Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12099 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12099 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10538/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n. 1499/2020 depositata il 10/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Osserva
La vicenda giudiziaria qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti.
1.1. Appaltati da NOME COGNOME lavori edili, l’impresa incaricata, NOME COGNOME chiese e ottenne ingiunzione di pagamento per l’ammontare di € 14.177,87.
1.2. Proposta opposizione da parte della committente, la quale addusse che i lavori erano stati pagati e malfatti (e perciò in via riconvenzionale chiese condannarsi la controparte al risarcimento del danno), il COGNOME contestò l’avversa difesa, specificando che erano stati effettuati taluni lavori aggiuntivi, su richiesta della committente, non indicati nel preventivo e che l’evidenziata discrepanza contabile era dipesa dal fatto che la committente aveva conteggiato due volte un pagamento di € 5.000,00 e scomputato il pagamento di € 1.760,00, che avrebbe corrisposto all’elettricista e all’imbianchino e, quindi, non imputabile al corrispettivo dell’appalto.
1.3. Il Tribunale rigettò l’opposizione e la domanda riconvenzionale.
1.3. La Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale, accolta l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo
1.4. Il diverso opinamento rispetto al Giudice di primo grado consiglia riprendere, sia pure in breve, gli argomenti decisivi posti a sostegno della decisione d’appello.
Emesso il decreto ingiuntivo sulla scorta della fattura spiccata dall’opposto, quest’ultimo aveva fondato, in sede
d’opposizione, il proprio diritto sulla base di un prodotto prospetto contabile non sottoscritto e non comunicato alla controparte, tale, pertanto, da doversi considerare un atto unilaterale privo di valore probatorio.
Non trovava applicazione il principio di non contestazione, non riscontrandosi nell’appellante un <>, precisandosi ulteriormente che la non contestazione <>.
Quanto al pagamento della somma di € 5.000,00, una sola volta e non due, la doglianza era priva di fondamento; andava, invece, accolta a riguardo del pagamento di € 1.760,00: stante che l’addotto preventivo prevedeva che l’appaltante avrebbe dovuto provvedere anche per l’impianto elettrico e le rifiniture, non assumeva rilievo la circostanza che la somma fosse stata destinata a saldare il conto di artigiani dei quali il COGNOME si era avvalso.
In conclusione, avendo la committente versato in totale € 18.760,00 a fronte di un preventivo, che prevedeva un corrispettivo di € 14.915,00, null’altro essa doveva.
NOME COGNOME propone ricorso sulla base di tre motivi.
NOME COGNOME, erede di NOME resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.
Con il primo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 167 cod. proc. civ.
Il ricorrente assume di aver svolto lavori ulteriori rispetto al preventivo, richiesti in corso d’opera, opere che erano state indicate nel <> allegato alla fattura.
Era mancata una specifica contestazione della controparte, la quale, per contro, aveva l’onere di prendere posizione, ai sensi dell’art. 167 cod. proc. civ. nella prima difesa utile e, in mancanza di ciò, il fatto avrebbe dovuto giudicarsi pacifico.
Inoltre, la stessa committente aveva riconosciuto di aver versato una somma superiore a quella preventivata, evidentemente per i lavori extra-preventivo effettuati.
3.1. Il motivo è infondato.
In primo luogo, deve ribadirsi il principio secondo il quale , ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata “pacifica” tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica (Sez. 6, n. 10761, 4/4/2012, Rv. 664645). Evenienza che qui non risulta essere stata assolta.
Inoltre, l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione ( Sez. 2, n. 27490, 28/10/2019, Rv. 655681; conf. Cass. 8643/020, 20963/2020 (non mass.), Cass. n. 10182, 3/5/2007, Rv. 597236 ), nei limiti descritti dall’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
Con il secondo motivo viene denunciato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, per non avere il Giudice di secondo grado tenuto conto delle deposizioni testimoniali acquisite in primo grado, dalle quali era emerso l’effettuazione di lavori ulteriori rispetto al preventivo.
4.1. Il motivo non supera lo scrutinio d’ammissibilità.
Il ricorrente non riporta nella sua comprensibile integralità la deposizione, che assume essere decisiva, ma solo uno stralcio,
arbitrariamente estrapolato, di talché la critica è priva di specificità sotto il profilo dell’autosufficienza.
Con il terzo motivo viene denunciato ancora l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, censurandosi la decisione della Corte locale per avere reputato che il pattuito corrispettivo comprendesse anche i lavori per l’impianto elettrico e le rifiniture diverse dalle opere murarie.
5.1. Il motivo è palesemente inammissibile.
Non emerge alcun fatto non esaminato, venendo, per contro, censurata impropriamente la motivazione, peraltro, del tutto ragionevole e fondata sul dato letterale del preventivo.
Nel suo complesso, in conclusione, il ricorso merita rigetto.
Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore della controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del
ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 marzo