SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 4852 2025 – N. R.G. 00006902 2020 DEPOSITO MINUTA 22 08 2025 PUBBLICAZIONE 22 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai consiglieri
NOME COGNOME Presidente
NOME COGNOME Consigliere
NOME COGNOME Consigliere rel.
a ll’esito di camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6902 del Ruolo generale degli Affari contenziosi dell’anno 2020 trattenuta in decisione all’udienza del 1 dicembre 2024 e vertente
TRA
N. 118/2015 del Tribunale di Latina (C.F. ) in persona del Curatore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO P.
APPELLANTE
E
TABLE
OGGETTO: appello avverso la Sentenza del Tribunale di Latina n. 2103/20, pubblicata il 12 novembre 2020 e non notificata.
CONCLUSIONI:
Per l’appellata: ‘ Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Roma, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma dell’impugnata sentenza e in accoglimento del presente appello, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 64 L.F., l’inefficacia nei confronti della massa dei creditori e del del pagamento di € 14.001,00 eseguito dalla in bonis in favore della in data 25 giugno 2014 e, per l’effetto, revocarlo e condannare la ed il signor alla restituzione della suindicata somma, oltre ad interessi dalla domanda. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge’. Ai sensi del secondo comma dell’art. 14 del D.P.R. 115/2002, si dichiara che il valore della controversia è pari ad € 14.001,00 e, dunque, il contributo unificato è
pari ad € 355,50. Si dà atto dell’ammissione del al gratuito patrocinio ex art. 144 D.P.R 115/02 in virtù del provvedimento del Tribunale di Latina del 25 novembre 2020 in atti.’
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’intestato ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 2103/20 che ha respinto la domanda di declaratoria di inefficacia ex art. 64 L.Fall. del pagamento di €14.001,00 effettuato dalla in bonis il 25.6.2014, a favore della condannando la parte attrice a rimborsare alla convenuta le spese di giudizio.
A fondamento della decisione, il Tribunale ha ritenuto che la Curatela deducente non avesse assolto l’onere probatorio circa la ricorrenza dei presupposti previsti dall’art. 64 L.Fall., compresa la gratuità del pagamento contestato, onere specificamente posto a carico del anche a fronte della espressa contestazione della gratuità da parte del convenuto; non era sufficiente, a riguardo la mera deduzione di non aver rinvenuto documenti a riscontro della esecuzione della relativa controprestazione.
Né, inoltre, secondo il Tribunale, poteva costituire elemento indiziario la sentenza n. 9148/2020 del Tribunale di Roma, passata in giudicato, relativo alla condanna del ex art. 146 LF per mala gestio , trattandosi di decisione relativa a diverse posizioni soggettive e oggettive (vertendo tra la e e riguardante un’altra azione: l’art. 146 l. fall.); inoltre la stessa decisione, del cui passaggio in giudicato non vi era peraltro prova, conterebbe solo ‘ un generico riferimento a dei pagamenti, non meglio precisati posti in essere dal convenuto-ex amministratore per scopi estranei a quelli sociali ‘ i quali sarebbero stati esaminati ‘ essenzialmente sotto il diverso profilo degli atti di mala gestio posti in essere dal sotto forma di pagamenti preferenziali ‘; inoltre, la sentenza non aveva accertato la gratuità del pagamento, bensì di non aver il convenuto gravato del relativo onere, ‘fornito la prova che i pagamenti effettuati trovassero giustificazione in rapporti posti in essere dall’amministratore per conto della società e per il perseguimento degli scopi sociali (…) ‘ .
Il Tribunale ha, infine, ritenuto irrilevante il fatto della intervenuta liquidazione della società convenuta, rispetto ai fini della perdita della capacità d’agire e di resistere in giudizio, in assenza della cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese.
Con un unico e articolato motivo di appello, il lamenta (punto 2.1), la erroneità della Sentenza n. 2103/20 nella parte in cui ha ritenuto che l’onere di dimostrare la gratuità del pagamento gravasse sulla Curatela attrice; osserva, di contro, come, nella azione revocatoria, spettasse al beneficiario del pagamento dimostrare l’esistenza di una controprestazione; inoltre, nel caso di specie, il aveva allegato e provato il compimento dell’atto nei due anni anterior i alla dichiarazione di fallimento, giusta sentenza n. 121/2015 del Tribunale di Latina ; inoltre l’esecuzione del pagamento risultava dal l’estratto del conto corrente n. 15069.27, acceso dalla presso la Filiale di Terracina, da cui si evinceva l’accredito , in favore della Contr in data 25 giugno 2014, della somma; inoltre, a supporto della domanda, il aveva introdotto numerosi elementi presuntivi, come il fatto che il pagamento era stato eseguito da , il quale, all’epoca , rivestiva la carica
sia di amministratore della che di socio accomandatario della società che aveva ricevuto il pagamento; inoltre, l’appellante faceva richiamo a quanto accertato con la sentenza del Tribunale di Latina n. 9148/2020 che aveva disposto la condanna del al pagamento di € 97.210.93 per vari pagamenti illegittimamente eseguiti, nel corso del 2014 in favore di società a lui riconducibili, tra cui la rilevava altresì la omessa dimostrazione da parte della della effettiva esecuzione di controprestazioni a fronte della somma, essendosi la parte limitata ad affermare genericamente di aver fornito generi alimentari alla producendo unicamente un estratto conto generico, senza fatture o altri documenti comprovanti la esecuzione della prestazione.
Nonostante la regolare notifica dell’atto di appello, gli appellati non si costituivano indi, con provvedimento del 8.9.2021, ne è stata dichiarata la contumacia.
L’appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
Va in primo luogo rilevata la novità di quanto dedotto dall’appellante al punto 2 dell’atto di gravame, circa la avvenuta introduzione, ad opera della stessa Curatela, di idonei elementi presuntivi a riscontro della gratuità dell’atto, esclusa dal primo giudice. Infatti, le relative deduzioni (pag. 9 atto di appello), circa la coincidenza, nella persona del , della qualità di amministratore della e di socio accomandatario della che aveva ricevuto il pagamento, non hanno trovato alcuna formulazione né nell’atto di citazione, né nelle memorie ex art. 183 VI comma cpc, atti in cui la parte si è limitata ad affermare che, a fronte del pagamento, non era stata eseguita alcuna controprestazione in favore della
Quanto, invece, al contenuto dei rilievi di cui alla sentenza del Tribunale di Roma, n. 9148/20, questo Ufficio condivide quanto osservato dal primo giudice circa la non attinenza dei fatti accertati in quel giudizio e i termini della presente controversia, anche avuto riguardo alla diversità delle parti in causa.
In definitiva, va confermata la sentenza del primo giudice.
L’azione di inefficacia ex art. 64 l. fall. è, come noto, volta a far rientrare nel patrimonio del fallimento atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nel periodo precedente alla dichiarazione di fallimento.
Sul piano probatorio, al fine di conseguire la declaratoria di inefficacia, la parte onerata deve dimostrare che il compimento dell’atto era a titolo gratuito e che era stato compiuto entro due anni dalla dichiarazione di fallimento.
Nel caso di specie, la parte onerata non ha fornito la prova della gratuità dell’atto avendo indicato, a riscontro, il solo estratto conto bancario attestante la esecuzione del pagamento per € 14.001.
Oltre a tale dato – anche a fronte della specifica contestazione della controparte circa la esistenza di un contratto di fornitura di generi alimentari, riscontrata dalla produzione ( v. allegato comparsa di costituzione in primo grado) di un riepilogo dei vari pagamenti eseguiti nel periodo aprile- giugno 2014 – la parte avrebbe potuto agevolmente fornire la prova della assenza di una corrispettività contabile nei libri dell’imprenditore fallito , quali, ad esempio, la mancanza di fatture corrispondenti ai singoli importi indicati dalla controparte.
I rilievi svolti presidiano il rigetto dell’appello.
Non si provvede sulle spese, stante la contumacia degli appellati. L’appellante soccombente va dichiarato tenuto al pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione.
PQM
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando sull’appello avente ad oggetto la sentenza n. 2103/20 del Tribunale di Latina, pubblicata il 12.11.2020 così provvede:
-Respinge l’appello e conferma la sentenza appellata;
-Nulla per le spese del grado;
-Dichiara la ricorrenza a carico dell’appellante delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.07.2025 Il consigliere est.
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME