebbe potuto effettuare solo in base ai dati forniti da al termine dei periodi di mantenimento. Per tale ragione, nel frattempo, per non pregiudicare i propri clienti, aveva preferito pagare subito il prezzo dovuto a per il rilascio dei certificati o patentini, senza opporre alcuna compensazione.
Oltretutto, deporrebbe a favore RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEa tesi di parte opposta il tenore RAGIONE_SOCIALEa lettera del 14.10.2021, con cui , anziché lamentare l’inadempimento di , comunicava il recesso ad nutum ai sensi del punto 6.3. RAGIONE_SOCIALE‘accordo del 30.01.2019, senza contestare le mancanze RAGIONE_SOCIALEa controparte, eccepite solo con l’opposizione a d.i.
Infine, sarebbe coerente la previsione di una fee per il mantenimento dei certificati come corrispettivo RAGIONE_SOCIALE‘unica obbligazione assunta da , ossia quella di mettere a disposizione di il proprio pacchetto clienti, così rendendola partner privilegiato, beneficiante di indubbia utilità economica.
Non avendo provato la fonte del diritto invocato, dunque, l’eccezione di inadempimento sollevata da veniva ritenuta infondata, con conseguente rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione a d.i. e conferma, e connessa dichiarazione di esecutività ex art. 653, co. 1, c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto.
2. Il giudizio di appello
2.1. In data 27.08.2024, interponeva appello avverso la sentenza n. 565/2024 suddetta, pubblicata il 05.07.2024 e notificata l’08.07.2024, censurandola sulla scorta dei seguenti motivi.
I) ‘ Omesso esame di un documento decisivo – comunicazione del 4 ottobre 2021 ‘
Il Tribunale avrebbe errato nel non esaminare un documento decisivo (n. 11 fascicolo primo grado ), peraltro mai contestato da controparte, ossia una pec con la quale la (tramite il suo amministratore unico) denunciava all’amministratore unico di , Ing. il totale inadempimento di all’accordo in forza del quale la medesima società avrebbe curato in autonomia la gestione del mantenimento RAGIONE_SOCIALEe certificazioni f-gas, costringendo conseguentemente la a processare ex novo tutta la documentazione.
Tale inadempimento, infatti, portava a ritenere che la pattuizione concernente la gestione autonoma RAGIONE_SOCIALEa funzione di mantenimento dei certificati fosse cessata per mutuo consenso e, per l’effetto, non potevano dirsi maturate le condizioni per il pagamento a RAGIONE_SOCIALE del 50% degli importi incassati dalla per il suddetto servizio di mantenimento, in realtà svolto dalla sola .
Solo a fronte di un rapporto di reale collaborazione tra le parti, invero, si sarebbe potuto giustificare il pagamento a di una somma pari alla metà RAGIONE_SOCIALE‘incasso di per il servizio mantenimento certificati, e non anche a fronte RAGIONE_SOCIALEa semplice attività effettivamente svolta da , ossia la mera indicazione di una serie di clienti per la fase anteriore di ottenimento del patentino. Tale circostanza, quindi, porterebbe a ritenere che l’unica attività svolta da sia stata quella di intermediazione per l’individuazione di clienti da proporre a , come tale remunerata non già in misura pari alla metà del corrispettivo incassato da , bensì in una misura inferiore, da considerare, sostanzialmente, quale provvigione per la mediazione svolta.
Non sarebbe vera la statuizione RAGIONE_SOCIALEa sentenza gravata per cui non vi sarebbe prova in ordine al titolo giustificativo RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni ulteriori ritenute gravanti su , in quanto lo stesso contratto originario tra le parti, riferendosi all ‘attività di piena collaborazione tra esse (e non di mediazione), implicava l’espletamento di attività ulteriori in capo a , le uniche in grado di giustificare un corrispettivo così ingente. Il che, peraltro, sarebbe dimostrato anche dalla documentazi one prodotta dalla stessa controparte (doc. n. 3 fascicolo L’HUB), relativa al mantenimento RAGIONE_SOCIALEa certificazione di una decina di clienti (su oltre 260), con la quale L’HUB tentava di dimostrare a di aver adempiuto a quanto richiesto, appena pochi giorni dopo
la pec del 04.10.2021, con ciò implicitamente ammettendo la portata -più ampia -dei propri obblighi.
Ad ulteriore dimostrazione del fatto che fosse perfettamente consapevole degli obblighi di collaborazione sulla stessa gravanti anche in ordine al servizio mantenimento dei certificati, vi sarebbe la prova testimoniale dalla stessa richiesta nella seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., coinvolgente tale Sig.ra , la quale sarebbe una RAGIONE_SOCIALEe destinatarie RAGIONE_SOCIALEa e-mail del 02.07.2019, con cui venivano fornite indicazioni a su come procedere alla collaborazione prevista in ordine il mantenimento RAGIONE_SOCIALEe certificazioni.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento lamentato, in data 14.10.2021 recedeva dal vincolo contrattuale.
II) ‘Errore nella qualificazione e nell’interpretazione del contratto -Violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c.’
La sentenza gravata sarebbe contraddittoria, in quanto, da un lato, affermava che le parti volevano configurare un rapporto di collaborazione; dall’altro, riduce va l’attività di a una mera indicazione a di una serie di clienti interessati al mantenimento RAGIONE_SOCIALEe certificazioni.
Il contratto prevedeva , infatti, all’art. 3, che RAGIONE_SOCIALE si avval esse RAGIONE_SOCIALE‘opera di , in quanto unico soggetto abilitato a rilasciare le certificazioni per il patentino e per il mantenimento RAGIONE_SOCIALEe stesse, svolgendo un rapporto di collaborazione reciproca; dunque, non si comprenderebbe perché il Giudice abbia ricondotto il rapporto a una mera attività di mediazione di RAGIONE_SOCIALE a favore di .
Anche l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del contratto sarebbe censurabile, posto che il Tribunale si limitava a leggerne solo l’ultimo capoverso, in forza del quale si sarebbe obbligata a svolgere le attività richieste da per i propri clie nti in completa autonomia e con la propria organizzazione di mezzi. Ebbene, il riferimento all’autonomia di non sarebbe altro che il corollario RAGIONE_SOCIALE‘abilitazione ministeriale di al rilascio RAGIONE_SOCIALEe certificazioni e al mantenimento RAGIONE_SOCIALEe stesse, ma non legittimerebbe la mancanza di obblighi di collaborazione in capo a RAGIONE_SOCIALE nell’attività esecutiva (di supporto a ). Oltretutto, che vi fossero altri obblighi in capo a si evincerebbe dallo stesso articolo citato, il quale prevede anche l’obbli go RAGIONE_SOCIALEe parti di concordare ‘ le modalità e le tempistiche di espletamento ‘ RAGIONE_SOCIALEe attività da svolgere in favore dei clienti di .
È proprio dalla collaborazione reciproca che discenderebbe la ratio RAGIONE_SOCIALEa previsione del 50% del corrispettivo riscosso da , per effettuare il mantenimento, da versare in favore di . Per converso, il Tribunale riconduceva tale corrispettivo a una semplice attività di mediazione di L’ (rendendo, di fatto, il corrispettivo in parola , a quel punto, eccessivo), data dalla sola messa a disposizione di , inteso quale partner privilegiato, del proprio pacchetto clienti.
Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere inidonea a provare l’esistenza di un diverso patto l’e -mail inviata il 02.07.2019 da di , in quanto, una corretta interpretazione del comportamento dei contraenti, anche successivo alla stipulazione RAGIONE_SOCIALE‘accordo, avrebbe dovuto condurre il Giudice a ritenere che quella e -mail non costituisse un patto diverso in grado di modificare il contratto del 30.01.2019, bensì l’esecuzione stessa del contratto originario, dando corpo al concetto di collaborazione su cui la pattuizione iniziale si fondava.
Ne discenderebbe una violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., ma anche RAGIONE_SOCIALE‘art. 1366 c.c., quanto al canone RAGIONE_SOCIALEa buona fede nell’interpretazione del contratto, laddove, a fronte di obblighi di collaborazione, si prevedono in concreto obblighi solo a carico di , lasciando a il solo obbligo di inviare a controparte i clienti, con, però, un corrispettivo pari alla metà del totale incassato da , per un’attività a questa interamente riconducibile.
III) ‘Violazione RAGIONE_SOCIALEe norme sull’onere RAGIONE_SOCIALEa prova in materia di responsabilità contrattuale’
eccepiva l’inadempimento di allegando che il piano di collaborazione per il mantenimento RAGIONE_SOCIALEe certificazioni non veniva attuato da per mancanza di capacità organizzativa. L’HUB, quindi, avrebbe dovuto provare di aver adempiuto, curando il flusso documentale per i clienti richiedenti il mantenimento RAGIONE_SOCIALEe certificazioni e inoltrando loro i moduli previsti da ; tutte attività esecutive previste in contratto e specificate con la missiva del 04.10.2021, rimasta completamente ignorata dal Tribunale.
L’HUB, consapevole dei propri obblighi, depositava e -mail relative al tentativo di occuparsi RAGIONE_SOCIALEe mansioni esecutive alla stessa spettanti e articolava apposito capitolo istruttorio, sempre al fine di provare la propria collaborazione, indicando quale teste la propria dipendente, Sig.ra , appositamente addetta all’Ufficio mantenimento RAGIONE_SOCIALEe certificazioni. Ciò assumerebbe rilevanza confessoria circa la portata degli obblighi di
collaborazione: invero, l’esistenza di un apposito Ufficio deputato al mantenimento certificazioni sarebbe indice di un compito specifico demandatogli, in concreto disatteso. Tale circostanza, tuttavia, veniva del tutto ignorata dal primo Giudice.
IV) ‘Mancanza di causa RAGIONE_SOCIALEa clausola che prevede la ripartizione a metà degli incassi di per il mantenimento RAGIONE_SOCIALEe certificazioni’
In via subordinata, male avrebbe fatto il primo Giudice a non rilevare la nullità per difetto di causa RAGIONE_SOCIALEa clausola relativa al pagamento a RAGIONE_SOCIALE del 50% degli incassi per il mantenimento RAGIONE_SOCIALEe certificazioni alla clientela originariamente indicata, in quanto cifra sproporzionata, posto che si giustificherebbe solo a fronte di una paritaria (50% ciascuno) partecipazione alle attività con ciò remunerate e non anche a fronte RAGIONE_SOCIALEa mera attività di intermediazione che il Tribunale assegnava, di fatto, a .
Si tratterebbe, invero, di una nullità parziale del contratto, non potendo considerare la clausola sul mantenimento RAGIONE_SOCIALEe certificazioni essenziale ai fini del co. 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1419 c.c., considerato che il contratto si rivolgeva primariamente all’attività di certificazione iniziale (ossia quella per il conseguimento del c.d. patentino), con sostituzione alla clausola nulla RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALE‘art. 1755 c.c. in materia di provvigione al mediatore (che, in mancanza di usi, viene determinata dal Giudice secondo equità).
V) ‘Omessa valutazione del contegno di controparte ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 116, 2° co., c.p.c.’
Il Tribunale non avrebbe considerato il comportamento processuale di , posto che quest’ultima, in sede di ricorso monitorio, adduceva di avere adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali (consistite nell’aver curato le relazioni commerciali con i clienti richiedenti il mantenimento RAGIONE_SOCIALEe certificazioni), in tal modo confessando la propria posizione debitoria rispetto alla suddetta attività. Solo nel giudizio di primo grado, in seguito all’opposizione al decreto ingiuntivo , affermava che il fondamento del suo credito, in relazione a tali attività di ‘mantenimento’ , sarebbe stato il mero pagamento RAGIONE_SOCIALEa quota da parte dei clienti a , per poi di nuovo affermare, contraddittoriamente, di essere stata adempiente a tutti gli obblighi di collaborazione, provvedendo non solo a curare le relazioni
commerciali con i clienti, ma anche istituendo un apposito Ufficio interno, dedicato alla gestione dei flussi documentali.
L’HUB tentava, quindi, di provare dette circostanze: – depositando una serie di e-mail comprovanti, in una decina di casi, il tentativo di svolgimento di dette prestazioni; – richiedendo l’escussione RAGIONE_SOCIALE‘addetta all’Ufficio mantenimento RAGIONE_SOCIALEe certificazioni RAGIONE_SOCIALEa L’HUB, Sig.ra .
Entrambe tali condotte processuali sarebbero validi argomenti di prova, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 116, co. 2, c.p.c., idonei a dimostrare la reale portata degli obblighi gravanti su .
2.2. In data 25.09.2025 si costituiva nel giudizio di appello eccependo quanto segue.
I) In via preliminare eccepiva il giudicato interno per l’omessa richiesta di accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘opposizione di primo grado e RAGIONE_SOCIALEa revoca del decreto ingiuntivo opposto , trattandosi di domande, invece, espressamente avanzate in primo grado e da intendersi, quindi, rinunciate ex art 346 c.p.c.
Ciò in quanto, in caso di integrale rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione, l’unico titolo legittimante l’esecuzione forzata è costituito dal decreto monitorio (art. 653 c.p.c.), rappresentando, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali ulteriori voci di condanna in essa contenute.
Ne discenderebbe il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado confermativa del decreto.
II) In via subordinata, eccepiva l’inammissibilità del gravame per le eccezioni e domande nuove introdotte per la prima volta in grado di appello.
Sarebbe, in particolare, nuova l’eccezione per la quale RAGIONE_SOCIALE avrebbe trasformato di fatto l’originario contratto di collaborazione in un contratto di intermediazione o di procacciamento di affari; nonché quella per cui la richiesta economica avanzata da sarebbe illegittima e pretestuosa, in quanto riferita ad un’attiv ità svolta in autonomia da rispetto a soggetti che autonomamente avevano deciso di rivolgersi a quest’ultima. Vi sarebbe, inoltre, contraddizione nel momento in cui, da un lato, si affermava l’autonomia del lavoro di e, dall’altro, si contestava l’inadempimento a .
Sarebbe, altresì, nuova l’eccezione secondo cui, preso atto del risultato fallimentare, l’affido RAGIONE_SOCIALEa gestione autonoma del mantenimento dei certificati a L’HUB era cessata per
mutuo consenso. In ogni caso, sarebbe infondata, in quanto il mutuo consenso sarebbe smentito dall’atto di recesso che esercitava in data 14.10.2021.
Ancora, eccezione nuova sarebbe quella per cui , con la pec con cui esercitava il recesso, offriva in via bonaria a L’ una somma pari (non certo alla metà dei propri incassi), ma da considerare, sostanzialmente, quale provvigione per la mediazione espletata. Nel merito, in ogni caso, l’eccezione sarebbe infondata, atteso che il combinato disposto degli artt. 4 e 6 del contratto escludeva qualsivoglia altra prestazione da parte di al di fuori di quelle regolarmente adempiute.
Sempre nuova, e dunque inammissibile, sarebbe l’eccezione con cui affermava che dalla pec del 04.10.2021, a distanza di qualche giorno, si affannava nel dimostrare a di aver adempiuto a quanto richiesto (curando la collaborazione nel mantenimento dei certificati per una decina di clienti), con ciò ammettendo la correttezza RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione del contratto offerta nella stessa pec trasmessa da .
Sarebbe, inoltre, contraddittoria l’affermazione per cui a RAGIONE_SOCIALE spetterebbe solo una provvigione se, al contempo, aveva invocato la risoluzione per mutuo consenso RAGIONE_SOCIALE‘accordo intercorso, in quanto, venuto meno il titolo, dovrebbe considerarsi cessata ogni pretesa adempitiva.
L’RAGIONE_SOCIALE eccepiva, inoltre, l’inammissibilità del primo motivo di appello ex art. 342 c.p.c., in quanto non si sarebbe confrontato con la sentenza gravata, limitandosi a riprodurre, in modo confusionale, la ricostruzione già esaminata e motivatamente respinta dal Tribunale.
II) Anche in ordine al secondo motivo, l’COGNOME eccepiva la novità RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di buona fede nell’interpretazione del contratto sollevata da controparte. Nel merito, inoltre, si tratterebbe di un motivo che, ancora una volta, si limitava a riprodurre le generiche argomentazioni già esaminate in primo grado, senza confrontarsi specificamente con la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza gravata (art. 342 c.p.c.).
III) Anche il terzo motivo di appello si porrebbe in contrasto con l’art. 342 c.p.c., oltre a contemplare l’ennesima nuova eccezione per cui vi sarebbe stata da parte di una confessione, avvenuta con la richiesta istruttoria testimoniale, relativa all’es istenza di un apposito Ufficio adibito alla gestione RAGIONE_SOCIALEe richieste di mantenimento RAGIONE_SOCIALEe certificazioni formulate dai propri clienti.
IV) Anche il quarto motivo si porrebbe in contrasto con l’art. 342 c.p.c., oltre a contemplare l’ennesima nuova eccezione di nullità parziale del contratto per mancanza di causa
e la nuova, inammissibile, domanda di liquidazione di una percentuale proporzionata all’effettivo lavoro prestato da .
Senza trascurare la contraddittorietà del comportamento di controparte che, dapprima, invocava la risoluzione per mutuo consenso, poi il recesso unilaterale, poi la risoluzione parziale e, infine, la nullità parziale.
V) Anche il quinto motivo sarebbe inammissibile e, comunque, infondato. Le istanze istruttorie richieste (escussione dei testimoni sulle circostanze di fatto come indicate nelle memorie ex art. 183, nn. 1 e 2, c.p.c.) sarebbero inammissibili, in quanto controparte avrebbe effettuato un mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado, senza riproporre in modo specifico le proprie istanze.
Sempre nuova sarebbe, poi, l’eccezione di asserita confessione realizzata da circa l’esistenza a suo carico di un qualche compito in relazione al mantenimento dei certificati. L’APPELLANTE, invero, non avrebbe assolto all’onere RAGIONE_SOCIALEa prova relativo al presunto inadempimento imputato a . Controparte, infatti, non sarebbe stata in grado di citare alcun articolo del contratto stipulato dal quale si evincessero gli obblighi a carico RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME: in base al contratto, infatti, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘insorgenza del credito di RAGIONE_SOCIALE alla metà dei corrispettivi di , sarebbe stato sufficiente il verificarsi del mantenimento dei certificati dei clienti (mediante prestazioni di natura commerciale), essendo le prestazioni qualificate correlate gravanti esclusivamente su , quale soggetto accreditato.
2.3. Alla prima udienza differita d’ufficio a l 22.10.2025, il C.I., previo rigetto RAGIONE_SOCIALEe istanze istruttorie (impregiudicata l’eventuale diversa decisione del Collegio), disponeva la fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza di discussione orale RAGIONE_SOCIALEa causa nelle forme RAGIONE_SOCIALE‘art. 281 -sexies c.p.c., rinviando, per l’effetto, all’udienza del 14.01.2026 , con termine per il deposito di note conclusionali sino al 15.12.2025.
2.4. L’istanza di inibitoria, ritualmente formulata in atto di appello, non veniva ulteriormente insistita; in ogni caso, essa resta assorbita dalla presente definizione RAGIONE_SOCIALEa causa.
L’appello è fondato e va accolto, con conseguente integrale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
3.1. Passando alla disamina RAGIONE_SOCIALE‘avanzato gravame, si osserva quanto segue.
3.1.1. In via preliminare, occorre esaminare l’eccezione di relativa al giudicato interno che si sarebbe formato per l’omessa richiesta, ad opera di parte APPELLANTE, di accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘opposizione e di revoca del decreto ingiuntivo oppost o; domande, invece, avanzate in primo grado e da intendersi, quindi, rinunciate, in quanto non espressamente riproposte ex art 346 c.p.c.
Rileva il Collegio che il richiamo all’art. 346 c.p.c. è improprio, posto che la norma in parola si riferisce alle ipotesi RAGIONE_SOCIALEe domande ed eccezioni non accolte in quanto rimaste assorbite nel precedente grado di giudizio, sulle quali, cioè, non vi è stata alcuna pronuncia, neppure implicita, del primo Giudice (cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 7940/2019).
Nel caso di specie, per contro, le richiamate domande di accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘opposizione a d.i. e di consequenziale revoca del decreto opposto, ritualmente formulate in primo grado, venivano espressamente esaminate (e disattese) dal Tribunale, con conseguente onere RAGIONE_SOCIALEa parte opponente, rimasta soccombente, di proporre sul punto specifica impugnazione, come del resto è stato fatto.
Ebbene, l’impugnazione anzidetta, formalizzata nelle conclusioni in epigrafe trascritte, deve leggersi alla luce del noto dibattito, dottrinale e giurisprudenziale, esistente in materia di rapporto tra la sentenza di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione a d.i. e il decreto ingiuntivo stesso.
Sul punto, Cass. civ., Sez. VI3, ord. n. 193/2023, così dispone: ‘ questa Corte ha pure di recente ribadito che qualora sia integralmente respinta l ‘ opposizione avverso un decreto ingiuntivo, il titolo fondante l ‘ esecuzione non è quest ‘ ultima, bensì – quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati – il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza RAGIONE_SOCIALEa quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell ‘ esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali ulteriori voci di condanna in essa contenute, quali quelle sulle spese di lite ‘ (cfr. anche Cass. civ., Sez. III, ord. n. 36537/2023; Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23500/2021).
Ancora, più specificamente, la richiamata Cass. civ., Sez. III, ord. n. 36537/2023: ‘Anche se in dottrina è stato sostenuto il contrario in ragione RAGIONE_SOCIALE‘effetto sostitutivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza, e dunque che il titolo esecutivo sia la decisione RAGIONE_SOCIALE‘opposizione, questa Corte, anche di recente, ha riaffermato i principi sopra riportati (Cass., sez. 3, 05/01/2023, n. 193; Cass., sez. 1, 26/08/2021, n. 23500; Cass., sez. 3 10/02/2023, n. 4277), ribadendo che il rigetto integrale
RAGIONE_SOCIALE‘opposizione è presupposto per il conferimento (o il consolidamento, nelle ipotesi contemplate dall’art. 642 c.p.c.) di esecutorietà in via definitiva al decreto d’ingiunzione, fermo restando che a passare in giudicato non è il decreto, ma il comando ricavato dalla combinazione del decreto e RAGIONE_SOCIALEa sentenza di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione al medesimo: sicché, fino a quando il giudizio di opposizione permanga senza espressa revoca di questo, l’unico titolo idoneo ad acquisire efficacia esecutiva resta il decreto (così, testualmente, Cass., n. 19595/2013, cit.; nello stesso senso, Cass., 03/06/1978, n. 2795; Cass., 30/12/1968, n. 4082 ) ‘ . Ciò precisato, benché parte APPELLANTE abbia, di fatto, formulato le conclusioni del proprio gravame concependo, in contrasto con la giurisprudenza anzidetta, la sentenza di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione quale titolo esecutivo (domandando la sospensione RAGIONE_SOCIALEa relativa efficacia esecutiva e non formalizzando, conseguentemente, alcuna domanda di revoca del decreto opposto), è potere-dovere del Giudice quello di riqualificare la domanda posta, senza comportare alcun inammissibile mutamento di petitum e/o causa petendi (cfr., ex multis , Cass. civ., Sez. III, ord. n. 32932/2024), proprio allo scopo di conformarsi agli orientamenti sposati dalla S.C. sopra richiamati (senza che ciò comporti, quindi, alcun vizio di extra-petizione). Sul punto, infatti, coglie nel segno laddove richiama la pertinente giurisprudenza di legittimità, che così ha precisato (cfr. pp. 5-6 note conclusionali del 15.12.2025) : ‘ Il giudice del merito, nell ‘ indagine diretta all ‘ individuazione del contenuto e RAGIONE_SOCIALEa portata RAGIONE_SOCIALEe domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale RAGIONE_SOCIALEa pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura RAGIONE_SOCIALEe vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante ‘ (cfr. Cass. civ., Sez. V, ord. n. 9909/2025; Cass. civ.; Sez. I, ord. n. 19002/2017; Cass. civ., Sez. III, sent. n. 21087/2015).
Ne discende che l’interesse concreto e sostanziale sotteso al gravame sia indiscutibilmente quello di ottenere la riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, mediante una pronuncia eguale e contraria, con la quale si accolga l’originaria opposizione a d.i. e, conseguentemente, si revochi il provvedimento monitorio, quale unico titolo esecutivo esistente in ordine al credito per cui è causa.
Preme, infine, sottolineare che i richiami giurisprudenziali operati dall’COGNOME a lle pp. 34 RAGIONE_SOCIALEa comparsa di costituzione non sono affatto funzionali a giustificare quanto contestualmente dedotto, essendo riferiti a casi non coinvolgenti alcun decreto ingiuntivo e conseguente opposizione allo stesso. Ci si riferisce, in particolare, al seguente passo RAGIONE_SOCIALEa comparsa di L’ ‘ Non è assolutamente un caso che l ‘ orientamento quieto RAGIONE_SOCIALEa
giurisprudenza pretenda che sia richiesta espressamente, nell ‘ alveo RAGIONE_SOCIALEe conclusioni, l ‘ accoglimento RAGIONE_SOCIALE ‘ opposizione cfr. Cass. 9/6/2023 n. 16420; Cass. SU 21/3/2019 n. 7940, con la contestuale specifica richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, a pena di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE ‘ appello stesso, cfr. Cass. 31/5/2018 n. 13768; Cass. 26/4/2004 n. 7918 ‘ .
Pertanto, così ricostruite le pretese di parte APPELLANTE, lungi dal dover dichiarare l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello per mancata formulazione espressa, nelle conclusioni, RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘opposizione e RAGIONE_SOCIALEa conseguente revoca del d.i. opposto, nessuna preclusione da giudicato interno può delinearsi.
3.1.2. A questo punto, p rima di esaminare il merito RAGIONE_SOCIALE‘appello, occorre anzitutto sconfessare le difese di parte COGNOME relative all’asserita inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., posto che, lungi dal difettare del requisito di specificità, l’appello in parola si è puntualmente confrontato, in ogni suo motivo, con la sentenza impugnata, censurandone i vizi in punto di fatto e di diritto, e affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa idonea a confutare e a contrastare le ragioni addotte dal primo Giudice, conformemente agli indirizzi più volte espressi dalla RAGIONE_SOCIALE.
3.1.3. Parimenti infondate sono, poi, le ripetute repliche di novità RAGIONE_SOCIALEe eccezioni avanzate dall’APPELLANTE, in asserito contrasto con il divieto dei nova in appello ex art. 345, co. 2, c.p.c., trattandosi di difese che, in parte, già erano state spese in primo grado, come risultanti anche dalla documentazione prodotta (e necessariamente rinnovate in appello), in parte emerse a specifica confutazione del ragionamento svolto dal Tribunale (come, ad esempio, la censura relativa alla non configurabilità del rapporto di mediazione o procacciamento di affari che, lungi dall’essere una nuova eccezione in senso stretto inammissibile, costituisce motivo specifico di gravame volto a contestare il corrispondente capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza, che, seppur implicitamente, qualificava il rapporto tra le parti non già in termini di effettiva collaborazione, ma di mera intermediazione di nella ricerca di nuo vi clienti per , ritenendo la semplice presentazione dei clienti – che avessero, poi, mantenuto i certificati – sufficiente per giustificare la spettanza , per RAGIONE_SOCIALE, del 50% del corrispettivo previsto).
Analogamente , la censura inerente alla violazione del canone di buona fede nell’interpretazione del contratto non deve qualificarsi come eccezione nuova inammissibile, bensì come doglianza alla ricostruzione dei fatti e alle relative conseguenze giuridiche come operata dal primo Giudice.
È, invece, nuova e, dunque, inammissibile la domanda avanzata da in via subordinata in appello , volta all’ accertamento RAGIONE_SOCIALEa nullità parziale RAGIONE_SOCIALEa clausola contrattuale che prevede il pagamento, a favore di , del 50% degli incassi di per l’attività di mantenimento RAGIONE_SOCIALEe certificazioni, con sostituzione RAGIONE_SOCIALEa clausola nulla con la disciplina di cui all’art. 1755 c.c. Ad ogni modo, non occorre pronunciare formalmente detta inammissibilità, atteso che il corrispondente motivo di appello resta assorbito in ragione RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento dei restanti motivi spiegati in via principale, come meglio verrà illustrato nel successivo paragrafo.
3.1.4. Ebbene, procedendo adesso all’esame congiunto del primo, secondo, terzo e quinto motivo di appello , in quanto intimamente connessi, assorbito il quarto , si rileva quanto segue.
3.1.4.a) Il Tribunale ha errato nel ricostruire giuridicamente la vicenda controversa, posto che:
-l’accordo intercorso tra le parti del 30.01.2019, interpretato alla luce degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., prevedeva un’attività di collaborazione che e si impegnavano a realizzare, con riparto RAGIONE_SOCIALEe competenze così delineato:
le competenze di natura prettamente tecnica, concernenti il materiale rilascio e mantenimento RAGIONE_SOCIALEe certificazioni, spettanti a (quale O.d.C.);
b. le competenze di natura commerciale ed esecutiva, relative alla gestione del rapporto diretto con i clienti, alla consegna agli stessi RAGIONE_SOCIALEa modulistica e alla successiva trasmissione RAGIONE_SOCIALEa documentazione a , spettanti a .
-Nessun contrasto era scaturito tra le parti in ordine all’attività deputata al rilascio ex novo dei cc.dd. patentini, radicandosi, per converso, la lite in ordine alla successiva attività di mantenimento dei suddetti certificati.
Ciò si evince dalla pec trasmessa da a in data 04.10.2021 (cfr. doc. 11 fascicolo primo grado ), erroneamente non esaminata dal Tribunale, con la quale la prima prendeva atto RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento imputabile alla seconda in relazione alla gestione RAGIONE_SOCIALE‘attività commercialeesecutiva alla stessa demandata, avendo costretto ‘ a processare ex novo la documentazione fornita al fine di ultimare l’iter di mantenimento onde evitare la sospensione o, addirittura la revoca, RAGIONE_SOCIALEe relative qualifiche ‘ .
Sul punto, , nella stessa missiva, affermava anche che: ‘ Va inoltre precisato che, dopo un certo periodo di prova la collaborazione sulla gestione autonoma dei mantenimenti è definitivamente cessata per mutuo consenso vista la grave e reiterata inadempienza da parte di nella corretta esecuzione di tale funzione ‘.
Ne discende che è priva di pregio la difesa di volta a censurare la risoluzione per mutuo consenso quale eccezione nuova e inammissibile avanzata da , dal momento che essa era apprezzabile solo riscontrando la prova documentale in parola, tuttavia non esaminata dal Tribunale.
Peraltro, dal tenore complessivo RAGIONE_SOCIALEa missiva, oltre che dal successivo comportamento di (dato dalla comunicazione del recesso dal contratto del 14.10.2021), tale ‘ cessazione per mutuo consenso’ doveva in ipotesi concepirsi come risoluzione parziale pro-futuro , e per fatti concludenti, RAGIONE_SOCIALEa pattuizione inerente alla collaborazione nel mantenimento dei certificati fgas. Si invocano i fatti concludenti perché, partendo dal presupposto del mancato adempimento agli obblighi previsti da parte di RAGIONE_SOCIALE, riteneva detta condotta sintomatica , inequivocabilmente, RAGIONE_SOCIALEa volontà di non proseguire oltre con l’ attività di collaborazione.
Questo, del resto, corrisponde chiaramente a quanto affermato da sin dal primo grado, ossia: ‘ Ciò nonostante, non riusciva, per evidenti suoi problemi organizzativi, a prendere in carico siffatte incombenze con la conseguenza che tale parte del programma negoziale è rimasta definitivamente inattuata ‘ (cfr. p. 14 opposizione a d.i.). Ebbene, ritenere che ‘ tale parte del programma negoziale è rimasta definitivamente inattuata ‘ significa prendere atto, a torto o a ragione, RAGIONE_SOCIALEa intervenuta cessazione di tale ulteriore compito incombente su , ad ulteriore dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa non novità RAGIONE_SOCIALE‘eccezione in parola.
Ad ogni buon conto, anche a voler ritenere, nel merito, detta risoluzione parziale per mutuo consenso non operante (non potendo desumere con certezza la volontà risolutiva di ), in ogni caso, l’intero rapporto veniva a risolversi per effetto del recesso unilaterale comunicato a il 14.10.2021.
-In tal modo, constatato l’inadempimento, venivano meno , ad avviso di , le condizioni per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa clausola contrattuale che prevedeva, per la suddetta attività di mantenimento dei certificati, la corresponsione a del 50% degli introiti incassati da .
Per risolvere bonariamente la questione, allora, proponeva alla controparte, nella stessa missiva anzidetta del 04.10.2021 , ‘ una soluzione a titolo grazioso con una percentuale da riconoscervi che sarebbe stata in seguito meglio definita e formalizzata ‘ .
Detta formula è quella che verrà concepita come definizione di una sostanziale provvigione per la mediazione effettivamente svolta, ritenuta, invece, cessata per il futuro la piena attività di collaborazione nel mantenimento dei certificati che, a mente di contratto, avrebbe dovuto realizzarsi. Ancora una volta, non si tratta di un’eccezione nuova e inammissibile, essendo apprezzabile, anche d’ufficio, il significato probatorio del documento scrutinato (e che, si ribadisce, il Tribunale ometteva erroneamente di valutare).
-Non avendo ricevuto alcun riscontro da RAGIONE_SOCIALE, procedeva, 10 giorni dopo, in data 14.10.2021, a formalizzare il recesso unilaterale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6.3. del contratto, con decorrenza dal 15° giorno successivo alla comunicazione e con effetti, come è noto, ex nunc , ossia lasciando impregiudicati i precedenti diritti e obblighi reciproci nascenti dal contratto. Interpretando, allora, il complessivo comportamento di , si evince che la volontà di recedere dal contratto sia stata espressa solo dopo aver negativamente constatato la possibilità di conservare il rapporto (ritenuto parzialmente cessato per mutuo consenso attesi gli inadempimenti imputati a RAGIONE_SOCIALE ). In sostanza, la volontà originaria di era quella di mantenere la collaborazione con RAGIONE_SOCIALE‘ quanto alle attività deputate al rilascio ex novo dei patentini, ritenendo, invece, cessata la collaborazione relativa al mantenimento dei certificati. Solo in extremis , data l’inerzia di RAGIONE_SOCIALE rispetto alla comunicazione del 04.10.2021, si trovava costretta a formalizzare il recesso definitivo e totale dal contratto.
A quel punto, riceveva fattura elettronica NUMERO_DOCUMENTO del l’ 08.11.2021, relativa all’importo del 50% del corrispettivo che, ad avviso di L’ avrebbe dovuto versar le per remunerare i servizi svolti nel mantenimento dei certificati dei clienti, nascendo, così, il presente contenzioso.
3.1.4.b) Ciò posto, quindi, non risponde al vero la statuizione RAGIONE_SOCIALEa sentenza gravata per cui non vi sarebbe prova in ordine al titolo giustificativo RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni ulteriori ritenute gravanti su , in quanto lo stesso contratto originario tra le parti, riferendosi all’attività di piena collaborazione tra esse, implicava l’espletamento di attività ulteriori in capo a , le uniche in grado di giustificare un corrispettivo così ingente (ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 6 del contratto).
Il che, peraltro, come correttamente rilevato dall’APPELLANTE, è provato anche dalla documentazione prodotta dalla stessa controparte (doc. n. 3 fascicolo L’HUB), rilevante ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 116, co. 2, c.p.c., relativa al mantenimento RAGIONE_SOCIALEa certificazion e di una decina di clienti, con la quale L’RAGIONE_SOCIALE tentava di dimostrare a di aver adempiuto a quanto richiesto, con ciò ammettendo la portata -più ampia -dei propri obblighi.
Ancora una volta, la rilevanza in senso lato confessoria di tale produzione documentale non assurge ad eccezione nuova e inammissibile (come ritenuto da RAGIONE_SOCIALE), trattandosi di una specifica censura che l’APPELLANTE muoveva al ragionamento del Tribunale, pe r non avere questo complessivamente valutato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 116, co. 2, c.p.c., il comportamento processuale RAGIONE_SOCIALEa parte opposta.
Ad ulteriore dimostrazione del fatto che era perfettamente consapevole degli obblighi di collaborazione sulla stessa gravanti, vi è la prova testimoniale dalla medesima richiesta nella seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., coinvolgente tale Sig.ra
, la quale era una RAGIONE_SOCIALEe destinatarie RAGIONE_SOCIALEa e-mail del 02.07.2019 con cui forniva indicazioni a su come procedere alla collaborazione prevista in ordine il mantenimento RAGIONE_SOCIALEe certificazioni, in tal modo ammettendo, di nuovo con rilevanza ex art. 116, co. 2, c.p.c., che la corresponsione del 50% del corrispettivo sarebbe stata condizionata non soltanto al mero dato oggettivo del mantenimento dei certificati, ma alla specifica attività esecutiva di rapporto con i clienti e di documentazione co ntrattualmente gravante sull’COGNOME.
Questo era, infatti, il tenore dei capitoli di prova in parola: ‘ Vero è che… A1 … con riferimento alla clientela riportata nell ‘ elenco di cui alle pagine che vanno dalla n.12 alla n.43 RAGIONE_SOCIALEa comparsa di costituzione e risposta che si esibiscono, per il periodo che va dall ‘ aprile 2019 al 31.10.2021, ha svolto l ‘ attività di assistenza commerciale, supporto nella verifica dei documenti e nella compilazione RAGIONE_SOCIALEa modulistica, utili per il mantenimento dei loro certificati?
A2 …L ‘ per il periodo che va dall ‘ aprile 2019 al 31.10.2021, ha scambiato e inviato a la documentazione necessaria per il mantenimento dei certificati relativi alla clientela di riportata nell ‘ elenco di cui alle pagine che vanno dalla n.12 alla n.43 RAGIONE_SOCIALEa comparsa di costituzione e risposta che si esibiscono?
A3 …per il periodo che va dall ‘ aprile 2019 al 31.10.2021, la clientela di riportata nell ‘ elenco di cui alle pagine che vanno dalla n.12 alla n.43 RAGIONE_SOCIALEa comparsa di costituzione e risposta che si esibiscono, ha pagato quanto dovuto in favore di per il mantenimento dei loro certificati? ‘ . Pa
Si precisa, ancora, che l’attitudine latu sensu confessoria di tale richiesta istruttoria non costituisce affatto un’eccezione in senso stretto nuova e inammissibile ex art. 345, co. 2, c.p.c., ma una specifica censura che parte APPELLANTE muoveva al primo Giudice, per non avere quest’ultimo correttamente valutato il comportamento processuale di , ai sensi e per gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘art. 116, co. 2, c.p.c.
Come si evince dalla menzionata e-mail del 02.07.2019 (prodotta da con la seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.), infatti, tra i destinatari vi era anche l’indirizzo generico ossia lo stesso per il quale, riscontrando la corrispondenza con prodotta da quest’ultima sub all. 3 in primo grado, figurava quale firmataria tale ‘ ‘. È, dunque, ragionevole presumere che tale sig.ra sia proprio quella che la stessa RAGIONE_SOCIALE chiamava a testimoniare in primo grado ( ), peraltro espressamente indicata come Responsabile di segreteria tra le persone di riferimento per RAGIONE_SOCIALE a pag. 5 del contratto . Inoltre, ancora una volta, l’APPELLANTE coglie nel segno laddove afferma che il primo Giudice avrebbe errato nell’interpretare il valore RAGIONE_SOCIALE‘e -mail inviata il 02.07.2019 da di e destinata a .
Ciò in quanto, una corretta interpretazione del comportamento dei contraenti, anche successivo alla stipulazione RAGIONE_SOCIALE‘accordo, avrebbe dovuto condurre il Giudicante a ritenere che quella e -mail non costituisse un patto diverso in grado di modificare il contratto del 30.01.2019, bensì l’esecuzione stessa del contratto originario, dando corpo al concetto di collaborazione su cui la pattuizione si fondava.
Nessuna rilevanza ha, allora, la ritenuta carenza di idonei poteri di rappresentanza societaria RAGIONE_SOCIALEa di , trattandosi non già di una nuova manifestazione di volontà contrattuale imputabile alla società, idonea a integrare la precedente pattuizione, bensì di un atto esecutivo RAGIONE_SOCIALE‘unico accordo iniziale , per il quale la società può ben avvalersi RAGIONE_SOCIALE‘opera dei propri dipendenti, come è accaduto nel caso di specie.
Vi è di più: è possibile ritenere esplicitamente non contestato (e, anzi, affermato) il fatto che L’HUB avesse degli specifici obblighi operativi-commerciali, se solo si apprezzi il tenore RAGIONE_SOCIALEe allegazioni RAGIONE_SOCIALEa stessa COGNOME (‘ mentre il compito di era già stato assolto non solo nell ‘aver fatto da tramite ‘presentando’, introducendo e affidando la propria clientela a , ma la stessa si occupava prendendosi cura RAGIONE_SOCIALEe rispettive relazioni, comunicazioni, supporto alla clientela, insomma tutte quelle prestazioni meramente commerciali e non tecnicamente qualificate che solo la stessa poteva porre in essere (…) Detto altrimenti, le prestazioni poste in essere dall ‘odierna opposta, , consistevano nel
preservare i rapporti commerciali con l’anzidetto pacchetto clienti al fine di garantire il mantenimento dei certificati da parte di che è soggetto Accreditato ‘ , cfr. pag. 18 comparsa di costituzione in appello, inserite quali citazioni del primo grado).
Difatti, ciò ben si evince dal combinato disposto degli artt. 4 e 6 del contratto, laddove, in particolare, si prevede, all’art. 4, che: ‘ e si impegnano ad instaurare un rapporto di reciproca collaborazione nell’ambito del quale ognuna RAGIONE_SOCIALEe parti sarà considerata partner privilegiato ‘ . A ll’art. 6, invece, si dà conto RAGIONE_SOCIALEe condizioni economiche di tale collaborazione, sia rispetto all’attività di mantenimento dei ‘certificati persona’, che rispetto al mantenimento dei ‘certificati impresa’: ‘ sarà riconosciuto a il 50% RAGIONE_SOCIALEa quota versata dal cliente per effettuare il mantenimento del certificato. Il processo di aggiornamento e tutti gli aspetti riconducibili all’OdC saranno gestiti direttamente da ‘ . Ciò a dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa diversità di compiti spettanti alle due parti ‘collaboranti’ tecnici riservati a
: quelli (in qualità di O.d.C.) e quelli operativi-commerciali, evidentemente sussistenti, demandati a RAGIONE_SOCIALE.
Si può, quindi, affermare che la controversia si sposti esclusivamente sul piano probatorio, dovendo verificare se tali obblighi aggiuntivi (rispetto alla mera intermediazione nell’individuazione di clienti) , pacificamente ammessi dallo stesso soggetto obbligato, siano stati o meno adempiuti, ai fini del l’eventuale riconoscimento del corrispettivo richiesto.
Del resto , se l’attività di RAGIONE_SOCIALE fosse stata, come ritenuto dal Tribunale, di mera intermediazione nella individuazione dei clienti, già titolari di patentino, interessati al mantenimento dei certificati, senza dover svolgere altra specifica attività operativa al riguardo, sarebbe decisamente contrario alla clausola di buona fede nell’interpretazione del contratto ( ex art. 1366 c.c.) ammettere comunque l’operatività RAGIONE_SOCIALEa clausola che attribuisce a un corrispettivo pari alla metà degli introiti riscossi da .
Occorre, quindi, disattendere, sul punto, l’interpretazione del Tribunale.
3.1.4.c) Tutto ciò premesso, se, dunque, con l’atto di opposizione a d.i. , eccepiva l’inadempimento di ex art. 1460 c.c., insegna sul punto la costante giurisprudenza di legittimità (cfr. storica sentenza richiamata anche dal Giudice di prime cure, Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 13533/2001) che il riparto RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova deve, in tali casi, così delinearsi: ‘ In tema di prova RAGIONE_SOCIALE ‘ inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l ‘ adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione RAGIONE_SOCIALEa circostanza RAGIONE_SOCIALE ‘ inadempimento RAGIONE_SOCIALEa controparte, mentre il debitore convenuto è gravato RAGIONE_SOCIALE ‘ onere RAGIONE_SOCIALEa prova del fatto estintivo RAGIONE_SOCIALE ‘ altrui pretesa, costituito dall ‘ avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto RAGIONE_SOCIALE ‘ onere RAGIONE_SOCIALEa prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l ‘ adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga RAGIONE_SOCIALE ‘ eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli RAGIONE_SOCIALEe parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l ‘ altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza RAGIONE_SOCIALE ‘ obbligazione) ‘.
A fronte, dunque, RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di inadempimento sollevata da , RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto dimostrare di aver esattamente adempiuto alle obbligazioni sulla stessa gravanti e, in particolare, tentava di ottemperare al proprio onere RAGIONE_SOCIALEa prova sia con la produzione documentale n. 3 (relativa al flusso di e-mail comprovante la sua attivazione nella gestione dei rapporti operativi con la clientela), sia con la richiesta di prova testimoniale, poi non ammessa dal Tribunale, avanzata in seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., coinvolgente la teste SigNOMEra
(dipendente RAGIONE_SOCIALEa medesima società).
Esaminando, quindi, le prove fornite da RAGIONE_SOCIALE, emerge, tuttavia, che l’onere probatorio non sia stato compiutamente adempiuto.
In particolare, la documentazione prodotta in primo grado (al n. 3), come giustamente rilevava l’APPELLANTE, non può dirsi esauriente, poiché relativa alla gestione commerciale di un numero minimo di clienti ottenenti il mantenimento dei certificati, senza dimostrare alcunché in ordine a tutti gli altri clienti indicati nell ‘ampio schema riportato nelle pagine da 12 a 43 RAGIONE_SOCIALEa comparsa di costituzione in primo grado di RAGIONE_SOCIALE (relativo agli anni di operatività del contratto: 2019, 2020, 2021).
La richiesta prova testimoniale (di cui alla seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.), invece, non veniva ammessa dal primo Giudice (ordinanza a scioglimento RAGIONE_SOCIALEa riserva del 23.10.2023), veniva reiterata in sede di udienza di p.c. del 05.04.2024 (sostituita dal deposito telematico di note scritte), ma non veniva reiterata, in via subordinata all’accoglimento del gravame, nel costituirsi nel giudizio di appello.
La rilevanza RAGIONE_SOCIALEa suddetta prova, invero, avrebbe potuto porre rimedio alla parzialità RAGIONE_SOCIALEa prova documentale, dimostrando che le attività operativecommerciali di RAGIONE_SOCIALE in relazione al mantenimento dei certificati avessero interessato tutti i clienti indicati nello schema anzidetto (e non solo una parte), con conseguente pieno diritto a percepire il corrispettivo pattuito (50% degli incassi di ).
Pertanto, non essendo stata fornita la prova RAGIONE_SOCIALE‘adempimento – nemmeno attraverso altre e più puntuali produzioni documentali risulta fondata l’eccezione ex art. 1460 c.c. avanzata dall’opponente, odierna APPELLANTE, con necessaria conseguente riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
Ne discende che non può essere censurata, come invece effettuava l’COGNOME, l’affermazione di per cui, di fatto, a causa RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento di , i clienti dei certificati f-gas avevano ormai deciso di rivolgersi autonomamente a (cfr. p. 6 comparsa di costituzione in appello), atteso che ciò riflette lo stato di fatto successivo agli inadempimenti di , tale per cui solo provvedeva a processare ex novo l’intera documentazione dei clienti allo scopo di garantire il mantenimento dei certificati. Non significa, in altri termini, che L’ non avesse alcun compito , ma solo che, preso atto RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento di questa, l’unica parte attiva nell’espletamento del servizio in favore dei clienti era rimasta la sola .
3.1.4.d) L’opposizione dovrà , dunque, essere accolta, con corrispondente revoca del decreto ingiuntivo.
3.2. Quanto alle istanze istruttorie, avanzate da (cfr. p. 35 atto di appello), e inerenti alla prova testimoniale, esse sono inammissibili; ciò per due ragioni:
non sono state formalmente avanzate nelle conclusioni RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello; dunque, difetta una formale domanda sul punto, rilevante ai sensi degli artt. 99 e 112 c.p.c.;
ii) vi è stato un generico richiamo alle istanze istruttorie per come formulate nel precedente grado, a ciò ostandovi la giurisprudenza di legittimità, che, invece, richiede una puntuale riformulazione di tali istanze (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16420/2023).
Ad ogni buon conto, dette richieste , quand’anche ammissibili, non meriterebbero accoglimento, in quanto superflue ai fini del decidere, essendo la causa, dal lato RAGIONE_SOCIALEa parte opponente, già integralmente istruita in via documentale.
3.3. Le spese processuali del grado seguono la soccombenza; pertanto, vengono interamente poste a carico di e si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, e, da ultimo, dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, § 12, parametri medi, fasi 1, 2 e 4, esclusa la fase 3 per mancato espletamento di attività istruttoria, valore di causa pari ad € 13,810,40.
Si hanno dunque: € 1.134,00 fase 1 (studio), € 921,00 fase 2 (introduttiva), € 1.911,00 fase 4 (decisionale), per un totale di € 3.966,00, oltre accessori come per legge.
Agli effetti RAGIONE_SOCIALE‘art. 336 c.p.c., la riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado implica la conseguenziale riforma RAGIONE_SOCIALEe parti dipendenti da quelle riformate, ancorché non espressamente impugnate, in particolare il capo relativo alle spese processuali, che vengono liquidate come segue (stesso valore di causa, parametri medi), sempre poste a carico di parte soccom b ente: € 919,00 fase 1 (studio), € 777,00 fase 2 (introduttiva), € 840,00 fase 3 (trattazione, parametro dimezzato per istruttoria solo do cumentale), € 1.701,00 fase 4 (decisionale), per un totale di € 4.237,00, oltre accessori come per legge.
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P.Q.M.
La Corte d’Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, rigettata, così provvede:
in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 565/2024 del Tribunale di Prato, pubblicata il 05.07.2024, notificata l’08.07.2024 , e in sua integrale riforma:
accoglie l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 368/2022 del 12.04.2022 del Tribunale di Prato e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna L’ rifondere alla controparte le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, in € 4.237,00 e, per il secondo grado, in € 3.966,00, per compensi professionali di avvocato, oltre il 15% per spese generali, oltre CPA ed IVA come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 14.01.2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE NOME COGNOME
Sentenza redatta con la collaborazione RAGIONE_SOCIALEa ott.ssa NOME COGNOME
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori RAGIONE_SOCIALE ‘ ambito strettamente processuale, è condizionata all ‘ eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi RAGIONE_SOCIALEa normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.