Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28074 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28074 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 4857-2021 proposto da:
NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME; giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1685/2020 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 07/10/2020;
Lette le memorie delle parti;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. NOME conveniva dinanzi al Tribunale di Bari, quale giudice del lavoro, la RAGIONE_SOCIALE, affinché fosse accertata l’esistenza del rapporto di lavoro parasubordinato con la convenuta, e fosse condannata al pagamento del compenso dovuto per l’ideazione e sviluppo di un progetto di ‘Integrazione problematiche femminili stampa specializzata in economia’, nonché al risarcimento del danno derivante dal recesso anticipato della controparte; in via subordinata chiedeva la condanna al risarcimento del danno da quantificare anche in via equitativa.
Nela resistenza della convenuta che eccepiva l’incompetenza del giudice adito e che nel merito sosteneva non avere mai intrattenuto alcun rapporto contrattuale con l’attrice, disposto il mutamento del rito, il giudice adito, all”esito dell’istruttoria, con la sentenza n. 5475 del 26 ottobre 2016 rigettava la domanda.
Avverso tale sentenza proponeva appello l’attrice, cui resisteva l’appellata e la Corte d’Appello di Bari con la sentenza n. 1685 del 7 ottobre 2020 ha rigettato il gravame.
Disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello per la violazione dell’art. 342 c.p.c., la Corte distrettuale osservava che era corretta la soluzione del Tribunale che aveva rigettato la domanda per non essere stata offerta la prova di uno specifico incarico proveniente dalla società, tale da poter affermare l’esistenza di un rapporto contrattuale direttamente intervenuto tra le parti.
La sentenza appellata non aveva mai inteso sostenere che fosse necessario offrire la prova scritta del contratto asseritamente intercorso tra le parti, ma aveva piuttosto affermato che l’attrice, sebbene ne fosse onerata, non aveva offerto la prova dell’incarico ricevuto dalla controparte.
La società aveva sempre contestato di avere direttamente affidato alla COGNOME la predisposizione del progetto per il quale era richiesto il compenso, avendo piuttosto sostenuto che aveva incaricato una terza società, la RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva effettivamente redatto il progetto che le era stato consegnato.
La prova della quale era onerata l’attrice non era quindi quella di provare di avere predisposto il progetto, ma piuttosto di avere ricevuto direttamente tale incarico dalla RAGIONE_SOCIALE, e non anche dalla RAGIONE_SOCIALE, alla quale la convenuta riferiva di essersi rivolta.
Le prove testimoniali raccolte non apparivano di alcun ausilio alla posizione dell’appellante, mentre i documenti prodotti dala società attestavano che effettivamente i rapporti erano intercorsi tra le due società, e che per il progetto di cui assumeva essere autrice la NOME, la RAGIONE_SOCIALE aveva versato un compenso alla RAGIONE_SOCIALE.
La mail del 13/12/2002, che a detta dell’appellante comprovava la sua tesi, era stata però contestata dalla difesa della convenuta, così che non poteva essere posta a fondamento della decisione. Né poteva accedersi alla richiesta di esibizione del progetto presentato al Ministero, atteso che tale richiesta era stata disattesa dal giudice di primo grado e la ricorrente non aveva provveduto a reiterarla in occasione della precisazione delle conclusioni dinanzi al Tribunale.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso COGNOME NOME sulla base di tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.
Il AVV_NOTAIO Delegato ha depositato proposta di definizione del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. e nel termine di legge il ricorrente ha presentato istanza di decisione.
Preliminarmente, rileva la Corte che nel procedimento ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (cfr. Sez. U, Sentenza n. 9611 del 2024 depositata il 10.4.2024).
Sulla scorta di tale pronuncia, il AVV_NOTAIO, autore della proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c., non versa in situazione di incompatibilità.
Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza ex art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., in relazione agli artt. 112 e 277 c.p.c., in quanto il giudice di appello non si sarebbe avveduto che l’oggetto della domanda era più ampio di quello effettivamente trattato. Infatti, la ricorrente aveva rivendicato il diritto al compenso per la prestazione resa, e quindi la richiesta avrebbe
dovuto essere esaminata anche prescindendo dalla vicenda contrattuale, tenuto conto della proposizione anche di una domanda risarcitoria.
Il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 1350 e ss. c.c., atteso che la Corte d’Appello è incorsa nei medesimi errori del giudice di primo grado, arrivando anche in appello a sostenere che fosse necessario offrire la prova scritta del contratto intervenuto tra le parti.
Il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 2697 e 2702 c.c., 115, 116 e 167 c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 co. 1, n. 5, c.p.c., sul presupposto che la valutazione delle prove sarebbe frutto di un evidente travisamento delle stesse, in quanto giammai la società convenuta ha contestato che la RAGIONE_SOCIALE abbia redatto il progetto per il quale è richiesto il compenso, attribuendo valenza probatoria anche nei confronti dell’attrice a documentazione relativa a rapporti intercorsi tra le due società. Infine, si ritiene che sia stata travisata anche la questione della reiterazione delle richieste di prove, avendo parte ricorrente riproposto la richiesta di esibizione in tutto il corso del giudizio di primo grado.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono manifestamente infondati.
In primo luogo, risulta inammissibile la deduzione del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, co. 1, c.p.c., atteso che, avendo la Corte d’Appello confermato la sentenza di primo grado sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto, ex art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., risulta inammissibile la deduzione del vizio de quo.
Passando alle violazioni di legge denunciate, va ribadito che la sentenza impugnata, conformemente a quanto sostenuto dal Tribunale, in ragione della recisa contestazione da parte della convenuta, ha evidenziato come fosse specifico onere dell’attrice fornire la prova, non solo e non tanto, di avere predisposto il progetto per il quale è sollecitato il pagamento del compenso, ma altresì che tale attività fu direttamente commissionata dalla convenuta.
All’esito della valutazione delle risultanze istruttorie, ed avuto riguardo non solo alle prove di carattere documentale, ma anche alle prove orali (il che sconfessa con immediatezza che la sentenza gravata abbaia fatto un’erronea applicazione dell’art. 1350 c.c., reputando che anche il contratto asseritamente intercorso tra le parti sarebbe stato soggetto al requisito della forma scritta ad substantiam ovvero ad probationem ) i giudici di merito hanno escluso che fosse stato dimostrato che la RAGIONE_SOCIALE si fosse direttamente rivolta alla COGNOME per la redazione del progetto per cui è causa, emergendo invece la prova che l’incarico fosse stato affidato alla RAGIONE_SOCIALE, e che ragionevolmente questì’ultima si era a sua volta rivolta alla ricorrente, essendo quindi sussistente un rapporto contrattuale unicamente tra quest’ultima e la terza società indicata dalla convenuta.
Alla luce di tale ricostruzione dei fatti, appare del tutto privo di pertinenza il costante richiamo della difesa della ricorrente al fatto che fosse stata offerta la prova che la RAGIONE_SOCIALE avesse predisposto il progetto, in quanto non si confronta con il tenore della sentenza impugnata che ha nella sostanza ritenuto che destinataria della richiesta di pagamento qui azionata dovesse essere la RAGIONE_SOCIALE, e non già la RAGIONE_SOCIALE, che al più si era avvalsa del
prodotto finale commissionato alla diversa società (e che ragionevolmente si era avvalsa delle prestazioni della ricorrente).
Avendo azionato una pretesa di natura contrattuale correlata al contratto d’opera, ed una volta escluso che di tale contratto fosse committente la controricorrente, risulta evidente come alcuna possibilità di accoglimento possa avere la domanda attorea e ciò anche ove si abbia riguardo alle pretese risarcitorie, in quanto se inadempimento contrattuale vi è stato, lo stesso deve ascriversi a colei che ha in concreto rivestito la qualità di committente, e non anche, come visto, alla RAGIONE_SOCIALE.
Né appare possibile accedere alla richiesta di risarcimento del danno correlato alla mancata attuazione del progetto, trattandosi di impegno che non risulta essere stato assunto da parte della società convenuta, sempre in ragione dell’assenza di prova di un rapporto diretto tra le parti.
Inoltre, risulta palese la contraddittorietà del ragionamento della ricorrente nella parte in cui alla pag. 13 del ricorso sostiene che vi sarebbe stato un illegittimo utilizzo della propria opera dell’ingegno e che ciò scaturirebbe dal fatto di non avere realizzato il progetto, che invece evidentemente presuppone che il progetto alla fine non sia stato utilizzato.
Quanto al preteso travisamento della prova, la sostanza delle doglianze evidenzia chiaramente come le stesse investano l’apprezzamento in concreto operato delle emergenze probatorie da parte del giudice di merito, che ha supportato la sua analisi con ampia ed argomentata motivazione, che rende la sentenza immune alle critiche mosse, dovendosi altresì escludere che i pretesi errori attribuiti alla Corte d’Appello rientrino nella nozione di travisamento delle prove, quale chiaramente individuata da
ultimo da Cass. S.U. n. 5792/2024, trattandosi di critiche che investono non già il significante probatorio, ma il concreto apprezzamento che delle prove è stato operato.
Quanto, infine, alla mancata ammissione dell’ordine di esibizione, il motivo difetta evidentemente di specificità, in quanto a fronte della motivazione della sentenza impugnata, che espressamente riferisce di come tale richiesta non fosse stata poi reiterata, una volta disattesa, in occasione della precisazione delle conclusioni dinanzi al tribunale, il motivo si limita a riportare il contenuto del verbale di udienza del 22/2/2011, ma non anche di quello dell’udienza di conclusioni, al fine di verificare se effettivamente ed in che termini tale richiesta venne riproposta.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. -il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge- in favore della cassa delle ammende.
Con riferimento all ‘applicazione dell’art. 96 c.p.c. va data continuità al principio secondo cui ‘In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come
novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. -codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione del proponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente’ (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023). Tali ultime considerazioni, nella parte in cui sottolineano come la novella si sia limitata a dare fondamento normativo ad un’ipotesi di abuso del processo, già ricavabile in base al quadro normativo e giurisprudenziale preesistente, consentono altresì di affermare come sia manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità che la ricorrente pone in relazione al dettato dell’art. 380 bis c.p.c., nella parte in cui avrebbe introdotto l’applicazione degli artt. 96 terzo e quarto comma, per il caso in cui il ricorso sia deciso conformemente alla proposta del Presidente o del AVV_NOTAIO delegato.
Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, ed accessori come per legge.
Condanna altresì il ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari ad € 2.500,00, nonché al pagamento della somma di € 2.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater , del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda